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IL CONSIGLIO
Vista la relazione dell'Ufficio affari generali giuridici
appresso riportata;
Considerato in fatto: L'ANIEM ha fatto pervenire un
quesito relativo all'obbligo, per la partecipazione alle gare d'appalto
per lavori pubblici comprendenti anche l'esecuzione di lavorazioni
attinenti agli impianti, del possesso dell'abilitazione ai sensi della
legge n. 46/1990.
In particolare veniva evidenziato un presunto contrasto
fra quanto messo in atto da parte delle Camere di commercio, che
rilasciano il relativo certificato di abilitazione solo per l'esecuzione
degli impianti all'interno degli edifici ad uso civile, e quanto
disciplinato dall'Autorita' con determinazione n. 56/2000, laddove la
stessa ha subordinato l'attribuzione della qualificazione nelle categorie
OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27,
OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese
nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, al
possesso da parte dell'impresa della abilitazione prescritta dalla
suddetta legge n. 46/1990.
In sintesi la problematica riguarda il fatto
che molte stazioni appaltanti, nella redazione dei bandi di gara
prevedono, come requisito di partecipazione, il possesso
dell'abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990, non solo per
l'esecuzione di impianti all'interno degli edifici ad uso civile, ma
anche per opere diverse dagli edifici.
Stante la valenza generale del
quesito posto, la problematica e' stata inserita all'attenzione dei
firmatari dei protocolli d'intesa che hanno fatto pervenire le richieste
osservazioni entro il termine loro fissato.
Ritenuto in diritto:
Ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge n. 46/1990:
"Sono soggetti
all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di
trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia
fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed
elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di
trasporto, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili o simili;
g) gli
impianti di protezione antincendio."
Il decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della
legge n. 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti" chiarisce,
all'art. 1, cosa debba intendersi per edifici adibiti ad uso civile e
agli articoli 2 e 3 fornisce ulteriori precisazioni quanto ai requisiti
tecnico-professionali da possedersi dall'imprenditore o dal suo
responsabile tecnico, nonche' precisa che il certificato di
riconoscimento dei medesimi requisiti e' rilasciato alle imprese singole
o associate dalla Camera di commercio.
Il decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, numero 380 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia", la cui entrata
in vigore e' stata differita, con legge n. 463/2001, al 30 giugno 2002:
con l'art. 107 ha ampliato l'ambito di applicazione della sopra riportata
legge n. 46/1990 agli "impianti relativi agli edifici quale che ne
sia la destinazione d'uso";
con l'art. 108, commi 1 e 2, ha
riconfermato quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 46/1990 e cioe'
che la relativa abilitazione e' attestata dall'iscrizione al registro
ditte di cui al regio decreto n. 2011/1934 o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge n. 443/1985 e che l'esercizio dell'attivita'
in questione e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico
professionali di cui al successivo art. 109 da parte dell'imprenditore,
il quale, ove non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attivita' un responsabile tecnico che abbia tali requisiti;
con il comma
3 dello stesso art. 108 introduce una novita' rispetto al dettato di cui
alla legge n. 46/1990, ponendo una corrispondenza con il regime di
qualificazione SOA, lasciando salvo in ogni caso l'esercizio delle
attivita' alle imprese "in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una societa' organismo di attestazione (SOA),
debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000".
In tale ambito normativo si inseriscono le
disposizioni dell'Autorita' che:
con determinazione n. 56/2000 ha
chiarito che "l'attribuzione della qualificazione nelle categorie
OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27,
OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese
nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e'
condizionata dal possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione
prescritta dalla suddetta legge n. 46/1990 da dimostrarsi tramite il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, dell'industria e
dell'artigianato; con determinazione 6/2001 ha precisato che, al fine
della qualificazione delle imprese nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3,
OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, la
presenza, nella direzione tecnica delle stesse, di soggetti in possesso
dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 447/1991 (tecnici laureati o diplomati), e'
equivalente al possesso della abilitazione dimostrata tramite certificato
della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato";
nella
nota illustrativa ai "bandi tipo" ha ritenuto opportuno che,
nei bandi di importo inferiore a Euro 150.000, in quanto relativi ad
appalti non soggetti alle disposizioni sul sistema unico di
qualificazione, vengano indicate le lavorazioni che, come nel caso della
legge n. 46/1990, richiedono una specifica particolare qualificazione, al
fine di evitare che dette lavorazioni incidano sulla quota massima
subappaltabile correndo così il rischio dell'insorgere di difficoltà
nel caso in cui, al superamento di detta quota, l'aggiudicatario non sia
in possesso della specifica particolare qualificazione.
Da quanto sopra
evidenziato risulta evidente che:
1) l'abilitazione di cui alla legge n.
46/1990 costituisce un requisito indispensabile per l'esecuzione delle
lavorazioni attinenti agli impianti di cui alla elencazione contenuta
nell'art. 1 della legge n. 46/1990 relativamente agli edifici, quale che
ne sia la destinazione d'uso;
2) il possesso di detta abilitazione puo'
essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di
commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla
declaratoria contenuta nell'allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, alle quali possono essere ricondotte le
lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n.
46/1990;
3) il possesso della medesima abilitazione puo' altresi' essere
comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come
responsabile delle attivita' in questione un tecnico in possesso dei
relativi prescritti requisiti. In base a quanto sopra considerato,
Il
Consiglio
Accerta che l'abilitazione di cui alla legge n. 46/1990 non
costituisce requisito di parteczazione alle relative gare d'appalto in
quanto non ricompreso fra i requisiti di cui al titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
costituisce invece requisito
indispensabile, da dimostrare in fase esecutiva, qualora l'appalto
riguardi lavori pubblici comprendenti impianti di cui all'elencazione
contenuta nell'art. 1 della legge n. 46/1990;
Accerta che il possesso di
attestazione SOA in una delle seguenti categorie:
OG9, OG10, OG11, OS3,
OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 abilita le
imprese allo svolgimento delle attivita' connesse alla esecuzione di
lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'art. 1 della legge n.
46/1990;
Manda all'ufficio affari giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
Roma, 17 aprile 2002
Il presidente:
Garri
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