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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione
centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, e, in particolare, l'art. 16, che ha disposto l'assegnazione di
militari dell'Arma dei carabinieri per servizi di vigilanza per
l'applicazione delle leggi sul lavoro, previdenza e assistenza sociale,
nonche' la definizione della relativa dotazione in soprannumero rispetto
ai ruoli organici dell'Arma stessa;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e,
in particolare, il Capo II recante disciplina per l'Ispettorato del
lavoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni,
concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il
riordino dei ruoli e la modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e, in
particolare, gli articoli 2, 9 e 12 che disciplinano la consistenza
organica;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interveti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, e, in
particolare, l'articolo 9-bis, comma 14, ad oggetto l'incremento della
dotazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
520 del 1955 e la dipendenza funzionale del personale dei nuclei
dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro dal capo
dell'ispettorato stesso, nonche' quella gerarchica dal comandante del
reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in
data 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 189 del 1997, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente l'istituzione del Comando carabinieri
ispettorato del lavoro, il quale ha successivamente modificato
denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e, in
particolare, l'art. 62 relativo all'autorizzazione ad assumere ulteriori
unita' dell'Arma dei carabinieri, in eccedenza alla dotazione di cui ai
citati articoli 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 520
del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge n. 510 del 1996, per le
esigenze delle direzioni provinciali del lavoro di nuove province;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, e,
in particolare, l'art. 11, che disciplina le attivita' specializzate
delle Forze di polizia, esclusa la Polizia di Stato, presso
Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della
citata legge n. 78 del 2000, e, in particolare, l'articolo 4 che
contempla le consistenze organiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 e
successive modificazioni, concernente regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la
razionalizzazione delle funzioni ispettive nel settore della previdenza
sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 10, che attestano
competenze in materia all'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante il
riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto
2006;
Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Finanziaria 2007), concernente incremento organico del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro;
Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate per
l'applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge n. 296 del
2006;
Vista la nota n. 774/GAB del 19 ottobre 2009 della Regione siciliana -
Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione
professionale ed emigrazione, concernente il formale assenso alla
riorganizzazione delle unita' del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro, operanti nell'Isola in regime di avvalimento previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1952, n. 1138, concernente norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale,
attraverso:
a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la tutela del lavoro
di Palermo, in sostituzione del Nucleo di coordinamento regionale, che
rimane soppresso, nonche' rimodulazione della consistenza organica dei
nuclei carabinieri ispettorato del lavoro della Regione siciliana;
b) incremento del contingente complessivo di militari dell'Arma dei
carabinieri, impiegato nell'Isola per esigenze di tutela del lavoro;
c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso
personale;
Vista la proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
Ravvisata, altresi', la necessita' di strutturare nuove articolazioni
operative periferiche del livello ordinativo di gruppi carabinieri, al
fine di adeguare le attivita' di vigilanza e ispettiva alle accresciute
esigenze istituzionali, connesse alla tutela legale del lavoro, anche
attraverso azioni piu' dirette, dinamiche e flessibili a livello
nazionale;
Accertata la necessita' di potenziare alcuni nuclei carabinieri
ispettorato del lavoro, in relazione ai rispettivi compiti di maggiore
impegno operativo; Ritenuto necessario ridefinire, di conseguenza,
l'organico complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;
Decreta:
Art. 1
Ordinamento
1. Il Comando carabinieri per la tutela
del lavoro e' articolato in: a) un comando centrale, con sede a Roma; b)
un'organizzazione periferica, costituita da quattro gruppi carabinieri
per la tutela del lavoro, dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo,
gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonche' centouno nuclei
carabinieri ispettorato del lavoro indicati nell'allegata tabella A,
gerarchicamente dipendenti dai gruppi. Tale tabella e' parte integrante
del presente decreto.
2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni sono
definite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tenuto
conto delle necessita' di dipendenza funzionale dallo stesso Ministero,
nonche' d'intesa con la Regione siciliana per quanto di autonoma
competenza
Art. 2
Dotazioni organiche
1. Il Comando carabinieri per la tutela
del lavoro ha una dotazione organica di cinquecentosei unita', ripartite
secondo l'allegata tabella B, che e' parte integrante del presente
decreto.
2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente decreto e'
selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, e utilizzato, agli stessi fini, previa
specifica formazione a cura e spese della Direzione generale per l'attivita'
ispettiva dello stesso Ministero
Art. 3
Compiti istituzionali
1. Al Comando carabinieri per la tutela
del lavoro sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i
poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale, nonche' delle conseguenti direttive di attuazione
emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ovvero dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza, fermo
restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del 28
aprile 2006, recante il riassetto dei comparti di specialita' delle
Forze di polizia, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 193 del 21 agosto 2006
Art. 4
Documento di
riconoscimento e uso dell'abito civile
1. Al personale che presta servizio
presso il Comando carabinieri per la tutela del lavoro e' rilasciato
apposto tesserino di riconoscimento a cura del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
2. Su disposizione dei comandanti del Comando carabinieri per la tutela
del lavoro, a livello centrale, di gruppo o di nucleo, puo' essere
consentito al personale dipendente l'uso dell'abito civile, anche in
relazione alla tipologia del servizio da svolgere e alle condizioni
ambientali e operative, in base alle vigenti direttive in materia
Art. 5
Spese per il personale
e di funzionamento
1. Sono a carico dell'Arma dei
carabinieri le spese relative all'armamento e all'equipaggiamento
individuale del personale del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro.
2. Le spese relative al trattamento economico fondamentale e accessorio
del personale, nonche' le spese di funzionamento del Comando carabinieri
per la tutela del lavoro sono a carico del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ovvero della Regione siciliana per
l'impiego e le esigenze dei comandi e delle unita' di cui all'articolo 1
dislocate sul relativo territorio.
3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al comma 1,
restano comunque imputabili a norma del comma 2
Art. 6
Imputazione degli oneri
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione
del presente decreto, con esclusione di quelli previsti nell'art. 5,
comma 1, gravano sulle disponibilita' dei relativi capitoli di bilancio
degli stati di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, nonche' della regione Sicilia. Il
presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 12 novembre 2009
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'interno
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 23
febbraio 2010 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n.
109
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |