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MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18/10/2003) |
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Visto il codice civile, in
particolare l'art. 2043, concernente il risarcimento per fatto illecito; Decreta: Articolo unico 1. L'art. 2, comma 2, del
decreto dirigenziale 2 aprile 2003 citato in premessa e' sostituito come
segue: «I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere iscritti
nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai
sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558. Devono altresi' essere forniti di polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso i terzi per un massimale di 3,5 milioni di euro
ovvero devono possedere analoga capacita' finanziaria dimostrata mediante
un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato,
rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non
inferiore a dieci milioni di euro». Roma, 2 ottobre 2003 Il capo del Dipartimento: Fumero |
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