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Testo in vigore dal:
01-01-2009
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
---->
Vedere Legge da pag. 5 a pag. 17 <----
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 1713): Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il
30 settembre 2008. Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 2 ottobre 2008 con pareri delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
Questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 14, 16, 21, 23, 28, 29, 30 e 31 ottobre
2008; il 3, 4 e 5 novembre 2008. Esaminato in aula il 6, 7, 10, 11, 12
novembre 2008 e approvato il 13 novembre 2008. Senato della Repubblica
(atto n. 1209): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 19 novembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 19, 26 e 27 novembre 2008; il 2, 3, 4
e 5 dicembre 2008. Esaminato in aula il 18, 19, 20 e 25 novembre 2008; 9
e 10 dicembre 2008 e approvato con modificazioni, l'11 dicembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1713-B): Assegnato alla V commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 15 dicembre
2008 con pareri delle commissioni I, II, III, VI, VII, VIII, XI, XII,
XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 15, 16 e 17 dicembre 2008. Esaminato in
aula il 18 dicembre 2008 e approvato il 19 novembre 2008
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascriti. Per le direttive
CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1:
- Si riporta
il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio): «Art. 11 (Legge finanziaria).
- 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente
il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla
regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di
carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in
particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle
detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con
effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce,
nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento
dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la
determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel
bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale
per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto
capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa,
in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un
anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e
per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo
preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli
importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le
corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato,
in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge
29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente
quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa,
restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante
contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter)
norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il
cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico
o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.
4.
La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o
maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale
non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori
spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli
anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese
correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da
iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte
corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le
modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti
che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di
programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal
Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel
corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, con i
relativi effetti finanziari, nonche' le ulteriori misure correttive
da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater).». Note
all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali),
cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 45 (Disposizioni
transitorie).
- 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e
per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per
cento.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e successive modificazioni: «Art. 4 (Trattamento fiscale).
- 1. Ai
soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente
all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di
bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da
valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito
imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
2. A partire dal
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante
dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale
concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale
del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla
maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il
1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le
riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a
formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1)
dello stesso comma.». «Art. 6 (Sgravi contributivi).
- 1. Per la
salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i
requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed
imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui
all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati
dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato,
per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle
condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13
luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a
quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun
anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I
benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per
ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del
decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17
dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente
beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla
moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.»
- Si riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «103.
Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo
al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la
responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione di
veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a
pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto
ministeriale 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1°
aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo,
possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75
milioni di euro;
in tal caso, la quota utilizzata in compensazione
non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite
a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla
contabilita' speciale 1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie
a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni
effettuate ai sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111.».
- Si riporta il testop del comma e 106 e 335 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):
«106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo
nonche', relativamente all'anno 2005, dall'art. 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto
dall'art. 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.».
«335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio
ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda
nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'art. 15
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 309 e 173
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008): «309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008
per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale spetta una detrazione
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non
superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreche' le spese
stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione
spetta anche se la spesa e' stata sostenuta nell'interesse delle
persone indicate nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino
nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo art. 12.». «173.
Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'
contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008.».
- Si riporta il
testo del comma 3 dell'art. 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): «3. Gli
atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la
ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o
danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi
sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo,
registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione
governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31
dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte
gia' pagate.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31: «Art. 19-bis (Differimento di un termine relativo agli
interventi per la ricostruzione del Belice).
- 1. Il termine
previsto dall'art. 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'art. 6, comma 8-ter,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' differito al
31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo
speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
- Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
recante: «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8
novembre 2000, n. 328», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
giugno 2001, n. 126.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6
del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 (Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418: «Art. 4 (Aliquota di accisa
sul gas metano per combustione per uso industriale).
- 1. A
decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa
sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori
industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a
1.200.000 metri cubi per anno.». «Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici
territori nazionali).
- 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31
dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro
di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50
per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.». «Art. 6
(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica).
- 1. Per il periodo dal 1°
ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione
fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10,
lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh)
di calore fornito.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002): «2. In attesa della revisione organica del regime tributario
dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.».
