IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al
Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni
e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il
quale e' conservato allo stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del
6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle
risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di
commercio a decorrere dal 1o gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, che individuando i beni e le
risorse da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle
funzioni conferite alle stesse ai sensi del citato art. 20 del
decreto legislativo n. 112 del 1998, ha fissato al primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione, ovvero dal
1o gennaio 2000, la decorrenza del passaggio delle funzioni degli
uffici provinciali metrici alle camere di commercio;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1o marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, di attuazione della direttiva 71/316/CEE, relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di
attivita' produttive ed in particolare l'art. 9, comma 2, che
sostituendo il secondo e terzo comma dell'art. 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, prevede che
possano essere delegati all'esecuzione della verificazione prima CEE,
oltre agli enti ed istituti pubblici e loro aziende, anche i
fabbricanti, qualora le attrezzature di controllo degli uffici
provinciali metrici non consentano la citata verificazione degli
strumenti di una determinata categoria;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Acquisita l'intesa dell'unione italiana delle camere di commercio e
della regione Valle d'Aosta, di cui rispettivamente alle note n. 2551
del 23 marzo 2001 e n. 16649/DIRCAM del 19 aprile 2001;
Considerato:
che l'effettuazione della verificazione prima CEE degli strumenti
e dei dispositivi metrici, gia' assegnata, dall'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, cosi' come
modificato dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999,
agli uffici provinciali metrici, e' ora di competenza delle camere di
commercio;
che spetta alle camere di commercio, qualora le loro attrezzature
di controllo non consentano la verificazione prima CEE degli
strumenti di una determinata categoria, il conseguente potere di
delega, previsto dal terzo comma dello stesso art. 12, a favore di
enti ed istituti pubblici, o loro aziende, e di fabbricanti che
abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore
metrologico, mentre rimane allo Stato la fissazione delle condizioni
generali ed i rapporti con gli altri Stati membri e la Commissione
delle Comunita' europee;
che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n.
112 del 1998 sono, altresi', conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per
prodotti e servizi;
Ravvisata, inoltre, l'esigenza di assicurare uniformita' nelle
procedure di conferimento delle deleghe da parte delle camere di
commercio e della regione Valle d'Aosta che hanno assunto la
competenza;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1
Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta, qualora
ritengono che le proprie attrezzature di controllo non consentono la
verificazione CEE degli strumenti di una o piu' categorie, oggetto di
direttive particolari dell'Unione europea rientranti nell'ambito
dell'applicazione della direttiva-quadro 71/316/CEE ed attuate
nell'ordinamento nazionale, possono delegarne l'attuazione ai
fabbricanti metrici, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge
11 maggio 1999, n. 140, attenendosi alle indicazioni contenute nella
presente direttiva.
Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta, valutata
l'idoneita' dell'attrezzatura di controllo del fabbricante, il cui
stabilimento e' allocato nel proprio territorio di competenza, e le
relative adeguate garanzie offerte nel settore metrologico, prima del
rilascio della delega richiedono alla Direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di
misura, il numero identificativo che deve essere inserito nella parte
inferiore dell'impronta "e" facente parte della marcatura di
verificazione CEE. Il numero identificativo, corrispondente ad un
solo stabilimento di produzione per una determinata categoria di
strumenti metrici, e' notificato agli altri Stati membri dell'Unione
europea ed alla Commissione europea dall'ufficio D3 citato, mentre lo
stesso ente delegante informa gli altri enti camerali e la regione
Valle d'Aosta di detto numero identificativo, del nominativo del
fabbricante, dell'indirizzo dello stabilimento, della categoria di
strumenti metrici oggetto della delega e degli estremi della
direttiva particolare dell'Unione europea e del relativo decreto di
attuazione nell'ordinamento nazionale.
La verificazione prima CEE degli strumenti metrici e dei
dispositivi deve essere effettuata dal fabbricante secondo le
modalita' ed alle condizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 di attuazione della direttiva
71/316/CEE, e successive modificazioni, e dei decreti relativi alle
direttive comunitarie particolari, emanate per la categoria di
strumenti di cui alla delega.
L'ente delegante cura la registrazione del nominativo del
responsabile aziendale delle operazioni di verificazione prima CEE,
che deve depositare l'impronta dei punzoni e/o modello delle
etichette autodistruggenti al distacco di cui deve curarne la
custodia.
Le camere di commercio e la regione Valle d'Aosta regolamentano in
modo autonomo:
1) l'attivita' di vigilanza sulla verificazione prima CEE, anche
tramite verifica a campione sugli strumenti gia' verificati e marcati
dal fabbricante delegato;
2) le modalita' di sospensione o di revoca della delega tenendo
presente, in ogni caso, il rispetto delle condizioni alle quali e'
stata rilasciata la delega, ovvero il provvedimento di ammissione a
verifica prima CEE, la regolarita' delle iscrizioni, dei marchi e dei
sigilli di protezione prescritti.
Il provvedimento di sospensione o revoca e' adottato dall'ente
delegante sentito il fabbricante e contiene le motivazioni della
decisione, nonche' l'indicazione del termine e dell'organo cui deve
essere presentato il ricorso.
La revoca viene comunicata dall'ente
delegante che ha adottato il provvedimento agli altri enti camerali,
alla regione Valle d'Aosta ed alla direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D3 - strumenti di
misura che provvede ad informare gli altri Stati membri dell'Unione
europea e la Commissione europea.
Per gli uffici metrici provinciali della regione autonoma Sardegna
per i quali e' in corso di adozione il provvedimento di trasferimento
delle funzioni, la cui attrezzatura di controllo per la verificazione
CEE non ne consente l'esecuzione, la delega ai fabbricanti metrici
per le categorie di strumenti metrici per i quali sono state emanate
dall'Unione europea le relative direttive, rientranti nell'ambito
dell'applicazione della direttiva-quadro 71/316/CEE, ed attuate
nell'ordinamento nazionale, e' adottata dalla direzione generale per
l'armonizzazione e la tutela del mercato ufficio D3 - strumenti di
misura, in via transitoria e sino all'effettivo trasferimento delle
funzioni.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 maggio 2001
Il Ministro: Letta
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 306
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