Avvertenza: Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate in caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul video
tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le
modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia del
giorno successivo a quello della sua pubblicazione Art. 1. 1.
All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito
denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «decreto legislativo
n. 270,» sono inserite le seguenti: (( «ovvero del programma di
cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2,
lettera a), del medesimo decreto,»; 1-bis. All'articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) e'
aggiunta la seguente: «b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di
beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione
dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno
("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")». ))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono
sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma
2, lettera a), del medesimo articolo 27». 3. All'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge n. 347, (( sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le imprese )) operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e
la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'articolo
38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo'
prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle
finalita' della procedura.». 4. All'articolo 3, comma 1-bis, del
decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, (( sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: )) «Per "imprese del
gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in
via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa
sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attivita'. ((
Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal
presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al
presente comma». )) 6. Nella rubrica dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite
dalle seguenti: «del commissario straordinario». (( 6-bis. Al
comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono
premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente
articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi
aziendali oggetto della stessa,». ))
7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le
parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti:
«lettera a), ovvero». 8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n.
347 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora non sia possibile adottare,
oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del decreto
legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario,
dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria
in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.». 9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 347, le parole: «e' presentato» sono sostituite dalle
seguenti: «puo' anche essere presentato».
10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono
aggiunti i seguenti: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi
di trasparenza (( e non discriminazione )) per ogni
operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, (( e con
riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, e alle imprese del gruppo )) il commissario
straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i
soggetti che garantiscono la continuita' nel medio periodo del relativo
servizio, la rapidita' dell'intervento e il rispetto dei requisiti
previsti dalla legislazione nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti
dall'Italia. Il prezzo di cessione non e' inferiore a quello di mercato
come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione
finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con
decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal
quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma
2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di
cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a
preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita'
dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo
quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. (( Fatto
salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette
operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute
a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita' ))
unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il
rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza
dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette
misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro
il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono
cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. (( Il presente
comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009. ))
(( 4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al
presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non
comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle
procedure previste dal presente decreto, )) il venir meno dei
requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o
titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attivita' svolte
alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal
presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai
sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze,
concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti gia' prorogato ai
sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare
complessita', non possano essere definite entro il termine indicato al
suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con
le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del
programma per un massimo di 12 mesi.». 11. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite
le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo
totale o parziale».
12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni
possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato
di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti
alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 270 del 1999.». 13. All'articolo 5 del decreto-legge n.
347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. Nel caso di
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di
cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della
concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge
23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui
all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
ridotti della meta'. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo
63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero
esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario
possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali
o attivita' produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di
uno o piu' rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di
quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi
anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario
possono essere effettuati anche previa collocazione in (( cassa
integrazione )) guadagni straordinaria o cessazione del rapporto
di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario. 2-quater. Nel
caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', al fine di
agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo
8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223.». (( 13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni
del presente decreto nonche' da quelle del decreto-legge n. 347 e del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2,
lettera a) ovvero lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si
intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma. 13-ter. Le
disposizioni del presente decreto nonche' quelle del decreto-legge n.
347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano
alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si
applicano, altresi', alla cessione dei complessi di beni e contratti. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza.», convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, cosi' come modificato dalla
presente legge: «Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette
alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono
avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di
cui all'art. 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 270», ovvero del programma di cessione dei complessi
aziendali, di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), del medesimo
decreto, purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese
costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: a)
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un
anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un
ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.». - Si
riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», cosi' come modificato
dalla presente legge: «Art. 2. - Tale risultato deve potersi realizzare,
in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali,
sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa
di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
aziendali"); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non
superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"); b-bis) per le
societa' operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche
tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e
contratti").». - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazione, dalla
legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.
2 (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1.
L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 puo'
richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata
e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso
per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in
cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali
di cui al comma 2, lettera a), del medesimo art. 27.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede,
valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata
dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla
nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'art.
38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal
medesimo Ministro. Per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e
la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38
del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della
procedura. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione
straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la
determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38
del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere
il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della
procedura.». 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo
spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario
della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni
dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui
all'art. 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45,
46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie,
anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale
dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario. 3. Il
decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente
tribunale.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del gia' citato
decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art.
3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1. Il commissario
straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza,
provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile
all'accertamento dello stato di insolvenza. 1-bis. Il giudice delegato,
prima dell'autorizzazione del programma, puo' autorizzare il commissario
straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia
necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita'
d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa. 2. 3.
Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo n. 270, il commissario straordinario puo' richiedere al
Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al
tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 2,
comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese
partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva,
rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste
dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo
svolgimento dell'attivita'. Per «imprese del gruppo» si intendono anche
le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente
esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure
previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari
allo svolgimento dell'attivita'. Alle imprese del gruppo si applica la
stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta
alle procedure di cui al presente comma. 3-bis. Le procedure relative
alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente
a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2, ovvero
in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante
un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4,
commi 2 e 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto-legge 347 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, cosi'
come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Accertamento dello stato
di insolvenza e programma del commissario straordinario). - 1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla
comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, sentiti il
commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore
nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, dichiara lo stato di
insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'art. 8,
comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La
sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al
decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili. 1-bis. Qualora il
tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di
insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei
requisiti previsti dall'art. 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura.
