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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificato dall'articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la
fissazione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte
delle autorita' portuali, dove istituite, o delle autorita' marittime;
Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3
della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 351 del 5 febbraio 2001, al
Presidente del Consiglio dei Ministri:
A d o t t a
il seguente regolamento:
Nota:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante:
"Riordino della legislazione in material portuale" (Gazzetta Ufficiale
4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario) come modificato dall'art. 2 della
legge 30 giugno 2000, n. 186, recante: "Modifiche alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro
portuale temporaneo" (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n. 157) e' il
seguente:
"Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo
scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni
altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli
riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorita'
portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una
specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti
fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime
disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei
servizi portuali nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna
impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti
e della navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o
di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo
svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del
possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione
stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti
tenuti dall'autorita' portuale, o laddove non istituita, dall'autorita'
marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di
una cauzione determinati dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono
svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto
dall'art. 17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita'
competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita'
finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti,
adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un
programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle
dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione
ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della
cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione,
tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio
di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate
di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da
svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea
cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma
7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche.
Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita'
portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che
intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva
variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto
dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di
concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi
operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o,
laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con
cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma
operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita
la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni
che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze
di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo
della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e
stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di
altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente
articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di
diniego motivato, la richiesta si intende accolta.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato
dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, e' il seguente:
"Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in
deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi
portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di
lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie
con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le
attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di
cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o
indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni
prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale
o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente
all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al
medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette
attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima
individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a
favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di
cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle
stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da
rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori
impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano
la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non
abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo
prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai
soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti
all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo
nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali
individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere
concluso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto
dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai
lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art. 4,
comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2
e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento
delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti
dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del
trattato che istituisce la Comunita' europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime
adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti
dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorita'
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici
dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle
effettive esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini
dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o,
laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante della concorrenza e del
mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime,
che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne
l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la
violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui
al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10
milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime
inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui all'art. 18,
disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative
un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.
Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici
incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese,
dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'art. 21, comma 1, e
l'associazione fra le autorita' portuali, volti a determinare la stipula di un
contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula
di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti
normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo
inderogabile.
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo
previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo
sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalita' di retribuzione
delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i
soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate
dall'art. 1 del decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emana i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della citata
legge n. 662 del 1996.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono
attenersi le autorita' portuali, dove istituite, o le autorita' marittime, per
la regolazione e la disciplina dei servizi
portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "autorita' competente" l'autorita' portuale, dove istituita, o
l'autorita' marittima nella persona del Capo del circondario;
b) per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni.
Nota
Comma 1: per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si veda nella nota alle premesse.
Art. 2.
Servizi portuali
1. Sono servizi portuali le attivita' imprenditoriali consistenti nelle
prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle
operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo
svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.
2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle
merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese,
autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella
propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte
di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalita' di trasporto e viceversa.
3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi
portuali e' costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore,
rappresentata anche dalla disponibilita' di attrezzature e/o macchinari
specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.
4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come
servizi portuali e' costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di
attivita' distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali,
siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a
migliorare la qualita' di quest'ultimo in termini di produttivita', celerita' e
snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze
indesiderate delle attivita' del ciclo.
5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorita'
competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese
autorizzate e operanti, e delle specifiche necessita' risultanti
dall'organizzazione locale del lavoro portuale.
Nota
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si
veda nella nota alle premesse.
Art. 3.
Autorizzazione
1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali e' rilasciata, anche nel
caso di autoproduzione, dall'autorita' competente per uno o piu' servizi
portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione.
2. L'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge,
sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la
piu' ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per
l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce,
per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di
assicurare la parita' di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi
perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione
all'albo dell'autorita' competente.
