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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 23 agosto
2008, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto
legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare
l'art. 3, comma 2;
Visto l'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il quale, in relazione allo
svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania e fino alla cessazione dello stato di
emergenza nel predetto territorio, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono definite le misure di applicazione della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui al decreto legislativo 3 aprile 2008, n. 81, tenuto
conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connesse alle
attivita' espletate ed alle peculiarita' organizzative;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n.
450, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le
sedi delle autorita' aventi competenze in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica, delle quali
occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro» emanato in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre 2001,
recante «Articolazione organizzativa e funzionale della Direzione
interregionale della Polizia di Stato con particolare riguardo all'art.
7 riguardante l'espletamento dei compiti di vigilanza ex art. 23 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno 2000, n.
284, recante «Regolamento di attuazione del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della
difesa»; Considerato che per lo svolgimento della complessiva attivita'
di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania occorre
definire specifiche norme organizzative in funzione delle particolari
esigenze straordinarie; Ritenuto di individuare, principalmente, nei
seguenti elementi ed aspetti, le peculiarita' che caratterizzano le
attivita' di protezione civile per la gestione dell'emergenza rifiuti
nella regione Campania: imprevedibilita' degli scenari di emergenza
richiedenti il tempestivo impegno di uomini e mezzi; necessita' di
intervento immediato in assenza di preliminare pianificazione;
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di
immediatezza e precarieta' con l'utilizzo delle sole risorse
disponibili, contestuale indisponibilita' dei tempi necessari per
l'immediato adeguamento ed ottimizzazione delle risorse necessarie in
ogni caso a fronteggiare l'emergenza in corso; ridotta possibilita' di
operare ai fini dell'adeguamento della organizzazione di Protezione
civile, sia a causa della imprevedibilita' e particolarita' dell'evento
emergenziale, sia in ragione del coinvolgimento di unita' operative di
diversa estrazione, in quanto appartenenti a diverse Amministrazioni,
enti, o soggetti gia' impiegati in differenti organizzazioni, con
competenze, specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori
di impiego; limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento
dell'emergenza che, peraltro, richiede l'adozione di provvedimenti
urgenti, talvolta immediati; impossibilita', o comunque forte
difficolta' nel valutare, a priori, i limiti e/o le opportunita' di
scelte ottimali, rispetto alla pianificazione delle attivita' a breve,
medio e lungo termine; impossibilita' pratica di programmare ed adottare
completamente le piu' adeguate misure di prevenzione e protezione, sia
per la tempestivita' ed a volte immediatezza dell'intervento, sia per le
caratteristiche di indeterminatezza del contesto degli scenari
emergenziali nei quali il personale viene chiamato ad operare;
necessita' di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti formali,
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in
materia di prevenzione e protezione, ferma restando la condizione che
vengano osservati ed adottati sostanziali e concreti criteri operativi
in grado di garantire la tutela dei lavoratori e delle persone comunque
coinvolte; impossibilita' di procedere preventivamente all'attuazione di
mirati interventi di informazione, formazione e addestramento del
personale coinvolto nell'emergenza in quanto riferiti oggettivamente a
scenari non noti o prevedibili, fermo restando, al riguardo, che sia
garantita, in via generale, la formazione, l'informazione e
l'addestramento al personale per gli aspetti generali della sicurezza e
dell'auto protezione, ivi compresa la fornitura di Dispositivi di
protezione individuale di base, cosi' che sia assicurata la capacita' di
iniziativa consapevole, atta a fronteggiare i pericoli che possono
presentarsi anche nelle specificita' dell'emergenza; Ravvisata la
necessita' di conformare con l'indispensabile flessibilita'
l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alle
specifiche esigenze derivanti dalla particolarita' delle attivita' e
servizi connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania come sopra
indicato, anche adeguando le disposizioni di cui al citato decreto del
Ministro dell'interno in data 14 giugno 1999, n. 450;
Ravvisata, altresi', la necessita', connessa alle peculiari esigenze
emergenziali, che la specifica e mirata attivita' di vigilanza, ai sensi
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, debba essere svolta da
un apposito organo di vigilanza composto da personale appartenente
all'Ufficio di cui all'art. 7 decreto del Ministro dell'interno del 10
settembre 2001, da personale militare e civile dell'Amministrazione
della difesa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della difesa del
14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale esperto del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in materia di salute
e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con qualifica di Ufficiale di
Polizia giudiziaria;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Per le motivazioni di
cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i luoghi di lavoro, i siti e gli ambienti in cui si
svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1,
comma 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attivita' e servizi
connessi all'emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il
personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di protezione
civile, sono soggetti al presente regolamento per l'applicazione delle
norme di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori in relazione alle particolarita' e peculiarita' delle
attivita' svolte
Art. 2
Individuazione del
datore di lavoro
1. Al fine di garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nei luoghi e nelle
condizioni di cui all'art. 1, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di cui individua uno o piu' datori
di lavoro, secondo le dimensioni e l'estensione dei luoghi di lavoro,
siti ed ambienti, compatibilmente con la particolarita' e peculiarita'
imposte dalla situazione emergenziale in atto.
2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e
protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione e
protezione, per quanto necessario integrato dalle figure di medico
competente, esperto qualificato e medico autorizzato, affinche' possa
essere adeguatamente supportato nelle scelte operative ai fini della
sicurezza dello svolgimento dell'attivita' di protezione civile
Art. 3
Informazione -
Formazione - Addestramento
1. Il personale che opera
nei luoghi di lavoro, nei siti e negli ambienti di cui all'art. 1, deve
essere opportunamente informato, formato ed addestrato in materia di
prevenzione e protezione sugli aspetti generali di protezione civile e
sulle misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell'art. 4
del presente Regolamento
Art. 4
Valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro
valuta i rischi durante lo svolgimento delle attivita' secondo i tempi e
le modalita' compatibili con l'evoluzione del servizio svolto,
avvalendosi della consulenza specialistica dei soggetti di cui all'art.
