Direzione Generale
Direzione Centrale
Prevenzione
Circolare n. 43 del 25
agosto 2009
Al Dirigente Generale
Vicario
Ai Responsabili di tutte le
Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a:
Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei
conti delegato all'esercizio
del controllo
Nucleo di valutazione e
controllo strategico
Comitati consultivi
provinciali
Oggetto:
Comunicazione nominativo
Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Modifiche all'art.18,comma
1, lettera aa) del Decreto
legislativo n. 81/2008.
Quadro Normativo
-
Decreto legislativo del
5 agosto 2009 n. 106,
art. 13
-
Decreto legislativo 9
agosto 2008 n. 81:
attuazione dell'art.1
della legge 3 agosto
2007, n.123 in materia
di tutela della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro
-
Decreto legislativo 5
agosto 2009 n. 106
Disposizioni integrative
e correttive del Decreto
legislativo 9 aprile
2008 n. 81 in materia di
tutela della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro:
-
Art. 18, così come
modificato dall'art.13
del Decreto legislativo
n. 106/2009 "Obblighi
del datore di lavoro e
del dirigente"
-
Art. 47: "Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza"
-
Art. 55, così come
modificato dall'art. 32
del Decreto legislativo
n. 106/2009: "Sanzioni
per il datore di lavoro
e il dirigente"
PREMESSA
Sentite la Direzione
Generale dell'attività
ispettiva e la Direzione
Generale della tutela delle
condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche
sociali, si provvede ad
emanare una circolare per
fornire indicazioni in
ordine agli adempimenti
posti a carico dei datori
dei lavoro e dei dirigenti
ai fini della comunicazione
dei nominativi dei
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza,
in base al nuovo quadro
normativo introdotto dal
Decreto legislativo n.106
del 5 agosto 2009 (G.U.
n.180 del 5 agosto 2009)
La presente circolare
riguarda la comunicazione
degli RLS. Per quanto
concerne la comunicazione
degli RLST l'Istituto
provvederà, come di
consueto, a dare le
istruzioni operative una
volta intervenute le
indicazioni interpretative
della normativa da parte del
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche
Sociali
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO: PRECISAZIONI
L'art. 13, lettera f) del
decreto legislativo n.106
del 5 agosto 2009 ha
modificato la lettera aa)
dell'art.18 del Decreto
legislativo n. 81/2008 in
materia di obblighi del
datore di lavoro e del
dirigente. In base a tale
modifica i suddetti soggetti
devono comunicare in via
telematica all'INAIL (e all'IPSEMA
per quanto riguarda le
categorie tutelate dallo
stesso Ente) in caso di
nuova nomina o designazione,
i nominativi dei
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
in fase di prima
applicazione l'obbligo di
cui alla presente lettera
riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei
lavoratori già eletti o
designati".
Rimane invariata la
previsione di cui all'art.47
che stabilisce i criteri e
le modalità di elezione e
designazione dei suddetti
Rappresentanti nelle aziende
e/o nelle unità produttive.
A differenza di quanto
previsto nella formulazione
della norma in oggetto
contenuta nel decreto
legislativo n. 81/2008, la
comunicazione in argomento
non va più effettuata con
cadenza annuale, ma solo in
caso di nuova nomina o
designazione.
In fase di prima
applicazione del Decreto
legislativo n. 106/2009,
l'obbligo di cui alla
presente lettera riguarda i
nominativi dei
rappresentanti dei
lavoratori già eletti o
designati".
Pertanto:
a) coloro i quali hanno
ottemperato all'obbligo -
secondo le istruzioni
emanate dall'Istituto in
attuazione del Decreto
legislativo n. 81/2008 -
comunicando il nominativo (o
i nominativi se piu' di uno)
con riferimento alla
situazione al 31 dicembre
2008 non devono effettuare
alcuna comunicazione, se non
nel caso in cui siano
intervenute variazioni di
nomine o designazioni nel
periodo dal 1° gennaio 2009
alla data della presente
circolare.
b) coloro i quali non hanno
effettuato alcuna
comunicazione secondo le
istruzioni emanate
dall'Istituto con la
richiamata circolare n.
11/2009 devono inviare la
segnalazione per la prima
volta seguendo le istruzioni
operative come di seguito
specificato.
Per coloro i quali non
versano nelle enunciate
fattispecie, l'obbligo di
comunicazione scatta in
occasione di prima elezione
o designazione del RLS.
Successive comunicazioni
dovranno essere effettuate
solo nel caso in cui dovesse
essere nominato o designato
RLS differente da quello
segnalato. In difetto si
ritiene immutata la
situazione già comunicata.
