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ISPESL - Dipartimento Omologazione e Certificazione
Circ. 7 novembre 2006, n. prot. AOO/0003633/06
Piattaforme di lavoro per carrelli elevatori a forche

 
I numerosi quesiti pervenuti sia da parte di Dipartimenti periferici dell'ISPESL e sia da parte di Aziende Sanitarie Locali/ARPA, anche per le vie brevi, dimostrano che si va diffondendo l'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone.
A tale riguardo quindi occorre puntualizzare che, come precisato anche dal Gruppo di lavoro del Comitato 98/37/CE, un'attrezzatura per portare persone (quale piattaforma, gabbia, cestello, ecc.) non assemblata con la macchina di sollevamento materiali in modo da costituire un insieme solidale, ma semplicemente sollevata dalla macchina stessa come se fosse una parte del carico, come appunto una piattaforma posizionata sulle forche di un carrello elevatore o come del resto anche una piattaforma sospesa al gancio di una gru, non costituendo né un'attrezzatura intercambiabile in quanto non modifica la destinazione d'uso della macchina né un accessorio di sollevamento in quanto non serve per collegare il carico alla macchina, non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine e pertanto non può recare la marcatura CE.
In relazione a quanto sopra è pertanto evidente che un carrello elevatore a forche che dovesse utilizzare la suddetta piattaforma non assemblata, non venendo modificata la destinazione d'uso del carrello stesso, non può essere soggetto agli obblighi di verifica ex
art. 25 del DPR 547/55 e pertanto non deve essere denunciata all'ISPESL la sua messa in servizio.
L'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone rientra invece nel campo di applicazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE sull'uso delle attrezzature di lavoro. L'
art. 4 del D.Lvo. 359/99 di recepimento della suddetta direttiva, che ha modificato completamente l'art. 184 del DPR 547/55 (Sollevamento e trasporto persone), pur richiedendo espressamente che il sollevamento di persone debba essere effettuato solo con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, consente però - anche se solo in via eccezionale - il sollevamento di persone utilizzando attrezzature non previste per questo scopo a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.
A tale proposito si ritiene utile ricordare che con la nota tecnica IL 11 allegata alla circolare ISPESL 99/99 erano stati indicati come riferimenti utili, anche se solo per le gabbie o piattaforme sospese al gancio di una gru, i contenuti dell'Allegato C della norma ISO 12480-1 (Uso sicuro delle gru) per la definizione di eccezionalità e per le valutazioni delle soluzioni tecniche ed organizzative, ed i contenuti della norma europea EN 14502-1 per le caratteristiche di sicurezza di tali piattaforme.
La presente nota dovrà essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato e degli Organi territoriali preposti sia alla vigilanza nei luoghi di lavoro e sia all'espletamento delle verifiche periodiche.

              

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