2, comma 2, ove occorra, di ulteriori esperti in materia di sicurezza.
2. Il datore di lavoro, ferma restando l'adozione di sostanziali e
concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei
lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attivita' connesse
alla gestione dell'emergenza rifiuti nei luoghi di lavoro nei siti e
negli ambienti di cui all'art. 1, e' esonerato dal redigere il documento
di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 e dall'art. 28 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ma, al termine della specifica
attivita', redige in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, un rapporto conclusivo dei rischi peculiari che si sono
presentati nel corso dell'attivita' svolta, lo stesso datore di lavoro
deve indicare le misure di prevenzione e protezione che possono essere
adottate in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo
deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle operazioni al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega all'emergenza rifiuti nella regione Campania, il quale dispone
per la divulgazione al personale ai fini informativi - formativi, cosi'
che possano essere implementate la consapevolezza e la capacita' di
affrontare adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle
possibili future attivita' di protezione civile. Le principali misure e
procedure di sicurezza che si evidenziano dall'esame del rapporto
conclusivo debbono essere raccolte in un apposito «Documento delle
misure di procedure di sicurezza nell'attivita' di protezione civile»
che costituira' un utile strumento didattico per la informazione e
formazione generale del personale operativo potenzialmente impegnato
nelle attivita' di protezione civile
Art. 5
Sorveglianza sanitaria
1. Il personale comunque
impegnato nelle attivita' di protezione civile, in relazione alla
specificita' della emergenza ed a giudizio del medico competente e, ove
necessario, del medico autorizzato, deve essere sottoposto alla
sorveglianza sanitaria «una tantum» a conclusione di ogni emergenza e,
se del caso, anche ad una sorveglianza periodica secondo le indicazioni
e motivazioni addotte dagli stessi medici
Art. 6
Riunione periodica di
sicurezza
1. I datori di lavoro
sono tenuti ad indire la riunione periodica di sicurezza prevista
dall'art. 35 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella quale
esporre ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza l'attivita'
svolta in materia di prevenzione. Di tale riunione e' sufficiente
redigere un verbale riepilogativo indicante le persone che vi hanno
partecipato e l'elenco degli argomenti trattati. I rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza possono far pervenire al datore di lavoro
eventuali considerazioni in merito agli argomenti trattati. Tali
considerazioni potranno essere allegate al rapporto conclusivo dei
rischi redatto coerentemente all'art. 4, comma 2, del presente
provvedimento.
2. Il datore di lavoro, nell'esercizio della propria attivita', in
ragione della peculiare situazione di emergenza in atto nel territorio
della regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti non ha
l'obbligo della formalizzazione delle incombenze in materia di
prevenzione e protezione, indicati all'art. 35, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 7
Cantieri temporanei e
mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le attivita'
rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
poste in essere dalle strutture coordinate dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in
atto, possono afferire a situazioni per le quali le opere ritenute
necessarie devono essere eseguite con immediatezza e speditezza, anche
con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione preliminare
del piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e'
esonerata dalla redazione del piano della sicurezza e coordinamento ma
e' tenuta alla nomina immediata di un coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle varie
attivita' di competenza, assicurando una presenza continua in cantiere,
anche avvalendosi di assistenti. Il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e' esonerato dalla redazione del piano della
sicurezza e coordinamento, ma e' tenuto comunque, ove presente, alla
redazione del fascicolo di cui art. 91, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche se successivamente alla
realizzazione dell'opera prevista e necessaria.
2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo
restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attivita' di
verifica, controllo, organizzazione, segnalazioni e sospensioni di cui
all'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per rendere
piu' spedita la propria azione di coordinamento, considerata l'esigenza
di assicurare una presenza piu' assidua nel cantiere, integrata da
personale esperto della Struttura missione sicurezza, puo' limitare le
procedure di formalizzazione delle attivita' svolte alla sola
verbalizzazione delle situazioni di rischio grave riscontrate ed in
corso di sospensione per pericoli gravi ed imminenti, indipendentemente
dal fatto che trattasi di rischi interferenti tra le diverse imprese
ovvero di rischi propri della singola impresa.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, inoltre,
redige verbali di coordinamento con il datore di lavoro e con i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle varie ditte ed
imprese, secondo le modalita' semplificate indicate all'art. 6 del
presente regolamento. Per la migliore attuazione delle diversificate
incombenze di cui al presente articolo, i datori di lavoro si avvalgono
di unita' di personale qualificato, per l'espletamento delle necessarie
attivita' di Audit.
4. La notifica formale prevista dall'art. 99 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, puo' essere inoltrata all'organo di vigilanza anche
successivamente all'inizio dei lavori, purche' si provveda a darne
informazione con qualsiasi mezzo, appena possibile, in ragione della
particolarita' e peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del
relativo scenario di emergenza
Art. 8
Vigilanza
1. La vigilanza sul
rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi del
decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 758, viene effettuata in
termini di esclusivita' da un apposito organo composto da personale
dell'Ufficio di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Ministro
dell'interno del 10 settembre 2001, da personale militare e civile
dell'Amministrazione della difesa di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro della difesa del 14 giugno 2000, n. 284, nonche' da personale
esperto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di
vigilanza in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, e' costituito l'organo di vigilanza e sono individuati i
funzionari dei predetti organismi, anche con qualifica di Ufficiale di
Polizia giudiziaria, che effettueranno l'attivita' di vigilanza.
Roma, 23 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi |