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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto
il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali
di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Considerato che l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 269
del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito
di disciplinare la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori di
prova, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento
stesso;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 205/2001, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2001;
Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM
128862/4545/DL del 22 novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento disciplina:
a) la procedura di
rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su
apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di
cui il Ministero delle comunicazioni puo' avvalersi ai fini della sorveglianza
sul mercato prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
269;
b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed
il reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' riportato nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita'", e' il seguente:
"Art. 9 (Sorveglianza del mercato -
laboratori di prova). 1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione
con gli organi di Polizia di cui all'art. 1, commi 13 e 15 della legge 31
luglio 1997, n. 249, provvede ad accertare la conformita' dei prodotti immessi
sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente
decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori,
gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso
gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati
secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare con decreto del
Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la
rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle
norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme nazionali di cui all'art. 4 ed
alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate
presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati;
se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate
sotto la responsabilita' di un organismo notificato.
3. Con riferimento al
comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita
una commissione tecnicoconsultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono
chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano
le prove di conformita' degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto
l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento,
dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento
stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere
direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di
telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni;
devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per
quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte
le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria
relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di
riservatezza verso terzi.
5. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla
competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la
commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel
caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti.
L'accreditamento e' revocato dalla direzione stessa, sentita la commmissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi
indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono
venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano
le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi
dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
7. Se il Ministero delle
comunicazioni accerta che un apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati
nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto
apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o
la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.
8. Il Ministero delle
comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li
notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e
precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare:
a) ad una
non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
c) al mancato
rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, laddove l'apparecchio non soddisfi
le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1.
9. Fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni puo', a norma
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare, degli
articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o
limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo
mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che
hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze
dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle
bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
10. Il Ministero delle
comunicazioni, in caso di adozione di misure di cui al comma 9, ne informa
immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni.
11. Gli oneri
derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del
suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli
apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni
comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie
espletate dalla stessa.".
Art. 2
Presentazione della domanda
1. La domanda, intesa
ad ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 1, puo' essere presentata
soltanto da un organismo pubblico o da una impresa iscritta alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La domanda, in carta
bollata e firmata dal legale rappresentante del laboratorio di prova, deve
essere inviata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per la
regolamentazione e la qualita' dei servizi (viale America, 201 - 00144 Roma),
di seguito indicata come "direzione"; essa deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) residenza
o sede del richiedente;
c) nome del laboratorio candidato;
d) sede del
laboratorio;
e) norme tecniche europee, norme armonizzate e norme tecniche
nazionali per le quali si richiede l'accreditamento;
f) nome del responsabile
dei rapporti con la direzione;
g) nome del sostituto del responsabile dei
rapporti con la direzione;
h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese
relative all'accreditamento del laboratorio;
i) elenco degli allegati;
j)
dichiarazione di osservanza di quanto richiesto dall'articolo 9, comma 4, del
decreto legislativo n. 269 del 2001;
k) firma del richiedente.
3. Per ogni
laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, e' presentata
una domanda distinta.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
a) ove la
richiesta provenga da un organismo pubblico, un attestato comprovante tale
natura;
b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura qualora si configuri come impresa;
c) una polizza di
assicurazione per responsabilita' civile con massimale non inferiore a tre
miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica;
detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo
pubblico;
d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle
linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio
stesso sia inserito in una di tali linee;
e) due copie del manuale della
qualita', redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI
70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare
un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della
qualita'.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 9, comma 4, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali
di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"
si veda nota all'art. 1.
Art. 3
Istruttoria della domanda
1. Dopo aver ricevuto la
domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico,
la direzione provvede all'esame della documentazione presentata verificando
l'esistenza dei requisiti generali prescritti.
2. In caso di esito positivo la
direzione chiede al laboratorio la formalizzazione dell'impegno del pagamento
delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo
dell'esame della domanda e' comunicato al richiedente con le relative
motivazioni.
3. La direzione, ricevuta la comunicazione riguardante l'impegno
al pagamento di cui al comma 2, conferisce l'incarico di esaminare il manuale
della qualita' e di effettuare le visite tecniche ad ispettori scelti tra
quelli inseriti in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.
4. Se
l'esame del manuale della qualita' ha esito negativo, gli ispettori, sulla
base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione il
rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.
5. La
direzione comunica tale risultato al laboratorio, fissando modalita' e termini
per l'adeguamento del manuale stesso.
6. Se l'esame del manuale della qualita'
ha esito positivo, la direzione provvede ad organizzare le visite tecniche
presso la sede del laboratorio. Gli ispettori, sulla base delle risultanze
emerse, trasmettono alla predetta direzione il rapporto con le proprie
valutazioni e raccomandazioni.
7. Il rapporto e' inoltrato dalla direzione per
il prescritto parere, alla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali
di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"
si veda nota all'art. 1.
Art. 4
Rilascio dell'accreditamento
1. La commissione
tecnico-consultiva esprime il proprio parere alla direzione entro trenta
giorni dall'invio del rapporto di valutazione.
2. La commissione ha facolta'
di richiedere agli ispettori indagini supplementari ai fini del completamento
dell'istruttoria di valutazione.
3. La direzione, dopo l'acquisizione del
parere della commissione e, comunque, entro 180 giorni dal ricevimento della
domanda, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento
che ha una validita', rinnovabile, di tre anni ovvero comunica allo stesso
laboratorio i motivi per i quali la domanda non e' accolta.
4. Decorso il
termine di cui al comma 3 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la
domanda si intende respinta. In caso di motivata richiesta da parte
dell'amministrazione di chiarimenti o documenti, il termine riprende a
decorrere dalla ricezione degli stessi.
Art. 5
Sorveglianza dei laboratori accreditati
1. La
direzione puo' disporre l'effettuazione di visite tecniche di sorveglianza dei
laboratori in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento.
Art. 6
Rinnovo dell'accreditamento
1. Ai fini del rinnovo
dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato presenta alla
direzione, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del
certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione
della documentazione di cui all'articolo 2, qualora siano intervenute
variazioni rispetto alla documentazione gia' presentata.
2. La direzione,
esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalita' di
cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione
degli ispettori e' positivo, la direzione rilascia un nuovo certificato di
accreditamento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori
e' negativo, la direzione comunica il risultato al laboratorio, fissando
modalita' e termini per l'eliminazione delle irregolarita' e delle anomalie
riscontrate: il provvedimento e' adottato dalla direzione dopo aver sentito la
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Art. 7
Corrispettivi
1. L'interessato al rilascio
dell'accreditamento e' tenuto a corrispondere le spese amministrative secondo
le disposizioni recate dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1995.
2. Il pagamento delle somme
dovute ai sensi del presente regolamento puo' essere effettuato con le
seguenti modalita':
a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma;
b) versamento in conto corrente postale
intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma;
c)
versamento con vaglia postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di Roma. 3. La causale del versamento deve contenere anche il
codice fiscale dell'interessato nonche' l'indicazione che l'importo deve
essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2569, articolo
11.
4. Copia della attestazione del versamento deve essere trasmessa alla
direzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25
febbraio 2002
Il Ministro: Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sui
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n.
111
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