Si ricorda che rientrano
nell'obbligo di
comunicazione i datori di
lavoro ovvero i dirigenti -
se tale compito rientra
nelle competenze attribuite
loro, nell'ambito
dell'organizzazione, dal
datore di lavoro - di
qualsiasi settore privato e
pubblico (art. 3, comma 1).
Sono escluse da tale obbligo
le Amministrazioni, gli
Istituti e le Organizzazioni
così come previsto dall'art.
3, commi 2 e 3bis, al cui
riguardo si esprime riserva
di dare indicazioni in
considerazione del rinvio
alla emanazione di Decreti
attuativi, contenuto nelle
disposizioni succitate.
Appare inoltre utile
rimarcare come le elezioni o
le designazioni dei
rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza
non costituiscono un obbligo
per il datore di lavoro ma
una facoltà dei lavoratori,
che potrebbe non essere
esercitata dai medesimi.
Infatti, il datore di lavoro
non ha alcun titolo
decisionale al riguardo e
non deve ingerire in alcuna
forma o modo per non violare
le libertà delle
organizzazioni sindacali
previste dalla legge n.
300/70.
TERMINI E MODALITA'
DELLE COMUNICAZIONI:
L'INAIL ha
provveduto ad adeguare la
procedura online accessibile
dal sito dell'Istituto
attraverso "Punto Cliente"
per la segnalazione "in via
informatica" secondo le
nuove disposizioni.
Tale procedura consente di
effettuare la prima
comunicazione e/o le
variazioni a seguito di
nuove nomine e/o
designazioni che dovessero
intervenire.
A tale riguardo si chiarisce
che la comunicazione deve
essere effettuata per la
singola azienda, ovvero per
ciascuna unità produttiva in
cui si articola l'azienda
stessa, nella quale operano
i Rappresentanti.
ISTRUZIONI OPERATIVE
PER L'ACCESSO
ALL'APPLICAZIONE
DICHIARAZIONE RLS E
MODALITA' DI INSERIMENTO
PRIMA COMUNICAZIONE
Aziende e pubbliche
amministrazioni assicurate
INAIL
Le aziende o le
amministrazioni pubbliche
soggette all'obbligo
assicurativo INAIL che non
abbiano ancora provveduto ad
effettuare la registrazione
al sito www.inail.it devono:
-
collegarsi al sito
www.inail.it;
-
selezionare
Registrazione;
-
accedere alla sezione
Registrazione ditta;
-
inserire nell'apposita
maschera il Codice
Utente ed il PIN1
L'INAIL provvederà ad
inviare a mezzo posta alla
ditta un PIN2 che, unito al
PIN1, darà origine alla
password provvisoria per il
primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il
primo accesso ai Servizi di
"Punto Cliente", inserito i
dati relativi al
responsabile dei servizi
telematici dell'azienda ed
aver personalizzato la
password, la ditta potrà
accedere all'applicazione
Dichiarazione RLS.
Le aziende e le
amministrazioni pubbliche
soggette all'obbligo
assicurativo INAIL che siano
già registrate, effettuando
l'accesso ai Servizi di
Punto Cliente, potranno
visualizzare la procedura
Dichiarazione RLS.
Aziende e pubbliche
amministrazioni non
assicurate INAIL
Il titolare o il delegato
della ditta/pubblica
amministrazione - non
presente nella nostra Banca
dati in quanto non
assicurato INAIL - deve
effettuare la registrazione
sul sito dell'Istituto come
di seguito specificato:
-
collegarsi al sito
www.inail.it;
-
selezionare
Registrazione;
-
accedere alla sezione
Registrazione utente
generico;
-
compilare con i suoi
dati la maschera
"Registrazione utente
generico" specificando
se si tratta di azienda
o amministrazione non
soggetta ad
assicurazione INAIL e,
infine, cliccare su
"SALVA".
L'utente che si è registrato
riceverà all'indirizzo
e-mail che ha indicato nella
maschera "Registrazione
utente generico" un
messaggio con l'indicazione
di una password.
Con il proprio codice
fiscale e la password,
l'utente entrerà sul sito
www.inail.it in "Punto
Cliente", dove selezionerà
la funzione "Ditte non
INAIL" - "Anagrafica" (Nuova
ditta) e compilerà una
maschera con tutti i dati
anagrafici della Ditta. A
questo punto, verrà
attribuito alla Ditta il
numero di "Codice Cliente"
ed un pin (4 cifre).
Qualora il titolare o il
delegato della Ditta abbia
difficoltà ad eseguire le
sopraindicate operazioni,
può rivolgersi ad una
qualsiasi Sede
dell'Istituto. Sarà
l'operatore della Sede che,
sostituendosi al datore di
lavoro, effettuerà tutto il
percorso sopra riportato
fino all'attribuzione del
numero di "Codice Cliente" e
del pin. Naturalmente,
l'operatore Inail dovrà
indicare nella schermata
"Registrazione utente
generico" il proprio
indirizzo e-mail (es.:
m.rossi@inail.it).
