Alle Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165
del 2001
Sul
Supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del
31 ottobre 2009 è stato pubblicato il decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto
legislativo, stante l’ordinario termine di vacatio legis,
entrerà in vigore il 15 novembre prossimo.
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in
materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici
dipendenti.
In disparte l’analisi dei vari aspetti innovativi della
disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti,
considerato l’impegno profuso sin dall’inizio del mandato
nel contrastare l’assenteismo nelle pubbliche
amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora
l’attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della
normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta
nel provvedimento in questione.
In proposito, l’art. 69 del d.lgs. n. 150 ha introdotto nel
corpo del d.lgs. n. 165 del 2001 – tra gli altri – l’art. 55
septies, rubricato “Controlli sulle assenze”. Il comma 5 di
tale ultimo articolo specificamente dispone:
“5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.”.
Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane
immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l’art.
71 comma 3 del d.l. n. 112 del 2008 (il quale viene
contestualmente abrogato dall’art. 72 comma 1 del d.lgs. n.
150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni
già fornite in precedenza circa l’interpretazione della
norma (Circolari nn. 7 e 8 del 2008 e Circolare n. 1 del
2009).
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per
le amministrazioni un dovere generale di richiedere la
visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo
giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che
ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo
margine di flessibilità nel disporre il controllo
valutandone altresì l’effettiva utilità.
Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza
per effettuare visite specialistiche, cure o esami
diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della
circostanza a seguito della comunicazione del dipendente
deve valutare di volta in volta, in relazione alla
specificità delle situazioni, se richiedere la visita
domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.
Infatti, il tentativo di effettuare l’accesso al domicilio
del lavoratore da parte del medico della struttura
competente potrebbe configurarsi come ingiustificato
aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto, in
assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di
convalidare la prognosi.
Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze
funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del
servizio del personale derivanti ad esempio da un
imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto
dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato
da certificazioni mediche successive, l’amministrazione è
tenuta a chiedere un’ulteriore visita fiscale per
l’accertamento della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione per
determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali
debbono essere effettuate le visite di controllo. In
proposito, la materia è stata oggetto di successivi
interventi normativi. Infatti, l’originario comma 3
dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, in l. n. 133 del 2008, prevedeva che “(…) Le
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i
festivi”. Con questa disposizione veniva superata la
disciplina dei CCNL di comparto delle fasce di reperibilità
che individuava un regime orario più ridotto di quattro ore
al giorno (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19).
Successivamente, l'art. 17, comma 23, lett. c), del d.l. n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, in l. n. 102 del
2009, ha abrogato la menzionata disposizione. Ciò ha
comportato la necessità di far riferimento alle fasce già
individuate in precedenza con la disciplina contrattuale, le
quali pertanto sono da ritenersi vincolanti sino a quando
non entrerà in vigore la regolamentazione che sarà contenuta
nel decreto ministeriale.
Pertanto, le fasce allo stato da
osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono le
seguenti:
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Si coglie peraltro l’occasione per anticipare che con
l’adozione del decreto ministeriale si intende ampliare le
fasce orarie di reperibilità, ma contestualmente introdurre
delle deroghe all’obbligo di reperibilità in considerazione
di specifiche situazioni anche in relazione a stati
patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto più generale della
responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con
l’approvazione della riforma contenuta nel d.lgs. n. 150 del
2009, l’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001,
introdotto con la menzionata riforma, al comma 6 prevede che
il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora
e il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze,
curano l’osservanza delle disposizioni relative alle assenze
per malattia, al fine di “prevenire o contrastare,
nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte
assenteistiche”. Per il caso di inadempimento colposo
rispetto a questo dovere di vigilanza la legge prevede la
possibilità, nel rispetto del contraddittorio, di comminare
una sanzione a carico del dirigente consistente nella
decurtazione della retribuzione di risultato (art. 21 del
d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal d.lgs. n. 150 del
2009). A questa si possono aggiungere anche le sanzioni
previste per il mancato esercizio o la decadenza dell’azione
disciplinare per omissioni del dirigente di cui all’art. 55
sexies comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato
dal d.lgs. n. 150 del 2009, consistenti nella sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione di un
ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e
nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato
in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta