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Testo in vigore dal:
30-12-2009
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini
tributari, nonche' in materia economico-finanziaria
1. Le attivita' finanziarie e
patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al
31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi
dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010. 2. Per le operazioni
di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al
15 dicembre 2009 l'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applica, secondo
quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 13-bis: a) con
un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni di rimpatrio o
di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010; b) con
un'aliquota sintetica del 70 per cento per le operazioni di rimpatrio o
di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010. 3.
All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i
termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati. 2-ter. Per le violazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attivita' di
natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.». 4.
Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni
2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31
marzo 2010 ed al 31 marzo 2011.
5. All'articolo 1, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2010». 6. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con
modalita' stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale». 7. Il termine di novanta giorni
previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei
redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008
e' prorogato al 30 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti ed equiparati
che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW,
relativamente alle disponibilita' finanziarie derivanti da lavoro
prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008, ferme restando le
misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati
entro novanta giorni. 8. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria
in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010. 9. La durata
dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni
censuarie gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di
scadenza dell'incarico. 10. Con provvedimenti da adottare ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
disposta, nei confronti di soggetti comunque residenti o aventi sede nei
comuni individuati ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del
decreto-legge n. 39 del 2009, la proroga della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, nonche' dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 11. Agli
oneri derivanti dal comma 10, per l'anno 2009, pari a 100 milioni di
euro, si provvede, per lo stesso anno, con quota parte delle entrate
derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis,
il predetto importo e' versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. 12. All'articolo 3,
comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30
settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le
parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2011». 13. All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2010»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2011», le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2008» e le parole: «1° ottobre 2010», sono
sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2011». 14. Al comma 14
dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le
parole: «Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui
all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la riserva di attivita' di cui
all'articolo 18 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,». 15. Le somme
iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi
da assegnare», unita' previsionali di base 25.1.3.
«Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono
conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per
l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui
del predetto Fondo. 16. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed
esigibile,» e' inserita la seguente: «anche». 17. Il secondo periodo del
comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
sostituito dal seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale
e' esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del
medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 del medesimo articolo siano posseduti nel predetto termine.».
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a
regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche'
alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni
di beni demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative, da
realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita' di affidamento di tali
concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della
valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli
investimenti, nonche' in funzione del superamento del diritto di
insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del
codice della navigazione, che e' soppresso dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza
entro il 31 dicembre 2012 e' prorogato fino a tale data. 19.
All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «Per l'anno 2010» e le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
20. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi
dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 21. Al comma 5
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «Con
specifico decreto legislativo, adottato», sono sostituite dalle
seguenti: «Con uno o piu' decreti legislativi, adottati». 22. Le somme
ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 2010. 23.
Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica recati dal comma 22, si provvede mediante
corrispondente utilizzo, valutato in 29 milioni di euro per l'anno 2010
e 14 milioni di euro per l'anno 2011, del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 2
Proroga di termini in
materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale
1. Al fine di contribuire alle iniziative
volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in
Afghanistan, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2010 la proroga della
convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
e la NewCo Rai International, a valere sulle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite
massimo di euro 660.000. 2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura
dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. 3. E' autorizzata la spesa di 9,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il centro di
produzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998,
n. 224. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessa entro
24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, al
fine di consentire al commissario ad acta, nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20
novembre 2009, di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti giuridici
pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto
costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate,
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il Commissario e'
tenuto a presentare il rendiconto della gestione accompagnato dalla
relazione sull'attivita' svolta. 5. All'articolo 32, comma 5, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010». 6. Il termine del 31 marzo
2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre
2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 7. All'onere derivante
dalla disposizione di cui al comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 8. All'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
Art. 3
Proroga di termini in
materia di amministrazione dell'interno
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «fino al 31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2010». 2.
All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio
2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n.
26, dopo le parole: «nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e
2010». 3. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
le parole: «a partire dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011». 4. All'articolo 3, comma 1
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 5. E'
prorogato sino al completamento degli interventi e comunque sino al 31
dicembre 2011 il termine, fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo
6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per il mantenimento
delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi 11 giugno 2004,
nn. 146, 147 e 148, per l'istituzione degli uffici periferici dello
Stato ed assegnate alle contabilita' speciali, intestate ai commissari
delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare
gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello
Stato nelle stesse province.
6. All'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010». 7. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «si applicano alle
promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012». 8. Il termine
di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno
1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle
spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 e'
differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative
all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in
applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione
entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine
e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni.
Art. 4
Proroga di termini in
materia di personale delle Forze armate e di polizia
1. All'articolo 35, comma 1, decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le
parole: «quindici» sono sostituite dalle seguenti «venti». 2.
All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le
parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012». 3. Al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, le parole: «dal 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2012»; b) all'articolo 35, comma 2, le
parole: «fino all'anno 2009» e
«dal 2010» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «fino
all'anno 2011» e «dal 2012»; c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «al
2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 2011». 4. Il termine del 31
dicembre 2009, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38, e' prorogato al 31 gennaio 2010.
Le immissioni in servizio permanente ivi previste sono effettuate,
nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3,
comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo
riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. 5. L'applicazione degli
articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, e' differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote
di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato
periodo i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri
da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in
un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici
previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero
massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il
numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di
comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo
31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo
comunque un numero di promozioni non superiore a cinque per gli
ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianita' nel grado, nonche',
per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli
ufficiali gia' valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati
idonei e non iscritti in quadro. 6. Dall'applicazione dei commi 3 e 5
non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 7.
Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' prorogato al 31 maggio 2010.
Art. 5
Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 2. All'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2011». 3. All'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, le parole:
«fino al 31 dicembre 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2010». 4. All'articolo
29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2010».
5. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
e successive modificazioni, le parole: «Entro il termine di cui al primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2010». 6.
All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2010»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari
non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma
entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.». 7. All'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole:
«meccanismi automatici,» sono inserite le seguenti: «con esclusione
della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime
di esclusiva, nonche' dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a
regime di obbligo di servizio pubblico,».
Art. 6
Proroga di termini in
materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31
gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale, secondo le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo
periodo, della legge 13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31
dicembre 2010. 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006,
n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». 4. All'articolo 54, comma
3-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, le parole: «dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2012». 5. La disposizione di cui all'articolo
9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e
successive modificazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010. 6. La
disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
conseguentemente a quanto disposto al comma 5, e' prorogata fino al 31
dicembre 2010. 7. Il termine per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2010. 8. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 7 e' autorizzato il finanziamento di 8 milioni di euro a
favore dell'Istituto superiore di sanita', per l'anno 2010. 9. Agli
oneri di cui al comma 8 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla
tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.
Art. 7
Proroga di termini in
materia di istruzione
1. Il termine di cui all'articolo 4-bis,
comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e' prorogato fino al
completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente
operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. All'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 3.
All'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010». 4. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e' prorogato nella composizione esistente alla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre
2010. 5. Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei
servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico
istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e di consentire il completamento della
relativa attivita' istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai
medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza
ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro
il 30 giugno 2010.
Art. 8
Proroga di termini in
materia ambientale
1. All'articolo 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il termine di cui al primo periodo
e' differito al 28 febbraio 2010. 2. All'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2010». 3. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2010». 4. All'articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, la parola: «tre»
e' sostituita dalla seguente: «quattro».
Art. 9
Proroga di termini in
materia di sviluppo economico
1. La convenzione di cui all'articolo 15,
comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alla gestione del
fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere prorogata, per motivi di
pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2010, con una riduzione del
cinque per cento delle relative commissioni. 2. All'articolo 20, comma
4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». 3.
All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo
modificato dall'articolo 23, comma 12, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le parole: «e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il
termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal
comma 2 dell'articolo 355». 4. Allo scopo di consentire ai comuni nel
cui territorio ricadono le zone franche urbane individuate dal CIPE con
delibera n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, sulla
base delle istanze presentate dai soggetti di cui ai commi 341 e 341-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di provvedere
all'erogazione del contributo di cui al predetto comma 341, nel rispetto
della decisione della Commissione europea C(2009)8126 definitivo del 28
ottobre 2009, e nei limiti delle risorse finanziarie individuate con la
predetta delibera CIPE n. 14/2009, nonche' sulla base delle informazioni
trasmesse dagli enti previdenziali, secondo modalita' stabilite con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
limitatamente alla misura di cui alla lettera d) del citato comma 341,
il termine per la presentazione di tali istanze decorre dal 1° marzo
2010;
conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 341: 1)
nell'alinea, le parole: «delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle
risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate» sono
sostituite dalle seguenti: «di un contributo nei limiti delle risorse
del Fondo di cui al comma 340, parametrato a»; 2) le lettere a) e b)
sono soppresse; 3) alla lettera c) le parole: «esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta
comunale sugli immobili dovuta»;
4) alla lettera d) le parole: «esonero dal versamento dei contributi»
sono sostituite dalle seguenti: «all'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti»; al secondo periodo le parole:
«l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare»; all'inizio
del terzo periodo le parole: «L'esonero» sono sostituite dalle seguenti:
«Il contributo»; b) al comma 341-ter le parole: «regime agevolativo»
sono sostituite dalla seguente: «contributo»;
c) il comma 341-quater e' abrogato.
Art. 10
Istituti di cultura
all'estero
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto
di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22
dicembre 1990, n. 441, gia' rinnovati per il secondo biennio, in
scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere
rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di eta'
previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vito, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano |