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Alle
direzioni regionali e provinciali del lavoro
Agli assessorati alla sanità delle regioni
Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimento servizi sociali - Servizi
lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano Agenzia provinciale prot. ambiente e tutela
del lavoro All'I.S.P.E.S.L. - D.T.S.
Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Ai costruttori di carrelli elevatori
Agli utilizzatori dei carrelli elevatori Alle A.U.S.L.
Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000
individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui
all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse
debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone che, i datori di
lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento,
applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.
In particolare, per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di
corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante
l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento
(requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al
rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego
stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli
di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto.
Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in
particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi
costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio
di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di
rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioè al di fuori dai
suddetti parametri), ma prevedibile.
Di conseguenza, con l'art. 3, comma 3, del
citato decreto n. 359/1999 è stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo
determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del già citato allegato, mediante
l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione è riportata al
medesimo punto 1.4.
L'effettiva sussistenza di tale rischio è stata presa in considerazione e
riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori
assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del
trattato di Amsterdam (ex art. 100/A dell'atto unico) - cd. "direttive di
prodotto" - anche nel caso in cui questi soddisfino per caratteristiche e
configurazione costruttiva il requisito della stabilità al rovesciamento e
siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato
permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della
direttiva "macchine", operante in seno a detta commissione, ha
recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non
soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al
punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della
direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio
della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura
di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.
Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la
decisione n. 2000/361/CE nella quale:
considerato che è necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di
cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo
schiacciamento dell'operatore;
viene riconosciuto alle norme in questione lo status di norma
"armonizzata" ai fini della direttiva "macchine", con la
precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore
può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non
garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti
essenziali di sicurezza della direttiva "macchine".
Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni
descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme
nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di
carattere costruttivo - vale a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. "epsilon"),
in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
n. 304/1991, oppure quella "CE", in attuazione delle disposizioni
della direttiva n. 98/37/CE, già direttiva n.
89/392/CEE e successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996 - debbono essere dotati di dispositivi
atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità che il
conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato.
Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro
utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova
fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessità di attuare le
opportune misure perchè venga eliminata la situazione di pericolosità così
rilevata.
Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità di tipo
civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama l'attenzione
dei soggetti interessati:
sulla questione di cui in premessa, vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza
- sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di
fabbricazione;
sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso di
attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni;
sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro
limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni
di legge;
sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica ha reso
sinora disponibili è rinvenibile nella regolamentazione di sicurezza (in
particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n.
359/1999);
sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata dalla
Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione dai
rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature
di lavoro mobili;
sulla necessità di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni ai
carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli
nuovamente a disposizione dei lavoratori, se già in servizio. Si rammenta che,
nelle more del completamento di dette azioni, si potrà continuare ad usare i
carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente
circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di volerne fare
oggetto delle più ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.
Roma, 8 giugno 2001
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
Visconti
Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale Ferraro
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