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IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto l'art.
3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della
legislazione in materia portuale, cosi' come modificato con legge 23
dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e
della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante
generale delle capitanerie di porto e' delegato ad attuare i programmi
definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;
Vista la
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
dal 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi
emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi
dell'art. VIII della Convenzione stessa;
Tenuto conto che le norme di cui
al cap. VII della Convenzione di cui sopra, come emendata, fanno rinvio
per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice
internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG
Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con
risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965;
Visto il decreto 31 ottobre
1991 del Ministero della marina mercantile, ora Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, recante norme sul trasporto marittimo di
merci pericolose in colli;
Visto il decreto 4 maggio 1995 (e successive
integrazioni e modificazioni) del Ministero dei trasporti e della
navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a firma
del dirigente allora responsabile, recante procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta
allo sbarco delle merci pericolose;
Visti i decreti 23 maggio 1985 e 14
maggio 1990, recanti rispettivamente le norme sugli imballaggi e sui
contenitori destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in
colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;
Considerato che l'edizione 2000 del codice IMDG comprendente
l'emendamento 30/2000 apporta alcune modificazioni alla documentazione
richiesta per il trasporto marittimo di merci pericolose ed entra
definitivamente in vigore dal 1 gennaio 2002;
Considerata la necessita'
di adeguamento a tale nuova normativa delle procedure stabilite dal
citato decreto 4 maggio 1995 ai nuovi contenuti del codice IMDG - 30o
emendamento;
Decreta:
Art. 1
Il punto 5 dell'allegato al decreto
ministeriale 4 maggio 1995, in premessa citato e' abrogato e sostituito
come segue:
5.1. Il documento di trasporto denominato "Dichiarazione
multimodale per il trasporto di merci pericolose" - "Multimodal
dangerous good form" (Annesso 3). Tale documento puo' essere
sostituito da altro equivalente, contenente, comunque, le seguenti
informazioni:
1. nome di spedizione appropriato (Proper shipping name);
2. classe, o quando assegnata, la divisione IMO delle merci;
3. numero
ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";
4. gruppo di
imballaggio (Packing group) se assegnato;
5. numero e tipo dei colli,
nonche' quantita' totale delle merci pericolose come da descrizione (in
volume o massa e, nel caso di merci della classe 1, in massa netta di
esplosivo del contenuto);
6. Rischi secondari non evidenziati nel nome di
spedizione appropriato;
7. le indicazioni relative al riempimento
dell'unita' di trasporto del carico da parte del responsabile del
riempimento, secondo quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG.
Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il documento deve contenere le
seguenti, ulteriori indicazioni:
per gli esplosivi: il gruppo di compatibilita';
per le sostanze inquinanti: "Inquinante marino"
- "Marine pollutant"; per gli aerosol (UN 1950): la capacita',
qualora superiore a 1000 millilitri;
per i rifiuti (diversi dai
radioattivi): "Rifiuto" - "Waste" anteposto al nome
di spedizione ove non incluso nello stesso, quando destinati allo
smaltimento o al trattamento;
per i gas che presentano rischi secondari:
"Infiammabile" - "Flammable", "Agente
ossidante" - "Oxidizing agent", "Corrosivo" -
"Corrosive" come appropriato; per le sostanze infiammabili con
punto di infiammabilita' (Flashpoint) uguale o inferiore a 61oC (con
esclusione dei perossidi organici):
il punto minimo di infiammabilita' in
vaso chiuso espresso in gradi centigradi; per le sostanze trasportate a
temperatura elevata:
"Caldo" - "Hot" se dal nome di
spedizione appropriato di una sostanza trasportata o destinata ad essere
trasportata allo stato liquido a temperatura uguale o superiore a 100oC
o, allo stato solido, a temperatura uguale o superiore a 240oC, non
risulta evidenziata la condizione di temperatura elevata, ad esempio, con
il termine "Fuso" - "Molten" o "Temperatura
elevata" - "Elevated temperature", come parte del nome di
spedizione appropriato;
per gli imballaggi di salvataggio:
"Imballaggio di salvataggio" - "Salvage package" dopo
la descrizione della merce; per le cisterne e gli imballaggi vuoti con
residui di merci pericolose:
"Vuoto non pulito" - "Empty
uncleaned" o "Residuo ultimo contenuto" - "Residue
last contained" per gli imballaggi, i contenitori intermedi le
cisterne portatili, le cisterne stradali e le cisterne ferroviarie
contenenti residui di merci pericolose, diversi da quelle della classe 7;
per le sostanze autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici che
devono essere trasportati a temperature controllata: "temperatura di
controllo" - "control temperature" e "temperatura di
emergenza" - "emergency temperature";
per le sostanze
infettanti: indirizzo completo del destinatario (con nome e numero di
telefono di un responsabile), il numero del volo o del treno, la data e
l'ora di partenza, il nome/i dell'/degli aeroporto/i della/delle
stazione/i ferroviaria/e di trasferimento. se le sostanze infettanti sono
anche deperibili si devono specificare le condizioni di trasporto, come
ad esempio:
"Conservare a temperatura tra + 2oC e + 4oC" -
"Keep cool between + 2oC and + 4oC", oppure "Tenere
congelato" - Keep frozen" o "Non congelare" -
"Do not freeze". per le merci pericolose in quantita' limitata:
"quantita' limitata" "limited quantity".
