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LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/8/2008 - Suppl. Ordinario n. 196)

Testo in vigore dal: 22-8-2008
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
 
Art. 1
 1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge. 3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1386): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti), Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Brunetta), Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali (Sacconi), Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa (Calderoli) il 25 giugno 2008.
Assegnato alla V (Bilancio) e VI (Finanze) commissioni riunite in sede referente, il 25 giugno 2008, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 luglio 2008. Esaminato in aula il 2, 9, 17, 18, 21, 22 e 23 luglio 2008 e approvato il 24 luglio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 949): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 luglio 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 25 e 29 luglio 2008. Esaminato dalla 5ª commissione il 24, 25, 28, 29 e 30 luglio 2008.
Esaminato in aula il 31 luglio 2008 e approvato, con modificazioni, il 1° agosto 2008. Camera dei deputati (atto n. 1386-bis): Assegnato alla V (Bilancio) e VI (Finanze) commissioni riunite in sede referente, il 1° agosto 2008, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, X, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 3 agosto 2008.
Esaminato in aula il 4 agosto 2008 e approvato il 5 agosto 2008

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 331

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 4 a pag. 93 <----

----> Vedere allegato da pag. 94 a pag. 190 <----

----> Vedere allegato da pag. 191 a pag. 289 <----

----> Vedere allegato da pag. 290 a pag. 330 <----

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

(Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/8/2008 - Suppl. Ordinario n. 196)

Testo  del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112  (pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25
giugno  2008),  coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008,
n.  133,  (in  questo  stesso  supplemento  ordinario,  alla pag. 3),
recante:   «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali,   della  Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28
dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1

                  Finalita' e ambito di intervento

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  comprendono le misure
necessarie  e  urgenti  per  attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire,   unitamente   agli   altri  provvedimenti  indicati  nel
Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009:
    a)  un  obiettivo  di  indebitamento  netto delle amministrazioni
pubbliche  che  risulti  pari  al  2,5  per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e
allo  0,1  per  cento  nel  2011  nonche' a mantenere il rapporto tra
debito  pubblico  e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
    b)  la  crescita  del  tasso  di incremento del PIL rispetto agli
andamenti  tendenziali  per  l'esercizio in corso e per il successivo
triennio  attraverso  l'immediato  avvio  di maggiori investimenti in
materia   di   innovazione   e   ricerca,   sviluppo   dell'attivita'
imprenditoriale,  efficientamento  e  diversificazione delle fonti di
energia,  potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione
e  rilancio  delle  privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle   citta'   nonche'  attraverso  interventi  volti  a  garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di  acquisto  delle  famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita'  di  impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di
lavoro  tali  da  determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.
    ((  1-bis.  In  via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno
2009  contiene  esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al
suo  contenuto  tipico  con  l'esclusione di disposizioni finalizzate
direttamente  al  sostegno  o  al  rilancio  dell'economia nonche' di
carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico )).        
 Titolo II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA' Capo I Innovazione
                               Art. 2

                                                         Banda larga

  1.   Gli   interventi  di  installazione  di  reti  e  impianti  di
comunicazione  elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
  2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia'  esistenti  di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in  titolarita'  di  concessionari  pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera  possa  derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti  le  parti,  senza  che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione  dei  lavori,  concordano  un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
  3.  Nei  casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto,   in   materia   di   coubicazione  e  condivisione  di
infrastrutture,  all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni
))  dall'articolo  89,  ((  comma  1,  del codice delle comunicazioni
elettroniche,  di  cui  al  )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.  All'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) compete
altresi'  l'emanazione  del  regolamento  in materia di installazione
delle reti dorsali.
  4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno  trenta giorni prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo  sportello unico
dell'Amministrazione    territoriale    competente    la    denuncia,
accompagnata   da   una   dettagliata  relazione  e  dagli  elaborati
progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da realizzare
alla  normativa  vigente.  Con  il  medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
  5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di  comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto  alle opere di urbanizzazione primaria di cui (( all'articolo
16,  comma  7,  del  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di  efficacia  di  tre  anni.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
  7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione  comunale,  il  termine  di trenta giorni antecedente
l'inizio  dei  lavori  decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto di
assenso.  Ove  tale  atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  8.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato  alla  denuncia  il  competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi  degli  articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni  di  cui al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
  10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove  entro  il  termine  indicato  al  ((  comma 4 )) sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora
esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica
o   salute,   notifica   all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare  il  previsto  intervento,  contestualmente  indicando  le
modifiche   che   si  rendono  necessarie  per  conseguire  l'assenso
dell'Amministrazione.  E'  comunque salva la facolta' di ripresentare
la  denuncia  di  inizio  attivita',  con  le  modifiche  ((  e )) le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
  11.  L'operatore  della  comunicazione decorso il termine di cui al
comma  4  e  nel  rispetto  dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
  12.  Ultimato  l'intervento,  il progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di  collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
  13.  Per  gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno
2001,  n.  380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto.  Possono  applicarsi,  ove  ritenute  piu' favorevoli )) dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
  14.  Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi  alla  installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati  di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del  caso  che  si  tratti  di  beni  facenti  parte  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  delle  province e dei comuni e che tale
attivita'  possa  arrecare  concreta  turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione  e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo.
  15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259  si  applicano  anche  alle opere occorrenti per la realizzazione
degli  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica su
immobili  di  proprieta'  privata,  senza  la  necessita'  di  alcuna
preventiva richiesta di utenza.     
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                                                             Art. 3

                        

                                   Start up

  1.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis.  Le  plusvalenze  di cui alle lettere (( c) e c-bis) )) del
comma  1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni
al  capitale  in  societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa'
semplici  e  gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera  a)  ,  costituite  da  non  piu' di sette anni, possedute da
almeno  tre  anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere (( c) e
c-bis)  )) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e  stipulati  da  almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito  imponibile  in  quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro  due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di  cui  all'articolo  5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale  sociale  o  l'acquisto  di partecipazioni al capitale delle
medesime,  sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
  6-ter  L'importo  dell'esenzione prevista dal comma (( 6-bis )) non
puo'  in  ogni  caso  eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa'  le  cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni  anteriori  alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di  beni  materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali   ammortizzabili,   nonche'   per   spese  di  ricerca  e
sviluppo.».                   
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                                                             Art. 4

           

