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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione
all'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.", in Roma, ad
emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 19/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "IDM-ING. Domenico
Morabito S.a.s.", con sede in viale Mazzini, 119 - 00195 Roma, del
23 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 aprile
2001, prot. n. 785.263, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio
delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui
all'allegato IV, lettera A), e n. 16;
Considerato che l'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s."
Roma e' stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva
95/16 ascensori, cosi' come recepito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2000, n. 299;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo
dell'istanza del 25 gennaio 2000, dall'organismo "IDM-ING: Domenico
Morabito, S.a.s." Roma, ha consentito l'accertamento del possesso
dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla
certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato
IV, lettera a), n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.
459/1996;
Considerato che l'organismo "IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s."
Roma ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli
organismi di certificazione CE;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo "IDM-ING.
Domenico Morabito S.a.s.", con sede in viale Mazzini, 119 - 00195
Roma, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui
all'allegato IV, lettera a), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 16.
Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta
verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "IDM-ING.
Domenico Morabito S.a.s." Roma e saranno determinati ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione
all'organismo "Ergotecnica S.r.l.", in Torino, ad emettere
certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 19/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "Ergotecnica S.r.l.",
con sede in corso Bramante n. 56/b - 10126 Torino, dell'11 giugno 2001,
acquisita in atti di questo Ministero in data 13 giugno 2001, prot. n.
785.383, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV,
lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "Ergotecnica S.r.l." con sede in
via Viotti n. 1 - Torino, e' stato gia' autorizzato come organismo
notificato per la direttiva 95/16 ascensori, cosi' come recepito dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto
ministeriale del 21 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 gennaio 2000, n. 9;
Vista la nota del 3 aprile 2000 della societa' "Ergotecnica
S.r.l.", con sede in corso Bramante, 56/b - Torino, prot. n. 018/sg/00,
recepita in atti di questo Ministero il 19 aprile 2000, prot. n. 757.293,
con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale da via
Viotti, 1 - Torino a corso Bramante, 56/b - Torino, giusto atto del 7
ottobre 1999, repertorio n. 255.201/11733, a rogito del dott. Simona
Rubino Massaretto, Notaio in Moncalieri (Torino), iscritto al collegio
notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo
dell'istanza dell'11 giugno 2001 dall'organismo "Ergotenica
S.r.l.", con sede in corso Bramante, 56/b - 10126 Torino, ha
consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il
rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi
di macchine di cui all'allegato IV, lettera a), n. 15 e n. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "Ergotecnica S.r.l." Torino ha
dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli
organismi di certificazione CE;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo "Ergotecnica
S.r.l.", con sede in corso Bramante, 56/b - 10126 Torino, e'
autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV,
lettere A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori
per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "Ergotecnica
S.r.l." Torino e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del ministero
delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a cinque anni. L'ispettorato tecnico del ministero delle attivita'
produttive ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione
all'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", in Corato, ad emettere
certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 19/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinarion. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE; Vista l'istanza presentata dalla societa' "EMQ-DIN
S.r.l.", con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), del 25
ottobre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 31 ottobre
2001, prot. n. 785.637, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio
delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui
all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", Corato (Bari) e'
stato gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16
ascensori, cosi' come recepito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2000, n. 299;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo
dell'istanza del 25 gennaio 2000, dall'organismo "EMQ-DIN
S.r.l.", Corato (Bari), ha consentito l'accertamento del possesso
dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla
certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato
IV, lettera A), n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "EMQ-DIN S.r.l.", Corato (Bari) ha
dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli
organismi di certificazione CE;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo "EMQ-DIN
S.r.l.", con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), e'
autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV,
lettera a), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori
per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "EMQ-DIN
S.r.l.", Corato (Bari) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione
all'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", in
Foggia, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 20/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "ICOIL-LIT Organismo di
certificazione S.r.l.", con sede in via A. Manzoni, 116 - 71100
Foggia, del 18 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data
26 aprile 2001, prot. n. 785.267, volta ad ottenere l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di
macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e n. 16;
Considerato che l'organismo "ICO-ILLIT Organismo di Certificazione
S.r.l." con sede in via G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) e' stato
gia' autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16
ascensori, cosi come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1999, con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2000, n. 228;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 della societa' "ICO-ILLIT
Organismo di certificazione S.r.l." Foggia, prot. n. 789, recepita
in atti di questo Ministero il 1 marzo 2001, prot. n. 785.121, con la
quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale della
societa' "ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", da via
G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) a via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo
dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo "ICO-ILLIT Organismo
di certificazione S.r.l.", Foggia, ha consentito l'accertamento del
possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla
certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato
IV, lettera A), n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "ICO-ILLIT Organismo di certificazione
S.r.l.", Foggia ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la
notifica degli organismi di certificazione CE;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo "ICO-ILLIT
Organismo di certificazione S.r.l.", con sede in via A. Manzoni, 116
- 71100 Foggia, e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di
conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti
di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A)
macchine: 15. ponti elevatori per veicoli; 16. apparecchi per il
sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3
metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "ICO-ILLIT
Organismo di certificazione S.r.l." Foggia e saranno determinati ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione
all'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di
ingegneria e architettura)", in Grosseto, ad emettere certificazione
CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 20/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Vista l'istanza presentata dalla societa' "OMNIA S.r.l. (Organismo
maremmano notificato di ingegneria e architettura)" con sede in via
Liri, 87 - 58100 Grosseto, del 17 novembre 2001, acquisita in atti di
questo Ministero in data 19 novembre 2001, prot. n. 785.717, volta ad
ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione
relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n. 15 e
n. 16;
Considerato che l'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano
notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto e' stato gia'
autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori,
cosi' come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1999, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2000, n. 242;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo
dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo "OMNIA S.r.l.
(Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)"
Grosseto, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE
relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera A), n.
15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
Considerato che l'organismo "OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano
notificato di ingegneria e architettura)" Grosseto ha dichiarato di
soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di
certificazione CE;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo "OMNIA
S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e
architettura)" con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, e'
autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV,
lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori
per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "OMNIA
S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e
architettura)" Grosseto e saranne determinati ai sensi dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacita' tecniche
dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata.
3. Nei casi di particolare gravita', si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita'
produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Estensione
dell'autorizzazione all'organismo "E.C.O. - European Certifying
Organization S.p.a.", in Faenza, ad emettere certificazione CE di
rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare l'art. 8;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Visto il decreto interministeriale del 23 aprile 1998, di autorizzazione
al rilascio della certificazione CE per alcuni prodotti di cui
all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, emanato in
nome della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization
S.r.l.", con sede sociale in via Brunelleschi, 9 - Ravenna;
Vista la nota del 7 febbraio 2000 della societa' "E.C.O. - European
Certifying Organization S.r.l.", prot. n. 1406, recepita in atti di
questo Ministero il 17 febbraio 2000, prot. n. 757.106, con la quale si
comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale da via Brunelleschi, 9
- Ravenna, in via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (Ravenna), giusto atto del
3 settembre 2000, repertorio n. 93.483, raccolta n. 3.948, a rogito del
dott. Massimo Gargiulo, notaio in Faenza (Ravenna), iscritto nel ruolo
del distretto di Ravenna;
Vista la nota del 6 dicembre 2000 della societa' "E.C.O. - European
Certifying Organization S.p.a.", prot. n. 16675, recepita in atti di
questo Ministero il 20 dicembre 2000, prot. n. 757.800, con la quale si
comunica l'avvenuto cambiamento della ragione sociale da "E.C.O. -
European Certifying Organization S.r.l." ad "E.C.O. - European
Certifying Organization S.p.a.", giusto atto del 27 maggio 2000,
repertorio n. 100.585, raccolta n. 4.526, a rogito del dott. Massimo
Gargiulo, notaio in Faenza (Ravenna), iscritto nel ruolo del distretto di
Ravenna;
Vista l'istanza presentata dall'organismo "E.C.O. - European
Certifying Organization S.p.a.", con sede legale in via Granarolo,
62 - 48018 Faenza (Ravenna), in data 26 marzo 2001, acquisita in atti di
questo Ministero in data 29 marzo 2001, prot. n. 785.190, volta ad
ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
di certificazione relativa ad ulteriori altri tipi di macchine di cui
all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;
Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo "E.C.O. -
European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna),
soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,
e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo "E.C.O. - European Certifying
Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna), ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del
Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo "OMNIA
S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e
architettura)" con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, e'
autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV,
lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 15. Ponti elevatori
per veicoli; 16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a 3 metri.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "OMNIA
S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e
architettura)" Grosseto e saranne determinati ai sensi dell'art. 47
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
4. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha validita' fino al 23 aprile 2003.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi
controlli.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita'
produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
Art. 3
1. Ove, nel corso dell'attivita',
anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la
mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2002
Autorizzazione
all'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", in Bellaria-Igea
Marina, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza.
(Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 21/6/2002)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Viste le direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 agosto 1994, di autorizzazione provvisoria al
rilascio della certificazione CEE per alcuni prodotti di cui all'allegato
IV delle direttive 89/392/CE e 91/368/CE, emesso in nome della societa'
"Istituto Giordano S.p.a.", con sede in via Rossini, 2 -
Bellaria-Igea Marina (Rimini);
Visto il verbale di accertamento dell'ufficio provinciale dell'industria
del commercio e dell'artigianato di Milano del 28 giugno 1999, trasmesso
con nota del 28 giugno 1999, prot. n. 859/1999, acquisito in atti di
questo Ministero in data 2 luglio 1999, prot. n. 757.540, con le
risultanze dell'attivita' di controllo svolta presso la societa'
"Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini);
Vista l'istanza presentata dalla societa' "Istituto Giordano S.p.a.",
Bellaria-Igea Marina (Rimini), del 14 dicembre 2001, recepita in atti di
questo Ministero il 18 dicembre 2001, prot. n. 785.767, volta ad ottenere
la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV,
come riportato negli elenchi del decreto ministeriale del 4 agosto 1994;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo
dell'istanza del 14 dicembre 2001, dall'organismo "Istituto Giordano
S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha consentito l'accertamento
del possesso dei previsti requisiti per la conferma dell'autorizzazione
alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui
all'elenco del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 agosto 1994;
Considerato che l'organismo "Istituto Giordano S.p.a.",
Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha dichiarato di soddisfare ai criteri
minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;
Decretano:
Art. 1
1. L'organismo
"Istituto Giordano S.p.a.", con sede in via Rossini, 2 -
Bellaria-Igea Marina (Rimini), e' autorizzato ad emettere certificazione
CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per seguenti
prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE:
A) macchine:
1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e
di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie
assimilate;
1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a
tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di
trascinamento amovibile;
1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a
tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento
manuale;
1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione,
dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a
carico e/o scarico manuale;
1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento
meccanico, a carico e/o scarico manuale;
2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione
del legno;
4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello
mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di
materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie
assimilate;
5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1), 4) e al punto 7), e
per la lavorazione del legno;
6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno;
7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno;
8) seghe a catena portatili da legno;
9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei
metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro
possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30
mm/s;
10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a
carico o scarico manuale;
11) formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico
manuale;
12) macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi: macchine mobili
su rotaie, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica;
con motore a combustione interna destinate ad equipaggiare lavori in
sotterraneo;
13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un
meccanismo di compressione;
14) dispositivi di protezione ed alberi cardanici di trasmissione
amovibili;
15) ponti elevatori per veicoli.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione
di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "Istituto
Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini) e saranno
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo
le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e
nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE.
Art. 2
1. La presente
autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni
rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.
3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica
della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi
controlli.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi
i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore
a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita'
produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati
nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero
delle attivita' produttive.
Art. 3
1. Ove, nel corso dell'attivita',
anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza
delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la
mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per
lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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