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testo in vigore dal:
4-2-2010
IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo
55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il
quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno
2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio
On. Prof. Renato Brunetta; Ritenuto necessario, nel determinare le fasce
orarie di reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni
particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla
reperibilita' stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.
7186/09 del 10 dicembre 2009; Vista la comunicazione effettuata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione
pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18
dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
Adotta
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce
orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia
Art. 1
Fasce orarie di
reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le
fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi
e festivi
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 55-septies (Controlli sulle assenze)
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante «Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»: «Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).
- 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica
dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le
medesime modalita', all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le
attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per
malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso
di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le
aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche'
il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del
personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire
o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le
condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni
degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega
di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato
Brunetta e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio di Ministri», e successive modificazioni,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214
supplemento ordinario: «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione».
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo
di reperibilita'
1. Sono esclusi dall'obbligo di
rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza
e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e' stata riconosciuta
la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla
situazione di invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata
gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato
nel certificato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14
gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1,
foglio n. 100 |