|
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Visto l'art. 28,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita'
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, relativo all'autorizzazione alla
costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi;
Viste le norme della serie UNI CEI EN 45000 concernenti le
attivita' di prova, di certificazione e di accreditamento;
Ritenuta la necessita' di fissare i requisiti e le procedure per
l'accertamento dell'idoneita' dei laboratori di certificazione
ai fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai
decreti adottati ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo
n. 626 del 1994 e dalle disposizioni di cui al citato art. 30
del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Decreta:
Art. 1
Requisiti
1. I laboratori
per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attivita' di consulenza, progettazione,
costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione
nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto
contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori
autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato
da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto
stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero
sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere
adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse
con le procedure riguardanti l'attivita' di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualita' redatto in conformita'
alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le
norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
Art. 2
Presentazione
della domanda
1. L'istanza
relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione
deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VII - via Fornovo, 8 - 00192 Roma.
2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio
e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese
presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta
in originale bollato unitamente a due copie, e contenere
l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonche'
l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.
Art. 3
Documentazione
richiesta per l'autorizzazione alla certificazione
1. All'istanza di
autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalita'
di cui all'art. 2, devono essere allegati i seguenti documenti
in triplice copia:
a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di
diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i
soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attivita'
di certificazione ai fini degli accertamenti previsti dalle
disposizioni di cui ai decreti adottati ai sensi dell'art. 28
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle
caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del
laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla
direzione delle diverse attivita';
d) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con
massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi
derivanti dall'esercizio di attivita' di certificazione;
e) manuale di qualita' del laboratorio, redatto in base alle
norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la
specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e
gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonche'
le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere
indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che
ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli
strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del
laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli
ambienti e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e d).
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva
di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per
la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1.
Art. 4
Procedura
autorizzativa
1. Con
provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e' istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame
della documentazione di cui all'art. 3.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' presieduta da un
funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ed e' composta da:
a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del
Ministero delle attivita' produttive;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del
Ministero della salute;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del
lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del
Consiglio nazionale delle ricerche.
3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della
documentazione di cui all'art. 3, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero della salute, adotta il
provvedimento di autorizzazione.
Art. 5
Condizioni e
validita' dell'autorizzazione
1.
L'autorizzazione alla certificazione ha validita' quinquennale e
puo' essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo
esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da
effettuarsi secondo le stesse modalita' previste nell'art. 4.
2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli
estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un
periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attivita'
di certificazione.
Art. 6
Verifiche
1. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dei propri
organi periferici, entro il periodo di validita'
dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei
presupposti di base dell'idoneita' medesima.
2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di
base dell'idoneita' medesima, l'autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di
particolare gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.
Roma, 6 agosto
2004
Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
|