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IL DIRIGENTE GENERALE
dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei trasporti e della
navigazione Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione
della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle
navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e
della direttiva 97/58/CE, che ha modificato la predetta direttiva
94/57/CE;
Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale "ente tecnico", ai
sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli organismi affidati di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo;
Visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, il RINA S.p.a. ha continuato ad operare, in
conformita' alla previgente definizione di "ente tecnico"
recata dall'art. 3, lettera f), della succitata legge 5 giugno 1962, n.
616, in quanto istituto di classificazione al quale - con decreto
ministeriale 10 giugno 1947 - sono state devolute le attribuzioni di cui
all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
gennaio 1947, n. 340;
Visto il proprio decreto, di concerto con il
dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero
dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si e' provveduto ad
affidare all'organismo RINA S.p.a. l'espletamento dei compiti di cui
all'allegato 2 del piu' volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono
rispettivamente che l'esercizio della classificazione delle navi
mercantili e dei galleggianti e' autorizzato con decreto del Capo dello
Stato, e che l'Amministrazione puo' affidare agli istituti cosi'
autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle
costruzioni e all'esercizio della navigazione;
Ritenuto necessario
procedere alla conferma al RINA S.p.a. delle suddette attribuzioni ex
art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
gennaio 1947, n. 340, come "ente tecnico" in conformita' alla
nuova definizione recata dal citato art. 11 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 169;
Confermato che con il provvedimento di affidamento
dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del
presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto
legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attivita'
finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;
Vista la legge 12
gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di
competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti
amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con
decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta
sulla base della normativa vigente; Considerato che l'atto amministrativo
di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi
mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati
tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art.
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale
prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo
RINA S.p.a., in qualita' di "ente tecnico" ai sensi dell'art.
11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e' autorizzato
all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei
galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed interna.
Art. 2.
All'organismo RINA S.p.a., autorizzato ai
sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti
all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita',
all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle
navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare,
alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al
controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della
navigazione.
Art. 3.
L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del
soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attivita' medesime sono
preordinate.
Art. 4.
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir
meno della qualita' di "ente tecnico" in capo al predetto
organismo.
2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita'
di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione puo' disporre, in relazione
alla gravita' dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente
provvedimento o pronunciarne la decadenza. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12
novembre 2001
Il dirigente generale: Noto
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IL DIRIGENTE GENERALE
dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei trasporti e della
navigazione
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione
della direttiva n. 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva n. 97/58/CE, che ha modificato la predetta
direttiva n. 94/57/CE;
Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale "ente
tecnico", ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli
organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo
decreto legislativo;
Visto il proprio decreto, di concerto con il
dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero
dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si e' provveduto ad
affidare all'organismo Bureau Veritas l'espletamento dei compiti di cui
all'allegato 2 del piu' volte citato decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314; Atteso che, a seguito dell'affidamento dei compiti di cui al
proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo Bureau Veritas la
qualita' di "ente tecnico", ai sensi dell'art. 11 del suddetto
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Visti gli articoli 1 e 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.
340, che stabiliscono rispettivamente che l'esercizio della
classificazione delle navi mercantili e dei galleggianti e' autorizzato
con decreto del Capo dello Stato, e che l'Amministrazione puo' affidare
agli istituti cosi' autorizzati le operazioni o funzioni attinenti al
controllo tecnico delle costruzioni e all'esercizio della navigazione;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei compiti di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e a tal fine, di procedere alla preventiva
autorizzazione all'esercizio delle attivita' di classificazione di cui
all'art. 1 del sopracitato decreto legislativo;
Considerato che con il
provvedimento di affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n.
340, a mezzo anche del presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1
dello stesso decreto legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di
attivita' finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;
Vista la
legge 12 gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli
atti di competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli
atti amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione
sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con
decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta
sulla base della normativa vigente;
Considerato che l'atto amministrativo
di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi
mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati
tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art.
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale
prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo
Bureau Veritas, in qualita' di "ente tecnico" ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e'
autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e
dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed
interna.