- Si
riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): «4. Per l'anno
2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente
da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano
le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.».
- Si riporta il testo del comma
17 e 18 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi'
come modificato dalla presente legge: «17. Sono prorogate per gli
anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per una quota pari al 36 per cento
delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;
b)
agli interventi di cui all'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2012.». «18. E' prorogata per gli anni 2008,
2009, 2010 e 2011, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1°
gennaio 2008.».
- Si riporta il testo dei commi 8 e 10 dell'art. 63
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133: «8. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito
fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro per
l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il
finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.».
«10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a
carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi
contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle
amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui
all'art. 78, il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per
l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di
2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo
e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno
2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni
di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5
milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330
milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli
anni 2010 e 2011.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 51
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi): «5. Le indennita' percepite per le trasferte
o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire
150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio
e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in
caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni
fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in
occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore,
concorrono a formare il reddito.».
- Si riporta il testo del comma
4 dell'art. 95 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986: «4. Le imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche
analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte
effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale,
possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di
viaggio e di trasporto.».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 recante «Attuazione della direttiva 93/104/CE e della
direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo
dell'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni
urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
«Art. 2 (Misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro).
- 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di
lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di
lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di
clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo
riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in
relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita'
legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al
comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della
situazione economica equivalente alla formazione del reddito
complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il
limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e
assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base
del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata
dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte
dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del
termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti
delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine
di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
6. Nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): «Art.
17 (Oggetto).
- 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a
favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con
eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e
dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle
relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
per le ritenute di cui
al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di
eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato;
in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui
all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art.
3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai
committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli
interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art.
20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione
di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a
norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].».
- Il decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 61 e del comma 5 dell'art. 109 del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi).
- 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile
ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla
detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 15.». «5. Le spese e gli altri componenti negativi
diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che
non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono
indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi
computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui
all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo
precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): «Art.
37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali).
- 1. E' istituita presso l'I.N.P.S. la «Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di
cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi
degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle
integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori
autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale
di statistica incrementato di un punto percentuale;
d) gli oneri
derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in
favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i
contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e
gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione
di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli
oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei
trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di
cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli
assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n.
75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai
periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso
l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri
relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da
disposizioni di legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c),
assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n.
160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11
della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti
da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli
oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito
annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla
copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede
mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni
liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni
di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative
spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello
Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria,
tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle
altre gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per
ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le
erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono
attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al
finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui
alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati
al finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
- Si riporta il
testo del comma 34 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica): «34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato
alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno
1984, n. 222 . Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla
gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri
di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'art. 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi
amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono
definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono
escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo
assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate
alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello
definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura
proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in ogni caso
confermato che per il pagamento delle pensioni I.N.P.S. sono
autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste
italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'I.N.P.S. e che le stesse sono da
intendersi senza oneri di interessi.».
- Si riporta il testo
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 14
(Conferenza di servizi).
- 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e'
sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni
dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta
quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu'
amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo'
essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato
sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento
finale .
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e'
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e
svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo
i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre
2007, n. 247 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita'
e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2007, n. 301.
- Per il riferimento all'art. 37 della
gia' citata legge n. 88 del 1989, vedasi in nota precedente.
- Si
riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della gia' citata legge n.
296 del 2006: «11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il
nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i
livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo
familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili nonche' ai nuclei familiari con un solo genitore
e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti
inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo
la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti
importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili,
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli
assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli
sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli
importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a)
e b) nonche' quelli per i nuclei senza figli possono essere
ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati
alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle
politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli o equiparati
di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione
dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di eta'
superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purche'
studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione
dei livelli di reddito familiare di cui all'art. 2, comma 12, del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a
decorrere dall'anno 2008.».
- Si riporta il testo del comma 1167
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006: «1167. Le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti
di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.».
- Si riporta
il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 247
del 2007: «Art. 1.
