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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Omissis)
Delibera:
1) di approvare lo schema
del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,
relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al
diritto di accesso ai documenti amministrativi, schema di regolamento che
si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale
(allegato di cui al punto n. 6) e di disporne la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il verbale relativo alla
presente deliberazione e' approvato seduta stante.
(Omissis).
Torino, 12 giugno 2006
Il Presidente: Bava
Allegato
Art. 1
Ambito di applicazione
del regolamento
1. L'Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (di seguito denominato INRIM), informa la propria
attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di
pubblicita' e di trasparenza, uniformandosi ai principi e alle
disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia e, in
particolare, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come innovata dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
2. Il presente regolamento e' adottato al fine di stabilire il termine di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e i
Settori responsabili, per ciascun procedimento, degli adempimenti
d'occorrenza e dell'adozione del provvedimento finale, nonche' per
individuare le categorie di documenti amministrativi sottratti
all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990.
3. Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti
amministrativi, sia che conseguano obbligatoriamente a un'iniziativa di
parte diretta a ottenere provvedimenti di competenza dell'INRIM, sia che
debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della
legge n. 241/1990.
4. I procedimenti di competenza dell'INRIM si concludono con un
provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun procedimento,
nelle tre tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del
presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 3. Esse
contengono, altresi', l'indicazione del Settore competente.
5. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle anzidette tabelle,
lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra disposizione
legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di novanta giorni
di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
Art. 2
Decorrenza del termine
iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti
d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'INRIM abbia
conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di
provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da altra amministrazione, il termine
iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento, da parte
dell'INRIM, della relativa documentazione, comprovata dal timbro di arrivo
dell'INRIM.
3. Ove la documentazione risulti irregolare o incompleta, se ne da'
comunicazione all'amministrazione inviante entro sessanta giorni, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le cause dell'irregolarita'
o dell'incompletezza. In questi casi, la nuova decorrenza parte dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
Art. 3
Decorrenza del termine
iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a
iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento
della domanda, che dev'essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall'INRIM, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli
interessati. La domanda e' esente dall'imposta di bollo e dev'essere
corredata della prevista documentazione, da cui risulti la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento ai fini
dell'adozione del provvedimento.
2. La data di ricevimento e' attestata dal timbro di arrivo dell'INRIM.
3. All'atto del ricevimento della domanda, e' rilasciata all'interessato
una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al comma 2
dell'art. 8 della legge n. 241/1990. Le dette indicazioni sono, comunque,
fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui
all'art. 7 della legge n. 241/1990 e all'art. 6 del presente regolamento.
Per le domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita da tale avviso.
4. Nei casi in cui la domanda dell'interessato non sia formulata con le
modalita' stabilite o non risulti corredata della prescritta
documentazione, se ne da' comunicazione a colui che ha presentato
l'istanza entro sessanta giorni, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza e
lo si invita a perfezionare la richiesta. In questi casi, il termine
iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda
regolarizzata o completata.
5. L'interessato, per l'esibizione di atti o documenti, puo' usufruire
delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15 e s.m.i. Egli puo', altresi', rilasciare dichiarazione
ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241/1990, in applicazione
del quale il responsabile del procedimento provvedera' d'ufficio
all'acquisizione degli atti.
Art. 4
Settori responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
1. Salvo differente
determinazione, il Settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del relativo
provvedimento finale e' il Settore cosi' come risulta individuato nelle
tre tabelle allegate al presente regolamento.
Art. 5
Responsabile del
procedimento
1. Salvo che sia
diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il responsabile
preposto al Settore riconosciuto competente.
2. Il responsabile del Settore puo' affidare ad altro dipendente addetto
al Settore medesimo la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente al singolo procedimento, nonche' dell'adozione del
provvedimento finale.
3. Se in un procedimento amministrativo intervengono piu' Settori, ciascun
Settore e' responsabile degli atti di sua competenza e per il tempo allo
stesso assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza.
4. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate
dall'art. 6 della legge n. 241/1990 e dal presente regolamento e svolge
tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di
servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge n. 15/1968
e s.m.i.
Art. 6
Comunicazione dell'inizio
del procedimento
1. L'avvio del procedimento
e' comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
e' destinato a produrre effetti diretti, a quelli la cui partecipazione al
procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti,
individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa
derivare un pregiudizio.
2. L'informazione dell'avvio del procedimento ai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo e' data mediante comunicazione personale,
contenente le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n.
241/1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione
personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o
particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari
esigenze di celerita', la su indicata comunicazione personale potra'
essere sostituita da forme di pubblicita' che verranno di volta in volta
stabilite dall'INRIM, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n.
241/1990.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo'
essere fatta valere solamente dai soggetti nel cui interesse la
comunicazione e' prevista, mediante segnalazione scritta al Direttore
generale dell'INRIM, il quale fornira' gli opportuni chiarimenti o
adottera' le misure necessarie, entro il termine massimo di dieci giorni.
Art. 7
Partecipazione al
procedimento: visione degli atti; atti d'intervento
1. La visione degli atti
avviene presso il Settore che ha formato il documento o che lo detiene in
forma stabile, nei giorni e nell'orario che verranno stabiliti dall'INRIM.
All'atto della visione e' consentito prendere appunti e trascrivere, in
tutto o in parte, i documenti in visione. Salva, comunque, l'applicazione
delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono
dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli.
2. E' consentito il rilascio di copia dei documenti, previo rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia d'imposta
di bollo.
3. Con la comunicazione di avvio del procedimento, comunque, sono rese
note agli interessati le modalita' per prendere visione degli atti.
4. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare, in conformita' all'art. 10, lettera b), della medesima legge
n. 241/1990, memorie scritte e documenti, entro e non oltre il ventesimo
giorno dall'avviso del procedimento.
La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo',
comunque, determinare lo spostamento del termine finale.
Art. 8
Termini finali del
procedimento
1. I termini entro i quali
per ciascun tipo di procedimento dev'essere emesso il provvedimento finale
sono indicati nelle tabelle allegate e iniziano a decorrere dalla data
dell'avvio del procedimento: tali termini, tuttavia, non decorrono qualora
il procedimento sia promosso con istanza irregolare o priva, totalmente o
parzialmente, della prescritta documentazione di cui al comma 1 del
precedente art. 4.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono comprensivi dei
tempi normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri obbligatori e si
riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel
caso di provvedimenti recettizi, alla data di ricevimento della
comunicazione.
3. I termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi, oltre
che nelle ipotesi enunciate nel susseguente art. 10 del presente
regolamento: nei casi in cui, per la prosecuzione del procedimento, debba
essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo
impiegato per il detto adempimento; se, al fine di completare
l'istruttoria, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17
della legge n. 241/1990, sia necessario acquisire l'occorrente
documentazione presso amministrazioni differenti dall'INRIM, per il
periodo intercorrente fra la richiesta dell'atto e l'acquisizione dello
stesso.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di
provvedimenti gia' emanati, si applicano gli stessi termini finali
indicati per il procedimento principale.
5. Il Direttore generale, con atto motivato e comunicato al Consiglio di
Amministrazione, puo' stabilire termini piu' ampi rispetto a quelli
previsti, da pubblicizzare opportunamente, per comprovate impossibilita'
rappresentate dal responsabile del procedimento, quali: per consentire la
graduale eliminazione di particolari situazioni di arretrato; per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Art. 9
Significato del termine
nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto
1. Quando la legge o il
regolamento preveda che la domanda dell'interessato s'intende respinta o
accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla
presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal
regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso
costituisce, altresi', il termine entro il quale l'INRIM deve adottare la
propria determinazione esplicita. Quando la legge stabilisca nuovi casi o
nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini ivi
indicati s'intendono integrati o modificati in conformita'.
