|
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce
funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici
metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere
dal 1° gennaio 2000;
Visto, in particolare l'art. 5, comma 2, del precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le
funzioni e le risorse dell'Ufficio metrico provinciale di Aosta alla
regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo
provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1°
gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e
dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle
funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto
legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento
alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino
dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera
valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des
entreprises et des activites liberales; Vista la legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con
regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31
gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed, in particolare, l'art. 3, comma
4;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, recante modifiche ed
integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti
metrici;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2001, inerente le condizioni e
le modalita' di accreditamento dei laboratori per l'esecuzione della
verificazione periodica;
Vista la norma armonizzata di riferimento UNI CEI EN 45501 relativa a
strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Vista la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale di metrologia
legale (OIML) di Parigi n. R 117, in quanto applicabile ai distributori
di carburante per autotrazione;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 18 luglio 2002;
Acquisita
l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di cui alla
nota n. 8864 del 6 novembre 2002;
Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo
n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di
norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme e
raccomandazioni, le procedure tecniche da seguire per le operazioni di
verificazione periodica, al fine di uniformarle su tutto il territorio
nazionale, relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico e ai distributori di carburante per autotrazione, in ragione
del loro utilizzo nelle transazioni commerciali;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1
Campo di applicazione
1. La presente direttiva
si applica alle operazioni di verificazione periodica dei seguenti
strumenti di misura:
a) strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
b) complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso
distributori stradali.
2. Le procedure tecniche per la verificazione periodica degli strumenti
di misura sono riportate negli allegati I, II.
Art. 2
Campioni di riferimento
1. Tutti i campioni di
riferimento devono essere tarati con riferibilita' ai campioni nazionali
o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi
aderenti al EA (European Cooperation for Accreditation) e devono essere
inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con cadenza
almeno quinquennale.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 2003
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei
conti il 25 luglio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 391
Allegato I
(art. 1, comma 2)
Procedura per la
verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico
1. I campioni di lavoro
possono essere tarati dal soggetto che svolge la verificazione periodica
con la riferibilita' ai campioni di riferimento di cui all'art. 2, aventi
i requisiti richiesti dalla norma di riferimento, purche' disponga di
sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee con
particolare attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse
alle operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di
taratura non deve essere superiore ad 1/3 della tolleranza ammessa sui
campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze ammesse
per la classe di precisione degli strumenti considerata. In sede di prova
di strumenti la cui portata massima e' maggiore di 1 t, in luogo dei pesi
o delle masse campione puo' essere utilizzato un qualsiasi altro carico
non variabile a condizione che siano utilizzati almeno pesi o masse
campione corrispondenti al maggiore dei seguenti valori:
1 t oppure 50% della portata massima.
In, luogo del 50% della portata massima, la porzione dei pesi o masse
puo' essere ridotta a:
a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,3
e (e=divisione di verifica);
b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non supera 0,2
e (e=divisione di verifica).
L'errore di ripetibilita' deve essere determinato con un carico prossimo
al 50% della portata massima, collocato tre volte sul ricettore del
carico.
2. La verificazione periodica prevede:
a) un controllo visivo, al fine di
verificare l'integrita' delle marcature e/o etichette adesive attestanti
la verificazione prima o CE, dell'esistenza sullo strumento delle
iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione.
Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la
corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero
riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione
periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima
rilegalizzazione;
b) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento
ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi
tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 517, per gli strumenti in servizio e sono pari al doppio degli errori
ammessi in verificazione CE.
Negli strumenti ad indicazione digitale la
valutazione per gli errori deve essere effettuata come prescritto dalla
norma armonizzata UNI CEI EN 45501 al punto A.4.4.3.
3. Prove metrologiche e loro svolgimento:
a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo non sia
elettronico. E' effettuata mettendo lo strumento a zero e determinando,
in seguito, il carico aggiuntivo per il quale l'indicatore passa da zero
ad una divisione superiore allo zero;
b) prova della ripetibilita' su due livelli di carico
(approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max e di max) con la
ripetizione di n. 3 pesate per livello per gli strumenti con max minore o
uguale a 1000 kg.
Per gli strumenti con max > 1000 kg effettuare la prova di
ripetibilita' ad un solo livello di carico (approssimativamente in
corrispondenza di 1/2 max) con la ripetizione di n. 3 pesate;
c) prova di
decentramento.
E' effettuata secondo le prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN
45501, punto A.4.7.;
d) prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a
max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico
ascendente e 5 con carico discendente;
i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate max e min e ad
altri tre valori intermedi.
Per gli strumenti con max > 1 t se si impiega il metodo di «sostituzione
con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;
e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di
tipo elettronico.
La prova e' effettuata come descritto al presente comma 3, lettera a),
dopo aver azionato il dispositivo di tara;
f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in
corrispondenza di min., 1/2 max e max.
Allegato II
(art. 1, comma 2)
Procedure per la
verificazione periodica dei complessi di misurazione di carburante per
autotrazione presso distributori stradali
1. I campioni di lavoro
possono essere tarati dal soggetto che svolge la verificazione periodica
con la riferibilita' ai campioni di riferimento di cui all'art. 2, aventi
i requisiti richiesti dalla normativa vigente, purche' disponga di
procedure idonee alla stima delle incertezze di misura connesse alle
operazioni di taratura.
La capacita' delle misure utilizzate deve essere adeguata a contenere il
volume erogato dal complesso di misura alla portata massima effettiva
nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
2. La verificazione periodica prevede:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita' delle
marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima,
dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei
sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli
elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra
l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi
in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione
prima, o CEE oppure dell'ultima rilegalizzazione;
b) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento
ed il rispetto degli errori massimi tollerati.
3. Prove metrologiche e loro svolgimento. Le prove sui complessi di
misura stradali per carburanti debbono essere effettuate con il liquido
che lo strumento e' destinato a misurare:
a) prova di tenuta del circuito idraulico. Attivata la pompa del
complesso, mediante l'estrazione dalla propria sede del rubinetto di
erogazione, che va tenuto rigorosamente chiuso, si osserva, per un
periodo di circa 30 secondi, che l'indicatore parziale dei volumi non
segnali un passaggio di liquido superiore al doppio del massimo errore
permesso per la minima quantita' misurabile;
b) verifica del raggiungimento della portata massima. Dopo la messa in
pressione del circuito idraulico con l'apertura e la successiva lenta
chiusura del rubinetto a pistola, azzerare la testata, aprire
completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30s, poi
arrestare il flusso intervenendo sul microinterruttore. La portata in
litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima
riportata in targa. Nel caso di un impianto con piu' pistole alimentate
tramite una stessa pompa sommersa, la portata deve essere verificata su
un erogatore per volta;
c) accuratezza di misura alla portata massima, media e minima. Mettere in
pressione il circuito del complesso, azzerare la testata, effettuare tre
distinte misurazioni con erogazioni corrispondenti alla portata massima,
media e minima del complesso. Si accerta che in ciascuna misurazione che
l'errore non superi quello ammesso dalle norme vigenti;
d) prova del contatore totalizzatore di volume. Dopo aver letto il valore
iniziale sul totalizzatore, erogare un certa quantita' di prodotto,
superiore alla minima quantita' misurabile. Il valore finale letto sul
totalizzatore non deve differire dal valore indicato dall'unita' di
visualizzazione del complesso di misura per piu' di 1 (uno) litro e
comunque la differenza non visualizzata, nel caso di totalizzatori
elettronici ed elettromeccanici deve essere conservata nel buffer di
memoria e conteggiata nell'erogazione successiva. Se il totalizzatore e'
meccanico, questo valore non deve differire per piu' di 0,1 litri.
L'errore ammesso dipende comunque dalla risoluzione del totalizzatore;
e) prova di funzionalita' del programma di autocontrollo nei complessi di
misura muniti di testata elettronica. Si effettua mediante l'azionamento
degli appositi tasti per le simulazioni;
f) prove addizionali sui complessi di misura alimentati con pompe
sommerse. Nei complessi di questo tipo, in aggiunta alle prove
evidenziate ai punti precedenti, si deve verificare che:
1. sia presente un dispositivo atto a bloccare il funzionamento della
pompa nel caso che il livello del liquido nel serbatoio interrato abbia
raggiunto un valore minimo, al di sotto del quale si rende dubbia la
possibilita' di un regolare rifornimento;
2. sia presente, nelle tubazioni di adduzione dalla pompa al misuratore,
un manometro per il controllo della pressione del carburante;
3. il corretto funzionamento della valvola rivelatrice di fughe, in
accordo con quanto previsto nei provvedimenti di ammissione a
verificazione metrica degli specifici strumenti;
g) complessi di misura associati a dispositivi elettronici ausiliari.
Prove supplementari:
1. disponibilita' ricevuta. Controllare che, ove sia assente la stampante
di ricevuta del terminale di' predeterminazione del piazzale (terminale
self service), ovvero si verifichi un guasto rilevabile della stessa
stampante, ovvero sia rilevata la mancanza di carta, si determini:
1.1, che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione;
oppure
1.2, che sia chiaramente segnalata all'utente, l'indisponibilita'
della ricevuta;
2. verifica della corrispondenza dei dati:
2.1, erogazione con carta elettronica. Dopo aver abilitato
all'erogazione, effettuare un'erogazione e quindi verificare la
corrispondenza tra i dati visualizzati dal complesso di misura e lo
scontrino di ricevuta;
2.2, erogazione pre-pagata con banconote incompleta o non iniziata. Dopo
aver abilitato all'erogazione per l'importo corrispondente alla/e
banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla
chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati dello
scontrino di resto con quelli visualizzati dal complesso di misura;
3. cambio prezzo unitario. Con erogazione in corso, programmare un nuovo
prezzo unitario per il prodotto in erogazione e verificare che l'importo
dell'erogazione considerata sia determinato dal prezzo unitario
originario;
4. regolatore di durata delle erogazioni prepagate. Si verifica la
presenza di un tempo di attesa entro il quale, se l'utente non provvede a
rifornirsi, l'erogazione si conclude in modo automatico;
5. simulazione condizione di basso livello cisterna nelle erogazioni
prepagate. Simulando il segnale di basso livello sistema verificare che
il complesso di misura si porti in stato di blocco. Se il segnale di
basso livello cisterna si manifesta durante un'erogazione in corso la
stessa deve essere portata a termine, mentre quelle successive devono
essere inibite.
La condizione di blocco sopra descritta va riferita o
all'intero complesso di misura o al lato di rifornimento o al prodotto
interessato dal segnale di basso livello intervenuto, secondo quanto
previsto nel provvedimento di ammissione a verificazione metrica.
|