- 1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B contenute
nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'art. 1 della legge 23
agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 6 e' cosi' modificato: 1) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico
di anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2) alla
lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente: «2) con un'anzianita'
contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal 1°
gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque
anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente
legge»;
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal
seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai
fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione
dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo
trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti
entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno
2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;
b) il
comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre
dell'anno 2012, puo' essere stabilito il differimento della
decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di eta' anagrafica
e anzianita' contributiva e di eta' anagrafica minima indicato dal
2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla
base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei
requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli
stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della
Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con
riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a
regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;
c) al comma 8, le
parole: «1 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio
2007»;
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: «18-bis. Le
disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari,
ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio
2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianita'
entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
e) il
comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: «10.000 domande di
pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di
pensione»;
2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis.».
- Si
riporta il testo dei commi 25, 26, 27 e 71 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 247 del 2007: «25. Per i trattamenti di
disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'art.
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e' elevata a otto mesi per i soggetti con
eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di
percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali
previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla
retribuzione della predetta indennita' e' elevata al 60 per cento
per i primi sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi
due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di
misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai
trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'art. 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.». «26. Per i
trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1°
gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione
dell'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'art. 7,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' rideterminata
al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i
successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi
trattamenti, il diritto all'indennita' spetta per un numero di
giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle
giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e
quello delle giornate di lavoro prestate.». «27. Con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui
all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13
agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono
determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante
dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati.». «71. A decorrere dal
1° gennaio 2008 il contributo di cui all'art. 2, comma 19, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.».
- Si riporta il
testo del comma 200 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 244 del
2007: «200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi
degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente
inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri
analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma 11, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del
Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei
redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il
nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo
dell'art. 19 del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133: «Art. 19 (Abolizione dei limiti al cumulo
tra pensione e redditi di lavoro).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio
2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel
regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli
uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima nonche' della gestione separata di cui all'art. 1, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto
abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, commi 6 e 7 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e
integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'art. 1, comma 6, della predetta legge
n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate
interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a
soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60
anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.».
- Si riporta il testo dell'art.
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59): «Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli invalidi
civili).
- 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di
erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi
della vigente disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un
apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei
nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono
trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione
di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello
Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario
e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art.
11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti
giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle
prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui
al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta
alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze
concesse dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S. negli altri casi,
anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di
concessione o diniego e' ammesso ricorso amministrativo, secondo la
normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
- Per il
riferimento all'art. 37 della gia' citata legge n. 88 del 1989
vedasi in nota precedente.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche): «1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri
previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita
norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'arti. 40,
comma 3.».
- Si riporta il testo del comma 143 e 144 dell'art. 3
della gia' citata legge n. 244 del 2007: «143. Per il biennio
2008-2009, in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del
bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008
e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.». «144. Per
il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008
e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica
destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni
di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Il
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante «Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
supplemento ordinario.
- Per il riferimento al decreto legislativo
n. 446 del 1997 vedasi in nota precedente.
- Per il riferimento al
comma 3 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978 vedasi
in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 146 dell'art. 3
della gia' citata legge n. 244 del 2007: «146. Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle
universita', incluso quello di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al
presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'art. 2, comma 428.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art.
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici,
di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.».
- Si riporta il testo del comma 2
dell'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «2.
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in
attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed
in conformita' ai principi della autonomia universitaria di cui
all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». - Si riporta il testo del
comma 2 dell'art. 48 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del
2001: «2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati
a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri
di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47
del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli
altri casi in cui e' richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN.
Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilita' con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione
tributaria), converito, con modificazioni, dalla legge 6 agoto 2008,
n. 133: «10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie
a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi
contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle
amministrazioni statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui
all'art. 78, il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per
l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di
2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo
e' altresi' incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno
2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni
di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5
milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata di 330
milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli
anni 2010 e 2011.».
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 61
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e le perequazione
tributaria), converito, con modificazioni, dalla legge 6 agoto 2008,
n. 133: «17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di
quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti
e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli
enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e
di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai
sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di
parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
la predetta
dotazione e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del
periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una
quota del fondo di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla
tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa
l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla
legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22;
un'ulteriore quota puo' essere destinata al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art.