Art. 10
Acquisizione obbligatoria
di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi
1. Ove debba essere
obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non
sia emesso entro il termine stabilito da disposizioni di legge o di
regolamento ovvero entro i termini previsti in via suppletiva dai commi 1
e 4 dell'art. 16 della legge n. 241/1990, l'INRIM richiedente puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile
del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', comunica
agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore
periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del
procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri
centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino
esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 3
dell'art. 17 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento
chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1
del suindicato art. 17 e ne da' comunicazione agli interessati. In tali
casi, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il
tempo necessario ad acquisire la valutazione tecnica obbligatoria e,
comunque, per un periodo di tempo non superiore a centottanta giorni.
Art. 11
Documenti sottratti
all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone,
gruppi e imprese
1. Ai sensi dell'art. 24,
comma 2, della legge n. 241/1990, in relazione all'esigenza di
salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni garantendo, peraltro, ai richiedenti la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi
giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti amministrativi:
documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle
persone, ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
rapporti informativi, nonche' note personali caratteristiche, a qualsiasi
titolo compilate, riguardanti dipendenti dell'INRIM, diversi dal
richiedente, per le parti contenenti notizie riservate; documentazione
caratteristica, matricolare e quella concernente situazioni private del
personale dipendente; documentazione relativa al trattamento economico
individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla
stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;
documentazione riguardante la concessione di sussidi e provvidenze per
effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' e/o
di salute, limitatamente ai motivi; documentazione attinente ad
accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa
alla tutela della vita privata e della riservatezza; documentazione
relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone,
gruppi, imprese e associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita'
amministrativa; dati e risultati di ricerche relative a convenzioni,
contratti e servizi prestati dai ricercatori e dalle strutture dell'INRIM,
ivi compresi i risultati delle perizie tecniche affidate dall'autorita'
giudiziaria all'INRIM o a dipendenti dell'ente medesimo.
2. Sono, inoltre, inaccessibili: i verbali delle riunioni degli organi
collegiali dell'INRIM, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti
sottratti all'accesso.
3. Sono, altresi', esclusi dall'accesso i documenti relativi ai rapporti
di patrocinio legale, sempre che a essi non si faccia riferimento nei
provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonche' tutti quegli atti
oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere
l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretizzarsi
violazione del segreto istruttorio.
Art. 12
Differimento
1. Ai sensi dell'art. 24,
comma 4, della legge n. 241/1990, l'INRIM ha la facolta' di differire
l'accesso ai documenti amministrativi fino a quando la conoscenza di essi
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attivita'
amministrativa. L'accesso ai seguenti documenti sara' cosi' differito:
documentazione attinente alle procedure concorsuali: sino all'esaurimento
dei relativi procedimenti. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato
puo' richiedere, successivamente alla notizia del risultato della
valutazione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali
contenenti i criteri di valutazione dei titoli e copia della propria
scheda di valutazione dei titoli posseduti; documentazione attinente alle
procedure per la scelta del contraente ai fini dell'acquisizione di beni,
servizi e opere: sino al formale affidamento della realizzazione
dell'opera o dell'effettuazione della fornitura; documentazione attinente
alle segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali
e di categorie o altre associazioni: sino alla conclusione della relativa
attivita' istruttoria; documentazione attinente a procedimenti penali e
disciplinari o concernente l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti
dal personale dipendente: sino alla conclusione dei relativi procedimenti
o della relativa attivita' istruttoria; documentazione attinente ai
provvedimenti di dispensa e di cessazione dal servizio: sino alla
conclusione dei relativi procedimenti.
Art. 13
Integrazioni e
modificazioni del presente regolamento
1. Ogni integrazione e
modificazione ritenuta necessaria al presente regolamento di attuazione
verra' adottata con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione
dell'INRIM e sottoposta al preventivo parere del Ministero dell'universita'
e ricerca e della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 14
Forme di pubblicita' ed
entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento
e' reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ente ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si utilizzano le medesime forme e modalita' per le successive modifiche e
integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Vedere Tabella da pag. 78 a pag. 82 <----
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