Quadro Normativo
• D.P.R. n.
1124 del 30 giugno 1965 : “Testo Unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.
Artt. nn. 76-80-85-116-124-218-223-235”.
• D.P.R. n.
448 del 27 aprile 1968 : criteri per il calcolo della
retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in
agricoltura.
• Legge n.
780 del 27 dicembre 1975 :” Norme concernenti la silicosi
ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi
mensili agli invalidi liquidati in capitale”.
• Legge n.
251 del 10 maggio 1982 : “Norme in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”
• Circolare
n. 24 del 12 maggio 1982 : “Legge 26 febbraio 1982 n 54.
Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 22 dicembre
1981 n 791 recante disposizioni in materia previdenziale.
• Circolare
n. 41 dell'11 luglio 1985 : “Speciale assegno continuativo
mensile ex legge 5 maggio 1976, n. 248 modificata con legge 10
maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli
67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale
assegno continuativo mensile”.
• Circolare
n. 56 del 6 novembre 1991 : “Rivalutazione biennale delle
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1°
luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per
i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da
sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991”
• Legge n.
243 del 19 luglio 1993 : “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante
misure urgenti per la finanza pubblica”.
• Legge n.
81 dell'11 marzo 2006 : Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, recante
interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità
d'impresa”.
• Legge n.
296 del 27 dicembre 2006 :"Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)" art. 1, comma 778.
• Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 308 del 17 giugno 2008
: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2008 per i
settori industria e agricoltura e con decorrenza 1° luglio 2008 per
i medici radiologi ed i tecnici sanitari di radiologia autonomi”.
•
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali del 30 luglio 2008 : “Rivalutazione delle
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale nel settore industriale, a decorrere dal 1° gennaio
2008” (G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008)1
.
•
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali del 30 luglio 2008 : “Rivalutazione delle
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale nel settore agricolo, a decorrere dal 1° gennaio 2008”
(G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008)2
.
•
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali del 30 luglio 2008 : “Rivalutazione delle
prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia
professionale per i medici radiologi, con decorrenza 1° luglio 2008”
(G.U. n. 242 del 15 ottobre 2008)3
.
PREMESSA
Sulla base dei
decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata4
la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul
lavoro e malattia professionale nel settore industriale ed agricolo
a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per i medici
radiologi a decorrere dal 1° luglio 2008 .
Di conseguenza, con
la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti
retributivi per procedere alla prima liquidazione delle
prestazioni , alla riliquidazione delle prestazioni
in corso , nonché gli indirizzi operativi alle
Unità territoriali ai fini della riliquidazione.
LIQUIDAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
RENDITE PER
INABILITA' PERMANENTE
In sede di prima
liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le
misure retributive di seguito indicate.
Nel
settore industriale , la retribuzione media giornaliera per
la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione
annua è fissata in Euro 66,19
5.
|
Retribuzione
annua minima |
Euro
13.899,90 |
|
Retribuzione
annua massima |
Euro
25.814,10 |
Nel
settore agricolo , la retribuzione convenzionale annua per
la liquidazione delle rendite è fissata in Euro
20.978,21
6.
In particolare:
|
Lavoratori
subordinati a tempo determinato
|
Su
retribuzione annua convenzionale |
Euro
20.978,21 |
|
Lavoratori
subordinati a tempo indeterminato
|
Su
retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per
il settore industriale:
minimo
massimo |
Euro
13.899,90
Euro
25.814,10 |
|
Lavoratori
autonomi |
Su
retribuzione annua convenzionale |
Euro
13.899,90
7 |
Per gli
infortuni in ambito domestico opera la seguente
retribuzione annua a decorrere dal 1° gennaio 2008:
|
Retribuzione
convenzionale |
Euro
13.899,90 |
Per i medici
radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive , opera la seguente misura retributiva annua a decorrere
dal 1° luglio 2008:
|
Retribuzione
convenzionale |
Euro
53.044,25 |
ASSEGNO UNA
TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori
industriale e agricolo l'importo
dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di
Euro 1.833,81 .
Per i medici
radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i
superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro 53.044,25
secondo le seguenti percentuali:
• un terzo della
retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i
requisiti;
• un quarto nel caso
di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i
requisiti;
• un sesto negli
altri casi.
INDENNITA'
GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti
retributivi sono quelli di seguito indicati:
|
Lavoratori subordinati a tempo
determinato8 |
Su
retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite
minimo di |
Euro
37,499 |
|
Lavoratori
subordinati a tempo indeterminato
|
|
Lavoratori
autonomi |
Su
retribuzione giornaliera minima prevista per il settore
industriale: |
Euro
42,14
10 |
RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CORSO
Alle operazioni
di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate,
ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi
Informativi e Telecomunicazioni11,
secondo i seguenti criteri.