                    Strumenti innovativi di investimento

  1.  Per  lo  sviluppo  di  programmi di investimento destinati alla
realizzazione  di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto di
innovazione,  anche  consentendo  il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
((  alla  valorizzazione  )) delle risorse finanziarie destinate allo
scopo,  anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali,
possono  essere  costituiti  appositi  fondi  di  investimento con la
partecipazione  di  investitori  pubblici e privati, articolati in un
sistema  integrato  tra  fondi  di  livello nazionale e rete di fondi
locali.  Con  decreto  Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita'  di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli
stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
    ((  1-bis.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, con decreto di
natura  non  regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
la  gestione  separata  della  Cassa  depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere  autorizzata,  senza  oneri  aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare,
sulla  base  di  un adeguato sistema di verifica della sostenibilita'
economico-finanziaria  delle iniziative, nonche' di garanzie prestate
dagli    stessi   soggetti   beneficiari   diversi   dalla   pubblica
amministrazione,  tale  da  escludere  la  garanzia dello Stato sulle
iniziative  medesime,  anche  in  via  sussidiaria,  e  di  intese da
stipularsi  con  le  amministrazioni locali, regionali e centrali per
l'implementazione  dei programmi settoriali di rispettiva competenza,
a  fondi  per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui
fondi  strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo
per gli investimenti )).
  2.  Dalle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie  a  carico  delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.         
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
                                                             Art. 5

                
                             Sorveglianza dei prezzi

  1.  I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
  «198.  E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere   alla   tenuta   ed  elaborazione  dei  dati  e  delle
informazioni   segnalate   agli   "uffici  prezzi"  delle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso  ((  verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute,   analizza   le   ulteriori  segnalazioni  ))  ritenute
meritevoli  di  approfondimento  e  decide, se necessario, di avviare
indagini  conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi
di  determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta
sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
  199.  Per  l'esercizio delle proprie attivita' il Garante di cui al
((  comma  198  ))  si  avvale  dei  dati  rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione  dei  Ministeri  competenti  per  materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere,   delle   Camere   di   commercio,   ((  industria,
artigianato  e  agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della
Guardia  di  finanza  per  lo svolgimento di indagini conoscitive. Il
Garante  puo'  convocare  le  imprese  e le associazioni di categoria
interessate  al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi  di  largo  consumo  corrispondenti  al  corretto  e  normale
andamento  del  mercato.  L'attivita'  del Garante viene resa nota al
pubblico   attraverso   il  sito  dell'Osservatorio  dei  prezzi  del
Ministero  dello  sviluppo  economico.  ((  Nel  sito  sono  altresi'
tempestivamente   pubblicati   ed  aggiornati  quadri  di  confronto,
elaborati  a  livello  provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo  e  durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari
ed  energetici,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica )).».
  2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole  «di  cui  al  comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».               
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa 
                               Art. 6

        
           Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

  1.   Le   iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla  loro
promozione,  sviluppo  e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione   Europea  possono  fruire  di  agevolazioni  finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE)  n.  1998/2006  della  Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
  2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
    a)  la  realizzazione  di  programmi  aventi  caratteristiche  di
investimento  finalizzati  al  lancio  ed  alla  diffusione  di nuovi
prodotti  e  servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi mercati per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
    b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'  collegati ad
investimenti  italiani  all'estero,  nonche'  programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
    c)   altri  interventi  prioritari  individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  3.  Con  una  o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro  degli  affari esteri, da adottare entro novanta
giorni  ((  dalla  data di entrata in vigore )) del presente decreto,
sono  determinati  i  termini,  le  modalita'  e  le condizioni degli
interventi,  le  attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo,  nonche'  la  composizione  e  i  compiti del Comitato per
l'amministrazione  del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita'
delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente
vigenti.
  4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  con  le stesse modalita' di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  delibera  il  piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria  dalla  legge  finanziaria  ovvero  in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
  5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22
e  24.  E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad
eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5,
6,  6-bis  7  e  8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
  6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti  nel  comma  1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al
presente articolo.             
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                                                         Art. 6-bis

         
              (( Distretti produttivi e reti di imprese ))

    (( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese
attraverso  azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative,
l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie,   lo   sviluppo   di  servizi  di  sostegno  e  forme  di
collaborazione  tra  realta'  produttive anche appartenenti a regioni
diverse,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono definite le
caratteristiche  e  le  modalita'  di individuazione delle reti delle
imprese e delle catene di fornitura )).
   (( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene
di  fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi
coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine
di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le
disposizioni    concernenti    i    distretti   produttivi   previste
dall'articolo  1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione
delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
    ((  3.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  366,  primo periodo, dopo le parole: «Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
    b)  al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti
dai seguenti:
        «1)  al  fine della razionalizzazione e della riduzione degli
oneri   legati   alle   risorse   umane   e  finanziarie  conseguenti
all'effettuazione  degli adempimenti in materia di imposta sul valore
aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,
sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al
comma  366,  apposite  semplificazioni  contabili  e procedurali, nel
rispetto   della  disciplina  comunitaria,  e  in  particolare  della
direttiva   2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006,  e
successive modificazioni;
        2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali,
secondo  i  propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
    c)  al  comma  368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le
parole:  «Ministro  per  la  funzione  pubblica,»  sono  inserite  le
seguenti:  «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
    d)  al  comma  368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le
parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle finanze» sono inserite le
seguenti:  «,  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
    e) il comma 370 e' abrogato )).
   (( 4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  le  parole:  «anche  avvalendosi delle
strutture  tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di  cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317»
sono soppresse )).
    ((  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
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                                                         Art. 6-ter

              

                           (( Banca del Mezzogiorno ))

    (( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali
d'Italia  di  un  istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo
economico  e  di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per
azioni «Banca del Mezzogiorno».
    2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze da
adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  nominato  il  comitato promotore, con oneri a
carico delle risorse di cui al comma 4.
   3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
    a)  i  criteri  per  la  redazione  dello  statuto,  nel quale e'
previsto  che  la Banca abbia necessariamente sede in una regione del
Mezzogiorno d'Italia;
    b)  le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in
maggioranza  privato  e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il
riconoscimento  della  funzione  di  soci  fondatori allo Stato, alle
regioni,   alle  province,  ai  comuni,  alle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una
quota di capitale sociale;
    c)  le  modalita'  per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche,  all'acquisizione  di  marchi  e di denominazioni, entro i
limiti  delle  necessita'  operative  della Banca, di rami di azienda
gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
    d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali,  con particolare riferimento alle risorse prestate da
organismi  sopranazionali  per  lo  sviluppo  delle  aree geografiche
sottoutilizzate )).
   (( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008
per  l'apporto  al  capitale  della Banca da parte dello Stato, quale
soggetto  fondatore.  Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita'
della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla
Banca  stessa  tutte  le azioni ad esso intestate ad eccezione di una
)).
     ((  5.  All'onere  di  cui  al  comma  4  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   2,5   milioni   di   euro,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali  e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero della salute )).
    (( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
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                                                     Art. 6-quater

