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Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Banca dati pubblica e gratuita della
normativa vigente
1. Sulla base delle intese gia' acquisite tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a realizzare
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per
facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini,
(( secondo le finalita' di cui all'articolo 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per
l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione
normativa assicura, )) altresi', la convergenza presso il
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di
classificazione della normativa statale e regionale in corso di
realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.
(( Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza e'
realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. ))
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita'
connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima
efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la
semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o
piu' decreti finalizzati: a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attivita' degli
organismi e degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui
al comma 1 e alla individuazione delle modalita' di utilizzo del personale
delle pubbliche amministrazioni statali gia' impegnato nel programma di
cui al comma 1; b) al coordinamento con le attivita' in corso per
l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; c)
alla determinazione di concerto con il Ministro della giustizia, dei
criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione
telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento
dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3.
Le attivita' del programma sono finanziate con le risorse del fondo
istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Non e' in
alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di
progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non
rientranti nell'ambito delle attivita' coordinate ai sensi del presente
decreto. )) 4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: «Art. 107
(Informatizzazione della normativa vigente). - 1. E' istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo destinato al finanziamento
di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la
consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche' di fornire
strumenti per l'attivita' di riordino normativo. A favore del fondo e'
autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005
nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005.
Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento del
fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e
con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti
possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le
modalita' stabilite dallo stesso decreto.».
Art. 2
Abrogazioni espresse
(( 1. A decorrere dal 16 dicembre 2009
sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva
l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246. 1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei
soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai
fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo'
chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali
fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione
normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene
conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di
cui al primo periodo. 1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la
semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata
concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1
sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza
dei singoli Ministeri. ))
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse
esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato
1. (( L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare
entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una
relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i
risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza
dei singoli Ministeri.
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto ricognitivo di cui al
presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle
Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati
nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi
settori di competenza dei singoli Ministeri». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
(Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, supplemento ordinario: «Art.
14 (Semplificazione della legislazione). - 1. L'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti
di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini
e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. 2. L'AIR
costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice
dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e' sottoposta
all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5
e i casi di esenzione di cui al comma 8. 4. La verifica dell'impatto della
regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti
prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore
della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa e' effettuata
periodicamente a scadenze biennali. 5. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le
procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione; b) le tipologie
sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dell'AIR; c) i criteri
generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di
effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della
relazione al Parlamento di cui al comma 10. 6. I metodi di analisi e i
modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio. 7. L'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica
al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati dell'AIR. 8. Il DAGL
assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR.
Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR. 9. Le amministrazioni,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri
aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva
competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di
altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o
di societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente
e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 10. Entro il 31
marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli
elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro
il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei
Ministri sullo stato di applicazione dell'AIR. 11. E' abrogato l'art. 5,
comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50. 12. Al fine di procedere all'attivita'
di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'art. 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali
vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai
diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale. 13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo
destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui
all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti
approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 14. Entro ventiquattro mesi dalla
scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad
adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le
disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'art. 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano
prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c)
identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe
lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; d) identificazione delle
disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore,
anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da
mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione delle
disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti
sulla finanza pubblica. 15. I decreti legislativi di cui al comma 14
provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che
ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con
quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 16.
Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative
statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate
con provvedimenti successivi, sono abrogate. 17. Rimangono in vigore: a)
le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice
di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della
navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in
ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice
ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento
degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle
magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della
giurisdizione; c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi,
emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato
nelle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione; d)
le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla
normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali; e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal
gioco; f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; g) le
disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14. 18.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive. 19. E' istituita una Commissione parlamentare composta da
venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel
rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri
componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si
riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi
componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 20. Alle spese
necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti
uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 21. La
Commissione: a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 14; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e
ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di cui
all'art. 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 22. Per
l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta
giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le
eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il
termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo
e' prorogato di novanta giorni. 23. La Commissione puo' chiedere una sola
volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello
stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel
computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva
dei lavori parlamentari. 24. La Commissione esercita i compiti di cui al
comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine
cessano gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario: «2. Al fine di ridurre i
costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la
diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un
abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e'
sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e'
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della gia' citata
legge 28 novembre 2005, n. 246: «14. Entro ventiquattro mesi dalla
scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad
adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le
disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio
1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'art. 1,
comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi
e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di
abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che
abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano
comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei
cittadini; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e)
organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori
omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di
esse; f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa; g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.». «15. I
decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla
semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate
successivamente alla data del 1° gennaio 1970.». - Si riporta il testo
del comma 1-bis dell'art. 24 del gia' citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dalla presente legge: «1-bis. Il Governo individua, con
atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente
abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti
legislativi inseriti nell'Allegato A. L'atto ricognitivo di cui al
presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle
Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati
nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi
settori di competenza dei singoli Ministeri.».
Art. 3
Modifiche all'Allegato A
(( annesso al )) decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, (( convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 )) 1. Sono soppresse dall'Allegato A ((
annesso al )) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni
elencate nell'Allegato 2. (( 1-bis. Con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi' soppresse: a) la voce n. 224,
relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; b) la voce n. 328,
relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; c) la voce n. 423,
relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798; d) la voce n. 431, relativa
alla legge 16 febbraio 1931, n. 188; e) la voce n. 526, relativa alla
legge 4 aprile 1935, n. 911; f) la voce n. 835, relativa alla legge 9
febbraio 1942, n. 96; g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5
maggio 1948, n. 1242; h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio
1950, n. 253; i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n.
144; l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33; m) la
voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1954, n. 1510; n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio
1961, n. 830; o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 1964, n. 655; p) la voce n. 2878, relativa alla legge
29 aprile 1976, n. 178; q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18
dicembre 1976, n. 859. ))
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge
Allegato
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Vedere allegato da pag. 20 a pag. 118 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 119 a pag. 217 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 218 a pag. 316 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 317 a pag. 415 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 416 a pag. 514 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 515 a pag. 613 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 614 a pag. 712 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 713 a pag. 811 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 812 a pag. 910 <---- ---->
Vedere allegato da pag. 911 a pag. 983 <---- |
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Testo in vigore dal:
22-12-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni
dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione
di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della
legislazione statale vigente, anche mediante un piu' efficace utilizzo
delle risorse esistenti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere
all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento
costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico
attuale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di sottrarre
all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il
mantenimento in vigore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Banca dati pubblica e gratuita della
normativa vigente 1. Sulla base delle intese gia' acquisite tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, il Ministro per la
semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte
a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa
vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte
dei cittadini.
Assicura, altresi', la convergenza presso il Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di
tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della
normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle
amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita' connesse
all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza
nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione
normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o piu'
decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, delle attivita' degli organismi e degli
enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla
individuazione delle modalita' di utilizzo del personale delle pubbliche
amministrazioni gia' impegnato nel programma di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attivita' in corso per l'attuazione
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei
criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione
telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento
dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. 3. Le attivita' del programma sono finanziate con le risorse del
fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il comma 584
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, e' abrogato
Art. 2
Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente
alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1
Art. 3
Modifiche all'Allegato
A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
1. Sono soppresse dall'Allegato A del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate
nell'Allegato 2
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
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Vedere da pag. 3 a pag. 90 <----
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Vedere da pag. 91 a pag. 180 <----
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Vedere da pag. 181 a pag. 270 <----
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Vedere da pag. 271 a pag. 360 <----
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Vedere da pag. 361 a pag. 450 <----
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Vedere da pag. 451 a pag. 540 <----
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Vedere da pag. 541 a pag. 630 <----
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Vedere da pag. 631 a pag. 720 <----
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Vedere da pag. 721 a pag. 810 <----
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Vedere da pag. 811 a pag. 900 <----
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Vedere da pag. 901 a pag. 990 <----
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Vedere da pag. 991 a pag. 1018 <----
Allegato 2
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Vedere da pag. 1019 a pag. 1022 <----
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