RENDITE PER
INABILITA' PERMANENTE
Settore
industriale
I coefficienti
di rivalutazione delle basi retributive sono12:
|
Per l'anno
2006 e precedenti: |
1,0628 |
|
Per l'anno
2007 |
1,0000 |
Settore
agricolo
La riliquidazione
delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito
indicato:
|
Lavoratori
subordinati a tempo determinato
|
Su
retribuzione annua convenzionale |
Euro
20.978,21
13 |
|
Lavoratori
subordinati a tempo indeterminato : rendite
con decorrenza dal 1° gennaio 1982
|
Su
retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per
il settore industriale:
minimo
massimo |
Euro
13.899,90
Euro
25.814,10 |
|
Lavoratori
subordinati a tempo indeterminato: rendite
con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982
|
Su
retribuzione annua convenzionale |
Euro
20.978,21 |
|
Lavoratori
autonomi : rendite con decorrenza
anteriore al 1° giugno 1993 |
Su
retribuzione annua convenzionale |
Euro
20.978,21 |
|
Lavoratori
autonomi : rendite con decorrenza
dal 1° giugno 1993 |
Su
retribuzione minimale del settore industriale |
Euro
13.899,90
14 |
INTEGRAZIONE
RENDITA
Per i casi di
integrazione rendita relativi all'anno 2008 non definiti entro la
data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (14
novembre 2008), il pagamento della prestazione integrativa deve
essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita
rivalutato.
ASSEGNO PER
ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L'importo
dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato
nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore
industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro
457,67
15.
ASSEGNI
CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi
degli assegni continuativi16
vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite,
come di seguito indicato:
|
inabilità (%) |
Settore industriale |
Settore agricolo |
|
Da 50 a 59
|
Euro 256,85
|
Euro 321,70
|
|
Da 60 a 69
|
Euro 360,35
|
Euro 448,91
|
|
Da 80 a 89
|
Euro 669,01
|
Euro 770,65
|
|
Da 90 a 100
|
Euro 1.030,67
|
Euro 1.092,39
|
|
Da 100 +
a.p.c. |
Euro 1.488,96
|
Euro 1.550,07
|
INDIRIZZI
OPERATIVI ALLE UNITA' TERRITORIALI AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE
Le Unità territoriali
dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:
• le rendite
tuttora escluse dalla gestione meccanizzata17;
• gli speciali
"assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e
tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla
malattia professionale", che al 1° luglio 2007 dovranno essere
adeguati
18
alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi19;
• le prestazioni
segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla
Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:
1. liquidazioni
particolari (cod. 2-3)
2. rendite
cessate successivamente al 1° gennaio 2008 per i settori
industria ed agricoltura
3. rendite
cessate successivamente al 1° luglio 2008 per i medici radiologi
4. rendite
unificate.
Relativamente
al punto 4), per tutte le rendite unificate di competenza fino
all'anno 2007, va nuovamente operata la scelta della retribuzione
più favorevole
20.
In occasione della
rivalutazione decorrente rispettivamente dal 1° gennaio 2008 per i
settori industria ed agricoltura e dal 1° luglio 2008 per i medici
radiologi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e
Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione della rendite
sulla base della retribuzioni già acquisite.
RIVALUTAZIONE
PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto
dall'anno 2006
21, è stata prevista la
rivalutazione delle prestazioni particolari
22 (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate
in caso di provvedimenti di rettifica per errore
23.
Queste prestazioni
verranno rivalutate in automatico con il rateo di febbraio 2009.
INOLTRO DEI
TABULATI CON I DATI DELLA RIVALUTAZIONE
La Direzione Centrale
per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito
tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e
151/I mecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alle
dipendenti Unità operative, nonchè alle Direzioni provinciali di
Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.
COMUNICAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE E INDAGINE ANAGRAFICA
La Direzione Centrale
per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli
interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il
provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del
relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.
Tali moduli, tra
l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote
integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata
negli archivi magnetici.
In caso di variazioni
anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i
propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla
data di ricevimento dei moduli sopra citati , compilando la
dichiarazione stampata sul retro.
Le Sedi, al
ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla
scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in
uso.
AZIONE DI
SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Al fine di consentire
con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste
giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte
le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale
che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° gennaio
2008 per i settori industria ed agricoltura e al 1° luglio 2008 per
i medici radiologi per le diverse gestioni sopracitate .
Le Unità operative
procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita
rispettivamente fino al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2008.
Ove lo stato del
procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali
dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado,
quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali
aggiornamenti alla conclusioni già rese.
Allegati: 2
_____________________________
1.
Allegato 1.
2.
Allegato 1.
3.
Allegato 1.
4.
Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail n.308/2008.
5.
Decreto Ministeriale del 30 luglio 2008.
6.
Decreto Ministeriale del 30 luglio 2008.
7.
Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori
dell'industria.
8.
Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modificazioni in
Legge n. 81 dell' 11 marzo 2006.
9.
Legge n. 54/1982 e Circolare Inail n. 24/1982.
10.
Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
11.
Allegato 2.
12.
Testo Unico, art. 116 e Decreto ministeriale del 15 ottobre 2004.
13.
D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.
14.
Legge n. 243/1993, art. 14, lettera d).
15.
Testo Unico, artt. 76 e 218 e Legge n. 251/1982.
16.
Testo Unico, artt. 124 e 235 e Legge n. 780/1975.
17.
Allegato 2: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15,
penultimo e ultimo capoverso.
18.
Legge n. 251/1982, art. 11.
19.
Circolare n. 41/1985.
20.
Testo Unico, art. 80.
21.
Legge n.296 del 27 dicembre 2006, art.1, comma 778.
22.
Decreto legislativo n. 38
del 23 febbraio 2000, art. 11.
23.
Decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, art.14, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005