             

                    (( Concentrazione strategica degli
         interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate ))

    ((  1.  Al  fine di rafforzare la concentrazione su interventi di
rilevanza  strategica  nazionale  delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  e  successive  modificazioni,  su  indicazione dei Ministri
competenti   sono  revocate  le  relative  assegnazioni  operate  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
il  periodo  2000-2006  in  favore di amministrazioni centrali con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle  risorse  che  entro  la data del 31 maggio 2008 non sono state
impegnate  o  programmate  nell'ambito di accordi di programma quadro
sottoscritti   entro   la   medesima   data,   con  esclusione  delle
assegnazioni  per  progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso
e'  fatta  salva  la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord )).
    ((  2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse
ad  esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  definisce,  di  concerto con i
Ministri  interessati,  i  criteri e le modalita' per la ripartizione
delle  risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano )).
    (( 3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano
gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata
nel   bilancio   dello  Stato  per  essere  riassegnate  alla  unita'
previsionale  di  base  in  cui  e'  iscritto  il  Fondo  per le aree
sottoutilizzate )).
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                                                   Art. 6-quinquies

    

         (( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati
al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ))

    (( 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
finanziamento,  in  via  prioritaria,  di  interventi  finalizzati al
potenziamento  della  rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti
nazionali  assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale
per  il  periodo  2007-2013  in  favore  di  programmi  di  interesse
strategico  nazionale,  di  progetti  speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state
vincolate  all'attuazione  di  programmi  gia'  esaminati  dal CIPE o
destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla
delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 )).
    ((  2.  Con  delibera  del  CIPE, su proposta del Ministero dello
sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo di cui al
comma  1,  sentita  la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni
del   Mezzogiorno  almeno  l'85%  degli  stanziamenti  nazionali  per
l'attuazione   del   quadro   strategico  nazionale  per  il  periodo
2007-2013.  Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento
per  il  parere  delle  Commissioni  competenti  per  materia e per i
profili  di  carattere  finanziario.  Nel  rispetto  delle  procedure
previste  dal  regolamento  (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio  2006,  e  successive  modificazioni,  i  Programmi  operativi
nazionali  finanziati  con  risorse  comunitarie per l'attuazione del
Quadro  Strategico  Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )).
     ((   3.   Costituisce   un   principio  fondamentale,  ai  sensi
dell'articolo    117,    terzo    comma,   della   Costituzione,   la
concentrazione,   da   parte  delle  regioni,  su  infrastrutture  di
interesse  strategico  regionale  delle risorse del Quadro Strategico
Nazionale  per  il  periodo  2007-2013 in sede di predisposizione dei
programmi  finanziati  dal  Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo  61  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,  e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari. ))
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Capo II
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                                                     Art. 6-sexies

 

    (( Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria ))

   (( 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale
e   regionale   ed   in   particolare   per  garantire  l'unitarieta'
dell'impianto  programmatico  del  Quadro strategico nazionale per la
politica  regionale  di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e
coordinato   utilizzo  delle  relative  risorse,  la  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri,   sentito  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,   effettua  la  ricognizione  delle  risorse  generate  da
progetti   originariamente  finanziati  con  fonti  di  finanziamento
diverse  dai  Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti nei programmi
cofinanziati  che  siano  oggetto  di  rimborso a carico del bilancio
comunitario  e  del  fondo  di  rotazione di cui all'articolo 5 della
legge  16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse
che  non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti  correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006
e  alla  rendicontazione  delle  annualita' 2007 e 2008 dei Programmi
Operativi  2007-2013,  anche  individuando  modalita'  per evitare il
disimpegno  automatico  delle relative risorse impegnate sul bilancio
comunitario )).
    ((  2.  All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque
entro  e  non  oltre  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri competenti, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di
impiego  delle  risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di
attuazione  degli interventi che consentano di assicurare la qualita'
della   spesa  e  di  accelerarne  la  realizzazione  anche  mediante
procedure  sostitutive  nei  casi  di  inerzia  o inadempimento delle
amministrazioni  responsabili.  L'intesa,  tenuto  conto  del vincolo
delle   precedenti   assegnazioni  alle  amministrazioni  centrali  e
regionali,  in  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma, della
Costituzione,  individua  gli  interventi  speciali per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con
priorita'  per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale   di   livello  nazionale  e  regionale  di  cui  e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della coesione )).
     ((  3.  Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  approva  l'intesa  di  cui  al comma precedente ed
assume   con   propria   deliberazione   gli   atti   necessari  alla
riprogrammazione  delle  risorse e all'attuazione della stessa. Prima
dell'approvazione  da  parte  del  CIPE,  la  riprogrammazione  delle
risorse  di  cui  al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai
fini   dell'espressione   del  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari )).
    ((  4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, sulla base
dell'intesa  di  cui  ai  commi  2 e 3 e della riprogrammazione delle
risorse  disponibili  approvata  dal  CIPE,  promuove  con le singole
regioni   interessate   la  stipula  delle  intese  istituzionali  di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il
programma  degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai
fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  ed  in  coerenza  con  le
modalita'  di  attuazione  del  Quadro  strategico  nazionale  per la
politica   regionale   di   sviluppo   2007-2013  le  intese  saranno
sottoscritte  anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni )).
    ((  5.  Le  intese  istituzionali  di  programma  di cui al comma
precedente   costituiscono  lo  strumento  di  attuazione  di  quanto
previsto  dal  comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto
)).
Capo III
Energia
                                                             Art. 7

                 

                    Strategia energetica nazionale

  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  definisce  la «Strategia energetica nazionale»,
che  indica  le  priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione   delle   misure   necessarie  per  conseguire,  anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
    a)   diversificazione   delle  fonti  di  energia  e  delle  aree
geografiche di approvvigionamento;
    b)  miglioramento  della  competitivita'  del  sistema energetico
nazionale  e  sviluppo  delle  infrastrutture  nella  prospettiva del
mercato interno europeo;
    c)    promozione   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   e
dell'efficienza energetica;
    d)   realizzazione   nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
produzione di energia nucleare;
      ((  d-bis)  promozione  della  ricerca  sul  nucleare di quarta
generazione o da fusione; ))
    e)  incremento  degli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo nel
settore  energetico  e  partecipazione  ad  accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
    f)   sostenibilita'  ambientale  nella  produzione  e  negli  usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
    g)  garanzia  di  adeguati  livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
  2.  Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro  dello  sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
  3. (( Soppresso )).
  2. (( Soppresso )).
  3. (( Soppresso )).
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III
Energia 
                                                             Art. 8

 

  Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  1991,  n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  si  applica  fino  a quando il Consiglio dei
Ministri,  ((  d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del ((
Ministro  dell'ambiente  e della tutela )) del territorio e del mare,
non  abbia  definitivamente  accertato  la  non sussistenza di rischi
apprezzabili  di  subsidenza  sulle  coste,  sulla  base  di  nuovi e
aggiornati  studi,  che  dovranno  essere  presentati dai titolari di
permessi  di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i  metodi  di  valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. (( Ai fini della
suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per   la   protezione   e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui
all'articolo 28 del presente decreto )).
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata   domanda   per   il   riconoscimento  della  marginalita'
economica,  comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine  di  tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto  )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi  al  termine  di  cui  al  comma  2, pubblica l'elenco dei
giacimenti  di  cui  al  medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione  di  energia  elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
  4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita dall'articolo 5 del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali.
Capo III
Energia
                                                             Art. 9

       

          Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole  «puo'  essere» sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
    b)  al  primo  periodo,  dopo  le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
  2.  Per  fronteggiare  la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della    pesca   professionale   e   dell'autotrasporto   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre   2008,   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  provvede  con  proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di  sostegno  volte  a  consentire  il  mantenimento  dei  livelli di
competitivita',  previa  apposita  convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
  3.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma  2,  che  definisce  altresi'  le  modalita'  e  le risorse per
l'attuazione  delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
    4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del presente articolo e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
Capo III
Energia
                                                           Art. 10

      

       Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
        e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

  1.  Al  comma  355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
    «  ((  c-ter)   ))  infrastrutture  nel  settore energetico ed in
quello  delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».
Capo IV
Casa e infrastrutture
                                                           Art. 11

                      

                             (( Piano Casa ))

    ((  1.  Al  fine  di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno  abitativo  per  il pieno
sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   previa   delibera   del  Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  un  piano nazionale di edilizia
abitativa. ))
     ((   2.  Il  piano  e'  rivolto  all'incremento  del  patrimonio
immobiliare  ad  uso  abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di
edilizia  residenziale,  da  realizzare  nel  rispetto dei criteri di
efficienza  energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con
il   coinvolgimento   di   capitali  pubblici  e  privati,  destinate
prioritariamente a prima casa per: ))
      ((  a)  nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
     b) giovani coppie a basso reddito;
     c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
     d) studenti fuori sede;
     e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
      f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
     g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni  nel  territorio  nazionale  ovvero  da almeno cinque anni nella
medesima regione. ))
    ((  3.  Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione  di  nuove  abitazioni  e  la  realizzazione di misure di
recupero  del  patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla
base  di  criteri  oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo  presente  nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi: ))
       ((   a)  costituzione  di  fondi  immobiliari  destinati  alla
valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
      ((  b)  incremento  del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse  anche  derivanti  dall'alienazione  di  alloggi  di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le
modalita' previste dall'articolo 13; ))
      ((  c)  promozione  da  parte di privati di interventi anche ai
sensi  della  parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
       ((   d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in  favore  di
cooperative  edilizie  costituite  tra  i  soggetti destinatari degli
interventi,    potendosi    anche   prevedere   termini   di   durata
predeterminati   per   la   partecipazione   di   ciascun  socio,  in
considerazione   del   carattere   solo   transitorio   dell'esigenza
abitativa; ))
      ((  e)  realizzazione  di  programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale. ))
    ((  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
la  stipulazione  di  appositi  accordi  di  programma, approvati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del  CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta  abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica  e  demografica  del  territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale  e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza
e  sostenibilita'  ambientale  ed  energetica,  anche  attraverso  la
risoluzione  dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza  che  sia  stata  raggiunta  la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. ))
    ((  5.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  4 sono attuati anche
attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo III, Capo
III,  del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante: ))
      ((  a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei
promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
      ((  b)  incrementi  premiali di diritti edificatori finalizzati
alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita'  urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime  di  spazi  pubblici  o riservati alle attivita' collettive, a
verde  pubblico  o  a  parcheggi  di  cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
      ((  c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale
di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
      ((  d)  la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3,
lettera  a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento
al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili. ))
    e)  ((  la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori
come  corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di
proprieta'  pubblica  da destinare alla locazione a canone agevolato,
ovvero  da  destinare  alla  alienazione  in  favore  delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
    (( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilita',  in  particolare,  nelle  zone  caratterizzate  da un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
   (( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3,  lettera  e)  l'alloggio  sociale,  in  quanto  servizio economico
generale,  e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della
notifica  degli  aiuti  di  Stato,  di  cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
    (( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente  disciplinati  le modalita' e i termini per la verifica
periodica   delle  fasi  di  realizzazione  del  piano,  in  base  al
cronoprogramma  approvato  e  alle  esigenze  finanziarie,  potendosi
conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa
allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione  piu'  efficienti.  Le  abitazioni  realizzate  o alienate
nell'ambito  delle  procedure  di  cui  al  presente articolo possono
essere   oggetto   di   successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
dall'acquisto originario. ))
    (( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in
alternativa  alle  previsioni  di  cui  al  comma 4, con le modalita'
approvative  di  cui  alla  parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
     ((  10.  Una  quota  del  patrimonio  immobiliare  del  demanio,
costituita  da  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati, puo' essere
destinata  alla  realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo,  sulla  base  di  accordi  tra  l'Agenzia  del  demanio, il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero della
difesa  in  caso  di  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati a fini
militari, le regioni e gli enti locali. ))
    (( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni.   I  programmi  integrati  di  cui  al  comma  4  sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede   con   l'applicazione  dell'articolo  81  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, e successive
modificazioni. ))
((    12.  Per  l'attuazione  degli  interventi previsti dal presente
articolo  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  nel  quale
confluiscono  le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 1, comma
1154,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano  privi  di  effetti.  A  tale  scopo  le  risorse di cui agli
articoli  21,  21-bis  e  41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti  in  termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in  sede  di  iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. ))
((    13.  Ai  fini  del  riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare  dei  contributi  integrativi  come definiti ai sensi del
comma  4  del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso  del  certificato  storico di residenza da almeno dieci anni
nel  territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione )).
Capo IV
Casa e infrastrutture
                                                           Art. 12

          
           Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

    1.  All'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  comma  8-sexiesdecies  e'  sostituito  dal seguente: « ((
8-sexiesdecies.  Per  effetto  ))  delle  revoche  di cui al comma ((
8-quinquiesdecies )) i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A.
con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. (( e i
relativi  ))  atti  integrativi prevedono la quota di lavori che deve
essere  affidata  dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
    b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
    (( 1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e'  aggiunto,  in  fine,  a  decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il seguente comma:
  «1-ter.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.» )).
Capo IV
Casa e infrastrutture
                                                           Art. 13

