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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato A);
Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, che
istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 gennaio 2000;
Su proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle comunicazioni;
Emana:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il
successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in
vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS
1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966,
resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi
emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata
"LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla
stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti
della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact
Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea
dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla
data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale
di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High
Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con
la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla
data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global
Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della
"SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di
dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come
definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da
passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi
delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda
a meno di cinquecento metri cubi;
2. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del
codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o
che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data di
emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio
di costruzione si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto
di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di
tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona
impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi
servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita
nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un
galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata
dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla
faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al
predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che,
secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il
galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al
galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola
39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla
perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo
libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del
ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte
completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti
che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle
intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate
sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle
intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura
equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura
stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita'
alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di
uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o
viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare
da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro
porto di tale Stato membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di
navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo
specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture
portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante
del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici
naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o
artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da
un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della
navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni
delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui
porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di
detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo
dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo;
((
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta
piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di
locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui
all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data
della sua consegna;
bb-quater) persona a mobilita' ridotta: chiunque abbia una particolare
difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i
disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a
rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;
bb-quinquies)
altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde
di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e
successive modificazioni. ))
Art. 2
Ambito
di applicazione
1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle navi di seguito
indicate indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi
nazionali:
a) alle navi da passeggeri nuove;
b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a
ventiquattro metri;
c) alle unita' veloci da passeggeri.
2. Le
Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da
passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi
ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi
nazionali.
3. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1. navi da guerra e da trasporto truppe;
2. navi senza mezzi di propulsione meccanica;
3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente, che non
ricadono sotto le norme relative alle unita' veloci o a sostentamento
dinamico;
4. navi in legno di costruzione primitiva;
5. originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche,
progettate prima del 1965, costruite principalmente con i materiali
originali;
6. navi da diporto che non sono ne' saranno dotate di equipaggio e non
trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali;
7. navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1. unita' da guerra e da trasporto truppe;
2. unita' da diporto che non sono dotate di equipaggio e non trasportano
piu' di dodici passeggeri a fini commerciali;
3. unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali.
Art. 3
Classi
di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da passeggeri
1. Le navi
da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
di mare in cui operano:
"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali
diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea
di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo
di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel
corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di
rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.
2. Le
unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce da
passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione
degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta
probabilita', in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che
passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza
entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone, che si trovano sui mezzi di
salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni
ipotizzate,
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla
configurazione geografica della zona del percorso, o
c) quattro ore;
2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri.
b) "Unita' di categoria B": qualunque unita' veloce da
passeggeri diversa da una "Unita' di categoria A", con
macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di
un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di
sicurezza di un compartimento, l'unita' mantenga la capacita' di navigare
in sicurezza.
(( 2-bis.
L'Amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto l'elenco dei
tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando
le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto
l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per
le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri,
l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i
corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.
2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al
comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione
comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono
state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative
motivazioni. ))
Art. 4
Requisiti
di sicurezza
1. Le navi
da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite
a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di
sicurezza stabilite dal presente decreto.
2. Per
quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A,
B, C e D:
a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato
motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici
devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della
classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto;
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti
GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";
c) per le apparecchiature di navigazione valgono le disposizioni di cui
alla regola 12, capitolo V, della "SOLAS 1974".
L'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.l del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle
disposizioni del decreto stesso, e' considerato conforme anche alle
disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola V/12,
lettera r), della "SOLAS 1974".
3. Per
quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:
a) requisiti generali:
1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente
conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti
requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per
quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a norma
della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione,
si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere
conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e
dall'allegato I;
b) requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri
devono essere conformi alla convenzione "LL66";
2. i criteri che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quelli
della convenzione "LL66" si applicano, per quanto riguarda la
lunghezza e la classe, alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri;
3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e b)2, le navi da
passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito
sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione
"LL66",
4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di
ponte completo.
4. Per
quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti:
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle
regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella
"SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal
presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui
interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974" alla
discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni
contenute nell'allegato I;
b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai
pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e
nell'allegato I;
c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere
conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e
dal capitolo III dell'allegato I, nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n.
616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti
bandiera di altro Stato membro possano essere adibite a viaggi nazionali
regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo
dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto
dalle citate norme;
d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande
entita' e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono
soddisfare i requisiti per navi nuove di cui al comma 3, lettera a). I
cambiamenti apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a
una norma di sicurezza superiore non sono considerati cambiamenti di
grande entita';
e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le
disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto
dall'allegato I, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si
applicano ad una nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava
a un equivalente stadio di costruzione:
1. a una data anteriore al 1° gennaio 1940: fino al 1° luglio 2006;
2. al 1° gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore al 31
dicembre 1962: fino al 1° luglio 2007;
3. al 1° gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al 31
dicembre 1974: fino al 1° luglio 2008;
4. al 1° gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al 31
dicembre 1984: fino al 1° luglio 2009;
5. al 1° gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto: fino al 1° luglio 2010.
5. Per
quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di altro
Stato membro:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni,
cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1° gennaio 1996
o successivamente sono conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3
della "SOLAS 1974", a meno che:
1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente
stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e
2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data
del 4 giugno 1998, e
3. siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le
unita' a sostentamento dinamico, (Code of Safety for Dynamically Supported
Craft, DSC Code) contenuto nella risoluzione A.373(X) dell'Assemblea
dell'IMO del 14 novembre 1977, come modificato dalla risoluzione MSC
37(63) del comitato della sicurezza marittima del 19 maggio 1994;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite anterioriormente al 1°
gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita'
veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale codice;
c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio
1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci
e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a
sostentamento dinamico possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti
di mare italiani solo previo accordo dell'Amministrazione;
d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da
passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme
fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.
