Quadro Normativo
• Decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :”Attuazione dell'art. 1
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 18
:”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 47
:”Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” Art. 55
:” Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”
PREMESSA
Sentite la Direzione
Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della
tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una
circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a
carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della
comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza.
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO: Precisazioni
L'art. 18, comma 1,
lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce:
Il datore di lavoro,
che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente
all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
L'art. 47 stabilisce
i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti
Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive.
Rientrano pertanto
nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti
- se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro,
nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi
settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono esclusi da tale
obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati
dall'art. 3, 2°comma ed al riguardo si esprime riserva di dare
indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti
attuativi contenuta nella disposizione succitata.
TERMINI E
MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI
La comunicazione
all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola
azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la
azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve
riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno
precedente.
L'INAIL ha
predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto,
procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso
Punto Cliente.
L'inserimento in
procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno;
in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il
2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è
fissata al 16 maggio 2009.
Per gli anni
successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la
possibilità di confermare la situazione già presente in archivio;
altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
ISTRUZIONI
OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'APPLICAZIONE DICHIRAZIONE RLS E
MODALITA' DI INSERIMENTO.
Aziende e
pubbliche amministrazioni assicurate INAIL
Le aziende o le
amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL
che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al
sito www.inail.it devono:
1. collegarsi al
sito www.inail.it ;
2. selezionare
Registrazione ;
3. accedere alla
sezione Registrazione ditta;
4. inserire
nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1
L'INAIL provvederà ad
inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà
origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato
il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati
relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver
personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione
Dichiarazione RLS.
Per le aziende e le
amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL
che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto
Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione
RLS .
Aziende e
pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL
Il titolare o il
delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella
nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare
la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:
1. collegarsi al
sito www.inail.it ;
2. selezionare
Registrazione ;
3. accedere alla
sezione Registrazione utente generico;
4. compilare con i
suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando
se si tratta di azienda non soggetta all'assicurazione INAIL o
amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine,
cliccare su "SALVA".
L'utente che si è
registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella
maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con
l'indicazione di una password.
Con il proprio codice
fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito
www.inail.it in "Punto Cliente",
dove selezionerà la funzione “Ditte non INAIL” – “Anagrafica” (Nuova
ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della
Ditta.
A questo punto, verrà
attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un numero di
pin (4 cifre).
Qualora il titolare o
il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le
sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede
dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al
datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino
all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin.
Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata
"Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.:
m.rossi@inail.it).
Consulenti del lavoro
Quando il datore di
lavoro decida di non curare direttamente o a mezzo di propri
dipendenti l'inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, può affidare l'incarico ad un Consulente del lavoro.
In questo caso se il
consulente del lavoro è già autorizzato all'accesso su "Punto
Cliente", avrà la possibilità di procedere all'inserimento degli RLS,
per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la
ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe
del consulente del lavoro, perché non soggetta ad INAIL, il
consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione
per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto.
Se la ditta/pubblica
amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al
Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli
adempimenti di cui sopra.
Nel momento in cui
siano state effettuate le operazioni di registrazione e
conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra'
selezionare l'applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla
comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e
secondo le modalità che seguono:
UNITA'
PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA'
PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP
DATI
ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA INIZIO INCARICO
(ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)
Se ci sono più unità
produttive la procedura consente l'attivazione di più maschere e
conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con
riferimento all'unità in cui opera.
Terminato
l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la
procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e
rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche
ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi
vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Per quanto riguarda
l'inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza,
l'accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai
Delegati delle Aziende (Consulenti del Lavoro, ecc.). Qualora si
utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno
inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma
l'avvio iniziale e l'inoltro finale della dichiarazione potranno
essere effettuati unicamente dall'utenza principale.
MODIFICA DEI
DATI
Qualora l'utente
ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la
comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione modifica
.
Il sistema prevede
che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall'apertura. Scaduto
tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di
modifica e conserva la registrazione della comunicazione
preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta
dovrà essere riproposta.
SANZIONI
L'art. 55 del Decreto
legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18
comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione
amministrativa pecuniaria di €. 500,00.
Qualora per problemi
tecnici l'inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare
eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 -
utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso
le Sedi dell'Istituto o scaricato dal sito dell'INAIL:
www.inail.it .
In considerazione
dell'esigenza di normalizzazione delle comunicazioni e' necessario
che coloro che prima dell'emanazione della presente circolare hanno
inviato le segnalazioni tramite posta o fax, provvedano alla
comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, utilizzando il format e la relativa procedura on-line.
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1.
Decreto legislativo del 9
aprile 2008 n. 81, art. 18, comma 1, lettera aa).