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REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE n. 28 26 Novembre 2004
Norme per l’esercizio degli
apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei.
(B.U.R. n.
121 del 30/11/2004)
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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
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1. La presente legge
si prefigge lo scopo di ridurre, attraverso la formazione e
l’aggiornamento degli operatori, il rischio di infortuni sul
lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli
apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio e
degli automezzi dotati di bracci aerei, che costituiscono frequente
causa di infortuni in ipotesi di caduta, schiacciamento o
folgorazione elettrica causata da avvicinamenti e contatti con linee
elettriche aeree in tensione.
1. Le disposizioni
contenute nella presente legge si applicano alle attività alle
quali sono addetti i lavoratori subordinati, come definiti
dall’articolo 3 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro” e successive modificazioni
e dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 “Attuazione della direttiva 89/391/CEE,
della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva
90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE,
della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro” e successive
modificazioni, nonché i lavoratori parasubordinati, i collaboratori
a qualsiasi titolo o i lavoratori autonomi operanti su spazi privati
o pubblici all’interno del territorio regionale.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
Commissione consiliare, gli apparecchi il cui utilizzo rientra
nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella
presente legge.
3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche
agli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi contemplati
nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 2, in
attività attinenti l’esercizio di miniere, cave e torbiere.
1. Le disposizioni
contenute nella presente legge non si applicano ai servizi ed agli
impianti gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero
della difesa, all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici ed
all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
2. É inoltre escluso dal campo di applicazione della presente legge
l’esercizio di ascensori e montacarichi, di piattaforme elevatrici
e di montascale per disabili, di scale mobili e di sistemi di
parcheggio automatico per autovetture.
Formazione e
aggiornamento
1. Gli operatori che
utilizzano i mezzi e gli apparecchi individuati dalla Giunta
regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, sono tenuti,
in riferimento agli obblighi sanciti agli articoli 22 e 38 del
decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, alla
frequenza di specifici corsi di formazione ed aggiornamento della
durata di almeno otto ore, con verifica finale di apprendimento,
nella materia della sicurezza degli apparecchi di sollevamento e
trasporto, dei rischi connessi all’uso di mezzi di sollevamento
delle persone e dei rischi elettrici legati alla vicinanza di linee
elettriche aeree in tensione.
2. Per i lavoratori dipendenti l’attività di formazione ed
aggiornamento e la verifica finale di apprendimento costituiscono a
tutti gli effetti attività di formazione ai sensi degli articoli 22
e 38 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni,
pertanto il tempo impiegato rientra nel normale orario di lavoro.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente Commissione
consiliare, determina con proprio atto le procedure, le modalità di
svolgimento, i requisiti, la periodicità ed i tempi dei corsi di
formazione ed aggiornamento, individuando anche i soggetti
autorizzati ad effettuare la formazione, l’aggiornamento e la
verifica finale di apprendimento.
4. Con il medesimo provvedimento vengono inoltre definiti i ruoli
dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro (SPISAL), dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e della struttura regionale
competente in materia di prevenzione nell’attività di formazione,
verifica finale di apprendimento e rilascio degli attestati.
1. La Giunta
regionale, nel provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2,
quantifica il credito formativo da attribuire all’attività di
formazione che sia già stata effettuata dagli operatori del
settore.
Attestato per
l’utilizzo dei mezzi di sollevamento
1. Al candidato che
partecipi all’attività di formazione ed aggiornamento e superi la
verifica finale di apprendimento viene rilasciato un attestato che
consente l’utilizzo all’interno del territorio regionale dei
mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di
immagazzinaggio di cui all’articolo 2.
2. L’attestato ha validità di 5 anni dalla data del rilascio.
3. Il rinnovo dell’attestato viene rilasciato in seguito ad uno
specifico corso di formazione, secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale.
4. In caso di revoca dell’attestato, di cui all'articolo 9 da
parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato potrà essere
rilasciato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
1. Gli oneri per la
frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento e per la verifica
finale di apprendimento sono a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi.
1. Chiunque utilizza,
all’interno del territorio della Regione del Veneto, sia in
ambiente di lavoro che in ambiente civile, uno degli apparecchi di
sollevamento e degli automezzi previsti all’articolo 2, comma 2,
senza il possesso dell’attestato di formazione di cui
all’articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da 200,00
a 600,00 euro. Se si tratta di un lavoratore dipendente la sanzione
va applicata anche al datore di lavoro.
1. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge è affidata agli SPISAL
delle ULSS che provvedono tramite il proprio personale di vigilanza
ed ispezione.