3. L'autorita' competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del
soggetto istante all'attivita' che intende svolgere, nonche' del rispetto da
parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A
parita' di condizioni in caso di piu' domande e' da preferire il soggetto che
offra il servizio a condizioni di costo piu' favorevoli per l'utente.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, sentita la commissione consultiva locale,
sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di
un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in
applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni
dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si
intende accolta. L'autorita' competente puo' comunque annullare l'atto di
assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla
stessa autorita'.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di un canone
annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorita'
competente secondo modalita' preventivamente individuate e tenendo conto del
fatturato del soggetto prestatore del servizio.
6. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e
massimo di quattro, ferma restando la possibilita' di rinuncia o decadenza
motivata. La decadenza puo' essere dichiarata per le seguenti ipotesi:
a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
b) omesso pagamento del canone annuale;
c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attivita' autorizzate;
d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme
di legge o di regolamento.
7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorita' competente fissa un termine
entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.
Nota
- Per il testo dell'art. 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si
veda nella nota alle premesse.
Art. 4.
Requisiti
1. L'autorita' competente determina, parametrandoli al livello ed
alla qualita' dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico
e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di
tali requisiti deve essere data pubblicita' preventivamente alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorita'
competente.
2. Non puo' essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia
stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre
anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o
per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la
riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale
ovvero, in caso di societa', agli amministratori ed ai componenti del collegio
sindacale.
3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale
funzione, non puo' essere autorizzata ad esercitare ne' direttamente ne'
indirettamente le attivita' di cui all'articolo 16 della legge, ne' deve essere
detenuta da una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una
o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge.
4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non
possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o
indirette le attivita' di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano
partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:
a) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte dell'insieme o di
parte dei soci di un'altra;
b) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte del singolo socio
dell'altra:
c) la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o
detenuto.
Nota
Commi 3 e 4: - per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse ; per il testo
dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 5.
Registro dei servizi portuali
1. L'autorita' competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti
autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.
2. Nel registro devono essere indicati:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del
soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione
o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che
ricoprono cariche nella societa' stessa;
b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;
c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;
d) il nome e cognome di un eventuale procuratore;
e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative
qualifiche;
f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;
g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione;
h) le tariffe relative ai servizi da svolgere.
3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la
decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la
cancellazione dal registro.
Art. 6.
Vigilanza
1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni
devono essere comunicate all'autorita' competente e rese pubbliche. I soggetti
autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio
della propria attivita' la piu' ampia trasparenza e garantiscono parita' di
trattamento a parita' di condizioni.
2. L'autorita' competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali,
sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce
annualmente al Ministero dei trasporti e della navigazione. L'autorita' portuale
riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
lettera c), della legge n. 84 del 1994.
3. L'autorita' competente, ferma restando la responsabilita' in capo ai soggetti
autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa,
vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte
dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la
sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.
Nota
Comma 2:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' il seguente:
"Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale e' composto:
a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede;
b) dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice
presidente;
c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale
competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere
marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;
g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione
territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune,
o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da
loro delegati;
h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta
da lui delegato;
i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni
nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che
e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori
delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita'
portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i
rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un
quadriennio;
l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato
dal presidente dell'autorita' portuale.
2. I componenti di cui alle lettere i) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal
presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del
comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni
devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo
stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei
nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente
dopo la sua nomina o il suo rinnovo.
Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato
portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di
diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I
membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al
compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la
designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta
giorni dalla data di nomina del presidente.
3. Il comitato portuale:
a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento; su proposta del
presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale,
concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi
volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
b) adotta il piano regolatore portuale;
c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed
operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla
manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche'
sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella
circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30
aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le
note di variazione e il conto consuntivo;
e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5;
f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere h) ed i);
g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle
concessoni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni,
determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni
contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui,
rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;
h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del
segretario generale;
i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale,
l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una
relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano;
l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al
personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10;
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4;
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'art. 23;
n-bis) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilita', da
inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del presidente, la partecipazione delle autorita'
portuali alle societa' di cui all'art. 6, comma 6.
4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma
una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la
validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei
componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda
convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il
comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue
attivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale,
le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti
leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle
deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.".
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 2001
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 141
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