67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate alla
tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tra le unita' previsionali di base interessate. La
quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non
destinata alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.».
- Si riporta il testo dei commi
2 e 5 dell'art. 67 del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e le
perequazione tributaria), converito, con modificazioni, dalla legge
6 agoto 2008, n. 133: «2. Per l'anno 2009, nelle more di un
generale riordino della materia concernente la disciplina del
trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una piu'
stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni
lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita',
tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono
risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.». «5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente
il comma 189, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e'
cosi' sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti
di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita',
determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non
puo' eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli
organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ridotto del 10 per cento.».
- Si riporta il testo del
comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del
2001: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 3 del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «1. In deroga
all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la
loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art.
2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di
livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e
il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale della carriera
dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo
ordinamento.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in nota
precedente.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236: «7. Per le finalita' di cui al presente
articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel
quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al
finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su
richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A
tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si
riporta il testo del comma 4 dell'art. 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e successive modificazioni (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), come da
ultimo rideterminata dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 6
marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2006, n. 127: «4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui
al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti
importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il
2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire
30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e
fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere
dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997,
n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
-
Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), come
rideterminato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236: «Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione).
-
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale
europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo
precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di
rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si
provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere
dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote
contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per
cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la
stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e'
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni
soggette all'obbligo contributivo. I due terzi delle maggiori
entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme
dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di
disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di
ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario
1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi
precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero
aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle
Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata
dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.».
- Si riporta
il testo del comma 3 dell'art. 31 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53):
«3. I commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo
dal comma 4 del predetto art. 68 sono destinati all'assolvimento del
diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.».
- Si riporta il testo
dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro): «Art. 7 (Indennita' di mobilita').
- 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una
indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita'
spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del
trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno
percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo
immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a)
per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al
trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella
seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal
tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennita'
di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei
lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta
successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile
ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art.
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «5. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione
fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi
strutturali di politica economica», alla cui costituzione
concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro
per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del
comma 658-bis dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006,
introdotto dall'art. 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equita' sociale), introdotto dall'art. 7-bis del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, cosi' come
modificato dalla presente legge: «658-bis. Nei casi in cui la
regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007
l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di
stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto
all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non
si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto
di stabilita'.».
- Si riporta il testo del comma 703 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dalla
presente legge: «703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a
valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i
seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a
compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto
derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente
articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro,
il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e'
superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT
disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e'
finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.
In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81
milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la
popolazione residente di eta' inferiore a cinque anni e la
popolazione residente complessiva e' superiore al 4,5 per cento,
secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento
della maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura
sociale. In caso di insufficienza del predetto importo, il
contributo e' proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso un ulteriore
contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro,
per le medesime finalita' dei contributi a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d) alle comunita' montane
e' attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da
ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone
montane.».
- Si riporta il testo dell'art. 77-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come
modificato dalla presente legge: «Art. 77-bis (Patto di stabilita'
interno per gli enti locali).
- 1. Ai fini della tutela dell'unita'
economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in
termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello
specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno
2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5,
le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di
stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per
l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per
cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per
cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di
stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per
cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento
per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di
stabilita' per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per
cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per
l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per
le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno
2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento
per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per
l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai
sensi dell'art. 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita' interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra
entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza
mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente,
e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli
enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi,
migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle
percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di
cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di
competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario
dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato
dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al
comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle
province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che
beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita'
interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto
capitale.
8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote
di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonche'
quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da
operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa',
qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi
e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno,
se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del
debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale
dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle
spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti,
risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve
considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di
ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al
patto di stabilita' interno possono aumentare, a decorrere dall'anno
2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente
determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e
le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di
indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui
la provincia o il comune soggetto al patto di stabilita' interno
registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la
consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate
correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore
alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un punto. Il
rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il
bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le
disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato
iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di
entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole
che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono
tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto
contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e
provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di
un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla
loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per
il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,
le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza
mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi
dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo
degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema web della
situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le
indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del
presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento
alle regole del patto di stabilita' interno.
