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Testo in vigore
dal: 2-3-2004
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 6
luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio
1999, n. 19;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la
legge 25 luglio 1956, n. 925;
Visto il decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127;
Viste le linee guida per la politica
scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere
della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio
2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle attivita' produttive;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
legislativo disciplina lo scorporo dell'istituto di metrologia
«Gustavo Colonnetti» dal CNR, e la sua fusione con l'istituto
elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». La struttura
derivante dalla fusione dei due predetti istituti assume la
denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica» (I.N.RI.M.).
2. Il presente decreto legislativo definisce inoltre le
finalita', le attivita', gli organi, i principi di
organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'I.N.RI.M. al
fine di promuovere e di collegare realta' operative di
eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e
di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese,
accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni
organizzative per:
a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e
determinare economie di risultato e di scopo;
b) semplificare i
meccanismi di programmazione delle attivita' di ricerca ed
amministrative;
c) promuovere le attivita' e le collaborazioni
di ricerca internazionali;
d) promuovere la valorizzazione dell'attivita'
di ricerca;
e) potenziare l'integrazione con le reti della
ricerca universitaria ed imprenditoriale;
f) delineare un
equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e
di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione
operativa delle attivita' di ricerca;
g) valutare i risultati
della ricerca.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione
stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il testo
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il
testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni e integrazioni (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
- Il
testo della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di enti pubblici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158.
- Il testo del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 1999, n. 29.
- Il testo del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.
59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n.
151.
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - La
legge 25 luglio 1956, n. 925 (modifiche all'ordinamento
dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» in
Torino) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1956,
a. XCVII, n. 210. - Il testo del decreto legislativo 4 giugno
2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(C.N.R.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003,
n. 129.
Art. 2
Finalita'
dell'Ente
1. L'I.N.RI.M. e' ente pubblico nazionale con il
compito di svolgere e promuovere attivita' di ricerca
scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le
funzioni di istituto metrologico primario, gia' di competenza
dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto
elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e
trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e
nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo
del sistema Italia nelle sue varie componenti.
2. L'I.N.RI.M. ha
personalita' giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e
contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al
presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168,
e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette
disposizioni, al codice civile.
3. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M.
le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma
2.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il Ministero delle attivita' produttive e l'I.N.RI.M.
stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la
disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei
campi della metrologia.
Note all'art. 2:
- Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del
sistema nazionale di taratura) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 1991, n. 199.
- Il testo della legge 9
maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, supplemento
ordinario.
- Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
si veda le note alle premesse.
Art. 3
Attivita' dell'I.N.RI.M.
1. L'I.N.RI.M. oltre a svolgere le attivita'
indicate dalla legge 11 agosto 1991, n. 273:
a) realizza,
promuove e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione
europea e di organismi internazionali, attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, sia tramite le strutture proprie sia
in collaborazione con le universita' e con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali;
b) promuove,
sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi,
progetti ed iniziative internazionali nelle materie di
competenza, fornendo, su richiesta di autorita' governative,
competenze scientifiche;
c) svolge attivita' di comunicazione e
promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi
risultati economici e sociali all'interno del paese;
d) promuove
la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento
tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata
dalla propria rete scientifica;
e) effettua la valutazione dei
risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento
delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla
base di criteri di valutazione definiti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
f) promuove
la formazione e la crescita tecnico-professionale dei
ricercatori nei campi scientifici di propria competenza,
attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di
ricerca, nonche' promuovendo e realizzando, sulla base di
apposite convenzioni con le universita', corsi di dottorato di
ricerca, anche sulla base delle convenzioni di cui all'articolo
2, comma 4, e anche con il coinvolgimento del mondo
imprenditoriale;
g) svolge, su richiesta, attivita' di
consulenza tecnico-scientifica sulle materie di competenza, a
favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle imprese o di
altri soggetti privati;
h) nell'ambito del perseguimento delle
proprie attivita' istituzionali puo' fornire servizi a terzi in
regime di diritto privato.
Nota all'art. 3:
- Per la legge 11 agosto 1991, n. 273, si veda la nota all'art.
1.
Art. 4
Organi
1.
