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Entrata in
vigore del provvedimento: 15/12/2009
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 giugno 2009; Acquisito il parere della Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in data 29 ottobre 2009, n. 43;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2009;
Acquisito il parere espresso dalla Commissione parlamentare per la
semplificazione in data 4 novembre 2009; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
e definizioni
1. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del
presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali e'
indispensabile la permanenza in vigore.
2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate
nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in
vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14,
14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni.
3. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per «disposizioni
legislative statali» si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni
singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli
Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei
casi espressamente specificati; b) per «pubblicate anteriormente al 1°
gennaio 1970» si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti
legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in
materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, e' avvenuta a far
data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969; c) per «anche
se modificate con provvedimenti successivi» si intende che sono compresi
anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica
anche dopo il 31 dicembre 1969; d) per «permanenza in vigore» si intende
che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate
negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le
hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali
successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi
dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.
4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7,
secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione
sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14,
comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni.
5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1°
dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio
della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59: «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di
legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le
materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In
allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge
di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi,
relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali,
nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme
regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri
direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge
annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis)
coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c)
indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene
alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla
trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai
quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi
amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici
alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica,
all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla
tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e
dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di
autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti
e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da
presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente
corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di
un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle
certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita'
da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non
venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine
fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra
silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini
dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle
rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa
comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio
delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi
primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e
tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di
autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di
conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e
garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e
professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei
servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche
condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione
degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione
vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione
all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi
privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze
manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio
unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle
materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei
criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita'
di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione
esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle
sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia
emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima
materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello
primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati
sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale,
per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono
ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel
rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera
c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini
per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione
uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima
attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano
termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati; f) aggiornamento delle procedure,
prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i
destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilita' di
utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste
equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere
perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter)
conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i
diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti
interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale
collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti
equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi,
previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della
ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli
eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 5. I
decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri
interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I
regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti
interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del
Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I
pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi
entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni
parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di
cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai
seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita'
e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei
procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli
obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento
della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione
dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza
degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con
la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione
europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di
miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello
europeo. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della
semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro
competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita'
e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia
delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili
di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme
stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza
sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione amministrativa.». - Il decreto-legge
22 dicembre 2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione
normativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2008, n.
298, S.O. e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 18 febbraio 2009, n. 9. - Si riporta il testo dei commi 14, 14-bis
e 14-ter, dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: «14. Entro
ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il
Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative statali,
pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro
funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque
obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione
delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun
settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da
mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione
delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche
indiretti sulla finanza pubblica; h) identificazione delle disposizioni
contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma
4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi
fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.». «14-bis. Nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative
statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni
regionali.». «14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso
un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del
maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di
cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono
abrogate.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 22
dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2009, n. 9: «Art. 2 (Abrogazioni espresse). - 1. A decorrere
dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate
nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246. 1-bis. Ai fini dell'adozione dei
decreti legislativi di cui all'art. 14, comma 14, della legge 28
novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e
le finalita' dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del
bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la
semplificazione normativa puo' chiedere ai singoli soggetti indicazioni
puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il
Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di
adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo. 1-ter. Entro
il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa
trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle
abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con
riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri. 2.
Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango
regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente
alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1. L'atto
ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16
dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta
ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della
medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli
Ministeri. 2-bis. Al comma 1-bis dell'art. 24 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto
ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre
2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad
illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della
medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli
ministeri".». - Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 116, primo
comma della Costituzione: «Art. 7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.». «Art. 8. - Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.». «Il Friuli-Venezia Giulia, la
Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.». |