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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma
780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con
riferimento alla gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo
relativo alla gestione unitaria dell'Ente, accertato in sede di bilancio
consuntivo per l'anno 2007, superiore al tasso di variazione nominale
del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione
revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, non superiore a
300 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
stabilisce che la riduzione dei premi di cui al comma 780 e'
prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le
quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di
enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano
registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio;
Vista la nota preliminare del Ministero dell'economia e delle finanze n.
103324 del 3 settembre 2008;
Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL
n. 88 del 18 dicembre 2008 con la quale viene stabilita, nella misura
del 2%, la riduzione spettante alle imprese artigiane sull'ammontare
complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, dovuti a partire dall'anno 2008, che
rispettino le condizioni di cui all'art. 1, comma 781, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Considerato che la suddetta delibera INAIL, tiene conto di quanto
rappresentato dalle associazioni di categoria degli artigiani circa il
mancato avvio dei piani pluriennali di prevenzione e l'impossibilita' di
prevederne la concreta attuazione;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con
nota n. 6675 del 22 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1
1. La riduzione spettante
alle imprese artigiane sull'ammontare complessivo dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti per l'anno 2008 e' stabilita in misura pari al 2%.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' riconosciuta alle imprese artigiane
ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
Art. 2
1. L'INAIL provvede alla
verifica dell'effettiva attuazione dei piani pluriennali di prevenzione
di cui all'art. 1, comma 781, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. In caso di mancata attuazione dei piani pluriennali, l'INAIL
provvede, nel corso del 2010, al conguaglio negativo dei relativi
importi.
2. Le risorse generate dall'applicazione del comma 1 sono destinate ad
incrementare l'ammontare disponibile per il periodo di riferimento, al
fine di attribuire una maggior riduzione a quelle imprese che hanno
concretamente investito nella prevenzione. Il presente decreto sara'
trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2009
Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei
conti il 7 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 325 |