Sono organi dell'I.N.RI.M.:
a) il presidente;
b) il consiglio di
amministrazione;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei
revisori dei conti.
Art. 5
Principi
di organizzazione
1. L'I.N.RI.M. definisce la propria
organizzazione nel regolamento di organizzazione e
funzionamento, sulla base dei principi di separazione tra
compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e
responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di
valutazione, prevedendo il direttore generale e il dipartimento.
Art. 6
Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. Il
presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di
amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine
del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto
svolgimento delle attivita' dell'ente;
c) attribuisce gli
incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento
previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
d)
adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di
amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione
successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente e' scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale
esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia
pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore
della ricerca. E' nominato con la procedura di cui all'articolo
6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204,
dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola
volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente e'
sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di
amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente puo'
operare anche in virtu' di specifiche deleghe secondo quanto
previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'ente.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204: «2. La nomina dei presidenti
degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica
e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari
competenti, fatte salve le procedure di designazione previste
dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I
presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare
in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in
qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come
un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al
presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i
predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».
Art. 7
Consiglio
di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti
di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'ente.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a)
delibera il piano triennale dell'ente e i relativi
aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative
relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee guida per la
elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti
dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;
e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri
componenti;
f) nomina il
consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato
di valutazione e il direttore generale;
g) delibera
l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai
dirigenti e al direttore di dipartimento;
h) verifica i
risultati dell'attivita' dell'ente, avvalendosi anche delle
relazioni del comitato di valutazione;
i) delibera sui grandi
investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo
criteri definiti nel regolamento di organizzazione e
funzionamento;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia
attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio e' composto dal presidente e da cinque
componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione
tecnico-scientifica nei campi di attivita' dell'I.N.RI.M., di
cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, due designati dal Ministro delle attivita'
produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono
nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere
confermati una sola volta.
Art. 8
Consiglio
scientifico
1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi
relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente. Il
consiglio scientifico:
a) esprime al consiglio di
amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di
piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonche'
sugli schemi dei regolamenti dell'Istituto;
b) realizza, su
richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato
della ricerca di competenza a livello nazionale ed
internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le
possibili linee evolutive della ricerca di competenza.
2. Il
consiglio scientifico e' composto, oltre che dal presidente
dell'I.N.RI.M. che lo presiede, da nove componenti, con
qualificata professionalita' ed esperienza scientifica nei
settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal
presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita'
produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno
designato dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza
della comunita' metrologica internazionale e tre eletti dai
ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalita' definite
dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
3. I
componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio
di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta.
Art. 9
Collegio
dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e'
l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e
contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo
2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio
dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre
membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti
sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono
designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro
effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei
conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti
durano in carica quattro anni e possono essere confermati una
sola volta.
Note all'art. 9:
- L'art. 2403 del codice civile prevede: «Art. 2403 (Doveri del
collegio sindacale).
- Il collegio sindacale vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto
funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.
- Il testo del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva
n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37,
supplemento ordinario.
Art. 10
Comitato
di valutazione
1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente,
anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e
nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di
valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previo parere
del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da sei membri esterni
all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica
nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui
il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita'
produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno
designato dalla Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena
autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di
amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale
dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.
Nota all'art. 10:
- L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, cosi' recita: «1. E' istituito, presso il MURST,
il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR),
composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il Comitato,
sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a)
(omissis);
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione.».
Art. 11
Direttore generale
1. Il direttore generale ha la
responsabilita' della gestione dell'ente, cura l'attuazione
delle delibere del consiglio di amministrazione e dei
provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla
la struttura amministrativa ed i servizi generali dell'ente.
Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza
diritto di voto. Il direttore generale: a) predispone il
bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b)
elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la
relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed
economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta
al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei
regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al
consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai
dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2.
Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con
contratto di diritto privato, con durata coincidente con la
scadenza del mandato del presidente, e' scelto tra persone di
alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata
esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e
degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo
incarico e' attribuito dal presidente previa delibera del
consiglio di amministrazione.
Art. 12
Dipartimento
1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento
prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della
programmazione e della realizzazione delle attivita' di ricerca
dell'ente.
2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti
competenze:
a) proporre al consiglio di amministrazione il piano
triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attivita' di
competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi
incluse l'acquisizione delle risorse umane;
b) gestire i
programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e
dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di
amministrazione;
c) istituire, previa autorizzazione del
Consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli
progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese,
sulla base di specifiche convenzioni;
d) proporre al consiglio
di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei
ricercatori e tecnologi;
e) curare le relazioni esterne,
nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in
particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a
organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed
internazionali;
f) favorire l'integrazione con il territorio e
lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di
competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;
g)
svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione,
attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e
supportare i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e
nel collocamento sul mercato dei brevetti;
h) presentare al
consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita'
scientifica svolta;
i) gestire gli acquisti correnti nelle
modalita' definite dai regolamenti dell'ente.
3. Al dipartimento
e' preposto un direttore con incarico a tempo pieno
attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di
amministrazione. L'incarico dura cinque anni e puo' essere
confermato una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori
universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di
ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta
qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel
settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite
procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione
e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle
riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio
scientifico senza diritto di voto e puo' formulare al consiglio
di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del
dipartimento.
Art. 13
Disposizioni specifiche
1. Le incompatibilita' con le cariche di
presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del
consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio
dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di
dipartimento sono disciplinate dal regolamento di organizzazione
e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale,
i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio
scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di
societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e'
interessato l'I.N.RI.M.
2. Il presidente, se professore o
ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche
amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il
direttore generale e il direttore di dipartimento, se professori
o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennita'
di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio
di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio
dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti
del consiglio scientifico, ad eccezione del presidente, sono
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
5. I compensi del direttore di dipartimento e del
direttore generale sono determinati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con
riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi
irregolarita', di difficolta' finanziarie perduranti, di
esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche
della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo,
ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di
un numero di componenti del consiglio di amministrazione non
inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
e' disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione
del collegio dei revisori ed e' nominato, un commissario
straordinario, per la durata massima di dodici mesi, e comunque
per il periodo necessario ad assicurare la funzionalita'
dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo
consiglio di amministrazione. 7. L'I.N.RI.M. si avvale del
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica):
«Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari
di ricerca).
- Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle
facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed
associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e
laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o
istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I
professori di ruolo possono essere collocati a domanda in
aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I
professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del
Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di
ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario
nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni
dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione
direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai
professori ordinari competono eventualmente le indennita' a
carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo
dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della
carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai
fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le
disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e'
garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del
successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'universita'
in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali
e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro
confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui
hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto
dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei
centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo'
essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro
attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto
con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto
nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al
precedente comma si applicano anche con riferimento alla
direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita'
per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non
abbiano la natura di enti pubblici economici.».
«Art. 13
(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita). -
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di
cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o
privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in
aspettativa per la durata della carica del mandato o
dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento
nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del
Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di
Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore
universitario;
4) [nomina a giudice della Corte costituzionale];
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
6) [nomina a membro del Consiglio
superiore della magistratura];
7) nomina a presidente o
componente della giunta regionale e a presidente del consiglio
regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9)
nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina
alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti
pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di
enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica,
anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale
o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di
case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11)
nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale
quotidiano o a posizione corrispondente del settore
dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o
segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13)
nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o
comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello
Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di
rettore, pro-rettore, preside di facolta' e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di
componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione
e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica
istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso
ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve
darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che
adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la
durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo
dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico
previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello
Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo
comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma,
della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali
disposizioni l'aspettativa e' senza assegni. Il periodo
dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni,
e' utile ai fini della progressione nella carriera, del
trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme
vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai
sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale e'
prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in
cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di
cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti
degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente
articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente,
istituto o societa'. I professori collocati in aspettativa
conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo e
quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono
il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di
concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal
precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere,
nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di
corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il
titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la
titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di
svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita'
da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di
facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento,
ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca
scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita'
di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le
situazioni di incompatibilita' che si verifichino
successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni. Il
presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori
ruolo per limiti di eta'.».