   

      Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

  1.  Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque
denominati,   e   di   favorire  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni
abitativi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti
))  ed  il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede
di   Conferenza   unificata,   di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, la conclusione di accordi con
regioni  ed  enti  locali  aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure  di  alienazione  degli immobili di proprieta' dei predetti
Istituti.
    2.  Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
    a)  determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
    b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche'
i  soggetti  interessati non siano proprietari di un'altra abitazione
))  ,  in  favore  dell'assegnatario  (( non moroso nel pagamento del
canone  di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al proprio
coniuge,  qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in
regime  di  separazione  dei beni, o, gradatamente, del convivente ((
more  uxorio  ))  , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni,
dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
  3.  Nei  medesimi  accordi,  fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001, n. 410, puo' essere
prevista  la  facolta'  per  le amministrazioni regionali e locali di
stipulare  convenzioni  con  societa'  di  settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
    (( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a
finanziamenti  agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto
della  prima  casa,  a  partire  dal  1° settembre 2008 e' istituito,
presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventu',  un  Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione  del  Fondo  di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009  e  2010.  Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita'  operative  di  funzionamento  del  Fondo  di  cui al primo
periodo )).
    ((  3-ter.  Gli  alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto
1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli
aventi  diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
1993,  n.  560,  a  prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954 )).
    (( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito  il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo  del  territorio.  La dotazione del fondo e' stabilita in 60
milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e
30  milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente  e  lo  sviluppo  economico  dei territori stessi. Alla
ripartizione   delle   risorse   e   all'individuazione   degli  enti
beneficiari  si  provvede  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  in  coerenza  con  apposito  atto  di indirizzo delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili finanziari. Al
relativo  onere  si  provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno
2009,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni, per il
medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero  e,  quanto  a  30  milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
)).
Capo IV
Casa e infrastrutture 
                                                           Art. 14

                         

                          Expo Milano 2015

  1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento   del  grande  evento  EXPO  Milano  2015  in  attuazione
dell'adempimento  degli  obblighi  internazionali assunti dal governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE)
e'  autorizzata  la  spesa  di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45
milioni  di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011,
223  milioni  di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno
2013,  445  milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per
l'anno 2015.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano (( pro tempore ))
,  (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
,  e'  nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita'
preparatoria  urgente.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti
i  rappresentanti  degli  enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi  per la gestione delle attivita', compresa la previsione di
un  tavolo  istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali  e  sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia   ((   pro  tempore  ))  e  sono  stabiliti  i  criteri  di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.
Capo IV
Casa e infrastrutture
                                                       Art. 14-bis

                   

                    (( Infrastrutture militari ))

   (( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 13-ter:
        1)  le  parole:  «31  ottobre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»;
        2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture,
per  un  valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure
di  riallocazione  concernenti  i  programmi di cui ai commi 13-ter e
13-ter.1»;
    b)  al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con
enti   territoriali»   sono  inserite  le  seguenti:  «,  societa'  a
partecipazione pubblica e soggetti privati»;
    c)   al  comma  13-ter.2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  «Per  consentire  la riallocazione delle predette funzioni
nonche'   per   le   piu'   generali   esigenze   di   funzionamento,
ammodernamento  e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali  e  delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa
l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa,  un fondo in conto capitale ed uno di parte
corrente,  le  cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria
in  relazione  alle esigenze di realizzazione del programma di cui al
comma  13-ter.1.  Al  fondo  in  conto  capitale  concorrono  anche i
proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
dall'Agenzia  del  demanio con riguardo alle infrastrutture militari,
ancora  in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma.
Alla  ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu'
decreti  del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
    d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
      «13-ter.3.  Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica
l'articolo  2,  comma  615,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
essi  sono  riassegnati  allo stato di previsione del Ministero della
difesa  integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma
13-ter.2.».
    2.  All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  beni  e  di  servizi  con gli enti
territoriali,  con  le  societa'  a  partecipazione  pubblica e con i
soggetti privati»;
    b)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure
di  permuta  sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con
l'Agenzia   del   demanio,   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.».
   3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del  demanio,  individua  con apposito decreto gli immobili militari,
non  ricompresi  negli  elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
modificato  dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le
seguenti procedure:
    a)  le  alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
che  possono  essere  effettuate  anche ai sensi dell'articolo 58 del
presente  decreto,  in  deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17
giugno  1909,  n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme
della  contabilita'  generale  dello Stato, fermi restando i principi
generali   dell'ordinamento   giuridico-contabile,   sono  effettuate
direttamente  dal  Ministero  della  difesa  - Direzione generale dei
lavori    e   del   demanio   che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo   di  una  societa'  pubblica  o  a  partecipazione
pubblica  con  particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
    b)  la  determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa - Direzione generale dei
lavori  e  del  demanio,  previo  parere  di congruita' emesso da una
commissione   appositamente  nominata,  dal  Ministro  della  difesa,
presieduta  da  un  magistrato  amministrativo o da un avvocato dello
Stato  e  composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri della difesa e
dell'economia  e  delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di
comprovata  professionalita'  nella  materia.  Dall'istituzione della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica  e  ai  componenti  della  stessa  non spetta alcun
compenso o rimborso spese;
    c)  i  contratti  di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal  Ministero  della  difesa.  L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute   esigenze   di  carattere  istituzionale  dello  stesso
Ministero;
    d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) ((
possono  essere  destinati,  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  della Difesa, al soddisfacimento delle
esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della
compatibilita'  finanziaria  e  dedotta  la  quota  che  puo'  essere
destinata agli enti territoriali interessati;
    e)  le  alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate  a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato   ai   sensi   della   lettera   b)   sia   inferiore   a
quattrocentomila euro;
    f)  ai  fini  delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere,  con  cessazione  del  carattere  demaniale, il Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo  12,  comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali e del
paesaggio,  di  cui  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco  di  tali  immobili  al  Ministero per i beni e le attivita'
culturali   che   si   pronuncia,  entro  il  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
alla  verifica  dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo,  le  parti  degli  immobili  stessi  soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma  2,  del  citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004.   Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse  storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi   dell'articolo   13  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  42  del  2004.  Le  approvazioni e le autorizzazioni
previste  dal  citato  codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004  sono  rilasciate  o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della  istanza.  Le  disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
    4.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle
alienazioni  di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  sono  integralmente  riassegnati  al  fondo di parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa,  in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ))
Capo V
Istruzione e ricerca
                                                           Art. 15

                    

