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Considerata la
comunicazione della Commissione europea C (2005) n. 3914 def del 6
settembre 2006, con la quale e' stata ritenuta giustificata la misura di
proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva
98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle
macchine, cosiddetta "direttiva macchine", dalle autorita' di
controllo del mercato di uno Stato membro per i prodotti appresso
indicati: presse meccaniche - modelli P40-VEI, mod. P40-VE e mod.
P50-VE, fabbricate e commercializzate dalla ditta Industria Masetto
Schio S.r.l. (IMS) - via Campania, 9 Z.I. - 36015 Schio (Vicenza) -
Italia.
Tenuto conto che dette macchine sono risultate non conformi alle
prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e
della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva
98/37/CE in particolare: presse P40-VE e P50-VE certificate dall'ANCCP e
pressa P40-VEI fabbricate prima del 4 agosto 2000 non sono conformi ai
RES riguardanti i punti:
1.2.1 - "Sicurezza e affidabilita' dei sistemi di comando",
protezione dai fattori esterni nella scatola di comando a due mani;
1 2.3 - "Avviamento", possibilita' di azionare la pressa con
un pedale in modalita' regolazione, con le protezioni aperte;
1.2.5 - "Selettore modale di funzionamento", possibilita' di
riavviare la pressa manovrando il selettore di modalita' di comando;
1.2.6 - "Avaria del circuito di alimentazione di energia",
ubicazione del regolatore di pressione;
1.2.7 e 1.4.2 - "Avaria del circuito di comando" e
"Requisiti particolari per le protezioni", integrazione del
dispositivo di comando a due mani, del selettore di modalita' di comando
e del dispositivo di bloccaggio delle protezioni mobili nel sistema di
comando;
1.3.2 - "Rischio di rottura durante il funzionamento",
fissaggio della tubazione che collega il giunto rotante all'elettrovalvola
di comando;
1.3.8 e 1.4.1 - "Scelta di una protezione contro i rischi dovuti
agli elementi mobili" e "Requisiti generali",
progettazione delle protezioni fisse;
1.6.3 - "Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia",
progettazione dell'interruttore generale; presse P40-VE, P40-VEI e
P50-VE certificate dall'ICEPI non sono conformi ai RES;
1.1.2 d) - "Principi d'integrazione della sicurezza", per
quanto riguarda il dispositivo di protezione del commutatore a camme;
1.2.1 - "Sicurezza e affidabilita' dei sistemi di comando";
1.2.2 - "Dispositivi di comando", per quanto riguarda la
mancanza di segnalazione del "punto morto superiore";
1.2.3 - "Avviamento";
1.2.6 - "Avaria del circuito di comando";
1.2.7 - "Avaria del circuito di comando", per quanto riguarda
il dispositivo di blocco delle protezioni mobili;
1.3.2 - "Rischio di rottura durante il funzionamento";
1.4.1 - "Requisiti generali";
1.4.3 - "Requisiti particolari per i dispositivi di
protezione";
1.6.4 - "Intervento dell'operatore", per quanto riguarda
l'arresto del motore in caso di apertura della protezione mobile;
1.7.0 - "Dispositivi di informazione";
1.7.1 - "Dispositivi di allarme". Considerato che tali mancate
non conformita' denotano una mancata integrazione dell'aspetto della
sicurezza al momento della progettazione e della costruzione del
macchinario, aspetto richiesto dal punto 1.1.2 dell'allegato I della
gia' citata direttiva 98/37/CE;
Considerato, inoltre, che tali mancate non conformita' comportino rischi
per la salute e la sicurezza degli operatori incaricati del
funzionamento o della segnalazione delle presse in questione, ovvero
delle persone che si trovano in prossimita'; nel richiamare l'attenzione
degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti
sopra individuati, affinche' assumano le misure di rispettiva competenza
al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello
Spazio comune europeo, rappresentando detti prodotti un grave rischio
per la salute e la sicurezza degli operatori, ovvero delle persone che
vi si trovino in prossimita'.
Si
dispone:
1) il
ritiro dal mercato nazionale delle macchine in oggetto, che presentano
le non conformita' sopra indicate, non ancora cedute all'utilizzatore
finale;
2) il divieto d'uso sul territorio nazionale degli esemplari di dette
macchine attualmente in esercizio fino a che gli stessi non siano stati
resi conformi secondo quanto precedentemente indicato.
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Con provvedimento del
Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del 27
settembre 2007;
Vista l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle
Comunita' europee del 7 giugno 2007 - IMS/Commissione, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - C183/33 del 4 agosto 2007, con
la quale e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione del parere
della Commissione - 6 settembre 2006 - C(2006) 3914 - concernente un
provvedimento di divieto adottato per alcune presse della IMS Srl, fino
a quando il Tribunale non si sara' pronunciato sul ricorso principale;
Considerato che al sopradetto parere della Commissione - 6 settembre
2006 - C(2006) 3914 - questa Direzione generale ha dato applicazione con
pubblicazione del comunicato del 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 200
del 29 agosto 2007;
Considerato che occorre dare attuazione all'ordinanza di cui sopra, al
fine di non arrecare danno alla immagine della societa' IMS Srl;
Dispone
1. La
sospensione degli effetti del comunicato del 31 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
del 29 agosto 2007, fino a quando il Tribunale di primo grado delle
Comunita' europee non si sara' pronunciato sul ricorso principale.
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