6. Per
quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni,
cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1° gennaio 1996
o successivamente devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla
regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che:
1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente
stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e
2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data
del 4 giugno 1998, e
3. siano state classificate quali unita' a sostentamento dinamico da un
organismo riconosciuto;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio
1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e
quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano l'attivita' certificata secondo la normativa ad esse
applicabile;
c) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da
passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi alle
norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo
riconosciuto.
(( Art. 4-bis
Requisiti di stabilita'
e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri
1. Fermo restando i
pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da
passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia e' stata impostata o si
trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in
data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE.
2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo
4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia e'
stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione
anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli
5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva
2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano
ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale
raggiungono trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1°
ottobre 2015.
3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione
dei requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I del decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli
articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, e' impiegata l'altezza
significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda
sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilita'
maggiore del 10%.
4. La nave che segue una rotta che incrocia piu' di un tratto di mare,
con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti
specifici di stabilita' di cui all'allegato I del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e
8 del medesimo decreto, relativi al piu' elevato valore dell'altezza
significativa d'onda individuato per tali tratti.
Art. 4-ter
Requisiti di sicurezza
per le persone a mobilita' ridotta
1. Fatto salvo quanto
previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4,
le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da
passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso
sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono:
a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi,
per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;
b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di
costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere
all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti
di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini
economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al
comma 3.
2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che
rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione
degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano
d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e
unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un
equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da
comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.
4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione
europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi
da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da passeggeri di
cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare piu' di 400
passeggeri e per tutte le unita' veloci da passeggeri.
5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche
strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del
presente articolo competono all'ente tecnico. ))
Art. 5
Equivalenze ed esenzioni
1. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea,
possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole
contenute nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno efficaci
quanto le suddette regole, nonche', a condizione che non ne risulti una
riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi
dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente
decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti
di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi
nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilita'
di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la
circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in
condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei
viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento.
Art. 6
Clausola di salvaguardia
1. L'Amministrazione,
qualora ritenga che una nave da passeggeri o un'unita' veloce adibita a
viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle
disposizioni del presente decreto, costituisca un rischio di grave
pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure
dell'ambiente, puo' sospenderne l'attivita' ovvero imporre misure di
sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone
informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 7
Visite
1. Le navi da passeggeri
nuove battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime
alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite occasionali.
2. Le navi da passeggeri
esistenti battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita'
marittime alle seguenti visite:
a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita a viaggi nazionali
in uno Stato ospite, o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto quando adibita a viaggi nazionali nello Stato;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite occasionali.
3. Le unita' veloci da
passeggeri battenti bandiera italiana tenute a conformarsi, in base alle
disposizioni dell'art. 4, comma 6, ai requisiti del codice per le unita'
veloci (HSC), sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle visite
previste dal codice stesso.
4. Le visite di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui
al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
5. Per quanto non previsto
nel presente articolo, continuano ad applicarsi le norme contenute nella
legge 5 giugno 1962, n. 616.
Art. 8
Certificati
1. Le navi da passeggeri
nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le
navi da passeggeri secondo il modello riportato nell'allegato II,
rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).
2. Il certificato di
sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non
superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere
prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a
decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata
concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre
dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza
delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di
cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b).
3. Per le unita' veloci da
passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci
(HSC), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per
unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. Le unita' veloci
da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia' in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano
ad essere certificate secondo la normativa ad esse applicabile.
4. Prima di rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a
viaggi nazionali in uno Stato ospite, l'Amministrazione concorda con detto
Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle
unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate
nell'autorizzazione all'esercizio.
5. Le esenzioni concesse a
una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle
disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o
dell'unita'.
6. Sono validi il
certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e
l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle
unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il
certificato di sicurezza per navi da passeggeri, rilasciato da un altro
Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. Le Autorita' marittime
possono ispezionare ogni nave da passeggeri o unita' veloce da passeggeri
adibita a viaggi nazionali ed accertare la validita' dei certificati e
documenti pertinenti presenti a bordo.
8. Tutto l'equipaggiamento
marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del medesimo
decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente
decreto, anche qualora l'allegato I preveda che detto equipaggiamento
debba essere approvato e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di
bandiera.
(Si omette il testo degli
allegati I e II)
(( Allegato III (Articolo
4-ter)
Orientamenti sui
requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unita' veloci da
passeggeri per le persone a mobilita' ridotta
Nell'applicare gli
orientamenti del presente allegato deve essere tenuto conto di quanto
previsto nella circolare MSC/735 dell'Organizzazione marittima
internazionale (OMI), del 24 giugno 1996, relativa alla raccomandazione
sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di
rispondere alle necessita' degli anziani e dei disabili.
1. Accesso alla nave. Le navi devono essere costruite ed attrezzate in
modo tale da consentire alle persone a mobilita' ridotta di compiere
facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco,
nonche' da garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o
mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere
apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone
in tutta la nave.
2. Cartelli indicatori. I cartelli indicatori apposti nella nave per
informare i passeggeri devono essere collocati in modo da risultare
visibili e facilmente leggibili da persone a mobilita' ridotta (tra cui
le persone con disabilita' sensoriali) e posizionati in punti chiave.
3. Mezzi per comunicare messaggi. L'operatore deve disporre, a bordo
della nave, di mezzi per trasmettere sia visivamente sia oralmente a
tutte le persone che presentano forme diverse di mobilita' ridotta
annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di
bordo.
4. Segnali di allarme. Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata
devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili
a tutti i passeggeri a mobilita' ridotta, comprese le persone con
disabilita' sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.
5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilita' all'interno della
nave. Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere
realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su
sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e
servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili
in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilita'
ridotta.» ))
N.B.: gli articoli
modificati e/o integrati dal D.Lgs. 8/3/2005, n. 52 sono riportati in
grassetto tra parentesi tonde doppie (( ... )).
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