Quando il datore di lavoro
decide di non curare
direttamente o a mezzo di
propri dipendenti
l'inserimento dei
Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza,
può affidare l'incarico ad
un delegato (es. consulente
del lavoro, associazione di
categoria). In questo caso
se il delegato è già
autorizzato all'accesso su
"Punto Cliente", avrà la
possibilità di procedere
all'inserimento degli RLS,
per i clienti in delega,
senza effettuare altre
operazioni; se la
ditta/pubblica
amministrazione non è ancora
inserita nelle deleghe del
consulente del lavoro, in
quanto non soggetta ad
INAIL, il delegato medesimo
potrà effettuare le
operazioni di registrazione
per conto della
ditta/pubblica
amministrazione come sopra
descritto.
Se la ditta/pubblica
amministrazione ha già
effettuato la registrazione,
può fornire al Consulente
del lavoro il Codice cliente
ed il codice PIN per gli
adempimenti di cui sopra.
Nel momento in cui siano
state effettuate le
operazioni di registrazione
e conseguentemente si
possiede un Codice Cliente,
si potra' selezionare
l'applicazione DICHIARAZIONE
RLS per procedere alla
comunicazione oggetto della
presente circolare con le
informazioni e secondo le
modalità che seguono:
UNITA' PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA'
PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
DATI ANAGRAFICI
RAPPRESENTANTI PER LA
SICUREZZA
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA INIZIO INCARICO (ai
fini del monitoraggio della
cadenza temporale delle
nomine)
Se ci sono più unità
produttive la procedura
consente l'attivazione di
più maschere e,
conseguentemente, i dati
relativi al RLS devono
essere indicati con
riferimento all'unità in cui
opera.
Terminato l'inserimento ed
effettuato l'invio da parte
dell'utente, la procedura
registra in archivio i dati
comunicati storicizzandoli e
rilascia all'utente stampa
della ricevuta della
comunicazione, anche ai fini
della esibizione in caso di
accesso da parte degli
organi vigilanti, competenti
in materia di sicurezza e
salute sul lavoro.
Per quanto riguarda
l'inoltro della
dichiarazione, come già
detto in precedenza,
l'accesso ai Servizi di
Punto Cliente è riservato
alle Aziende e ai Delegati
delle Aziende. Qualora si
utilizzi il meccanismo delle
subdeleghe, i subdelegati
potranno inserire tutti i
dati relativi ad una o più
unità produttive ma l'avvio
iniziale e l'inoltro finale
della dichiarazione potranno
essere effettuati unicamente
dall'utenza principale.
COMUNICAZIONI
SUCCESSIVE
(a seguito di nuove
nomine e/o designazioni
intervenute)
Il soggetto interessato, che
deve effettuare la
segnalazione a seguito di
intervenute nuove nomine e/o
designazioni, e' già in
possesso del Codice Cliente
e pertanto potrà selezionare
l'applicazione DICHIARAZIONE
RLS per procedere
all'aggiornamento della
comunicazione oggetto della
presente circolare secondo
le modalità che seguono:
-
apre la lista a suo
tempo inviata
-
visualizza la unità
produttiva
-
modifica il codice
fiscale, il nominativo
(cognome e nome) e la
data inizio incarico
-
inoltra
MODIFICA DEI DATI
Qualora l'utente ritenga di
dover modificare alcuni dati
dopo aver inviato la
comunicazione, utilizzerà
l'apposita funzione
modifica.
Il sistema prevede che tale
operazione sia chiusa entro
5 giorni dall'apertura.
Scaduto tale termine il
sistema chiude
automaticamente la richiesta
di modifica e conserva la
registrazione della
comunicazione preesistente.
Pertanto, per produrre
effetti di modifica, la
richiesta dovrà essere
riproposta.
SANZIONI
L'art.55 del Decreto
legislativo n. 81/2008,
cosi' come modificato
dall'art. 32 del Decreto
legislativo n.106/2009:
"Sanzioni per il datore di
lavoro e il dirigente"
prevede, in caso di
violazione dell'art. 18
comma 1, lettera aa) del
Decreto legislativo n.
81/2008, nel testo
modificato dall'art. 13
lettera f) dal Decreto
legislativo n. 106/2009, una
sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50,00 a
300,00.
Qualora per problemi tecnici
l'inserimento non potesse
avvenire on line, si potrà
inviare eccezionalmente la
segnalazione di cui trattasi
al fax 800 657 657 -
utilizzando il modello
predisposto che può essere
richiesto presso le Sedi
dell'Istituto o scaricato
dal sito dell'INAIL:
www.inail.it.
F. to IL DIRETTORE GENERALE