MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.", in Roma, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.", con sede in viale Mazzini, 119 - 00195 Roma, del 23 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 aprile 2001, prot. n. 785.263, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), e n. 16;
Considerato che l'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s." Roma e' stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, cosi' come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2000, n. 299;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 25 gennaio 2000, dall'organismo "IDM-ING: Domenico Morabito, S.a.s." Roma, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera a), n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s." Roma ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.", con sede in viale Mazzini, 119 - 00195 Roma, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera a), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s." Roma e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo "Ergotecnica S.r.l.", in Torino, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "Ergotecnica S.r.l.", con sede in corso Bramante n. 56/b - 10126 Torino, dell'11 giugno 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 giugno 2001, prot. n. 785.383, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "Ergotecnica S.r.l." con sede in via Viotti n. 1 - Torino, e' stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, cosi' come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2000, n. 9;
Vista la nota del 3 aprile 2000 della societa' "Ergotecnica S.r.l.", con sede in corso Bramante, 56/b - Torino, prot. n. 018/sg/00, recepita in atti di questo Ministero il 19 aprile 2000, prot. n. 757.293, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale da via Viotti, 1 - Torino a corso Bramante, 56/b - Torino, giusto atto del 7 ottobre 1999, repertorio n. 255.201/11733, a rogito del dott. Simona Rubino Massaretto, Notaio in Moncalieri (Torino), iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza dell'11 giugno 2001 dall'organismo "Ergotenica S.r.l.", con sede in corso Bramante, 56/b - 10126 Torino, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera a), n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "Ergotecnica S.r.l." Torino ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "Ergotecnica S.r.l.", con sede in corso Bramante, 56/b - 10126 Torino, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "Ergotecnica S.r.l." Torino e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del ministero delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del ministero delle attivita' produttive ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", in Corato, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinarion. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dalla societa' "EMQ-DIN S.r.l.", con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), del 25 ottobre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 31 ottobre 2001, prot. n. 785.637, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", Corato (Bari) e' stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, cosi' come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2000, n. 299;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 25 gennaio 2000, dall'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", Corato (Bari), ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", Corato (Bari) ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera a), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", Corato (Bari) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", in Foggia, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "ICOIL-LIT Organismo di certificazione S.r.l.", con sede in via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia, del 18 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 aprile 2001, prot. n. 785.267, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l." con sede in via G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) e' stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, cosi come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2000, n. 228;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 della societa' "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l." Foggia, prot. n. 789, recepita in atti di questo Ministero il 1 marzo 2001, prot. n. 785.121, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale della societa' "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", da via G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) a via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", Foggia, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", Foggia ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", con sede in via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. ponti elevatori per veicoli; 16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l." Foggia e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)", in Grosseto, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, del 17 novembre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 19 novembre 2001, prot. n. 785.717, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto e' stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, cosi' come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto e saranne determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Estensione dell'autorizzazione all'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", in Faenza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visto il decreto interministeriale del 23 aprile 1998, di autorizzazione al rilascio della certificazione CE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, emanato in nome della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l.", con sede sociale in via Brunelleschi, 9 - Ravenna;
Vista la nota del 7 febbraio 2000 della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l.", prot. n. 1406, recepita in atti di questo Ministero il 17 febbraio 2000, prot. n. 757.106, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale da via Brunelleschi, 9 - Ravenna, in via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (Ravenna), giusto atto del 3 settembre 2000, repertorio n. 93.483, raccolta n. 3.948, a rogito del dott. Massimo Gargiulo, notaio in Faenza (Ravenna), iscritto nel ruolo del distretto di Ravenna;
Vista la nota del 6 dicembre 2000 della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", prot. n. 16675, recepita in atti di questo Ministero il 20 dicembre 2000, prot. n. 757.800, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della ragione sociale da "E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l." ad "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", giusto atto del 27 maggio 2000, repertorio n. 100.585, raccolta n. 4.526, a rogito del dott. Massimo Gargiulo, notaio in Faenza (Ravenna), iscritto nel ruolo del distretto di Ravenna;
Vista l'istanza presentata dall'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", con sede legale in via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (Ravenna), in data 26 marzo 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 29 marzo 2001, prot. n. 785.190, volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad ulteriori altri tipi di macchine di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto e saranne determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 2

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 23 aprile 2003.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 3

1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione all'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", in Bellaria-Igea Marina, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21/6/2002)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CEE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV delle direttive 89/392/CE e 91/368/CE, emesso in nome della societa' "Istituto Giordano S.p.a.", con sede in via Rossini, 2 - Bellaria-Igea Marina (Rimini);
Visto il verbale di accertamento dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Milano del 28 giugno 1999, trasmesso con nota del 28 giugno 1999, prot. n. 859/1999, acquisito in atti di questo Ministero in data 2 luglio 1999, prot. n. 757.540, con le risultanze dell'attivita' di controllo svolta presso la societa' "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini);
Vista l'istanza presentata dalla societa' "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), del 14 dicembre 2001, recepita in atti di questo Ministero il 18 dicembre 2001, prot. n. 785.767, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, come riportato negli elenchi del decreto ministeriale del 4 agosto 1994;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 14 dicembre 2001, dall'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per la conferma dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'elenco del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994;
Considerato che l'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1

1. L'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", con sede in via Rossini, 2 - Bellaria-Igea Marina (Rimini), e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine:
1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno;
4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1), 4) e al punto 7), e per la lavorazione del legno;
6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
8) seghe a catena portatili da legno;
9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s;
10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;
11) formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;
12) macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi: macchine mobili su rotaie, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; con motore a combustione interna destinate ad equipaggiare lavori in sotterraneo;
13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;
14) dispositivi di protezione ed alberi cardanici di trasmissione amovibili;
15) ponti elevatori per veicoli.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 3

1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli

    
  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
              

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi