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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1,
6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a
norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2 novembre
2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure
urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione
degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica
utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta,
per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;
Visto, altresi', il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, siano definite le modalita' di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini,
con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche'
le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma
7 siano stabilite anche le modalita' di attuazione di quanto previsto al
comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del citato
comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al
progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto
dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in
materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza
portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalita' di rilascio e di utilizzo
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi
dell'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del
2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni,
nella seduta del 29 aprile 2009; Sulla proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto
definisce le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art.
16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di
seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le
modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto
Art. 2
Modalita' di
attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1. Al cittadino che ne fa
richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del
servizio, assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la
predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino. 3. Le
modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal
servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto
Art. 3
Utilizzo della PEC per
il cittadino
1. La PEC consente
l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione
avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art.
16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido
ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art.
2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita'
dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.
4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1,
rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte
delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che
lo riguardano
Art. 4
Modalita' di
attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di
protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla
pubblicazione in rete consultabile per via telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto
dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo
procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito
istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione
idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari
di PEC, inclusi i tempi previsti per l' espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini
inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce
sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto
legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la
sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2,
del citato decreto legislativo
Art. 5
Procedura di scelta
dell'affidatario
1. Per l'individuazione
dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa
o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti
di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le
caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti,
gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonche' gli ulteriori
servizi da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle
categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 82 del 2005
Art. 6
Monitoraggio del
servizio PEC
1. L'affidatario del
servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche
amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi
quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni
adempienti ed a quelle non adempienti, nonche' ogni altro elemento atto
a verificare l'effettiva funzionalita', anche con riferimento ai tempi
di espletamento delle procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione
dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle
norme vigenti in materia
Art. 7
Accessibilita' degli
indirizzi di PEC ai cittadini
1. L'affidatario del
servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende
consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli
indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di
qualita' e sicurezza ed interoperabilita' definiti dal CNIPA e nel
rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 8
Diffusione e
pubblicita' dell'iniziativa
1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e
pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalita' di rilascio e
di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 82 del 2005
Art. 9
Comunicazioni tra
pubbliche amministrazioni e dipendenti
1. I pubblici dipendenti,
all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte
dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo
della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalita' di cui all'art. 16-bis, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni
ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni
rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalita',
nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la
casella di PEC ai propri dipendenti. Il presente decreto e' inviato ai
competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Ministro delegato per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Allegato A
MODALITA' PER LA
RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI
Modalita' di richiesta del
servizio
Qualunque cittadino
italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, puo'
chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica
certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica
certificata per i cittadini (di seguito sito). Sul sito sono
evidenziate: le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da
parte del cittadino; i requisiti tecnici per l'accesso al servizio; le
buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima
sicurezza; i manuali d'uso di riferimento . Sul sito e' altresi'
disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del
servizio reso, gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e
la normativa di riferimento. Per effettuare la richiesta il cittadino
inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del
codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi
di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati,
sulla base delle informazioni fornite. La richiesta si perfeziona con
l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino
dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle
espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata
dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida
ai fini di legge, della volonta' del cittadino di aderire alle
condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata. La fase
di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se
positivo, con l'indicazione delle modalita' di attivazione. Attivazione
del servizio. L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata
per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico
largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la
cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi di
comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre reperibile
sul sito di richiesta del servizio. I cittadini possono recarsi presso
gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal
sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire
da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del
documento recante il codice fiscale. L'ufficio abilitato effettua la
verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito
e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta
che viene firmata dal richiedente dando cosi' luogo all'attivazione del
servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al
medesimo. L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il
richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del
servizio. Utilizzo del servizio. Il cittadino deve utilizzare il
servizio attenendosi alle modalita' operative ed alle regole indicate
sul sito. L'uso del servizio e' personale e riservato. Non e' consentito
accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a
terzi. La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta
segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul
sito. Il cittadino puo' richiedere, attraverso funzioni rese disponibili
dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta
elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo
di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio puo'
rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalita'
addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la
notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo,
l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la
conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc. All'indirizzo di posta
elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o
piu' recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi
previsti, nonche' numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di
fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per
comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e' compito e
responsabilita' del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche
utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo
personale. Possono altresi' essere resi disponibili servizi di gestione
del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi
relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione,
nonche' altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalita'
della PEC. L'affidatario deve altresi' assicurare la gestione degli
elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone
disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni. L'affidatario
deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica
certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche
organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l'integrita'
nel tempo delle informazioni. Recesso dal servizio. In qualunque momento
il cittadino puo' comunicare la sua volonta' di recedere dal servizio di
posta elettronica certificata. La comunicazione e' effettuata, previa
autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito. Il recesso
comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli
elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei
cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del
recesso. In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e
la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure
tradizionali |