                     Costo dei libri scolastici

  1.  A  partire  dall'anno  scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa  vigente  e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei  libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione   didattica   esistente,   i   competenti  organi
individuano  preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in  parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai testi
disponibili  tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
  2.  Al  fine  di  potenziare  la disponibilita' e la fruibilita', a
costi  contenuti  di  testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle  scuole,  degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2008-2009, i libri di
testo  per  le  scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione  ((  di  secondo  grado  )) sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico  2011-2012,  il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri  utilizzabili  nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
  3.  I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in  sezioni  tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo   contenuto   e  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti  e
integrazioni.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
    a)  le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b)  le  caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di testo nelle
versioni on line e mista;
    c)  il  prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria  di  I  e  II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
  4.  Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo V
Istruzione e ricerca
                                                           Art. 16

    

     Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'

  1.  In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle   leggi   vigenti   e  dell'autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa   e   finanziaria,  le  Universita'  pubbliche  possono
deliberare   la  propria  trasformazione  in  fondazioni  di  diritto
privato.  La  delibera  di  trasformazione  e'  adottata  dal  Senato
accademico  a  maggioranza  assoluta  ed e' approvata con decreto del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
trasformazione  opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
  2.  Le  fondazioni  universitarie  subentrano  in  tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al  fondo  di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili
gia' in uso alle Universita' trasformate.
  3.  Gli  atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
  4.   Le  fondazioni  universitarie  sono  enti  non  commerciali  e
perseguono  i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro
natura  giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'
della  gestione.  Non  e'  ammessa  in  ogni caso la distribuzione di
utili,  in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' previste dagli statuti
delle   fondazioni   universitarie   sono  destinati  interamente  al
perseguimento degli scopi delle medesime.
  5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle  fondazioni  universitarie  sono  esenti  da  tasse  e  imposte
indirette  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  altro  titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili  relativi  agli  atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
  6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto
puo'  prevedere  l'ingresso  nella  fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
  7.  Le  fondazioni  universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e  degli enti
pubblici,   fermo   restando   il   rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario.
  8.   Le   fondazioni   universitarie  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa  e  contabile,  nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
  9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura  l'equilibrio  di  bilancio.  Il  bilancio viene redatto con
periodicita'   annuale.  Resta  fermo  il  sistema  di  finanziamento
pubblico;  a  tal  fine,  costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi,   l'entita'   dei   finanziamenti  privati  di  ciascuna
fondazione.
  10.  La  vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei  sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
  11.  La  Corte  dei  conti  esercita  il controllo sulle fondazioni
universitarie  secondo  le  modalita'  previste  dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
  12.  In  caso  di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione  della  fondazione  universitaria  da  parte degli organi di
amministrazione  o  di  rappresentanza,  il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario,
((  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) ,
con  il  compito  di  salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro  sei  mesi  da  tale  nomina  procede  alla  nomina  dei  nuovi
amministratori  dell'ente  medesimo,  secondo  quanto  previsto dallo
statuto.
  13.  Fino  alla  stipulazione  del  primo  contratto  collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica  il  trattamento  economico  e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore (( del presente decreto )).
  14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con   il  presente  articolo  e  con  la  natura  privatistica  delle
fondazioni medesime.
Capo V
Istruzione e ricerca
                                                           Art. 17

                 

                  Progetti di ricerca di eccellenza

  1.  Al  fine  di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle risorse
pubbliche  volte  al  sostegno  e  all'incentivazione  di progetti di
ricerca  di  eccellenza  ed  innovativi,  ed  in  considerazione  del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte  delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro  rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
disposta  l'attribuzione  del  patrimonio storico e documentale della
Fondazione  IRI  ad  una  societa' totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere   altresi'  disposta  la  successione  di  detta  societa'  in
eventuali  rapporti  di  lavoro  in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi  o  passivi  che  dovessero  risultare  incompatibili  con  le
finalita'  o  l'organizzazione  della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
  4.  Le  risorse  acquisite  dalla  Fondazione  Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento
di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione,
sul   territorio   nazionale,  di  progetti  in  settori  tecnologici
altamente  strategici  e alla creazione di una rete di infrastrutture
di  ricerca  di  alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.
  5.  La  Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti   di  cui  all'articolo  20  delle  disposizioni  ((  per
l'attuazione  del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )).
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 18

        

         Reclutamento del personale delle societa' pubbliche

  1.  A  decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di
entrata  ))  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge,  le  societa' che gestiscono servizi pubblici locali a
totale  partecipazione  pubblica  adottano, con propri provvedimenti,
criteri  e  modalita'  per  il  reclutamento  del  personale e per il
conferimento  degli  incarichi  nel  rispetto  dei principi di cui al
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n.
165 )).
  2.  Le  altre  societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il  reclutamento  del personale e per il conferimento degli incarichi
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle societa' quotate su mercati regolamentati.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                                                           Art. 19

 

  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                                                           Art. 20

               

                Disposizioni in materia contributiva

  1.  Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n.  138,  si  interpreta  nel  senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto  per  legge  o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della  predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento della
relativa  contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione  e  conservano  la  loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
  2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli
enti  pubblici  e  degli  enti locali privatizzate e a capitale misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
    a) la contribuzione per maternita';
     b) la contribuzione per malattia per gli operai.
  3.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2
dell'articolo  16  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita
dalla  seguente:  ))  «a) al versamento di un contributo nella misura
dello  0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo.».
  4.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del
regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )).
  5.  All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del
26  aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40,
n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
  6.  L'estensione  dell'obbligo  assicurativo  di  cui al comma 4 si
applica  con  effetto  dal  primo  periodo  di paga decorrente dal 1°
gennaio 2009.
  7.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore (( del presente
decreto  ))  , nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza  e  assistenza  sociale,  a  fronte  di  una pluralita' di
domande  ((  o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito
relativo  al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute  per  interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio,
la   riunificazione  e'  disposta  d'ufficio  dal  giudice  ai  sensi
dell'articolo  151  delle disposizioni (( per l'attuazione del codice
di  procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,  di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )).
  8.  In  mancanza  della  riunificazione  di  cui  al  comma  7,  ((
l'improcedibilita'  delle domande successive alla prima e' dichiarata
dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Analogamente,  il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  pignoramenti
successivi  al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive
in violazione del comma 7 )).
  9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende
il  giudizio  e  l'efficacia  esecutiva dei titoli eventualmente gia'
formatisi  ))  e  fissa  alle  parti  un  termine  perentorio  per la
riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )).
  10.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo  3,  comma  6,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto  agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente,  in  via  continuativa,  ((  per almeno dieci anni )) nel
territorio nazionale.
  11.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo
43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  dopo  la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole:
«e provinciali».
  12.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto  ))  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale mette a
disposizione  dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni  relative  ai decessi e alle variazioni di stato civile
da   effettuarsi   obbligatoriamente  entro  due  giorni  dalla  data
dell'evento.
  13.  In  caso  di  ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile  del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
  14.  Il  primo  periodo  dell'articolo 31, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                                                           Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

