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testo in vigore dal:
23-11-2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella
seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 maggio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato,
reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno
2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di
applicazione
1. In attesa della
definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e
27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento
disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di
inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del
medesimo decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2,
operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di
lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda o di una singola unita' produttiva della
stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica, a norma
dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei
luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al
comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina
del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i
requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli
articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneita' tecnico-professionale
prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto
legislativo
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra
questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e
con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione
implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro
funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete.».
- Il testo degli articoli 6 e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e' il seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: a) un rappresentante
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la
presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica; m) dieci rappresentanti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale; o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale
interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della
Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche
inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle
relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati
speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la
partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su
designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al
numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi
del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione. 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza
sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente; b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione di cui
all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo
di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della
normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere
alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; f)
elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore.
Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano; g) definire criteri finalizzati alla
definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese
e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il
parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici,
adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificita' dei
settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita' sociale, dei
lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive
comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di
salute e sicurezza del lavoro; l) promuovere la considerazione della
differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione; m) indicare modelli di
organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei
settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa
individuazione di tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola
non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti
irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato.». «Art. 27 (Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi). - 1. Nell'ambito
della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle
indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello
strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla
base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche
attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di cui
all'articolo 21, comma 2, nonche' sulla applicazione di determinati standard
contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in
relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai
sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione
e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g) di
uno strumento che consenta la continua verifica della idoneita' delle
imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle
disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti
impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della
attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale
che misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di accertate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa o per il lavoratore
autonomo di svolgere attivita' nel settore edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potra', con le
modalita' ivi previste, essere esteso ad altri settori di attivita'
individuati con uno o piu' accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il possesso dei requisiti
per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento
preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e
subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi
appalti o subappalti. 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.».
Note all'art.
1:
- Per il testo degli articoli 6, comma 8, e 27 del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 66 e 121 del citato decreto legislativo n.81 del
2008, e' il seguente: «Art. 66 (Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento). - 1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi
neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti,
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri,
senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita
e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo
risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori
devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata
del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura
di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire
l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.».
«Art. 121 (Presenza di gas negli scavi). - 1. Quando si eseguono lavori
entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere
adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o
vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto
alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia possibile
assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori
devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale
delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione
individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere
tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve
mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in
grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei
gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreche' sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve
inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di
gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di
apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti
ad incendiare il gas. 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori
devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.». - Il testo
dell'allegato IV, punto 3, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, e'
il seguente: «Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi
e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo,
riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio
dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di
accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un
lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto
precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non
esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi
sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure
idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e
bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione
col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange
cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di
chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di
manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno
presso l'apertura di accesso. 3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori
nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei
luoghi predetti e' disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere
muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se
necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione. 3.3.
Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza
anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure
indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad
evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di
calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste
devono essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello
o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro
devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su
tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete
piena o con almeno due correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui
bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto
non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture
superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di
altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di
essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri
e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di
lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al
punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro. 3.4.4. Quanto
previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le
canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondita' non
superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre
che siano adottate altre cautele. 3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili
che abbiano una profondita' di oltre 2 metri e che non siano provvisti di
aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala
fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate
scale trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta. 3.6.1. Le
tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed
ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti. 3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o
canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa
natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate,
anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante
tabella esplicativa. 3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando
costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono
essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessita'. 3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas
o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti
accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti: 3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi
e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e
materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a
contatto con il contenuto; 3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno
per impedire il rigurgito o traboccamento. 3.9.2. Qualora per esigenze
tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili,
devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza. 3.10. I recipienti
adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche
o comunque dannose devono essere provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le
operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a
rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso
particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti gia'
usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con
l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse
materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui
mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le
necessarie cautele.
3.11.3. In ogni caso e' vietato usare recipienti che abbiano gia' contenuto
liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o
materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che
si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con
la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o
prodotti secondari di trasformazione.».
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.81
del 2008, e' il seguente: «Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto
o d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola
unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita'
giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro
autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita'
tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivita'.».
Art. 2
Qualificazione nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Qualsiasi attivita'
lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
puo' essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati
in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle
emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari
e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della
forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie
contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i
relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del
Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale
esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che
svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e formazione di tutto
il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita'
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita',
oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le
modalita' della formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e
attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle
attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento all'uso corretto di
tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di tutto il
personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente
alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di
cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di
Documento unico di regolarita' contributiva; h) integrale applicazione della
parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore,
compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di
riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai
contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non
autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai
sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori
autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate
Note all'art.
2:
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n.81
del 2008, e' il seguente: «Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi). - (Omissis). 2. I soggetti di cui al comma 1,
relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio
carico hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b)
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.».
- Il testo del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre del
2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro,di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
- Il testo degli articoli 34 e 37, del citato decreto legislativo n.81 del
2008, e' il seguente: «Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi). - 1. Salvo che
nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro puo' svolgere
direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione,
nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai
commi successivi.
1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o
unita' produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, nonche' di prevenzione degli
incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne
all'azienda o all'unita' produttiva o a servizi esterni cosi' come previsto
all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima
di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo
precedente, conserva validita' la formazione effettuata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto
e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell'accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma
1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli
articoli 45 e 46. 3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto
di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui
al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli
esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). - 1. Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di cui al
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai
titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e'
definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire
in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti
della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso
gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove
esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei
percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma
2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui
al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo
1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
che occupano piu' di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro,
durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita' di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo
del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi
di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al
presente decreto.».
Art. 3
Procedure di sicurezza nel
settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
1. Prima dell'accesso nei
luoghi nei quali devono svolgersi le attivita' lavorative di cui
all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa
appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime
attivita', o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e
dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle
caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i
rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai
precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione
e emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui
al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato
all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e,
comunque, non inferiore ad un giorno.
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in
possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e che abbia comunque svolto le attivita' di informazione, formazione e
addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza
dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita' lavorative,
che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' svolte
dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori
autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con
quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una
procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile,
ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in ambienti confinati,
comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il
sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del
Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere a una buona prassi, qualora
validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento
determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare,
direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati
Note all'art.
3:
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del citato decreto
legislativo n.81 del 2008, e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai
fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito
e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di
fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente
stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e
il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle
strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita',
ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o
di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro
pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo
32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso
delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32,
facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita'
di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche
secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno; o) «salute»: stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un'assenza di malattia o d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali,
alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito
dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata
ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilita' di
raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione
di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la
normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente
e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di
lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi
paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL,
che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle
regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai
lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e
gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per
la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui
agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di
buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla
salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle
loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.».
Art. 4
Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dalla applicazione del
presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14
settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli:
Palma
Registrato alla Corte dei
conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116 |