La Commissione europea,
con due distinte decisioni assunte in data 1 luglio 2004, ha ritenute
giustificate le motivazioni con cui le autorità svedesi preposte al
controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di
talune piattaforme sviluppabili su carro.
Le decisioni in argomento
sono state adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta
condotta dalle suddette autorità a seguito di un infortunio mortale sul
lavoro occorso ad un lavoratore caduto dalla piattaforma a causa
dell'improvvisa apertura del portello di accesso alla piattaforma
.
L'inchiesta
(successivamente estesa ad altre macchine della stessa tipologia di
quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza che il
portello in questione - il cui dispositivo di blocco era difettoso al
momento del fatto - può essere aperto anche per effetto di una spinta
laterale esercitata involontariamente dal corpo dell'operatore. In
particolare è stato riconosciuto che la configurazione costruttiva del
portello non soddisfa il requisito di sicurezza di cui al punto 6.3.2
dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine): in questo caso, infatti,
non risultano essere stati compiutamente rispettati i principi di
"integrazione della sicurezza" di cui al p. 1.1.2 del citato
allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal
costruttore debbono tener conto dei rischi derivanti da situazioni
anormali prevedibili. Nella fattispecie non è garantito il mantenimento
della chiusura del portello nel caso si eserciti una spinta laterale e
il portello non risulti bloccato.
Esperita la procedura di consultazione di cui all'art. 7 della citata
direttiva, la Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:
- piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL
II (UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46
- piattaforma
sviluppabile su carro marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL, non
rispettano i requisiti essenziali di sicurezza di cui al p. 6.3.2
dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura in cui i loro abitacoli
sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto e verso
l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in
caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che
costituisce una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di
altri utenti. Di conseguenza è stato ritenuto giustificato il divieto
di immissione sul mercato adottato dalle autorità svedesi.
Pertanto - fatte salve le
competenze del Ministero delle Attività Produttive per quanto riguarda
l'estensione del divieto di cui sopra anche al territorio nazionale -
risulta necessario che i datori di lavoro che utilizzano le macchine
delle marche e dei tipi già menzionati provvedano ad apportarvi
tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare detto
rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono:
- mettere "a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro ..ovvero adattate.." (art. 35.1, D.L.vo n. 626/94);
- attuare "le misure tecniche ….adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso della attrezzature di lavoro …." (art.
35.2, D.L.vo n. 626/94).
Fino a quando le modifiche di cui sopra non saranno state realizzate, le
macchine in questione dovranno essere tenute fuori servizio, a meno che
vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti (ad es.
utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a
punto fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di
resistenza).
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la
presente circolare comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di
darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.
F.to il Direttore
Generale
Dott. Paolo Onelli