2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla
trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con
esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della
stessa, entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita'
produttive il programma di cui all'art. 54 del decreto legislativo n.
270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lettera
a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando
specificamente, anche ai fini di cui all'art. 4-bis, la posizione dei
piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in
obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione
straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice
delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle
cause di insolvenza, prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n.
270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e
dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione. 2-bis. Un estratto della relazione
e del programma e' pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani
a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita'
ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che
l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno
facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente
mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo
modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art. 59 del
decreto legislativo n. 270. 3. Su richiesta motivata del commissario, il
termine per la presentazione del programma puo' essere prorogato dal
Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta
giorni.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi
il programma di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), ne' quello di cui
alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito
il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
disciplina dell'art. 70 del decreto legislativo n. 270. 4-bis. Il
programma di cessione puo' anche essere presentato dal commissario
straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata
autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di
cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma
2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione
dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni,
decorrenti dalla data dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti
eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei
complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza
del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto,
in deroga al disposto dell'art. 62 del decreto legislativo n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e
alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua
l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la
continuita' nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita'
dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione
nazionale, nonche' dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di
cessione non e' inferiore a quello di mercato come risultante da perizia
effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto
indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 105 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 4-quinquies. Con riferimento alle
imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma
debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero
nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla
necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le
suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute
a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di
misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di
prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i
consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e
integrazioni ritenute necessarie; definisce altresi' il termine,
comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di
monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 della citata
legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni
effettuate entro il 30 giugno 2009. 4-sexies. L'ammissione delle imprese
di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e
finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi,
dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto,
il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse,
delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o
altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative
attivita' svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure
previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di
aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono
trasferiti all'acquirente. 4-septies. Per le procedure il cui programma
risulti gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della
loro particolare complessita', non possano essere definite entro il
termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico
puo' disporre con le medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine
di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.». - Si riporta il
testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, cosi' come modificato dalla
presente legge: «Art. 5 (Operazioni necessarie per la salvaguardia del
gruppo). - 1. Il Ministero delle attivita' produttive, dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza, puo' autorizzare operazioni di
cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende
dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano
finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore
economico e produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per
motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate
anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del
Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice
di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999. 2. Fino
all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario
straordinario richiede al Ministero delle attivita' produttive
l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di
operazioni necessarie per la salvaguardia della continuita' dell'attivita'
aziendale delle imprese del gruppo.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti
non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale
sia inferiore a 250.000 euro. 2-ter. Nel caso di ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'art. 2,
comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli
ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui
all'art. 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui
all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2000, n. 218, e di cui all'art. 47, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta'. Nell'ambito delle
consultazioni di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il
Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo
parziale di complessi aziendali o attivita' produttive in precedenza
unitarie e definire i contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche non
preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle
dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori
alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa
collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione
del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.
2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori
dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, destinatari
di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita', al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici
di cui all'art. 8, commi 2 e 4, e di cui all'art. 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.».
(( Art. 1-bis. 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso
che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del
contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno
la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo,
che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino all'espressa
dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione
all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del
commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 270 del 1999. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 del gia' citato decreto
legislativo n. 270 del 1999: «2. Fino a quando la facolta' di
scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere
esecuzione.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 del succitato
decreto legislativo: «Art. 51 (Diritti dell'altro contraente). - 1. I
diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro
del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione
straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del
capo III del titolo II della legge fallimentare. 2. Nel caso di subentro
del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la
disposizione del secondo comma dell'art. 74 della legge fallimentare non
si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.».
Art. 2
1. I trattamenti di (( cassa
integrazione )) guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi
pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta'
anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di
specifici accordi in sede governativa.
2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola:
«derivanti» e' sostituita dalla seguente: «derivate».
3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il
seguente: «1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a
1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari
degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori
beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio
presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate
del programma di reimpiego.».
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza
contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e
dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei
limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al
relativo onere si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno
2009, a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, come
rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133; b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010,
mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi
alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di
riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(( 5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di un euro a passeggero»
sono sostituite dalle seguenti: «di tre euro a passeggero». Il comma 3
del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito dal seguente: «3. Le
maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal
comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente
su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello
Stato gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo
di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli
scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli
nazionali ed internazionali per singolo aeroporto». 5-ter. All'articolo
3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291». 5-quater. Nell'ambito temporale
del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito
delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione
guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennita' per il
periodo residuo del quadriennio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 11-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante «Interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, cosi' come
modificati dalla presente legge: «Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso
di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o
trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche
navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivate a
seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il
trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e
le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi
previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto
all'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Ai
datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in
cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di
mobilita', si estendono i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed
all'art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
stessi i benefici di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del
1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10
milioni di euro. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo
2005-2010. Alla relativa copertura si provvede: a) quanto a complessivi
336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal
fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza
contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno
2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno
2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno
2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010; b) quanto a complessivi 47
milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di
euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di
euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009. 4. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di
mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei
benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari,
per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47
milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77
milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72
milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le
risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3. 5. I lavoratori
dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la
facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1,
comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente
al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione,
esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.». «Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai
sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-bis del presente
decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un
corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti
regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita',
la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita' o
sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione
o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi del comma 1 dell'art. 1, ovvero destinatario dei
trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in
deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche
nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale
di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione
o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilita', al servizio per
l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle
liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti
dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione
l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione
agli interessati. 1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis e'
ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei
trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
decisione del ricorso e' comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di
mobilita', al competente servizio per l'impiego. 1-quater. La mancata
comunicazione di cui al comma 1-bis e' valutata ai fini della verifica
del corretto andamento dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per
il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. 1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai
commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori
destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1,
del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i
lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie
incaricate del programma di reimpiego.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 63 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 16 agosto
2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»: «6. L'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni
per l'anno 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»: «Art. 9-ter
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti
di natura corrente). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle
leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni», il cui ammontare e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne
da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,
sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a
provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle uniti medesime,
ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.». - Si
riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica.»: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo
per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione
concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'art.
