Lettera
del 12 settembre 2001 della Direzione Centrale Prestazioni e della
Sovrintendenza Medica Generale: “Malattie psichiche e
psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing.
Prime indicazioni operative”.
PREMESSA
Con
lettera del 12 settembre 2001 sono state fornite le prime
istruzioni per la trattazione delle denunce di disturbi
psichici determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali di
lavoro ed è stato disposto che, data l’esigenza di acquisire un
adeguato patrimonio di informazioni e conoscenze sulla materia, tutte
le fattispecie con documentazione completa e probante fossero inviate
all’esame centrale.
L’esame
degli oltre 200 casi pervenuti (denunciati all’Inail
quasi sempre dopo accertamenti e trattamenti terapeutici) ha
consentito di monitorare il fenomeno e di conoscere l’approccio
diagnostico dei vari centri specialistici nazionali che fanno capo a
Cattedre Universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di Salute
Mentale delle AA.SS.LL. operanti sul territorio.
L‘accertamento
del rischio, effettuato sulla base della denuncia di malattia
professionale - integrata ove necessario da richieste specifiche ai
datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati - nonché
le ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite, hanno condotto
al riconoscimento della natura professionale della patologia
diagnosticata nel 15 per cento circa dei casi esaminati.
Contemporaneamente,
l’apposito Comitato Scientifico1
, dopo aver approfondito gli aspetti più complessi e controversi del
problema, è pervenuto alle conclusioni contenute nel documento
che si allega per opportuna conoscenza2.
Completata
questa propedeutica fase di studio e monitoraggio, si forniscono nuove
e più articolate istruzioni sulle modalità di trattazione di questi
casi.
Le
istruzioni di seguito indicate tengono conto:
· dell’esperienza maturata nel periodo di
osservazione
· della Relazione del Comitato Scientifico
· della letteratura in materia.
I
FATTORI DI RISCHIO
La
posizione assunta dall’Istituto sul tema delle patologie psichiche
determinate dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro trova
il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale
n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4),
in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate
nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia
dimostrata la causa lavorativa.
Secondo
un’interpretazione aderente all’evoluzione delle forme di
organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai
profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di
causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività
delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale
(siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile
all’organizzazione aziendale delle attività lavorative.
I
disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine
professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente,
da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della
organizzazione del lavoro.
Si
ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di
situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo,
situazioni definibili con l’espressione “costrittività
organizzativa”.
Le
situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti sono
riportate di seguito, in un elenco che riveste un imprescindibile
valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili.
|
ELENCO
DELLE “COSTRITTIVITÀ ORGANIZZATIVE”
· Marginalizzazione dalla attività lavorativa
· Svuotamento delle mansioni
· Mancata assegnazione dei compiti
lavorativi, con inattività forzata
· Mancata assegnazione degli strumenti di
lavoro
· Ripetuti trasferimenti ingiustificati
· Prolungata attribuzione di compiti
dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto
· Prolungata attribuzione di compiti
esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali
condizioni di handicap psico-fisici
· Impedimento sistematico e strutturale
all’accesso a notizie
· Inadeguatezza strutturale e sistematica
delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro
· Esclusione reiterata del lavoratore
rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e
aggiornamento professionale
· Esercizio esasperato ed eccessivo di forme
di controllo.
|
Nel
rischio tutelato può essere compreso anche il cosiddetto “mobbing
strategico” specificamente ricollegabile a finalità lavorative. Si
ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad allontanare o
emarginare il lavoratore rivestono rilevanza assicurativa solo se si
concretizzano in una delle situazioni di “costrittività
organizzativa” di cui all’elenco sopra riportato o in altre ad
esse assimilabili.
Le
incongruenze organizzative, inoltre, devono avere caratteristiche
strutturali, durature ed oggettive e, come tali, verificabili e
documentabili tramite riscontri altrettanto oggettivi e non
suscettibili di discrezionalità interpretativa.
Sono
invece esclusi dal rischio tutelato:
·
i fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del
rapporto di lavoro (nuova assegnazione, trasferimento, licenziamento)
· le situazioni indotte dalle dinamiche
psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di lavoro che a
quelli di vita (conflittualità interpersonali, difficoltà
relazionali o condotte comunque riconducibili a comportamenti
puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano inevitabilmente
a discrezionalità interpretative).
MODALITÀ DI TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
ACCERTAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
Come
per tutte le altre malattie non tabellate, l’assicurato ha
l’obbligo di produrre la documentazione idonea a supportare la
propria richiesta per quanto concerne sia il rischio sia la malattia.
L’Istituto,
da parte sua, ha il potere-dovere di verificare l’esistenza dei
presupposti dell’asserito diritto, anche mediante l’impegno
partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso
eziologico.