15. Ai fini della
verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare,
entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al
comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art.
76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali
si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia
di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di
calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente,
degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai
sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi
istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni
2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo
programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non
superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non
puo', nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare
spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere
all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario
non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresi ferme,
per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, le
disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
21-bis. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2008
relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti
effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di
impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del
presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno
rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e
che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale
dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non
superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
22.
Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al
perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure
vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo
programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento,
escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari
al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di
riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno e l'obiettivo programmatico assegnato.
La virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la valutazione
della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori
economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun
ente dell'importo da escludere e' determinata mediante una funzione
lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio
degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi
demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con
popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni
con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3)
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli
indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado
di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di autonomia
finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per
misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino
all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui
al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei
dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa
alla verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. Con lo
stesso decreto sono definite le modalita' di riparto in base agli
indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel
sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovra'
tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree
geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1,
comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto
dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni
recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei
nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di
cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se
precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo
rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del
nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del citato
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i
comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del
mancato gettito accertato, secondo modalita' stabilite con decreto
del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 77-ter
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge: «Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome).
- 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la
sperimentazione sui saldi di cui all'art. 1, comma 656, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della
sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il
complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto
ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese
finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per
l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e
2011, non puo' essere rispettivamente superiore al complesso delle
corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato
assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita' interno,
aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008
e' quello risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 657, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali
e' determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto
capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di
crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di
competenza sia in termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno
2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella
base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui
l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai
fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese
del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e'
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
6. Per gli esercizi 2009,
2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello
complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica per il periodo 2009-2011;
a tale fine, entro il 31 ottobre
di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la
proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per
le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi
territori provvedono alle finalita' correlate al patto di stabilita'
interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto
di stabilita' interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio
dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni
statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai
rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente
o comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono
altresi' prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente
il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle
leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento
della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di
una sola o piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto
di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole.
Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte
in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere assunto a
riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario
anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione
del decreto previsto dall'art. 1, comma 656, della legge n. 296 del
2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi
per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta
ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno
nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli
enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di
finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in
sede di consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli enti
locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal
legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni
finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando
l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art.
77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione
interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi
utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria
situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio
finanziario secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto
del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del
presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
dell'art. 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a
statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del
comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso
ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la
provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto
delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario
non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresi' ferme
per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno le
disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76.
17. Continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 664, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'art. 1, comma
675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal
presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri
che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata
per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del
federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del
potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo
rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del
nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle
medesime aree).
- 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il
fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998,
n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente
in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale
di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno
2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere
dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite
delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di
destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita'
di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli
investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b)
per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e
semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie
assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi
del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le
modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata
applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino
all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun
intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al
fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro
stato di attuazione;
a tale fine si avvale, oltre che delle azioni
di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli
interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi'
elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e
su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in
qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo
delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle
deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al
presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con
riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra
le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di
cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura
degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali
comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi
contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie
derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato
decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento
delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una
quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al
citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea,
nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ....
12. ....
13. Nei limiti delle risorse di cui
al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle
imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali
del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime
previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei
limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale
di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la
data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita'
delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei
contributi di cui al presente comma devono produrre istanza
all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a
comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine
cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare
una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti).
- 1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e
dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione
del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base
agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con
il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e
con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici
di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di
Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c)
previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e
dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei
compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo del comma 7
dell'art. 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, cosi' come modificato dalla
presente legge: «7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle
aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con una
dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di
erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in
applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni
interessati.».
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di
integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione
interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'art. 6 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e'
integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di
euro per gli anni 2009 e 2010.».
- Per il riferimento ai commi 20 e
21 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vedasi
in nota precedente.
- Per il riferimento all'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo
dell'art. 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149
(Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in
materia di giochi), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2008, n. 184, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica
dei giochi e delle scommesse).
- 1. Al fine di perseguire il
progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta
dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04,
nonche' di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'art. 38 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita
procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca
delle concessioni di cui alla predetta sentenza.
2. Oggetto della
procedura di cui al comma 1 e' la concessione, fino alla data del 30
giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di
giochi su base ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al numero massimo di 3.000.
Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di
vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione di
prodotti di gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 e'
aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati
dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilita' gia'
richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per
l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'art. 1, comma 287,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. La procedura e' aperta altresi' alle domande di
soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono titolari di concessione
precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio
2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di
gioco pubblici. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti
dei relativi organi societari non devono avere controversie legali
pendenti, per le quali non e' ancora intervenuto il giudicato, nei
confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono
comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in
regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate,
relativamente a concessioni precedentemente conseguite.
4. Il modulo
di domanda di partecipazione alla procedura selettiva e' reso
disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le
domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal
predetto sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate,
fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le
offerte risultanti economicamente piu' elevate rispetto ad una base
pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a
soggetti gia' titolari, per concessione precedentemente conseguita,
diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunita' europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base
sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 25 per cento
rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva
alla concessione e' predisposta dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della
convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3,
secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura
di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente
conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di
scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1
dell'art. 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, l'art. 6 degli
schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con
decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato del 28 agosto 2006 nonche' le lettere f) e g) del
comma 287 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'art.
38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al
comma 13 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota
fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento
delle gare,» sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito
un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del comma 5;
quota parte delle risorse del predetto
fondo e' destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per
l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in
funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei
relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attivita'
istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della
medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette
esigenze e' riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A
decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale
unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1, comma
531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, e' elevata al 13,40 per cento delle somme giocate; le
maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo
rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate
all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per essere interamente
destinate all'incremento del monte premi e per il restante 50 per
cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Al fine di consentire il completamento e il potenziamento
infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno
2008 e' assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione,
per il medesimo anno, del fondo di cui all'art. 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonche' del
comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
interamente destinate all'incremento del monte premi. Il piano
annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE e'
approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le
competenti Commissioni parlamentari permanenti.
8. All'art. 1, comma
286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi
non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le
manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai
quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati
individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166
del 17 luglio 2008.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.
4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, cosi' come
modificato dalla presente legge: «2. Al fine di garantire la
continuita' nella gestione del servizio di raccolta e accettazione
delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici
connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al
comma 1, previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009, sono
revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse
al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati
delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata
con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata
dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre
2003, n. 107, allo stato ancora attive.». Note all'art. 3:
- Si
riporta il testo dell'art. 11-bis della gia' citata legge n. 468 del
1978: «Art. 11-bis (Fondi speciali).
- 1. La legge finanziaria in
apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla
copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede
siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel
bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione
finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla
legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente
e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura
dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge
finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli
provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per
ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui
al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini
della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di
nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei
provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti
nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra
accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o
riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per
riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di
segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima
lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o
parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in
vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente
accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore
spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli
anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del
Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o
incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai
pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del
bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo
possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote
dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate
per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle
per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita'
naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della
sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non
corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del
Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno
cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di
spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad
obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al
comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza
dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti
presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il
termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da
utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di
appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto
consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o
maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi
provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio
dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti
stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
comma 3, lettera b), dell'art. 11.».
- Per il riferimento al comma
3 dell'art. 11 della gia' citata legge n. 468 del 1978 vedasi in
Note all'art. 1.
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Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 25 <----
Tabella A
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Vedere Tabella da pag. 27 a pag. 29 <----
Tabella B
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Vedere Tabella da pag. 31 a pag. 33 <----
Tabella C
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Vedere Tabella da pag. 35 a pag. 73 <----
Tabella D
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Vedere Tabella da pag. 75 a pag. 78 <----
Tabella E
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Vedere Tabella da pag. 79 a pag. 82 <----
Tabella F
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Vedere Tabella da pag. 83 a pag. 110 <---- |