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Testo in vigore dal:
27-7-2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in
particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540,
recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita', modelli e
disegni ornamentali e in materia di registrazioni di marchi d'impresa, ed
in particolare l'articolo 13;
Visto il proprio decreto in data 22 febbraio
1973, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato
dal decreto in data 20 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 aprile 1980, n. 94, e dal decreto 19 luglio 1989, n. 320, con il
quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande di
brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e
modelli ornamentali e delle domande per marchi d'impresa nonche' per la
compilazione dei relativi verbali di deposito attraverso appositi moduli
ed in conformita' di dettagliate istruzioni;
Considerata la necessita' di
semplificare la predetta normativa allo scopo di rispondere maggiormente
alle esigenze dell'utenza circa il facile reperimento dei moduli stessi,
di adeguarla ai principi normativi recentemente emanati che prevedono
sempre piu' l'uso delle moderne tecnologie per la comunicazione e la
trasmissione degli atti nonche' di assicurare una piu' attenta tutela dei
dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675,
relativa alla tutela dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.
127, e successivi decreti di attuazione, relativi alla semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visti la legge 17 dicembre 1997, n.
433, ed il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativi
all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'Adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 18313/R3C/90
del 22 gennaio 2003;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. Le domande
di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilita' e
disegni e modelli nonche' per la registrazione dei marchi nazionali sono
redatte in conformita' ai moduli allegati al presente decreto, disponibili
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, subentrate agli Uffici
provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l'entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183,
attuativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Detti moduli sono altresi' disponibili sulla rete Internet, al sito del
Ministero delle attivita' produttive.
2. Le domande sono depositate sugli
appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da
apparecchiature di scansione.
Avvertenza:
Le note qui
pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214), recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e' il seguente: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1
ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo dell'art.
13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1972, n. 249),
recante: «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita', modelli e
disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa»,
e' il seguente: «Art. 13. - Il regolamento di esecuzione sara' emanato
con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.».
- Il
decreto del Ministro dell'industria 22 febbraio 1973, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1973, n. 69), reca: «Regolamento di
esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540, in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi», modificato
dal decreto ministeriale 20 febbraio 1980, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94).
- Il decreto del Ministro
dell'industria 19 luglio 1989, n. 320, (pubbicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220), reca: «Regolamento
concernente modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973,
relativo alle modalita' di presentazione e verbalizzazione delle domande
per invezioni industriali, modelli di utilita' e disegni industriali e
ornamentali e marchi nazionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9
maggio 2001, n. 106), reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- La legge 31 dicembre
2001, n. 675 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
dell'8 gennaio 1997, n. 5), reca: «Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
- La legge 15
maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113), reca: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo.».
- La legge 17 dicembre 1997, n. 443 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295), reca: «Delega al Governo
per l'introduzione dell'EURO».
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998,
n. 213 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 1998, n. 157), reca: «Disposizioni per l'introduzione
dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge 17 dicembre 1997, n. 433».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92), reca: «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Note all'art. 1:
- Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183), reca: «Individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici
provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle Camere di commercio per l'esercizio
delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
- Il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92), recante: «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' il
seguente: «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura).
- 1. Sono attribuite alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici
metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla
tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle
attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica,
con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di
cui al comma 1.».
Art. 2
1. Gli uffici
competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo
verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine
cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:
a)
dalla sigla della provincia;
b) dall'anno corrente composto di quattro
cifre;
c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;
d) da un
numero progressivo.
2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi
richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.
3. I verbali di
deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente
e dalla persona che materialmente consegna la domanda.
Art. 3
1. Il modulo di
domanda e' redatto in un originale e quattro copie.
2. L'originale ed una
copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine
di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei
documenti depositati;
un'altra copia e' inviata al Centro di raccolta
incaricato di effettuare il caricamento dei dati;
una ulteriore copia
viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata
al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.
Art. 4
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il decreto 19 luglio 1989, n. 320,
e la circolare del Ministero dell'industria n. 257 del 19 luglio 1989
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono
abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 9 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
Visto, il
Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 306
Note all'art. 4:
- Per il
decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 320, si vedano le note alle
premesse.
- La circolare del Ministero dell'industria 19 luglio 1989, n.
257 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale
del 20 settembre 1989, n. 220), reca: «Integrazioni delle istruzioni per
il deposito delle domande di brevetto per invenzioni, modelli e marchi».
ALLEGATO
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