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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 43,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha soppresso, dal 1°
gennaio 2006, i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni
gia' svolte dagli uffici provinciali metrici e trasferite alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 20 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' le tariffe relative
alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16
della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, il quale stabilisce che al finanziamento ordinario delle camere di
commercio si provvede anche mediante i proventi derivanti dalla gestione
di attivita' e prestazioni di servizi;
Visto l'art. 1, comma 44, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale
dispone che al finanziamento delle funzioni metriche si provvede ai sensi
del richiamato art. 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Ritenuto necessario stabilire i criteri e le modalita' di determinazione
dei costi sostenuti dalle camere di commercio per l'esercizio delle
funzioni metriche assegnate;
Ravvisata la necessita' di definire criteri specifici per la
determinazione delle tariffe metrologiche per il settore della
distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione.
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «accertamenti della conformita' di strumenti di misura a requisiti
prescritti», tutti i controlli metrologici eseguiti in base alle norme
vigenti ed, in particolare, verificazioni nazionali prima e periodica,
verificazione prima CEE, verificazione CE, verificazione CE all'unita',
nonche' le verificazioni di misuratori di gas, nei casi non contemplati
dalla legge;
b) «accertamenti della conformita' di aziende e laboratori, a requisiti
prescritti», tutti gli accertamenti previsti dalle norme vigenti ed in
particolare le attivita' connesse alla delega della verificazione prima
CEE, al rilascio della concessione di conformita' metrologica, al
riconoscimento dell'idoneita' di organismi ad operare in qualita' di
laboratori per l'esecuzione della verificazione periodica ai sensi del
decreto ministeriale 10 dicembre 2001, recante approvazione del sistema di
garanzia della qualita' ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992
n. 517;
c) «costo di gestione della struttura», il costo calcolato su base
annuale dalle singole camere di commercio in relazione alle risorse umane
e materiali impegnate per l'espletamento delle funzioni contemplate nel
presente decreto;
d) «percorrenza media di trasferimento», la distanza, uguale per tutti
gli utenti, calcolata sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e
del numero dei sopralluoghi effettuati nell'ultimo triennio;
e) «tempo medio di trasferimento», il tempo, uguale per tutti gli
utenti, necessario a coprire la percorrenza media di trasferimento;
f) «ufficio», la sede della camera di commercio;
g) «grandi utenti metrici», i fabbricanti di strumenti di misura nel
caso della verificazione prima nazionale, CEE e CE e gli utenti che
richiedono con continuita' gli accertamenti di cui alla lettera a) da
parte dell'ufficio metrico o comunque utenti che in un anno richiedono
piu' di 70 accertamenti nel caso di verificazione periodica.
Art. 2
Principi generali
1. Le camere di commercio
stabiliscono le tariffe relative alle funzioni metriche nel rispetto dei
principi informatori dell'azione della pubblica amministrazione di
efficienza, efficacia ed economicita' e secondo il principio di
omogeneita' tra gli enti stessi. 2. Le misure delle tariffe devono, di
norma, garantire l'integrale copertura dei costi di produzione dei servizi
cui afferiscono.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. I criteri stabiliti dal
presente decreto si applicano ai fini della determinazione delle tariffe
relative alle funzioni esercitate dagli uffici provinciali metrici e
trasferite alle camere di commercio ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusione di quelle relative
all'assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e per
l'ammissione di modello alla verifica prima. Accertamenti della
conformita' di strumenti di misura a requisiti prescritti
Art. 4
Tariffe
1. Le tariffe da applicare
si compongono di tre voci:
a) costo degli accertamenti della conformita' degli strumenti di misura a
requisiti prescritti per ogni singolo strumento di misura;
b) costo per il trasferimento del personale dalla sede dell'ufficio al
luogo ove si effettua l'accertamento della conformita' degli strumenti di
misura a requisiti prescritti;
c) costo per il trasporto dei mezzi di prova presso la sede
dell'accertamento.
2. Alla determinazione della voce di cui al comma 1, lettera a), concorre
il costo di gestione della struttura rapportato al tempo necessario per
l'effettuazione dell'accertamento. La voce di costo definita per ogni
singola tipologia di strumento di misura viene moltiplicata per il numero
di strumenti della stessa tipologia per i quali e' richiesto
l'accertamento.
3. Alla formazione della voce di costo di cui al comma 1, lettera b),
concorrono il costo di gestione della struttura rapportato al tempo medio
di trasferimento ed il costo del trasporto del personale da calcolare
sulla base della percorrenza media di trasferimento.