Art. 2.
All'organismo Bureau Veritas, autorizzato ai
sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni attinenti
all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita',
all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle
navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare,
alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in genere, al
controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della
navigazione.
Art. 3.
L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del
soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attivita' medesime sono
preordinate.
Art. 4.
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir
meno della qualita' di "ente tecnico" in capo al predetto
organismo.
2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita'
di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione puo' disporre, in relazione
alla gravita' dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente
provvedimento o pronunciarne la decadenza.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12
novembre 2001
Il dirigente generale: Noto
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IL DIRIGENTE GENERALE
dell'Unita' di gestione del trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei trasporti e della
navigazione
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come
modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, di attuazione
della direttiva n. 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva n. 97/58/CE, che ha modificato la predetta
direttiva n. 94/57/CE;
Visto, in particolare l'art. 11 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169, che definisce quale "ente
tecnico", ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, uno degli
organismi affidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo
decreto legislativo;
Visto il proprio decreto, di concerto con il
dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, capo del servizio difesa mare del soppresso Ministero
dell'ambiente, datato 7 agosto 2001, con il quale si e' provveduto ad
affidare all'organismo American Bureau of Shipping l'espletamento dei
compiti di cui all'allegato 2 del piu' volte citato decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314;
Atteso che, a seguito dell'affidamento dei compiti
di cui al proprio decreto sopracitato, deriva all'organismo American
Bureau of Shipping la qualita' di "ente tecnico", ai sensi
dell'art. 11 del suddetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, che stabiliscono rispettivamente che
l'esercizio della classificazione delle navi mercantili e dei
galleggianti e' autorizzato con decreto del Capo dello Stato, e che
l'Amministrazione puo' affidare agli istituti cosi' autorizzati le
operazioni o funzioni attinenti al controllo tecnico delle costruzioni e
all'esercizio della navigazione;
Ritenuto pertanto di procedere
all'affidamento dei compiti di cui all'art. 3 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, e a
tal fine, di procedere alla preventiva autorizzazione all'esercizio delle
attivita' di classificazione di cui all'art. 1 del sopracitato decreto
legislativo;
Considerato che con il provvedimento di affidamento dei
compiti di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, a mezzo anche del
presupposto provvedimento autorizzatorio ex art. 1 dello stesso decreto
legislativo, l'Amministrazione affida l'esercizio di attivita'
finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici;
Vista la legge 12
gennaio 1991, n. 13, che riporta l'elencazione tassativa degli atti di
competenza del Presidente della Repubblica, indicando che gli atti
amministrativi diversi da quelli di cui alla predetta elencazione sono
emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con
decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta
sulla base della normativa vigente;
Considerato che l'atto amministrativo
di autorizzazione all'esercizio della classificazione delle navi
mercantili e dei galleggianti non rientra tra quelli elencati
tassativamente nella predetta legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto l'art.
3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale
prevede che ai dirigenti dello Stato spetta la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo
American Bureau of Shipping, in qualita' di "ente tecnico" ai
sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e'
autorizzato all'esercizio della classificazione delle navi mercantili e
dei galleggianti nazionali destinati alla navigazione marittima ed
interna.
Art. 2.
All'organismo American Bureau of Shipping,
autorizzato ai sensi dell'art. 1, sono affidate le operazioni o funzioni
attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di
navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla
stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita
umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e, in
genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio
della navigazione.
Art. 3.
L'Amministrazione esercita il potere di vigilanza sull'esercizio
delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2, per la verifica del
soddisfacimento dell'interesse pubblico cui le attivita' medesime sono
preordinate.
Art. 4.
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir
meno della qualita' di "ente tecnico" in capo al predetto
organismo.
2. In caso di mancato o inadeguato esercizio delle attivita'
di cui agli articoli 1 e 2 l'Amministrazione puo' disporre, in relazione
alla gravita' dell'infrazione, la sospensione degli effetti del presente
provvedimento o pronunciarne la decadenza.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12
novembre 2001
Il dirigente generale: Noto
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