6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n.
43, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 6-quater
(Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili). - 1. All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale
sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; b) alla lettera b), le
parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi'
incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di
cui al presente comma e' destinato ad aumentare il Fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo,
costituito ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione
direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria
centrale dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale di
cui al comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al
Fondo di cui al precedente comma il numero dei passeggeri registrati
all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra
utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.». - Si
riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n.
108 recante «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172 cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 3-bis (Norma di
interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). - 1. La
disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il
divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine
presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di
cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e
nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, limitatamente alle societa' di gestione aeroportuale e
alle societa' da queste derivate nonche' nelle ipotesi ed al personale
di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro»: «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilita). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione
del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano
esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne
comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle
predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni
di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3.
La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei
motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici,
organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare
misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del numero, della
collocazione aziendale e dei profili professionali del personale
eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di
attuazione del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla
comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS,
a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una
somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e
delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le
parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione
diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa
impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a
misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare
la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I
rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione
dell'impresa. Quest'ultima da' all'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga
comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali
dei lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie
di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un
accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 8.
Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di
mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono
ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai
commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli
impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di
residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con
le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2. 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla
comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle
somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5,
comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di
determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. 11. Gli
accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente
articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei
lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al
secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a
mansioni diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma
9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova
applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle
imprese edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per i
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 15. Nei
casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in piu' regioni, la competenza a
promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi
vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione
devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni
relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano
assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore
di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire a propria difesa la
mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle
informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle
predette procedure. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n.
215, ad eccezione dell'art. 4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre
1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio
1979, n. 36.». «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). -
1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e
all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu'
di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno
cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita'
produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di
una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito,
siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione
dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non
imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6, comma 1,
senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai lavoratori licenziati
ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 1-ter. La disposizione di cui
all'art. 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato
da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro,
attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero
di religione o di culto. 1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma
3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le
disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche
quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui
ai medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto
all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si
applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo
previsto dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'art.
16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di
mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di
accordo sindacale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine
lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o
saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di
personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si
applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore
della presente legge.».
Art. 3
1. In relazione ai comportamenti, atti e
provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire
la continuita' aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.,
nonche' di Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa' da queste
controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla
necessita' di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo
passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le
aree periferiche, la responsabilita' per i relativi fatti commessi dagli
amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a
carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e'
esclusa la responsabilita' amministrativa-contabile dei citati soggetti,
dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi
pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, nonche' di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari nelle societa' indicate nel primo periodo
non puo' costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai
soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalita'
richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre societa'.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero
obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano
esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione
dei titoli in azioni di nuove societa', sono ammessi ai benefici di cui
all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le
condizioni e le altre modalita' di attuazione del presente comma.
(( 2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo di cui al
citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il
termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli
istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati
al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello in cui scade il termine di prescrizione. 345-quater. Gli importi
dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di
prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al
comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme
pensionistiche complementari. 345-quinquies. Gli importi dovuti ai
beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo
il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di
prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine
di prescrizione. 345-sexies. In caso di omessa comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli
importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si
applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo
1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e'
ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni
dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi
di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la
sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2,
primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con
riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso
versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con
riferimento ad ogni importo non versato. 345-septies. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i
versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies,
anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto. 345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione
di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di
assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345,
gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al
relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli
eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si
siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a
conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche' del relativo regolamento di
attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le
eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del
comma 345-sexies». 2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice
civile e' sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su
cui il diritto si fonda». 2-quater. Nella procedura di amministrazione
straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli
obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione sui mercati regolamentati e' presentata dal rappresentante
comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi
sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente
entro il termine indicato dal giudice delegato. ))
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111,
e' abrogato
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «343. Per
indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario,
sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno
ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il fondo e' alimentato con le risorse di
cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.». - Si
riporta il testo dell'art. 2952 del codice civile, cosi' come modificato
dalla presente legge: «Art. 2952 (Prescrizione in materia di
assicurazione). - Il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti
dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su
cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilita'
civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La
comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione
finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La
disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato
verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennita'.».
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge. |