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Testo in vigore dal: 27-2-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la
legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1, che prevede
la possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o
modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero delle
attivita' produttive, nel rispetto dei principi e della normativa
comunitaria e del nuovo riparto di competenze di cui al titolo V della
Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisito il parere
della competente commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso in data 14 gennaio 2004;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 1. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: «2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e
strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con
gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:
a)
promuovere le politiche per la competitivita' internazionale, in coerenza
con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del
sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a
livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte
salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il
tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle
attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e
integrare l'attivita' degli enti territoriali per assicurare l'unita'
economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le
istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della
competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla
competitivita' del sistema produttivo.».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo
27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunti i
seguenti: «2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il
Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale
collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche
in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del
Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della
concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni
internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire
l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle
modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei
servizi, alle relazioni con il consumatore; d) studia la struttura e
l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le
strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con
l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli
italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano
degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro
raggiungimento, delle modalita' di attuazione, delle procedure di verifica
e di monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: «Art. 76.
- L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita'
nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, e' il seguente: «Art. 11. - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti
legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino,
la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici
nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli
interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative
ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi
principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno
dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e
criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti
e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad
integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione
al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto
privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati
delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di
cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e'
conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai
fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i
contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi
e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali,
fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli
altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita'
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni
pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere
che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche
amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della
definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei
costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere
elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi,
il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano
essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30
giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale
atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la
contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi
comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia,
urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere
procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le
modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle
singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte
delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi
stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti
legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il
termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni
in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati"
sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti
di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata"
sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato";
la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi
unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ",
da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38
e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di
concorso.». - Gli articoli 30 e 55 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 301, sono
i seguenti: «Art. 30 (Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri). - 1.
Le funzioni inerenti ai rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle
assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
relativo personale e le risorse relative sono assegnati al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.». «Art. 55
(Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla
data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme
del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e
delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
il Ministero della salute;
b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero
del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente; il
Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della
pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia
assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e
Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche
agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai
sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in
conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i
principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque,
fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del
comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge
3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2
e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6.
Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle
disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale
intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di
cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque
di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti
previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far
data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale
esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e
36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale
del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente
alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono
sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le
aziende autonome".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero
delle attivita' produttive» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, 18 maggio 2001, n. 114.
- Il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
-
L'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente: «Art. 1 (Deleghe di cui
all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della
delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri
direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'art. 55
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare
temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri"».
- La legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2001, n. 248.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del
citato decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato: «Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E'
istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo
scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del
sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale
collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai
settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di
politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per
la competitivita' internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e
di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e
territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei
rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attivita' delle
competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita'
degli enti territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c)
promuovere la concorrenza; d) coordinare le istituzioni pubbliche e
private interessate allo sviluppo della competitivita'; e) monitorare
l'impatto delle misure di politica economica, industriale,
infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitivita' del sistema
produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il
Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e di leale
collaborazione con gli enti territoriali interessati:
a) definisce, anche
in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello internazionale, del
Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della
concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli
interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni
internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire
l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilita' relative alle
modalita' produttive, alla qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei
servizi, alle relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e
l'andamento dell'economia industriale e aziendale;
e) definisce le
strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con
l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli
italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano
degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro
raggiungimento, delle modalita' di attuazione, delle procedure di verifica
e di monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Al
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il
personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad
altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni
specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e
il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle
attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le
competenze spettanti al Ministero della difesa.».
- L'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo, recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1°
settembre 1999, n. 205, e' il seguente: «Art. 3 (Partecipazione
all'Unione europea). - 1. (Omissis).
2. Compete al Presidente del
Consiglio la responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un
apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si
avvale, altresi', per il coordinamento, nella fase di predisposizione
della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti
per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali
interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da
sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea. 3. (Omissis)».
Art. 2
Modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1.
L'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente: «Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto
delle finalita' e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme
restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge
per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita':
politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo
nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al
fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico,
ivi compresi gli interventi a sostegno delle attivita' produttive e gli
strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di
programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di
distretto, nonche' la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari
delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle
stesse finalita'; politiche per le piccole e medie imprese, per la
creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di
crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei settori strategici;
collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di
interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione
di processo e di prodotto nei settori produttivi; attivita' di regolazione
delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese;
attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la
promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione
italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione
industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato
dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il
settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo
degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti
produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori
industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in
materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di
agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza
ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione e mutualita';
b) internazionalizzazione:
indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il
Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi
bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi
della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita' informative e di
comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina
del regime degli scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto
allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del
Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo
coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento
delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con
l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del
credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
attivita' di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero
degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attivita'
svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto
all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri
di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attivita'
produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e
finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la
partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema
universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti
con istituzioni pubbliche e private che svolgono attivita' di
internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema
economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in
materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento
della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi
anche degli sportelli regionali, delle attivita' promozionali nazionali,
raccordandole con quelle regionali e locali, nonche' coordinamento,
congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli strumenti
previsti dalla normativa vigente, delle attivita' promozionali in ambito
internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese
italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le
altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della
formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione
del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia
all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle
linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi
inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari
nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il
recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato
unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni; attuazione dei
processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della
concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della
sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di
trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli
indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e
interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e
coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione
della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi
tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le
societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle
scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di
emergenza energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi
rapporti con le autorita' internazionali, congiuntamente con il Ministero
degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di
incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per
la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai
procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti
con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel
settore commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo
delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro
svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e
armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione
dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo
sviluppo della responsabilita' sociale dell'impresa, con particolare
riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle
competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei prodotti
e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza
nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e
di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei
laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di
certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e
ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di
prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della
Comunita' economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle
regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del
tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione
europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attivita' di
supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei consumatori nel
settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e
controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui
processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e
servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le
attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonche' di
prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese;
politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il
Ministero svolge altresi' compiti di studio, consistenti in particolare
nelle seguenti attivita': redazione del piano triennale di cui al comma
2-ter dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i
settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la
definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi,
finalizzate a incrementare la competitivita' del sistema produttivo
nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati
relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione
europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli effetti sulla competitivita' del sistema produttivo
nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei
consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche
ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed
elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema
turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica
per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e
servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione
degli aspetti socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso
ferme le competenze degli altri Ministeri.».
Nota all'art. 2:
- Il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92.
Art. 3
Ordinamento
1.
L'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
sostituito dal seguente: «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in non piu' di undici direzioni generali, alla cui individuazione
e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia
assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo
28.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici
territoriali di Governo, nonche', sulla base di apposite convenzioni,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
Art. 4
Abrogazioni
1. Sono
abrogati gli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione ed
alla relativa tariffazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali,
rese a terzi dal Ministero delle attivita' produttive nel campo della
promozione, regolazione, sostegno e vigilanza delle attivita' economiche e
produttive.
2. Una somma non superiore al 30 per cento delle entrate
provenienti dalla riscossione dei compensi di cui al comma 1, e'
destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed ai sensi della
vigente normativa, a ristabilire un'omogeneita' di trattamento del
personale di ruolo in servizio presso il Ministero delle attivita'
produttive, comprensivo della dirigenza. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22
gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli |