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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il testo unico delle
leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.
7088, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31
gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di
commercio e di Camere di commercio, ed in particolare l'art. 3, comma 4,
lettera d), che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il potere di modificare le procedure di esecuzione della
verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori
autorizzati;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione della legge
n. 77/1997, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina della
verificazione periodica degli strumenti metrici;
Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 182/2000
il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la determinazione delle condizioni e delle modalita' di
accreditamento dei laboratori abilitati ad eseguire le operazioni di
verificazione periodica degli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente
l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da
trasferire alle camere di commercio;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 12 ottobre 2001;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende:
a) per "regolamento", il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
b) per "strumenti di misura", quelli rientranti nelle seguenti
categorie: masse e misure campione; misure di capacita', comprese quelle
montate su autocisterna; strumenti per pesare; complessi di misura per
carburanti; misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e
dall'acqua; misuratori massici di gas metano per autotrazione; strumenti per
la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
c) per "verificazione periodica", l'accertamento del mantenimento
nel tempo della affidabilita' metrologica degli strumenti di misura
finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonche' l'integrita' di sigilli
anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle
norme vigenti.
Art. 2
Condizioni
giuridico-amministrative
1. Ai sensi dell'art. 4 del
regolamento, i laboratori interessati ad effettuare la verificazione periodica
degli strumenti di misura devono offrire garanzie di indipendenza.
2. Le garanzie di indipendenza dei laboratori si intendono assicurate alle
seguenti condizioni:
a) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da
vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli
utenti metrici;
b) se un laboratorio fa parte di una organizzazione piu' ampia avente un
interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la
struttura che svolge l'attivita' di verificazione periodica deve essere
distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attivita' di
manutenzione e riparazione;
c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del
segreto professionale.
Art. 3
Condizioni tecnico-operative
1. Il laboratorio deve operare,
per la parte inerente l'esecuzione della verificazione periodica degli
strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualita' e con
riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di
prova.
2. Si considera soddisfatta la condizione di cui al comma 1 del presente
articolo se il laboratorio e' accreditato da un organismo aderente alla
European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo
di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003,
ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualita'
validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base
alla norma UNI CEI EN 45012.
3. I laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in
relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica.
4. I laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con
riferibilita' ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di
taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle
caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.
5. Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell'esecuzione della
verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale
vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di
ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi.
6. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una
adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente
delle prescrizioni relative ai controlli.
Art. 4
Modalita' di riconoscimento
dell'idoneita' dei laboratori
1. Gli organismi interessati al
riconoscimento della propria idoneita' ad effettuare le verificazioni di cui
all'art. 1 devono presentare domanda alla camera di commercio della provincia
in cui hanno la sede operativa principale. La domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante, deve contenere:
a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative
caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneita';
b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti
idonei per l'esecuzione della verificazione corredata delle loro
caratteristiche tecniche ed operative;
c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di
verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
d) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative
qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della
verificazione;
e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto;
f) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente, secondo
modalita' stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di
verificazione periodica effettuate.
2. La camera di commercio competente, accertato il rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 4 del regolamento e la sussistenza delle condizioni di cui
agli articoli 2 e 3 del presente decreto, adotta il provvedimento di
riconoscimento dell'idoneita' a svolgere la verificazione periodica, valido su
tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie degli
strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il
laboratorio e' abilitato e la durata dello stesso.
3. Le camere di commercio cureranno la redazione di un apposito elenco,
consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica,
in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del
relativo provvedimento.
Art. 5
Sospensione e revoca del
provvedimento di riconoscimento dell'idoneita'
1. Nel caso in cui la camera di
commercio competente accerti, nell'operato del laboratorio, perdita o il venir
meno delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gravi
irregolarita', difformita' alle norme vigenti o il mancato rispetto delle
condizioni previste dal proprio provvedimento di riconoscimento dell'idoneita',
provvede a sospendere o a revocare il provvedimento stesso.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca contiene le motivazioni della
decisione adottata, la durata della sospensione, nonche' l'indicazione
dell'organo al quale puo' essere presentato l'eventuale ricorso con il
relativo termine.
3. La camera di commercio inserisce gli estremi del provvedimento di
sospensione o di revoca nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente
decreto.
Art. 6
Vigilanza
1. Ai sensi dell'art. 10, comma
1, del regolamento le camere di commercio competenti per territorio esercitano
in materia di verificazione periodica le funzioni di vigilanza sulla corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e sul rispetto
delle norme vigenti da parte dei laboratori riconosciuti idonei.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 10 dicembre 2001
Il Ministro: Marzano
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