  1.  All'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368,  dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo»  (( sono aggiunte le seguenti: )) «, anche se riferibili
alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».
    ((  1-bis.  Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' inserito il seguente:
    «Art.  4-bis.  (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo
per  la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga
del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data
di  entrata  in  vigore della presente disposizione, e fatte salve le
sentenze   passate   in   giudicato,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni  di  cui  agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e'
tenuto   unicamente  a  indennizzare  il  prestatore  di  lavoro  con
un'indennita'  di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di  sei  mensilita'  dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo  ai  criteri  indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni )).».
  2.  All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24  dicembre  2007,  n.  247,  dopo  le  parole  «ferma  restando  la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
((  sono inserite le seguenti: )) «e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  3.  All'articolo  5,  comma  4-quater  del  decreto  legislativo  6
settembre  2001,  n.  368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza»  ((  sono inserite le seguenti: )) «, fatte salve diverse
disposizioni  di  contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale    o   aziendale   con   le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,».
    4.  Decorsi  24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute  nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                                                           Art. 22

Modifiche   alla   disciplina   dei  contratti  occasionali  di  tipo
                             accessorio

  1.  L'articolo  70,  comma  1, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  e'  sostituito  dal seguente: «1. Per prestazioni di
lavoro   accessorio  si  intendono  attivita'  lavorative  di  natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio,  pulizia  e  manutenzione  di edifici, strade, parchi e
monumenti;   c)   dell'insegnamento   privato  supplementare;  d)  di
manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di lavori di
emergenza  o  di  solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e  grado;  ((  f) )) di attivita' agricole di carattere stagionale ((
effettuate  da  pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero
delle  attivita'  agricole  svolte  a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633 )) ; (( g) )) dell'impresa familiare di cui
all'articolo  230-bis  del codice civile, limitatamente al commercio,
al  turismo  e  ai  servizi;  (( h) )) della consegna porta a porta e
della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
  2.  All'articolo  72  comma  4-bis  ((  del  decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276 )) , le parole «lettera (( e-bis) )) » sono
sostituite dalle seguenti: «lettera (( g) )) ».
  3.  L'articolo  72,  comma  5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per  il  versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture   assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del  decreto
ministeriale   i   concessionari   del   servizio   sono  individuati
nell'I.N.P.S.  e  nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma  1,  ((  lettere  a)  e  c) )) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto».
    4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e'
abrogato  l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                                                           Art. 23

  
         Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

  1.  All'articolo  49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni».
  2.  All'articolo  49  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «5-ter In caso di formazione
esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In
questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato
professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti
collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali
definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per
ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione
della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica
professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le parole «alta formazione» (( sono inserite le
seguenti: )) «, compresi i dottorati di ricerca».
  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le parole «e le altre istituzioni formative» ((
sono  aggiunti i seguenti periodi: )) «In assenza di regolamentazioni
regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per  quanto  compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    a)  l'articolo  1  del  decreto  ministeriale  7 ottobre 1999, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; ))
    b)  l'articolo  21  e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del
regolamento  di  cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1956, n. 1668;
    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                                                       Art. 23-bis

    
           (( Servizi pubblici locali di rilevanza economica ))

     ((   1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  disciplinano
l'affidamento  e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica,  in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di
favorire  la  piu'  ampia  diffusione dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti
gli  operatori  economici  interessati  alla  gestione  di servizi di
interesse  generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto
di  tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi
pubblici  locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo   117,   secondo   comma,   lettere   e)  e  m),  della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo  i  principi  di  sussidiarieta',  proporzionalita'  e  leale
cooperazione.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente articolo si
applicano  a  tutti  i  servizi  pubblici  locali  e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili.
    2.  Il  conferimento  della  gestione dei servizi pubblici locali
avviene,  in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei principi del Trattato che
istituisce  la  Comunita' europea e dei principi generali relativi ai
contratti  pubblici  e, in particolare, dei principi di economicita',
efficacia,  imparzialita',  trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non
discriminazione,   parita'   di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,
proporzionalita'.
    3.  In  deroga  alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma  2,  per  situazioni  che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche,   sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del  contesto
territoriale  di  riferimento,  non  permettono  un  efficace e utile
ricorso  al  mercato,  l'affidamento  puo'  avvenire nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria.
   4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un'analisi del
mercato  e  contestualmente  trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato  e  alle  autorita'  di  regolazione del settore, ove
costituite,  per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da  rendere  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione della predetta
relazione.
  5.  Ferma  restando  la  proprieta'  pubblica  delle  reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
  6.   E'   consentito  l'affidamento  simultaneo  con  gara  di  una
pluralita'  di  servizi  pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato  che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo
caso  la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
  7.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, e successive
modificazioni,   possono   definire,  nel  rispetto  delle  normative
settoriali,  i  bacini  di  gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire  lo  sfruttamento  delle  economie  di  scala e di scopo e
favorire  una  maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi,  nonche'  l'integrazione  di  servizi  a  domanda debole nel
quadro  di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione  minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
  8.  Salvo  quanto  previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni
relative  al  servizio  idrico  integrato  rilasciate  con  procedure
diverse  dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
  9.  I  soggetti  titolari della gestione di servizi pubblici locali
non  affidati  mediante  le  procedure competitive di cui al comma 2,
nonche'  i  soggetti  cui  e'  affidata la gestione delle reti, degli
impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali degli enti locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono  acquisire  la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre  societa'  che  siano  da  essi  controllate o partecipate, ne'
partecipando  a  gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si
applica  alle  societa'  quotate in mercati regolamentati. I soggetti
affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono  comunque
concorrere   alla  prima  gara  svolta  per  l'affidamento,  mediante
procedura  competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio
gia'  a  loro  affidato.  In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010,  per  l'affidamento  dei  servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica.
  10.  Il  Governo,  su  proposta  del Ministro per i rapporti con le
regioni  ed  entro  centottanta giorni alla data di entrata in vigore
della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.  281,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al fine di:
    a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza
da  parte  delle  societa' in house e delle societa' a partecipazione
mista  pubblica  e  privata  di  procedure  ad  evidenza pubblica per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
    b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza  di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni
con  un  limitato  numero  di  residenti possano svolgere le funzioni
relative   alla   gestione  dei  servizi  pubblici  locali  in  forma
associata;
    c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e  le  funzioni  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
    d)   armonizzare   la   nuova  disciplina  e  quella  di  settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili  in  via  generale  per  l'affidamento di tutti i servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  in  materia  di  rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
    e)  disciplinare,  per  i settori diversi da quello idrico, fermo
restando  il  limite  massimo  stabilito  dall'ordinamento di ciascun
settore  per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria,  ai  fini del progressivo allineamento delle gestioni in
essere  alle  disposizioni  di  cui  al presente articolo, prevedendo
tempi  differenziati  e che gli affidamenti diretti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
    f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
    g)  limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale  e  razionalita'  economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva  dei  servizi  pubblici  locali,  liberalizzando le altre
attivita'  economiche di prestazione di servizi di interesse generale
in  ambito  locale  compatibili  con  le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
    h)  prevedere  nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento  degli  investimenti  e  una  durata  degli  affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
    i)  disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di  proprieta'  del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
    l)  prevedere  adeguati  strumenti  di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
    m)  individuare  espressamente  le  norme  abrogate  ai sensi del
presente articolo.
  11.  L'articolo  113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,   e'   abrogato   nelle  parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
  12.  Restano  salve  le  procedure di affidamento gia' avviate alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto )).
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 24

