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LEGGE 3 ottobre 2009, n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0150)

(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2009)

Testo in vigore dal: 4-10-2009

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 ottobre 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1749): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 4 agosto 2009. Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 settembre 2009 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 9 settembre 2009.
Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 9, 15, 16 e 22 settembre 2009.
Esaminato in aula il 16 e 22 settembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 23 settembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2714): Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente, il 23 settembre 2009 con pareri della commissione per la legislazione e delle commissioni I, II, VIII e X. Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 24 settembre 2009.
Esaminato in aula il 29 settembre 2009 ed approvato il 2 ottobre 2009

Avvertenza: Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103

All'articolo 1, al comma 1: nell'alinea, le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: “giudiziaria”, sono inserite le seguenti: “civile, amministrativa ovvero tributaria” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”;
2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: “Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”;
3) al comma 6, le parole: “15 aprile 2010” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre 2009”;
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: “7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008''»; alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». (09A11619)

(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2009)


Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (...) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, (( con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «(( 1. )) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «(( 3. )) Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E' nominato un»; (( b) all'articolo 13-bis: 1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»; 2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; 3) al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2009»; 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»; ))
c) all'articolo 17: 1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»; 2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell'energia). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. 4-bis. All'art. 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “nonche' dell'amministrazione della giustizia” sono inserite le seguenti: “e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalita”.
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'art. 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi. 4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina S.p.A. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro.
Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte. E' nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dalla presente legge: «Art. 13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). - 1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue: a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali perdite; b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente art. 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'art. 2623 del codice civile disposta dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009. 7. All'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate all'art. 16, comma 3.». - Si riporta il testo dei commi 30-ter e 30-quater dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dalla presente legge: «30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. 30-quater. All'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo; b) al comma 1-bis, dopo le parole: “dall'amministrazione” sono inserite le seguenti: “di appartenenza, o da altra amministrazione,”.».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2009, n. 103
Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115)

(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/8/2009)

 
Testo in vigore dal: 5-8-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E' nominato un»; b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; c) all'articolo 17: 1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.
A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»; 2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 3 agosto 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante: «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009). (09A09800)

(Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5/8/2009)

 
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 1, prima colonna, all'art. 1, comma 1, 
al capoverso a), al sesto rigo del comma 1 del punto elenco 1), dove e' scritto: "... interventi, relativi alla trasmissione ed alla 
distribuzione ...", leggasi: "... interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione ...";
inoltre, allo stesso art. 1, comma 1, al capoverso a), al secondo rigo del comma 3 del punto elenco 2), dove e' scritto: "..., 
emana gli atti, e i provvedimenti, ...", leggasi: "..., emana gli atti e i provvedimenti, ...". 

LEGGE 3 agosto 2009, n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0116)

(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/8/2009 - Suppl. Ordinario n. 140)

Testo in vigore dal: 5-8-2009
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: 

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 23 aprile 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2232):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e dal Ministro per le pari opportunita' (Carfagna) il 24 febbraio 2009.
Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, IV,V, XII e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 25 e il 26 febbraio 2009; il 10, 11, 12, 18, 19, 24 e 26 marzo 2009.
Esaminato in aula l'11 e il 30 marzo 2009, il 7 aprile 2009 ed approvato l'8 aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1505):
Assegnato alla 2a commissione, in sede referente, l'8 aprile 2009 con pareri delle commissioni la, 4a, 5a, 8a, 11a, 12a e l4a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 9 aprile 2009.
Esaminato dalla 2a commissione il 20 aprile 2009.
Esaminato in aula il 21 aprile 2009 ed approvato il 22 aprile 2009.
Avvertenza: Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2009.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 2 a pag. 5 <----

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78
Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini». (09A09731)

(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/8/2009 - Suppl. Ordinario n. 140)

 
----> Testo Coordinato del Decreto - Legge 1/7/2009, n. 78 <----

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009 , n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)

(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/4/2009)

 
----> Decreto - Legge 1/7/2009, n. 78 <----

ERRATA-CORRIGE
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)
 

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9/9/2009)

 
Nel testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 118, seconda colonna del sopra indicato supplemento ordinario, all'art. 16, comma 2, quinto rigo, dove e' scritto: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, …», leggasi: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, …». Inoltre, alla pag. 124, seconda colonna, all'art. 35-quinquies, dove e' scritto: «35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita' dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.», leggasi: «35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

             

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