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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione il coordinamento e gli affari economici
Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori»;
Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo,
nonche' l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono
che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei
programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di
esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di
onorabilita', qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella
ricerca industriale;
Vista la deliberazione del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i
criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici
nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile
1994;
Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002 recante: «selezione pubblica finalizzata
alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal
punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281.»;
Vista la nota del capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg.,
con cui e' stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4,
comma 4 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima
costituzione dell'albo;
Visto il decreto direttoriale n. 1176 del 2 agosto 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002 n. 189, con il quale e' stato istituito
il primo albo degli esperti;
Visto l'art. 6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento periodico
dell'albo;
Visto il decreto direttoriale n. 603 del 24 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2003 n. 72, con il quale il suddetto albo e'
stato aggiornato;
Acquisite le proposte della Commissione in ordine alle domande successivamente
presentate;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del provvedimento di cui
all'art. 4, comma 6 del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. E' formalmente approvato
l'aggiornamento dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo e' consultabile al seguente
indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio
alla voce «Albo degli Esperti».
2. Il presente decreto e' comunicato al Comitato di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 settembre 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
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