|
A tutte le capitanerie di porto
A tutti gli uffici circondariali marittimi
All'Assonave
All'Ancanap
Alla Confitarma
Al Registro italiano navale
L'art. 8, comma 4, del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito con legge 22 febbraio
1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica
e della ricerca nel settore navale, prescrive che le navi di nuova
costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali siano concessi i
contributi di legge, devono essere iscritte nella più alta classe del
Registro italiano navale, nei casi in cui la classificazione sia
obbligatoria.
Intendimento del legislatore è quello di assicurare che le navi costruite
con il contributo statale abbiano il più alto grado di fiducia, con
riferimento particolare alle qualità nautiche e, quindi, strutturali e
meccaniche.
Come noto, infatti, l'Istituto di classifica stabilisce le norme tecniche
secondo le quali deve essere costruita la nave, vigila sulla costruzione e
ne segue e controlla la vita successiva provvedendo anche, in relazione
proprio alla specifica conoscenza che ha della nave (scafo, macchinari,
impianti elettrici e di controllo), agli accertamenti tecnici finalizzati
al rilascio dei certificati di sicurezza.
Nella legge n. 132/1994, la certificazione del valore della nave nel senso
sopra indicato, è riservata al R.I.Na., in quanto all'epoca solo ente
tecnico nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
L'evoluzione normativa successiva di livello comunitario, perseguendo
l'obiettivo della libera prestazione dei servizi, ha introdotto anche in
questo settore i princìpi della concorrenza e del mercato, portando così
alla sostituzione della figura dell'ente tecnico nazionale con quella di
livello europeo.
Nella direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, è infatti
sancito l'obbligo, per gli Stati membri, che si avvalgono di un ente di
classifica per lo svolgimento dei propri compiti in materia di sicurezza
delle navi, di non porre discriminazioni tra organismi riconosciuti a
livello europeo ai sensi della direttiva stessa, nonché di assicurare
(art. 14 cit. direttiva 94/57/CE) che le navi battenti la propria bandiera
siano costruite e mantenute in efficienza secondo le norme di classifica
fissate da uno di detti organismi.
Il riferimento ad organismi riconosciuti è nella direttiva stessa. Fermi
gli obiettivi sopra richiamati, la norma comunitaria, sul presupposto che
a livello mondiale numerose società di classificazione "non sono in
grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando
operano a nome dei governi nazionali", fissa i criteri minimi per il
riconoscimento di detti organismi al fine di assicurarne una qualità di
prestazioni adeguata.
Nel caso in cui l'organismo riconosciuto effettui valutazioni della
sicurezza delle navi per conto di una amministrazione, è inoltre prevista
la costituzione di un rapporto funzionale tra l'amministrazione
("autorizzazione" o "affidamento") e l'organismo;
anche in tal caso, comunque, il certificato di classe rappresenta un
inderogabile prius per il rilascio della ulteriore certificazione di
sicurezza della nave.
Le direttive citate sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il
decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, modificato dal decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169.
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi citati,
il disposto dell'art. 8, comma 4, della legge n. 132/1994, deve essere
letto e applicato in modo compatibile con il quadro normativo comunitario
sopra richiamato; pertanto, le navi di nuova costruzione per le quali
siano concessi i contributi delle leggi di settore, nei casi in cui la
classificazione sia obbligatoria, devono essere iscritte nella più alta
classe di uno degli organismi di classifica riconosciuti ai sensi della
direttiva 94/57 ed oggetto di "autorizzazione" o
"affidamento" da parte dell'amministrazione italiana ai sensi
del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 169 del 2000.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i richiamati
princìpi della libera circolazione e prestazione dei servizi che
sottendono alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata.
Si informa che, con decisione di cui si allega copia, la commissione
europea ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco degli organismi
riconosciuti ai sensi della direttiva 94/57/CE e che sono in avanzata fase
le procedure istruttorie per il rilascio da parte dell'amministrazione
italiana di "autorizzazione" o "affidamento" agli
organismi, di cui al predetto elenco, che hanno avanzato la relativa
istanza ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, come modificato dal
decreto legislativo n. 169/2000. Di tali ultimi provvedimenti si provvederà
a dare tempestiva notizia, non appena adottati.
Allegato
Decisione della commissione del 12 giugno 1998 che modifica la decisione
della commissione del 30 settembre 1996 relativa alla pubblicazione
dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri
hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del
Consiglio.
(Testo rilevante ai fini
del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la direttiva 94/57/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività
delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva 97/58/CE,
in particolare l'art. 4, paragrafo 5;
Vista la decisione 96/587/CE della Commissione, del 30 novembre 1996,
relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i
quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della
direttiva 94/57/CE del Consiglio;
Vista la decisione 98/295/CE della Commissione sul riconoscimento
dell'organismo "Hellenic Register of Shipping" in conformità
della direttiva 94/57/CE del Consiglio;
Considerando che dopo la pubblicazione del suddetto elenco degli organismi
riconosciuti, uno Stato membro ha riconosciuto l'organismo "Russian
Maritime Register of Shipping" (registro marittimo di navigazione
russo) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 94/57/CE,
notificando debitamente alla Commissione tale organismo;
Considerando che è opportuno aggiornare tutto l'elenco pubblicato;
Ha adottato
la presente decisione:
Art. 1.
L'allegato della decisione della Commissione del 30 settembre 1996
relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i
quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della
direttiva 94/57/CE del Consiglio è sostituito dall'allegato della
presente decisione.
Art. 2.
La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.
Allegato
1. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della
direttiva 94/57/CE del Consiglio:
American Bureau of Shipping (ABS);
Bureau Veritas (BV);
China Classification Society (CCS);
Det Norske Veritas (DNV);
Germanischer Lloyd (GL);
Korean Register of Shipping (KR);
Lloyd's Register of Shipping (LR);
Nippon Kaiji Kyokai (NK);
Registro Italiano Navale (RINa);
Russian Maritime Register of Shipping (RS);
2. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 della
direttiva 94/57/CE del Consiglio:
Hellenic Register of Shipping (HR) (gli effetti di questo riconoscimento
sono limitati alla Grecia).
|