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ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE
AA.GG.
DIV. VII
Coordinamento Ispezione Lavoro
ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI DATORI
DI LAVORO
ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI LAVORATORI
LORO SEDI
e,p.c.
AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico
ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.
ALLE REGIONI -
ASSESSORATI ALLA SANITA'
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO
LORO SEDI
È
di recente stato segnalato che sono frequentemente usati nei luoghi di
lavoro sistemi di imbracatura di carichi costituiti da legature
realizzate mediante una o più spire di tondino metallico che, avvolte
attorno al carico e fissate con un nodo a spirale, assolvono nel contempo
alla duplice funzione di:
-
confezionamento-contenimento del carico (quando questo sia
costituito da elementi distinti
e/o separati occasionalmente tenuti insieme per consentirne il
sollevamento con la medesima operazione)
-
elemento di imbracatura per l’aggancio all’organo di
presa dell’apparecchio di sollevamento.
Al
riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza va innanzitutto
chiarito che dette legature costituiscono veri e propri accessori di
sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione
tecnica (requisiti di sicurezza) ed amministrativa (procedure per
l’immissione in commercio o la messa in servizio) nel D.P.R. n. 459/96.
Ciò comporta, in particolare, che queste anche quando siano
realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere utilizzate
direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora,
in configurazione non reimpiegabile (tipo “usa e getta”), sono
soggette al regime procedurale (messa a punto del fascicolo tecnico,
redazione del manuale di istruzioni per l’uso in sicurezza, emissione
della dichiarazione di conformità, apposizione della marcatura CE) e
tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti requisiti dell’alllegato
I) ivi previsto.
Per quel che attiene la conformità alle disposizioni di sicurezza
sull’uso delle attrezzature di lavoro sui luoghi di lavoro, e
indipendentemente da quanto appena premesso, deve essere chiaramente
rilevato che un sistema che faccia ricorso a dette legature, comunque
queste siano realizzate, se
può considerarsi accettabile come dispositivo per il contenimento del
carico - sempreché ne garantisca stabilità e la sicurezza rispetto al
possibile sfilamento degli elementi tenuti insieme in rapporto alle
azioni presumibili che sul carico così assemblato potranno esercitarsi -
non altrettanto può considerarsi idoneo assolvere con sicurezza la
funzione di elemento di imbracatura.
Infatti, il sistema in parola non è in grado di garantire a priori,
ovvero non possiede con il necessario grado di affidabilità alcuni o
tutti i requisiti (enunciati ai punti 1.1.2 a), 1.1.2 c) e 4.1.2.5
dell’allegato I al D.P.R. n. 459/96) corrispondenti alle esigenze
costruttive di sicurezza cui lo stesso deve soddisfare.
A questo proposito non appare privo di significato che siffatto sistema
non sia previsto da alcun codice di buona pratica (si vedano, ad es., le Linee
guida per la movimentazione dei carichi ed il sollevamento di persone
edite dall’ISPESL) né risulti preso in esame come ammissibile dalla
regolamentazione comunitaria (come si evince dall’esame del già
menzionato p. 4.1.2.5 dell’Allegato I al D.P.R. n. 459/96).
È, in definitiva, l’eccessiva “sensibilità” al fattore umano
delle procedure da seguire - concernenti sia la realizzazione pratica,
sia il rispetto delle relative condizioni e limitazioni d’impiego –
caratteristico di questo sistema a determinarne una intrinseca
inaffidabilità di realizzazione e di gestione.
Si ritiene pertanto opportuno ribadire che, per i motivi suesposti,
sistemi di imbracatura quali quelli descritti debbono, allo stato,
considerarsi non in linea con le vigenti disposizioni di sicurezza, in
particolare con il disposto dell’art. 374, secondo comma, del D.P.R. n.
547/55 e dell’art. 35, comma 1, del D.l.vo n. 626/94, oltreché a
quelle del citato D.P.R. n. 459/96.
Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle caratteristiche del
carico, risultano normalmente disponibili brache flessibili (realizzate
in metallo o fibre tessili) che rispondono ai necessari requisiti di
sicurezza, in quanto costruite in conformità alle norme di buona tecnica
che le riguardano.
IL
DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Onelli)
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