Tale
indicazione non e' richiesta se sostituita dalla dicitura completa
"Merci pericolose in quantita' limitata/e della/e classe/i ..."
"Dangerous goods in limited quantities of class/ classes...";
per i radioattivi: quanto prescritto al punto 5.4.1.1.7 del codice
I.M.D.G.
5.2.1. Sul documento di trasporto o sul documento equivalente
deve figurare anche una dichiarazione di responsabilita' dello speditore,
del seguente tenore: "Dichiaro che le merci della presente
spedizione sono descritte in modo completo ed esatto con l'appropriata
denominazione IMO e che sono classificate, imballate, marcate ed
etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali
applicabili.". "I hereby declare that the contents of this
consignment are fully and accurately described above by the proper
shipping name, and are classified, packaged, marked, labelled and
placarded and are in all respects in proper conditions for transport
according to applicable international and national governmental
regulations.". Per le spedizioni internazionali il documento di
trasporto deve essere redatto anche in lingua inglese.
5.2.2. Quando
nello stesso documento sono elencate merci pericolose e merci non
pericolose, le merci pericolose devono essere elencate per prime o,
comunque, maggiormente evidenziate. La sequenza delle voci per la
compilazione del documento di trasporto e' opzionale eccetto che per il
nome di spedizione appropriato, la classe, il numero UN e, dove
assegnato, il gruppo di imballaggio che devono rispettare la seguente
sequenza senza alcun altro inserimento di altra/e informazione/i.
Alcool
Allilico 6.1, UN 1098, GI I. Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I. Acido
formico, classe 8, UN 1779, GI II. Formic acid, class 8, UN 1779, PG II.
Acroleina, stabilizzata, classe 6.1, UN 1092, GI I, inquinante marino.
Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092, PG I, marine pollutant.
Liquido infiammabile, N.A.S. (Etanolo e dodecilfenolo), classe 3.2., UN
1993, GI II (-18oC c.c.). Flammable liquid, N.O.S. (Ethanol and
dodecilphenol), classe 3.2., UN 1993, PG II (-18oC c.c.). Pesticida
organoclorurato, solido, tossico (Aldrin 19%), classe 6.1, UN 2761, GI
III, inquinante marino. Organochlorine pesticide, solid, toxic (Aldrin
19%), class 6.1, UN 2761, PG III, marine pollutant. Sostanza pericolosa
per l'ambiente, liquida, N.A.S. (naftenato di calcio), classe 9, UN 3077,
GI III, inquinante marino. Enviromentally hazardous substance, liquid,
N.O.S. (calcium naphthenate), class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant.
5.3. Copia della "Carta di circolazione" attestante l'idoneita'
del veicolo al trasporto di esplosivi (classe 1) e radioattivi (classe
7), in materia di circolazione stradale.
5.4. Copia della scheda di
sicurezza (Safety data sheet) o, in alternativa, informazioni estrapolate
dalle "Procedure di emergenza per navi che trasportano merci
pericolose" (EmS) e dalla "Guida per il primo soccorso
medico" (MFAG) oppure dalla "Lista speciale" o
"Manifesto" (v. regola 5.5 del capitolo VII della convenzione
Solas 1974, come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI della
Convenzione MARPOL 73/78) oppure da una dichiarazione delle merci
pericolose in cui ci siano appropriate informazioni sulle procedure di
intervento in caso di emergenza. L'agente marittimo raccomandatario
dovra' provvedere a consegnare la documentazione sopracitata al
comandante della nave, unitamente alle schede EmS.
5.5. "Lista
speciale" o "manifesto" (regola 5.5 - capitolo VII
convenzione Solas 1974 come emendata, Regola 4(3) dell'annesso III della
MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti marini e
il loro posizionamento. In sostituzione puo' essere utilizzato un
dettagliato piano di stivaggio, che identifichi per classe ed evidenzi
dove tutte le merci pericolose e gli inquinanti marini sono stivati. Tale
"Lista" o "manifesto" delle merci pericolose o degli
inquinanti marini deve contenere almeno, oltre a quanto gia' previsto dal
documento di trasporto, informazioni sullo stivaggio e sulla quantita'
totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini.
5.6. Per gli
esplosivi:
5.6.1. Copia dell'autorizzazione al trasporto/nulla osta
rilasciata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dalle
norme in vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il
trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate,
per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;
5.6.2.
Documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 gennaio
1985 che ha approvato le "Norme per il trasporto marittimo di
esplosivi in colli caricati in contenitori" o dagli articoli 7 e 19
del decreto ministeriale 10 gennaio 1985 relativo alle "Norme per il
trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati su veicoli stradali
aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili". La
documentazione prevista dal citato art. 9 non e' necessaria per i veicoli
stradali appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai Corpi armati
dello Stato;
5.6.3. Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita'
consolare italiana, solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in porti
esteri;
5.6.4. Dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per
l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.
5.7. Per i
rifiuti pericolosi:
5.7.1. Copia del formulario di identificazione ai
fini del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre
1997;
5.7.2. Copia del modulo di accompagnamento di cui al regolamento
CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla decisione della
Commissione 94/774/CE ed al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n.
370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 (solo
per spedizioni transfrontaliere da e verso Paesi comunitari e Paesi
terzi);
5.7.3. Dichiarazione, in duplice esemplare, una in lingua
italiana ed una in lingua inglese, oppure in sostituzione di
quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, sottoscritta, oltre
che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo
professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di
avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le
caratteristiche chimico fisiche e di pericolosita', e la conseguente
appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al codice IMDG o agli
allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del
28 novembre 1997;
5.7.4. Limitatamente al trasporto su carri ferroviari,
la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con
quella prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, che adotta
il "Regolamento concernente la disciplina per il trasporto
ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982.
5.8. Per
i veicoli cisterna:
5.8.1. Copia della "Dichiarazione di
omologazione", della "Distinta di collaudo" e del
"Piano di rizzaggio" rilasciati dall'Autorita' competente o da
un ente dalla stessa riconosciuto del Paese di immatricolazione del
veicolo, solo per l'imbarco.
5.8.2. Copia del "Certificato di
conformita' per i veicoli che trasportano merci pericolose"
rilasciato ai sensi dell'A.D.R. "Accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada" ratificato
con legge 12 agosto 1962, n. 1839, emesso dall'Autorita' competente di un
Paese che sia parte contraente dell'A.D.R., solo per lo sbarco di veicoli
cisterna o trasportanti contenitori cisterna provenienti da Paesi extra -
A.D.R.
5.9. Per i contenitori cisterna:
5.9.1. Copia della
"Certificato di collaudo" con l'indicazione delle merci
pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita', emesso dall'Autorita'
competente di un Paese contraente la Solas '74, come emendata, o da un
Ente autorizzato da e sotto la responsabilita' di detta Autorita'.
5.10.
Per alcune merci pericolose sono richieste dichiarazioni aggiuntive, come
indicato nella colonna 17 della "Dangerous good list" del
codice IMDG o l'ulteriore certificazione prescritta dal punto 5.4.2 del
codice IMDG.
5.11. La documentazione indicata nel presente punto 5 puo'
essere presentata in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata
via fax-simile o posta elettronica.
5.12. I documenti indicati nel
presente punto 5 devono riportare corrispondenza di ogni firma, in
caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi apporre la firma,
nonche' il suo status all'interno dell'organizzazione o societa' di
appartenenza.
Art. 2
Sono abrogati il
punto 6 dell'allegato al decreto ministeriale del 4 maggio del 1995,
l'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e il punto 1.6
dell'allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1990.
Il presente decreto
dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il comandante generale: Sicurezza
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Vedere Annesso a pag. 24 della G.U. <----
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