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Considerate le comunicazioni della
Commissione europea n. 8625 del 7 luglio 2004, n. 8667 del 7 luglio 2004,
n. 3869/def./2 del 23 ottobre 2003, n. 3869/def./l del 23 ottobre 2003 e
n. 3869/def./3 del 23 ottobre 2003 con le quali sono state ritenute
giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della
direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorita'
di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per i prodotti appresso
indicati:
piattaforme elevatrici mobili ILG tipo Axxessor 15 DVL e 20 DVL, prodotte
e commercializzate nel mercato interno dalla ditta JLG Industries,
Kilmartin Place, Tannochside Park, Uddingston, 671 5PH Scozia;
piattaforme elevatrici mobili UP Right, tipo UL II (UL 25, UL 32 e UL 40)
e AB 46, prodotte e commercializzate nel mercato interno dalla ditta UP
Right Inc. 1175 Park Street, Solma, CA 93662 USA;
sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti
essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui al
punto 6.3.2 dell'allegato I alla direttiva di cui al considerato, nella
parte in cui «eventuali portelli laterali devono aprirsi in senso
contrario al rischio di caduta, in caso di apertura inopinata»;
alberi di trasmissione tipo W4OXMM, dotati di protezione di tipo W40,
prodotti e commercializzati nel mercato interno dalla ditta Benzi &
Terlizzi S.r.l., via Rivolta n. 7 - 20062 Cassano d'Adda, Italia;
alberi di trasmissione tipo B4, dotati di protezione W40, prodotti e
commercializzati dalla ditta Binacchi S.r.l., via E. Che Guevara, 30 -
42045 Luzzara (Reggio Emilia), Italia;
alberi di trasmissioni tipo 5500 dotati di protezioni P4210, prodotti e
commercializzati dalla ditta ACC Division Didot, Route d'Evrecy, 14310
Villers-Bocage, Francia; sono risultate non conformi alle prescrizioni
dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela
della salute di cui ai punti 1.3.2 e 1.4.1 dell'allegato I alla direttiva
di cui al considerato, nella parte in cui «gli elementi della macchina,
nonche' i loro organi di collegamento devono resistere agli sforzi cui
devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante»,
«i materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza
sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal
fabbricante, in particolare per quanto concerne, i fenomeni di fatica, di
invecchiamento, di corrosione e di abrasione» e «le protezioni e i
dispositivi di protezione:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari».
Richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli
utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinche' assumano le misure
di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento
del mercato nello spazio comune europeo.
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