L’esperienza
fin qui maturata ha dimostrato che non sempre sono producibili
dall’assicurato, o acquisibili dall’Istituto, prove documentali
sufficienti.
È
perciò necessario procedere ad indagini ispettive
per raccogliere le prove testimoniali dei colleghi di lavoro, del
datore di lavoro, del responsabile dei servizi di prevenzione e
protezione delle aziende e di ogni persona informata sui fatti allo
scopo di:
·
acquisire riscontri oggettivi
di quanto dichiarato dall’assicurato
· integrare gli elementi probatori
prodotti dall’assicurato.
Ulteriori
elementi potranno essere attinti dall’eventuale accertamento dei
fatti esperito in sede giudiziale o in sede di vigilanza ispettiva da
parte della Direzione Provinciale del Lavoro o dei competenti uffici
delle AA.SS.LL..
Come
per tutte le altre malattie professionali3,
l’indagine ispettiva mirata ad acquisire i riscontri oggettivi nonché
gli eventuali elementi integrativi di quanto asserito e prodotto
dall’assicurato dovrà essere attivata su richiesta della funzione
sanitaria, che provvederà anche ad indicare gli specifici aspetti da
indagare.
Diversamente
invece dalle altre malattie professionali (per le quali l’intervento
ispettivo è previsto solo se necessario) per le patologie in oggetto
l’indagine ispettiva deve essere sempre effettuata. Fanno ovviamente
eccezione le ipotesi in cui la funzione sanitaria, già al termine
della prima fase istruttoria, è giunta alla determinazione di
definire negativamente il caso per l’assenza della malattia o per la
certezza della esclusione della sua origine professionale.
L’ITER
DIAGNOSTICO DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DA COSTRITTIVITÀ
ORGANIZZATIVA
L’iter
diagnostico da seguire ai fini di una uniforme trattazione
medico-legale dei casi denunciati all’Istituto è descritto di
seguito.
Valutazione
del danno biologico permanente
La tabella delle menomazioni, relativa alla valutazione del danno
biologico in ambito INAIL5
, prevede la presenza di due voci che attengono entrambe al solo
disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato (voce
180) e severo (voce 181).
L’intervallo
valutativo riportato offre un adeguato riferimento per consentire, in
analogia, la valutazione del danno biologico anche da disturbo
dell’adattamento cronico. I due quadri menomativi, anche se derivano
da un evento lesivo diverso, possono presentare infatti pregiudizi
della sfera psichica in parte sovrapponibili e coincidenti.
La valutazione del danno terrà conto del polimorfismo e della gravità
dei sintomi psichiatrici e somatoformi, secondo le indicazioni delle
classificazioni internazionali sopra richiamate, così come
riscontrati nel singolo caso.
Codifica
Dovranno
essere utilizzati i seguenti codici:
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Codice
amministrativo A: 99.0
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Codice
di malattia M:
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Disturbo
dell’adattamento cronico
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145
(7)
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Disturbo
post traumatico da stress cronico
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Codice
di agente causale:
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Da
individuare nel gruppo “Fattori psicologici” in
relazione alla condizione di costrittività organizzativa
ritenuta prevalente
|
Disposizioni
La fase
di sperimentazione può considerarsi completata. Questa circolare,
infatti, riporta un esaustivo ed articolato quadro di riferimento che
consente, già da ora, di garantire omogeneità e correttezza nella
trattazione delle pratiche.
Sono
inoltre previsti specifici corsi di formazione, programmati per il
prossimo mese di gennaio, nonché ulteriori direttive di carattere
generale in relazione alle problematiche che dovessero emergere.
A
partire dalla data della presente circolare, le denunce di disturbi
psichici da costrittività organizzativa saranno definite direttamente
a cura delle Sedi senza il parere preventivo della Direzione Generale.
Le
Direzioni Regionali, nell’ambito delle loro funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo, adotteranno ogni iniziativa idonea a
garantire uniformità e completezza di lettura della presente
circolare e conseguenti correttezza ed omogeneità di comportamento
sul territorio.
Per
quanto non specificato in questo contesto, si fa rinvio ai vigenti
indirizzi in materia di trattazione delle malattie professionali non
tabellate.
______________________________
1.Nominato con delibera del Consiglio di
amministrazione n. 608/2001
2. Allegato 1: Relazione del Comitato Scientifico.
3. Lettera del 18 settembre 2003: "Nuovo
flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce di malattia
professionale".
4. Cfr. paragrafo precedente: "Accertamento
delle condizioni di rischio".
5. Decreto ministeriale del 12 luglio 2000.
6. Inserito nel settore V del "Codice
Sanitario M" (circ. n. 35/1992).
7. Cfr. nota 6 .
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Pasquale ACCONCIA
Allegati:
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