4. La voce di cui al comma 1, lettera c), e' formata dal solo costo di
trasporto dei mezzi di prova, qualora non siano messi a disposizione dal
richiedente l'accertamento, calcolato sulla base della percorrenza media
di trasferimento.
Art. 5
Criteri di determinazione
delle voci di costo della tariffa
1. Il tempo necessario per
l'effettuazione dell'accertamento di cui all'art. 4, comma 2, e'
determinato dalle camere di commercio sulla base del tempo medio nazionale
di lavoro necessario per l'accertamento di ciascuna tipologia di strumento
o per gruppi di strumenti assimilabili.
2. Il costo del trasporto del personale, di cui all'art. 4, comma , e'
calcolato sulla base dei costi chilometrici pubblicati dall'ACI.
3. Il costo di trasporto dei mezzi di prova di cui all'art. 4, comma 4, e'
determinato per una percorrenza media di trasferimento, tenendo conto
della massa e del volume d'ingombro dei mezzi di prova idonei
all'accertamento da effettuare.
Art. 6
Accertamenti eseguiti
presso l'Ufficio metrico
1. Nei casi in cui
l'accertamento e' effettuato presso la sede dell'Ufficio metrico, la
tariffa e' costituita dalla sola voce di costo di cui al precedente art.
4, comma 2. Accertamenti della conformita' di aziende e laboratori
Art. 7
Criteri di determinazione
delle voci di costo della tariffa
1. Alla determinazione
della tariffa concorrono le seguenti voci: 1.1) costo per l'analisi
docurnentale; 1.2) costo per il trasferimento del personale dalla sede
dell'ufficio al luogo ove si effettua l'accertamento; 1.3) costo per il
trasporto dei mezzi di prova presso la sede dell'accertamento.
2. Il costo per l'analisi documentale e' calcolato con gli stessi criteri
adottati al precedente art. 4, comma 2 e art. 5, comma 1. Lo stesso costo,
se relativo ad accertimenti succcssivi al primo, e' ridotto del 50%. Il
suddetto costo e' ridotto del 50% relativamente ad accertamenti successivi
al primo.
3. Il costo per il trasferimento del personale e per il trasporto dei
mezzi di prova sono calcolati con gli stessi criteri di cui all'art. 4,
commi 3 e 4, e art. 5, commi 2 e 3. Disposizioni finali
Art. 8
Accertamenti della
conformita' di strumenti di misura e della conformita' di aziende e
laboratori a requisiti prescritti effettuati al di fuori della
circoscrizione provinciale della camera di commercio
1. Per accertamenti
effettuati nel territorio nazionale i rapporti fra le camere di commercio
interessate sono regolati per via convenzionale, tenendo conto dei criteri
di cui all'art. 4 e 7.
Art. 9
Ulteriori funzioni
metriche
1. Le tariffe relative a
funzioni metriche attribuite alle camere di commercio successivamente
all'entrata in vigore del decreto tegislativo 31 marzo 1998, n 112 e pei
le quali. non sono state individuate le modalita' di copertura
finanziaria, sono determinate dalle camere di commercio tenendo conto dei
criteri di cui agli articoli 4 e 7.
Art. 10
Grandi utenti metrici
1. Le camere di commercio
possono regolare coii convenzioni annuali i rapporti con i grandi utenti
metrici, tenendo conto dei criteri di cui agli articoli 4 e 7 e della
frequenza con i quali gli accertamenti sono richiesti.
2. Le camere di commercio definiscono le tariffe per il settore della
distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sulla base della
convenzione - quadro, aggiornata ogni tre anni, stipulata tra le
associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti
metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali
dei gestori piu' rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in
rappresentanza - a norma dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
- delle camere di commercio titolari della funzione di verificazione
metrologica e il Ministero dello sviluppo economico.
3. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 2, si
tiene conto della dimensione dell'impianto in ragione del numero dei
complessi di misurazione di carburante e della frequenza con la quale
vengono effettuati gli accertamenti.
Art. 11
Aggiornamento delle
tariffe
1. Le camere di commercio
provvedono ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle
variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.
Art. 12
Sorveglianza e vigilanza
1. Le tariffe devono
garantire la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di ogni
attivita' di sorveglianza e vigilanza non diversamente disciplinate, ivi
comprese quelle da esercitare sulle officine autorizzate al montaggio ed
alla riparazione di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del
regolamento CEE n. 3821/85.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 7 dicembre 2006
p. Il Ministro dello
sviluppo economico
D'Antoni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei
conti il 24 gennaio 2007, Ufficio di controllo Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1, foglio n. 50
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