2. Gli SPISAL che nel corso delle verifiche accertino violazioni da
parte dei lavoratori operanti sugli apparecchi di cui alla presente
legge, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro, possono
disporre la revoca dell’attestato di formazione nei casi e secondo
le modalità stabilite dalla Giunta regionale
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La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione veneta.
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Venezia, 26 novembre
2004
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Galan
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INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Attività escluse
Art. 4 - Formazione e aggiornamento
Art. 5 - Titoli pregressi
Art. 6 - Attestato per l’utilizzo dei mezzi di sollevamen- to
Art. 7 - Oneri
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Vigilanza
Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n.
28
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è
sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali
errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti
della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del
direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in
data 18 novembre 2003, dove ha acquisito il n. 442 del registro dei
progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Sernagiotto
e Bazzoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione
consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto
di legge in data 29 aprile 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo
Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con
deliberazione legislativa 11 novembre 2004, n. 12882.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’iniziativa di presentare un progetto di legge regionale per
l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi
dotati di bracci aerei nasce dalla constatazione che un elevato
numero di infortuni, spesso mortali, è legato al non corretto
utilizzo di queste macchine. L’imperizia e l’imprudenza,
accompagnate anche da una scarsa informazione sui fattori di rischio
e da un’insufficiente formazione specifica sull’uso in sicurezza
di tali macchine, costituiscono le cause fondamentali degli
incidenti in questo settore.
Gli obblighi di informazione e formazione, previsti dagli articoli
21, 22, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della
direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE,
della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro”, sono ottemperati con sempre
maggiore regolarità.
Pur tuttavia, alla luce degli infortuni che continuano a
verificarsi, si rileva che per alcune categorie di lavoratori, sia
dipendenti che autonomi, e per alcune tipologie di apparecchiature,
l’informazione e la formazione permangono tuttora insufficienti.
Recenti infortuni per folgorazione da contatto o avvicinamento a
linee elettriche aeree sono stati provocati da comportamenti
disinvolti o imprudenti degli operatori. Nella quasi totalità dei
casi gli operatori ignoravano l’esistenza dell’articolo 11 del
DPR 7 gennaio 1956, n. 164 “Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni”, che vieta l’esecuzione
di lavori a distanza inferiore ai cinque metri dalle linee
elettriche aeree in tensione.
La diffusione di macchine (che possono raggiungere in pochi istanti
distanze di decine di metri), può comportare pericolosi
avvicinamenti alle linee se gli operatori non adottano adeguate
misure di sicurezza.
Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che la maggior parte
dei lavoratori non è stata addestrata a distinguere le meno
pericolose linee a 220 o 380 volt dalle quasi somiglianti ma
purtroppo micidiali linee a 10.000 o 20.000 volt, il cui contatto
(ed a volte il semplice avvicinamento) provoca una scarica mortale.
Non sono comunque solo le gru ad essere esposte al rischio di
folgorazione; sono esposte a tale rischio anche le altre
apparecchiature che comportano l’utilizzano di bracci aerei per il
trasferimento di materiali allo stato fluido come le pompe per il
trasporto del calcestruzzo dalle autobetoniere agli edifici in
costruzione ed altri mezzi simili, nonché i ponti mobili
sviluppabili (chiamati anche piattaforme elevatrici) utilizzati per
il sollevamento delle persone in quota.
Poiché, durante le indagini su queste tipologie di infortuni si è
constatato che nella maggior parte dei casi l’incidente poteva
essere evitato se gli operatori fossero stati adeguatamente
informati e formati, il presente progetto di legge si prefigge lo
scopo di ridurre tali rischi attraverso la formazione e
l’aggiornamento (articolo 1) che si auspica possano anche
contribuire a far nascere negli operatori stessi una
responsabilizzazione nelle azioni ed uno stimolo per l’educazione
continua alla sicurezza.
Attraverso le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, viene
delimitato il campo di applicazione delle norme contenute nel
progetto di legge.
Gli articoli 4 e 5 e 6 introducono l’obbligo per i lavoratori,
individuati dagli articoli precedenti, di frequentare specifici
corsi di formazione, al termine dei quali viene rilasciato un
attestato, che consente l’utilizzo degli apparecchi di cui
all’articolo 2, all’interno del territorio regionale.
L’articolo 8 definisce le sanzioni, mentre l’articolo 9 affida
agli SPISAL la vigilanza.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 3 del DPR n. 547/1955 è il seguente:
“3. Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende
colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e
degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola
nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed
apparecchi in genere.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo degli artt. 22 e 38 del decreto legislativo n. 626/1994
è il seguente:
“22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi
i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la
normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici
esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di
cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3,
tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle
imprese.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di
lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art.
35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li
metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro
anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.”.
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4. Struttura di
riferimento
Direzione prevenzione
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