Quadro
Normativo
• Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :”Attuazione dell'art. 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 18, :”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”:
comma 1 lett. aa)
Art. 47 :”Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza”
Art. 48 :” Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale”
Art. 51 :”Organismi paritetici”
Art. 52 :”Sostegno alla piccola e media impresa,ai
rappresentanti per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”
• Circolare
Inail n. 11 del 12 marzo 2009 “Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.”
Con Circolare
Inail n.11/2009, d'intesa con le competenti Direzioni generali del
Ministero del Lavoro, sono state diffuse le modalità per
l'attuazione della segnalazione in oggetto1.
L'obbligo posto dalla
normativa riguarda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza , eletto o designato dai lavoratori al loro interno
oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del
comparto produttivo.
La procedura
attivata ha previsto la segnalazione in prima battuta degli RLS
aziendali e non anche dei Territoriali in quanto non si erano ancora
concretizzate le condizioni operative per l'attivazione in modo
omogeneo sul territorio nazionale delle previsioni di altri articoli
del medesimo TU2.
Con il comunicato
congiunto INAIL Direzione Centrale Prevenzione e Associazioni
dell'Artigianato in data 2 aprile u.s. veniva esplicitata la
parzialità della rilevazione, facendo riserva di ulteriori
comunicazioni riguardanti altre fattispecie.
La procedura
realizzata consente in tempi brevi l'avvio del censimento anche per
gli RLST: si comunicherà quanto prima l'avvio della segnalazione di
tali figure da parte dei datori di lavoro che sono già in grado di
fornire i dati richiesti.
Stante la
disomogeneità a livello nazionale sopra evidenziata ed in
considerazione delle attività in corso di revisione dell'attuale
normativa nelle sedi legislative, l'Istituto ha proposto agli Uffici
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di
definire, contestualmente con l'attivazione della comunicazione
riguardante gli RLST, la specifica fattispecie dei datori di lavoro
che non siano in grado di indicare il nominativo (o i nominativi)
per carenza di disponibilità della specifica figura nel territorio
interessato in relazione al quadro complessivo di applicazione delle
sanzioni.
Sulla scorta
dell'esperienza maturata con questa prima fase di censimento, la
Direzione Centrale Prevenzione a livello nazionale e le strutture
territoriali per la loro competenza, d'intesa con le Parti sociali,
per favorire la diffusione delle informazioni, potranno programmare
e realizzare congiuntamente iniziative nei confronti delle aziende.
Infine, una volta
creatasi a livello centrale i presupposti di coordinamento, la
sezione del sito INAIL Sicurezza sul lavoro Area Supporto per la
bilateralità potrà essere implementata con una pagina informativa
condivisa con le Parti sociali finalizzata a favorire il
consolidamento della bilateralità; l'attuazione delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei datori di
lavoro sullo specifico aspetto; la crescita del ruolo della
rappresentanza dei lavoratori in azienda in chiave con le
disposizioni vigenti.
____________________________
1.D.Lgs.
n. 81/2008, art. 18 comma 1 lett. aa).
2.
Artt. 48-51-52).