CIRCOLARE 1 dicembre 2000, n. 2766
Navi di nuova costruzione per le quali siano concessi i contributi delle leggi di settore - Iscrizione nella più alta classe

(Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/3/2001)


A tutte le capitanerie di porto
A tutti gli uffici circondariali marittimi
All'Assonave
All'Ancanap
Alla Confitarma
Al Registro italiano navale

L'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito con legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, prescrive che le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali siano concessi i contributi di legge, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale, nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.
Intendimento del legislatore è quello di assicurare che le navi costruite con il contributo statale abbiano il più alto grado di fiducia, con riferimento particolare alle qualità nautiche e, quindi, strutturali e meccaniche.
Come noto, infatti, l'Istituto di classifica stabilisce le norme tecniche secondo le quali deve essere costruita la nave, vigila sulla costruzione e ne segue e controlla la vita successiva provvedendo anche, in relazione proprio alla specifica conoscenza che ha della nave (scafo, macchinari, impianti elettrici e di controllo), agli accertamenti tecnici finalizzati al rilascio dei certificati di sicurezza.
Nella legge n. 132/1994, la certificazione del valore della nave nel senso sopra indicato, è riservata al R.I.Na., in quanto all'epoca solo ente tecnico nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
L'evoluzione normativa successiva di livello comunitario, perseguendo l'obiettivo della libera prestazione dei servizi, ha introdotto anche in questo settore i princìpi della concorrenza e del mercato, portando così alla sostituzione della figura dell'ente tecnico nazionale con quella di livello europeo.
Nella direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, è infatti sancito l'obbligo, per gli Stati membri, che si avvalgono di un ente di classifica per lo svolgimento dei propri compiti in materia di sicurezza delle navi, di non porre discriminazioni tra organismi riconosciuti a livello europeo ai sensi della direttiva stessa, nonché di assicurare (art. 14 cit. direttiva 94/57/CE) che le navi battenti la propria bandiera siano costruite e mantenute in efficienza secondo le norme di classifica fissate da uno di detti organismi.
Il riferimento ad organismi riconosciuti è nella direttiva stessa. Fermi gli obiettivi sopra richiamati, la norma comunitaria, sul presupposto che a livello mondiale numerose società di classificazione "non sono in grado di applicare adeguatamente le norme, né sono attendibili quando operano a nome dei governi nazionali", fissa i criteri minimi per il riconoscimento di detti organismi al fine di assicurarne una qualità di prestazioni adeguata.
Nel caso in cui l'organismo riconosciuto effettui valutazioni della sicurezza delle navi per conto di una amministrazione, è inoltre prevista la costituzione di un rapporto funzionale tra l'amministrazione ("autorizzazione" o "affidamento") e l'organismo; anche in tal caso, comunque, il certificato di classe rappresenta un inderogabile prius per il rilascio della ulteriore certificazione di sicurezza della nave.
Le direttive citate sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169.
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi citati, il disposto dell'art. 8, comma 4, della legge n. 132/1994, deve essere letto e applicato in modo compatibile con il quadro normativo comunitario sopra richiamato; pertanto, le navi di nuova costruzione per le quali siano concessi i contributi delle leggi di settore, nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria, devono essere iscritte nella più alta classe di uno degli organismi di classifica riconosciuti ai sensi della direttiva 94/57 ed oggetto di "autorizzazione" o "affidamento" da parte dell'amministrazione italiana ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2000.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i richiamati princìpi della libera circolazione e prestazione dei servizi che sottendono alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata.
Si informa che, con decisione di cui si allega copia, la commissione europea ha provveduto alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti ai sensi della direttiva 94/57/CE e che sono in avanzata fase le procedure istruttorie per il rilascio da parte dell'amministrazione italiana di "autorizzazione" o "affidamento" agli organismi, di cui al predetto elenco, che hanno avanzato la relativa istanza ai sensi del decreto legislativo n. 314/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 169/2000. Di tali ultimi provvedimenti si provvederà a dare tempestiva notizia, non appena adottati.
Allegato
Decisione della commissione del 12 giugno 1998 che modifica la decisione della commissione del 30 settembre 1996 relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio.

(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la direttiva 94/57/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva 97/58/CE, in particolare l'art. 4, paragrafo 5;
Vista la decisione 96/587/CE della Commissione, del 30 novembre 1996, relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio;
Vista la decisione 98/295/CE della Commissione sul riconoscimento dell'organismo "Hellenic Register of Shipping" in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio;
Considerando che dopo la pubblicazione del suddetto elenco degli organismi riconosciuti, uno Stato membro ha riconosciuto l'organismo "Russian Maritime Register of Shipping" (registro marittimo di navigazione russo) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 94/57/CE, notificando debitamente alla Commissione tale organismo;
Considerando che è opportuno aggiornare tutto l'elenco pubblicato;
Ha adottato
la presente decisione:

Art. 1.

L'allegato della decisione della Commissione del 30 settembre 1996 relativa alla pubblicazione dell'elenco degli organismi riconosciuti per i quali gli Stati membri hanno proceduto alla notifica in conformità della direttiva 94/57/CE del Consiglio è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 2.

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Allegato

1. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 della direttiva 94/57/CE del Consiglio:
American Bureau of Shipping (ABS);
Bureau Veritas (BV);
China Classification Society (CCS);
Det Norske Veritas (DNV);
Germanischer Lloyd (GL);
Korean Register of Shipping (KR);
Lloyd's Register of Shipping (LR);
Nippon Kaiji Kyokai (NK);
Registro Italiano Navale (RINa);
Russian Maritime Register of Shipping (RS);
2. Organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio:
Hellenic Register of Shipping (HR) (gli effetti di questo riconoscimento sono limitati alla Grecia).

     
   
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità  per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
     
           

 Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi