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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lett. g) del suddetto
provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge
n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori
merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto l'art. l, comma 266, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo
fiscale;
Visto l'art. l, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e
IRAP;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2008, concernente la determinazione del
costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese
esercenti attivita' di installazione, manutenzione e gestione di
impianti, riferito al mese di gennaio 2008;
Esaminato il rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008 stipulato tra
Federmeccanica, Assistal e FIM, FIOM e UILM, con decorrenza 1° gennaio
2008;
Accertato che il campo di applicazione del suddetto contratto comprende
anche l'industria dell'installazione, manutenzione e gestione di
impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici,
termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di
sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e
di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale; la
fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
l'esecuzione presso terzi delle attivita' regolate dal suddetto
contratto;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro,
nonche' l'indennita' di trasferta, a valere dai mesi di gennaio, marzo e
settembre 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1
Il costo medio orario del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti le attivita', come individuate
in premessa, e' determinato, nelle allegate tabelle, distintamente per
gli operai, per gli impiegati e per l'indennita' di trasferta, con
decorrenza gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009
Art. 2
Il suddetto costo del lavoro e'
suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge
di cui l'impresa usufruisce; b) specifici benefici e/o minori oneri
derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri
derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature,
macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81; d) oneri derivanti da contrattazione aziendale; e)
oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale; f)
oneri collegati alla utilizzazione delle norme contrattuali sulla
reperibilita'; g) oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori
sede od officina
Art. 3
Le suddette tabelle fanno parte
integrante del presente decreto.
Roma, 28 luglio 2009
Il Ministro : Sacconi
Allegato
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Vedere allegato da pag. 23 a pag. 28 <----
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