- Il comma 6, dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede: «6. Gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da
ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il
termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere
integrato da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita'
di servizio.».
Art. 14
Piani di
attivita'
1. L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale
di attivita', aggiornato annualmente. Il piano triennale
definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati
socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in
coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del
fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
2. Le
proposte di piano triennale dell'ente e i relativi
aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono
approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e
dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui
relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva
competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e
delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro
trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. L'I.N.RI.M.,
previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli
organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie
contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente
articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e
delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
Art. 15
Entrate dell'I.N.RI.M.
1. Le entrate dell'I.N.RI.M. sono costituite:
a)
dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento
degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato
sulla base delle attivita' previste dal piano triennale e dai
relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai
contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi
previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dai proventi e
contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2,
comma 4, ove previsti, nonche' dalle assegnazioni e dai
contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e
locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di
programma;
d) dai contributi dell'Unione europea o di altri
organismi internazionali per la partecipazione a programmi e
progetti;
e) dai proventi derivanti dai contratti stipulati con
terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
f) dai
proventi provenienti dalla cessione di brevetti o conoscenze;
g)
da ogni altra eventuale entrata.
Nota all'art. 15:
- L'art. 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, prevede: «1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli
stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30
maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n.
233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli
enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art.
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati
dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo
Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1°
gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e
risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN),
dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del
Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni
successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimersi entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare
l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato
ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.».
Art. 16
Strumenti
1. L'I.N.RI.M. per lo svolgimento delle attivita' di
cui all'articolo 3 e di ogni altra attivita' connessa, ivi
compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca
propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalita'
determinati con regolamento di organizzazione e funzionamento,
puo':
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) partecipare o
costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del
Ministro dell'universita', dell'istruzione e della ricerca.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in
assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, l'autorizzazione si intende
concessa. Per la costituzione o la partecipazione in societa'
con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o
con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale
sociale e' inoltre richiesto il parere del Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro trenta
giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
c) promuovere
la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio,
anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa
vigente;
d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione di
centri di ricerca internazionali, o altre iniziative
scientifiche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri
Paesi;
e) commissionare attivita' di ricerca e studio a soggetti
pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le
disposizioni del suo regolamento amministrativo.
2. L'I.N.RI.M.
riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui
risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del
piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.
Art. 17
Regolamenti
1. L'I.N.RI.M. si dota del regolamento di
organizzazione e funzionamento, del regolamento di
amministrazione contabilita' e finanza e del regolamento del
personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti
specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di
cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
regolamento sul personale e' inoltre sottoposto al parere del
Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di
trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui
regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di
organizzazione e funzionamento:
a) definisce l'articolazione
organizzativa e gli ambiti di attivita' del dipartimento, della
struttura amministrativa e dei servizi generali;
b) stabilisce
le procedure per la nomina del direttore di dipartimento;
c)
definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri
soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di
amministrazione, contabilita' e finanza:
a) definisce uno schema
tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo;
b) definisce modalita' che assicurino la trasparenza
nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per
i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle
funzioni istituzionali;
c) definisce modalita' per l'acquisto di
beni, servizi o forniture, anche in conformita' alla normativa
comunitaria;
d) definisce modalita' per la gestione
patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato;
e) prevede la facolta' di erogare anticipazioni nel
limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di
strumentazione scientifica e tecnologica di particolare
complessita' in deroga alle disposizioni normative vigenti in
materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalita'
per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce
le procedure per il reclutamento del personale a tempo
determinato ed indeterminato.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' il
seguente: «Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il
CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli
enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere
non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione
e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro
finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e
le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono
individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il
decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione,
il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente
articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel
rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche
e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o
associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali
e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono
programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in
collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano
alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di
programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono
all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle
strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d)
esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi
del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati
nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla
apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al
presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i
controlli di legittimita' e di merito. I controlli di
legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui
all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato
nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso
il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati
dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti
di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili
con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia
finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8
dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e
contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato
secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e'
sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma
4.».
Art. 18
Bilanci,
relazioni e controlli
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le
relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio
dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei
risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del
comitato di valutazione sono inviati al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. L'I.N.RI.M. e' soggetto al
controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.
Art. 19
Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.N.RI.M.
e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le
assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti
richiesti, anche cittadini stranieri.
2. L'IN.RI.M., sentito il
consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico
dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo
indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di
ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima
qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3.
Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le
assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.RI.M.
sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento
dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio e della consistenza dell'apposito
fondo dell'ente, puo' inoltre assumere con chiamata diretta, con
contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca,
per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque
anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con
documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata
attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in
atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali;
nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento
economico e' rapportato a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con
una eventuale integrazione in considerazione della natura
temporanea del rapporto.
4. L'I.N.RI.M., con proprio regolamento
sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure
di assunzione ai diversi livelli e profili del personale
ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le
esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso
universita' o imprese nel rispetto dei seguenti principi:
a) il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o
tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo
tecnologo e dirigente tecnologo previo l'espletamento di
concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici,
idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita'
richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni
giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni
all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi
dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero
ancora da professori universitari ordinari, con comprovata
esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il
livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di
dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando
ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso
universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui al
comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con valutazione finale delle attivita';
b) la periodicita' dei
concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano
triennale.
Note all'art. 19:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si veda la nota alle premesse.
- Il testo degli articoli l4
(abrogato dall'art. 9, legge 27 luglio 1999, n. 297) e 15 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione) e' il seguente: «Art. 14 (Occupazione nel
settore della ricerca). - [1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, una quota, da determinarsi annualmente, delle somme
disponibili, di competenza della medesima amministrazione e a
valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti:
legge
17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge 1°
marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni;
legge 5 agosto
1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa
legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488;
art. 11, comma 5,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di
conversione 19 luglio 1994, n. 451;
decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994,
n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge
di conversione 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 39, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n.
104;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996,
n. 641; puo' essere assegnata prioritariamente, per
l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane
e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, di contributi finalizzati all'avviamento di
titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di
ricerca ad attivita' di ricerca, con la stipula di contratti a
termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale,
nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2.
In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e delle universita' e in attesa del riordino
generale del settore, e' consentito agli enti e agli atenei
medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'art. 15
della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie
imprese, nonche' presso i soggetti di cui gli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al
comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con
l'ente o con l'ateneo assegnante, con l'annesso trattamento
economico e contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa
o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso
dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonche' le modalita' di inserimento
dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono un compenso a titolo di incentivo e aggiuntivo al
trattamento corrisposto dall'ente o dell'ateneo assegnante, ai
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i
decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di
cui alla predetta disposizione nonche', dall'anno 1999 e con
riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad
essi destinati possono essere altresi' concesse agli enti
pubblici di ricerca e alle universita' i quali procedano alle
assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali
integrazioni dei contributi ordinari finalizzate alla copertura
nella misura determinata dai medesimi decreti, degli oneri
derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale
distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o
di dottori di ricerca con contratto a termine di lavoro
subordinato anche a tempo parziale, di durata non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di
ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le
procedure di presentazione e di selezione delle richieste di
contributo e di integrazione gli importi massimi del contributo
e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in
relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle
finalita' stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e
relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla
possibilita' di confinanziamento comunitario, la
differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione
al livello di qualificazione del personale da assumere,
l'eventuale ulteriore disciplina del distacco temporaneo,
nonche' apposite modalita' di monitoraggio e di verifica].».
«Art.
15 (Contratto di formazione e lavoro). - 1. All'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (omissis);
b) (omissis).
2. La commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai
sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di
formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla
base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3.
L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.».
- Il testo del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
- Il testo dell'art. 51, comma
6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: «6. Le
universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e
integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita'
di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee
procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli
atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni
dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita'
di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i
soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni
hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere
rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso
soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito
della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il
cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei
titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare
corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero
determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le
universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di
assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di
dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni.
Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto
1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche',
in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli
importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si
provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo
periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a
stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di
ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e
seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di
lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti
pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al
primo periodo del presente comma.».
Art. 20
Mobilita' con le universita'
1. Il personale di ricerca in
servizio presso l'I.N.RI.M. e' autorizzato ad assumere incarichi
di insegnamento a contratto presso le universita', in materie
pertinenti all'attivita' di ricerca svolta, relativi a corsi
ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti
istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'I.N.RI.M.
Spetta agli statuti delle universita' determinare le modalita'
attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la
durata del contratto, alle deliberazioni relative alla
programmazione delle attivita' didattiche e scientifiche.
2. I
ricercatori e i professori universitari di ruolo possono
svolgere per periodi predeterminati attivita' di ricerca presso
l'I.N.RI.M.
3. Il personale di ricerca dell'I.N.RI.M. e'
autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimento o
di centri di ricerca, nonche' a svolgere attivita' di ricerca,
presso le universita', per periodi determinati. Spetta agli
statuti delle universita' determinare le modalita' attraverso le
quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o delle
attivita', partecipa alle deliberazioni degli organi accademici
competenti in materia di programmazione delle attivita'
scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita' di
cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei
rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i
professori ed i ricercatori universitari l'attivita' di ricerca
di cui al comma 2 non rientra nell'attivita' prevista
dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attivita'
di ricerca presso l'I.N.RI.M. puo' comportare per i ricercatori
e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai
carichi didattici.
5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e
regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «1. Al fine
di garantire e favorire una piena commutabilita' tra
insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto,
autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la
nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore
associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta'
interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita'
di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane,
estere e internazionali complessivamente per non piu' di due
anni accademici in un decennio.».
Art. 21
Norme
transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, decadono il presidente ed i1 consiglio di
amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo
Ferraris» ed e' nominato, con la procedura di cui all'articolo
13, comma 6, un commissario straordinario, con il compito di
assicurare la funzionalita' dell'Istituto nella fase transitoria
fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio
di amministrazione, nominati con le modalita' di cui agli
articoli 6 e 7. Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo
Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita
le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei
revisori, nominato con le modalita' di cui all'articolo 9. Nella
fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la
sua attivita' come istituto del CNR. Il commissario provvede,
entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di
cui all'articolo 17 definendo anche le modalita' per la fusione
dei due istituti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti»
del CNR e' fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo
Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due
istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di
ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data
sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris».
Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le
attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonche' i beni
immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo
Colonnetti» individuati secondo modalita' definite dagli stessi
regolamenti. Confluiscono, altresi' nell'I.N.RI.M., il personale
dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio
nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003,
individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1,
d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative compreso il personale
amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente
addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il
predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed
economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale,
ove applicabili, e le modalita' di accantonamento del
trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.
3. In sede di
prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato
del presidente decaduto e quello del commissario straordinario
nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo
dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le
indennita' spettanti al commissario straordinario sono stabilite
con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 6.
4. La
dotazione organica dell'I.N.RI.M. e' rideterminata ai sensi
dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come indicato nell'allegato n. 3. 5. La tabella n. 1
allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e'
sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo.
L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la
tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
138. 6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, e' abrogata.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti,
Ministro dell'i-struzione, dell'universita' e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro
del-l'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 21:
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 giugno 1946 (Costituzione dei ruoli organici del Consiglio
nazionale delle ricerche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 1946, n. 154.
- Per il testo dell'art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota
all'art. 6. - Il testo dell'art. 34, commi 1 e 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2003), e' il seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione
dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla
base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto
decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo
di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6
luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al
riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei
processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del
titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 2. In sede di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato
il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche rideterminate non possono comunque superare il numero
dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29
settembre 2002.».
- Per il testo del decreto legislativo 4
giugno 2003, n. 127, si veda la nota alle premesse.
- Il testo
del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138 (Riordino
dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2003, n. 140.
- Per il titolo
della legge 25 luglio 1956, n. 925 si veda la nota alle
premesse.
Allegato
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Allegato
2
Allegato
3
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