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I numerosi quesiti pervenuti sia da
parte di Dipartimenti periferici dell'ISPESL e sia da parte di Aziende
Sanitarie Locali/ARPA, anche per le vie brevi, dimostrano che si va
diffondendo l'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di
carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone.
A tale riguardo quindi occorre puntualizzare che, come precisato anche dal
Gruppo di lavoro del Comitato 98/37/CE, un'attrezzatura per portare
persone (quale piattaforma, gabbia, cestello, ecc.) non assemblata con la
macchina di sollevamento materiali in modo da costituire un insieme
solidale, ma semplicemente sollevata dalla macchina stessa come se fosse
una parte del carico, come appunto una piattaforma posizionata sulle
forche di un carrello elevatore o come del resto anche una piattaforma
sospesa al gancio di una gru, non costituendo né un'attrezzatura
intercambiabile in quanto non modifica la destinazione d'uso della
macchina né un accessorio di sollevamento in quanto non serve per
collegare il carico alla macchina, non rientra nel campo di applicazione
della direttiva macchine e pertanto non può recare la marcatura CE.
In relazione a quanto sopra è pertanto evidente che un carrello elevatore
a forche che dovesse utilizzare la suddetta piattaforma non assemblata,
non venendo modificata la destinazione d'uso del carrello stesso, non può
essere soggetto agli obblighi di verifica ex art.
25 del DPR 547/55 e pertanto non
deve essere denunciata all'ISPESL la sua messa in servizio.
L'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori
con lo scopo di sollevare persone rientra invece nel campo di applicazione
della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE sull'uso
delle attrezzature di lavoro. L'art.
4 del D.Lvo. 359/99 di recepimento
della suddetta direttiva, che ha modificato completamente l'art.
184 del DPR 547/55 (Sollevamento e trasporto persone), pur richiedendo
espressamente che il sollevamento di persone debba essere effettuato solo
con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, consente però
- anche se solo in via eccezionale - il sollevamento di persone
utilizzando attrezzature non previste per questo scopo a condizione che
vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di
buona tecnica.
A tale proposito si ritiene utile ricordare che con la nota tecnica IL 11
allegata alla circolare ISPESL 99/99 erano stati indicati come riferimenti
utili, anche se solo per le gabbie o piattaforme sospese al gancio di una
gru, i contenuti dell'Allegato C della norma ISO 12480-1 (Uso sicuro delle
gru) per la definizione di eccezionalità e per le valutazioni delle
soluzioni tecniche ed organizzative, ed i contenuti della norma europea EN
14502-1 per le caratteristiche di sicurezza di tali piattaforme.
La presente nota dovrà essere portata a conoscenza di tutto il personale
interessato e degli Organi territoriali preposti sia alla vigilanza nei
luoghi di lavoro e sia all'espletamento delle verifiche periodiche.
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