In relazione
all’imminente scadenza del termine del 16 maggio individuato
dall’articolo 32 del d.l. n. 207/2008, come convertito nella
legge 27 febbraio 2009, n. 14 (pubblicata nel s.o. alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009), per la
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 comma
1 lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(cd “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), sono
pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta
interpretazione da fornire relativamente all’obbligo, posto
a carico del datore di lavoro dal citato articolo 18, comma
1, lettera r) di comunicare all’INAIL o all’IPSEMA in
relazione alle ispettive competenze, ai fini statistici ed
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni”.
In continuità con quanto al riguardo evidenziato nella nota del 21 maggio 2008, n. prot. 0006587, avente pari oggetto, si ribadisce che la disposizione in parola deve essere inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (cd. SINP), di cui all’articolo 8 del citato d.lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento varranno individuate per mezzo del decreto interministeriale, in fase di avanzata elaborazione, di cui all’articolo 8, comma 4, del medesimo “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. A ciò si aggiunga che nell’ambito delle “disposizioni integrative e correttive” ex articolo 1, comma 6, della legge n. 123/2007- al d.lgs. n. 81/2008, approvate dal Consiglio dei Ministri in data 27 marzo u.s.. si rinviene un articolo 12 il quale reca sensibili modifiche alla procedura di comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In tale contesto complessivo di riferimento deve ritenersi che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implichino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non acaso espressamente qualificata dalla norma come adempimento “a fini statistici ed informativi”, sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime, vale a dire fino alla adozione del decreto interministeriale appena citato ed ovviamente tenendosi conto delle possibili modifiche medio tempore apportate all’articolo 18, comma 1 lettera r) del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Tale conclusione si impone, altresì ove si consideri che trattasi di un adempimento del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex articolo 55, comma 4, lettera l, del d.lgs. n. 81/2008).
Per tali ragioni, rispetto all’entrata in vigore dell’obbligo in questione si ribadisce la prospettazione in forza della quale - anche in ragione dell’intima connessione della disposizione in oggetto con l’eliminazione del registro infortuni, di cui all’articolo 53, comma 6, del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro - il termine per l’adempimento dell’obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale ex articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
Resta inteso che l’obbligo di annotazione dell’evento nel registro infortuni continua ad essere operativo entro i limiti temporali di cui al più volte citato articolo 53, comma 6, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Del pari, si
evidenzia che nulla è mutato rispetto all’obbligo di
denuncia a fini assicurativi previsto dall’articolo 53 del
D.P.R. n. 1124/1965 il quale prevede, in particolare, che
l’infortunio va denunciato entro due giorni da quelle in cui
il dature di lavoro ha avuto notizia dell’evento o nel caso
che l’infortunio si verifichi durante la navigazione, il
giorno del primo approdo dopo l’infortunio.
[1] RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGISLAZIONE: (1) decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (t.u. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); (2) decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 conv. con modif. in legge 27 febbraio 2009, n. 14; (3) legge 27 febbraio 2009, n. 14; (4) decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (t.u. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); (5) legge 03 agosto 2007, n. 123; (6) decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (t.u. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); (7) decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (t.u. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); (8) decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (t.u. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); (9) decreto presidente repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.