|
LEGGE 3 ottobre 2009,
n. 141
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3
agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009. (09G0150)
(Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3/10/2009) |
|
Testo in vigore dal:
4-10-2009 La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n.
103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78
del 2009, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 3 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1749):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 4 agosto 2009.
Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e
tesoro), in sede referente, il 4 settembre 2009 con parere delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 13ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita', il 9
settembre 2009.
Esaminato dalle commissioni riunite 5ª e 6ª il 9, 15, 16 e 22 settembre
2009.
Esaminato in aula il 16 e 22 settembre 2009 ed approvato, con
modificazioni, il 23 settembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2714): Assegnato alle commissioni riunite V
(Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), in sede referente,
il 23 settembre 2009 con pareri della commissione per la legislazione e
delle commissioni I, II, VIII e X. Esaminato dalle commissioni riunite V
e VI il 24 settembre 2009.
Esaminato in aula il 29 settembre 2009 ed approvato il 2 ottobre 2009
Avvertenza: Il decreto-legge 3 agosto
2009, n. 103, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 179 del 4 agosto 2009. A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note
e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 21
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103
All'articolo 1, al comma 1: nell'alinea,
le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono sostituite dalle seguenti:
«convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: “giudiziaria”, sono inserite le seguenti:
“civile, amministrativa ovvero tributaria” e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, con esclusione dei procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri
ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di
cui al comma 4, secondo periodo”;
2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: “Fermo
quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo
pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione
di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al
gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione
dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262”;
3) al comma 6, le parole: “15 aprile 2010” sono sostituite dalle
seguenti: “15 dicembre 2009”;
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: “7-bis. Possono effettuare
il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese estere
controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal
caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si
producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del
predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31
dicembre 2008''»; alla lettera c), numero 1), nel secondo periodo, le
parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge». |
|
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di
conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge
anticrisi n. 78 del 2009». (09A11619)
(Gazzetta Ufficiale n. 230 del
3/10/2009) |
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
alla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate
dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali
modifiche sul video sono tra i segni (...) A norma dell'art. 15, comma
5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1.
Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 1. Al decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, (( con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «(( 1. )) Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e
poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «(( 3. ))
Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti
e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle
amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta',
eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore
delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E'
nominato un»; (( b) all'articolo 13-bis: 1) al comma 3, dopo la
parola: «giudiziaria», sono inserite le seguenti: «civile,
amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta
l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma
4, secondo periodo»; 2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto
sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di
esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della
disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta
ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta
dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»; 3) al comma 6,
le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre
2009»; 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Possono
effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresi' le imprese
estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si
producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle
attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del
predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31
dicembre 2008»; ))
c) all'articolo 17: 1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono
sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di
danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della
legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine
di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo
di legittimita'» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili
presi in considerazione nell'esercizio del controllo».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato
dalla presente legge: «Art. 4 (Interventi urgenti per le reti
dell'energia). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la
semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla
trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonche', d'intesa con
le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi
alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente
o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari. 2. Per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu' Commissari
straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e'
adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli
atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza
delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini
previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla
meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario,
occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le
strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio'
comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
nonche' i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la
semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. 4-bis.
All'art. 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “nonche'
dell'amministrazione della giustizia” sono inserite le seguenti: “e
dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita”.
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice
dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'art. 44, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della
liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della
decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato
il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto
1955, n. 848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli
immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale
e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove
sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di
riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto
al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione
delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei
luoghi. 4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina S.p.A. un contributo in
conto impianti di 1.300 milioni di euro.
Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del
contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le
assegnazioni gia' disposte. E' nominato un commissario straordinario
delegato ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle
attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il
contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di
controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della
realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali
modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di
sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il
commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i
relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163,
comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 13-bis del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009, come modificato dalla presente legge: «Art.
13-bis (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). - 1. E'
istituita un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e
patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza
l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni; b) a condizione che le stesse siano
rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea,
ovvero regolarizzate o rimpatriate perche' detenute in Stati dell'Unione
europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via
amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue: a) su un rendimento lordo presunto
in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il
rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di
eventuali perdite; b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per
anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo
di eventuali ritenute o crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il
pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, civile, amministrativa ovvero tributaria in via autonoma o
addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo
di segnalazione di cui all'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per
i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli
articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'art. 17
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto
sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di
esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della
disposizione di cui al gia' vigente art. 8, comma 6, lettera c), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma
l'abrogazione dell'art. 2623 del codice civile disposta dall'art. 34
della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 5. Il rimpatrio o la
regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto applicabili,
previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive
modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il
direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio
provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per
l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31
dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15
settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009. 7. All'art. 5 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «dal 5 al
25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»; b) al comma 5, le
parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».
7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi' le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero
della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti
degli importi delle attivita' rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli
stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi
conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi
alla data del 31 dicembre 2008.
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad
un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle finalita'
indicate all'art. 16, comma 3.». - Si riporta il testo dei commi 30-ter
e 30-quater dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come
modificato dalla presente legge: «30-ter. Le procure della Corte dei
conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia
di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla
legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il
risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo
che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento,
da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio
di trenta giorni dal deposito della richiesta. 30-quater. All'art. 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un
atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo; b) al comma 1-bis, dopo le parole:
“dall'amministrazione” sono inserite le seguenti: “di appartenenza, o da
altra amministrazione,”.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge |
|
DECRETO-LEGGE
3 agosto 2009, n. 103
Disposizioni correttive del
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0115)
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del
4/8/2009) |
Testo in vigore dal:
5-8-2009IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel
testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante
provvedimenti anticrisi e proroga di termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modificazioni al
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito
dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi, relativi alla trasmissione ed alla distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e
poteri straordinari.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.
Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli
atti, e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza
delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini
previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla
meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario,
occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove
necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo
20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da: «L'amministratore
delegato» fino a: «e' nominato» sono sostituite dalle seguenti: «E'
nominato un»; b) al comma 3 dell'articolo 13-bis sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»; c) all'articolo 17: 1) i primi tre periodi del comma 30-ter
sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di
danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla
legge 27 marzo 2001, n. 97.
A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al
comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso
fino alla conclusione del procedimento penale.»; 2) al comma 30-quater,
lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimita'» sono
aggiunte le seguenti: «, limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante:
«Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009».
(Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
179 del 4 agosto 2009). (09A09800)(Gazzetta Ufficiale n. 180 del
5/8/2009) |
Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 1, prima colonna, all'art. 1, comma 1,
al capoverso a), al sesto rigo del comma 1 del punto elenco 1), dove e' scritto: "... interventi, relativi alla trasmissione ed alla
distribuzione ...", leggasi: "... interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione ...";
inoltre, allo stesso art. 1, comma 1, al capoverso a), al secondo rigo del comma 3 del punto elenco 2), dove e' scritto: "...,
emana gli atti, e i provvedimenti, ...", leggasi: "..., emana gli atti e i provvedimenti, ...".
|
|
LEGGE 3 agosto 2009,
n. 102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
(09G0116)
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/8/2009
- Suppl. Ordinario n. 140) |
|
Testo in vigore dal:
5-8-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2232):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal
Ministro dell'interno (Maroni), dal Ministro della giustizia (Alfano) e
dal Ministro per le pari opportunita' (Carfagna) il 24 febbraio 2009.
Assegnato alla II commissione (giustizia), in sede referente, il 24
febbraio 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, IV,V, XII e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 25 e il 26 febbraio 2009; il 10, 11,
12, 18, 19, 24 e 26 marzo 2009.
Esaminato in aula l'11 e il 30 marzo 2009, il 7 aprile 2009 ed approvato
l'8 aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1505):
Assegnato alla 2a commissione, in sede referente, l'8 aprile 2009 con
pareri delle commissioni la, 4a, 5a, 8a, 11a, 12a e l4a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 9
aprile 2009.
Esaminato dalla 2a commissione il 20 aprile 2009.
Esaminato in aula il 21 aprile 2009 ed approvato il 22 aprile 2009.
Avvertenza: Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24
febbraio 2009.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 27
Allegato
---->
Vedere Allegato da pag. 2 a pag. 5 <----
|
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78
Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, (nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordinato con la legge di
conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in questo stesso supplemento
ordinario alla pag. 1), recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini». (09A09731)
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/8/2009
- Suppl. Ordinario n. 140) |
|
---->
Testo Coordinato del Decreto - Legge 1/7/2009, n. 78 <---- |
|
DECRETO-LEGGE
1 luglio 2009 , n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)
(Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/4/2009) |
|
---->
Decreto - Legge 1/7/2009, n. 78 <---- |
|
ERRATA-CORRIGE
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)
(Gazzetta Ufficiale n.
209 del 9/9/2009) |
|
Nel testo coordinato citato in
epigrafe, alla pag. 118, seconda colonna del sopra indicato supplemento
ordinario, all'art. 16, comma 2, quinto rigo, dove e' scritto: «… di 2,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010,
…», leggasi: «… di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni
di euro per l'anno 2010, …». Inoltre, alla pag. 124, seconda colonna,
all'art. 35-quinquies, dove e' scritto: «35-quinquies. Al fine di
riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico
prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del
medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e
difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita' dei compiti e
delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente
con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno
2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare
alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico
urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.», leggasi: «35-quinquies. Al
fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso
pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
|
|