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Al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - D.G. per l'attivita'
ispettiva - Div. III
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.G.
della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII
Agli assessorati alla salute delle regioni e Prov. autonome
Alle ASL - Presidi prevenzione sul lavoro All'ISPESL: DTS e
DOM Alle associazioni di categoria interessate |
E' stato posto un
quesito per conoscere se cassoni e contenitori metallici, destinati
ad essere sollevati con apparecchi di sollevamento mediante appositi
occhielli sugli stessi ricavati o riportati debbano essere
considerati «accessori di sollevamento» ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996
di trasposizione della direttiva 89/392/CEE (macchine).
Sentito al riguardo il Gruppo di lavoro istituito presso questo
Ministero per la gestione delle problematiche emergenti dall'attivita'
di sorveglianza del mercato delle macchine rientranti nel campo di
applicazione della detta direttiva e di cui fanno parte
rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali, dell'ISPESL
e del coordinamento regionale, si comunica quanto segue.
Considerato che al punto 4.1.1 dell'allegato I al citato decreto n.
459/1996 sono riportate le seguenti definizioni:
a) accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non
collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico
oppure sul carico per consentirne la presa;
b) accessori di imbracatura: accessori di sollevamento che servono
alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad
occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc., risulta che i cassoni e
i contenitori in oggetto non rientrano in nessuna delle definizioni
appena richiamate, costituendo essi stessi - in quanto imballaggio
terziario del prodotto - parte integrante del carico da sollevare.
Non essendo, quindi, ne' accessori di sollevamento, ne' accessori di
imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di
applicazione della direttiva comunitaria 98/37/CE.
Ulteriore conseguenza di cio' e' che per i fabbricanti di detti
prodotti non e' richiesto il rispetto deve disposizioni della citata
direttiva relative a:
predisposizione del fascicolo tecnico; redazione e sottoscrizione
della «dichiarazione di conformita»; apposizione della marcatura
CE;
redazione e fornitura delle istruzioni per l'uso. Cio' comunque non
esime il produttore, dall'obbligo di fornire all'utilizzatore «le
informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi
derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del
prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate
avvertenze».
In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite ovvero
riportate sul prodotto informazioni su: portata e sovrapponibilita',
caratteristiche dimensionali, peso nominale, identificazione del
carico massimo e di utilizzazione, identificazione del materiale
costitutivo.
Stante quanto precede, al fine di evitare turbative di mercato e
consentire agli utilizzatori di orientare correttamente le proprie
scelte, si precisa che i fabbricanti dei cassoni e dei contenitori
in oggetto dovranno:
1) per gli esemplari di nuova fabbricazione: astenersi dall'emettere
la dichiarazione di conformita' e dall'apporre la marcatura CE ai
sensi della direttiva 98/37/CE;
2) per gli esemplari contrassegnati con la marcatura CE e gia'
immessi sul mercato, ovvero direttamente venduti all'utilizzatore
finale: dare apposita comunicazione agli acquirenti avvertendoli che
la dichiarazione di conformita' e la relativa marcatura CE del
prodotto loro fornito sono entrambe conseguenti procedure
impropriamente applicate e che le stesse non costituiscono
conformita' alla direttiva 98/37/CE, nonche' mantenere evidenza
documentale dell'adempimento di quanto sopra.
Gli stessi fabbricanti, in caso di mancato rispetto delle suesposte
disposizioni, e fatti salvi i provvedimenti che in materia di
rispetto delle regole della concorrenza potranno essere adottati
dalla competente autorita', saranno perseguibili per indebita
applicazione della marcatura CE.
Si confida nella collaborazione di tutti gli enti in indirizzo per
la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente
circolare, che si e' ritenuta necessaria a seguito di chiarimenti
richiesti dagli organi di vigilanza territoriale. Il presente atto
e' stato sottoposto alla procedura d'informazione ai sensi della
direttiva 98/34/CE.
Roma, 18 novembre
2005
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive: Goti
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