                           

                            Taglia-leggi

  1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno successivo alla data
di  entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni  elencate  nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei
commi  14  e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
)).
     ((  1-bis.  Il  Governo  individua,  con  atto  ricognitivo,  le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto
connesse  esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato A )).

       
     

        
      
                   
Capo VII
Semplificazioni
 
 
                              Art. 25.
                     Taglia-oneri amministrativi
  1.  Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del
presente   decreto,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  e'  approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi   derivanti  da  obblighi  informativi  nelle  materie
affidate  alla  competenza  dello Stato, con l'obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva  del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione  relativa alle materie di competenza regionale, si provvede
ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
  2.  In  attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della  funzione  pubblica  coordina  le  attivita'  di misurazione in
raccordo  con  l'Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
  3.  Ciascun  Ministro,  di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi,  che  definisce  le misure normative, organizzative e
tecnologiche  finalizzate  al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma  1,  assegnando  i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  I  piani
confluiscono  nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
10  gennaio 2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
9  marzo  2006,  n.  80  ))  ,  che assicura la coerenza generale del
processo  nonche'  il  raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al
comma 1.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, si
provvede  a  definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di   cui  al  comma  3  e  delle  forme  di  verifica  dell'effettivo
raggiungimento   dei   risultati,   anche  utilizzando  strumenti  di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
  5.  Sulla  base  degli  esiti  della  misurazione  di ogni materia,
congiuntamente  ai  piani  di  cui al comma 3, e comunque entro il 30
settembre  2012,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o i Ministri competenti,
contenenti  gli  interventi  normativi  volti  a  ridurre  gli  oneri
amministrativi  gravanti  sulle  imprese  nei  settori  misurati  e a
semplificare  e  riordinare  la  relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono  nel  processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  6.  Degli  stati  di  avanzamento  e dei risultati raggiunti con le
attivita'  di  misurazione  e  riduzione  degli  oneri amministrativi
gravanti  sulle  imprese  e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
  7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati nei singoli piani
ministeriali  di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 26

                         
                          (( Taglia-enti ))

    ((  1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e
le  loro  federazioni,  delle  federazioni  sportive e degli enti non
inclusi  nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del  comma 5
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la
cui  funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria  della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alle  leggi  20  luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della
memoria  e  30  marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche'  delle  Autorita'  portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca,  sono  soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, ad
eccezione  di  quelli  confermati  con  decreto  dei  Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
normativa,  da  emanarsi  entro  il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi  tutti  gli  enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza  del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino  ai  sensi  del  comma  634  dell'articolo  2 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244.  Nei  successivi  novanta giorni i Ministri
vigilanti  comunicano  ai  Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa  gli  enti  che
risultano soppressi ai sensi del presente comma )).
    ((  2.  Le  funzioni  esercitate  da  ciascun ente soppresso sono
attribuite   all'amministrazione   vigilante   ovvero,  nel  caso  di
pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella titolare delle
maggiori    competenze    nella    materia   che   ne   e'   oggetto.
L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
acquisisce  le  risorse  finanziarie,  strumentali  e di personale. I
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  alla  prima  scadenza
successiva  alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati
o prorogati )).
    ((  3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )).
    ((  4.  All'alinea  del  comma  634 del medesimo articolo 2 della
predetta   legge   n.   244  del  2007  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  le  parole  «Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa»;
    b)  le  parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite
dalle  seguenti:  «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa,»;
    c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
   5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le  parole  «e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite  dalle  seguenti  «,  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa» )).
    ((  6.  L'Unita'  per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1,
comma  724,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' soppressa a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due
milioni  di  euro  annui,  comprensiva  delle risorse gia' stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri )).
    ((  7.  Con  successivo  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro per i rapporti con le Regioni,
sono  determinate  le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al comma 6 )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 27

                       
                                   Taglia-carta

  1.  Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,
le  amministrazioni  pubbliche  riducono  del 50 per cento rispetto a
quella  dell'anno  2007,  la spesa per la stampa delle relazioni e di
ogni   altra   pubblicazione   prevista  da  leggi  e  regolamenti  e
distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
  2.  Al  fine  di  ridurre  i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale
a  tutti  i  soggetti  in  possesso  di  un  abbonamento  a carico di
amministrazioni    o   enti   pubblici   o   locali   e'   sostituita
dall'abbonamento   telematico.   Il   costo   degli   abbonamenti  e'
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (( dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 28

             
              Misure per garantire la razionalizzazione
                    di strutture tecniche statali

  1.  E'  istituito,  sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ))
  2.  L'  ((  ISPRA  ))  svolge  le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie   strumentali   e   di  personale,  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive
modificazioni,  dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla  legge  11  febbraio  1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata  al  mare  di  cui  all'articolo  1-bis del decreto-legge 4
dicembre  1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
))  21  gennaio  1994,  n.  61,  i  quali,  a decorrere dalla data di
insediamento  dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
sono soppressi.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  da  adottare  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti  in  materia  di  ambiente,  che  si esprimono entro venti
giorni  dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi  per  l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di  ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse  ((  dell'ISPRA )). In sede di definizione di tale decreto si
tiene  conto  dei  risparmi  da realizzare a regime per effetto della
riduzione  degli  organi  di  amministrazione  e controllo degli enti
soppressi,  nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative,  anche  attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative   e  funzionali,  e  al  minor  fabbisogno  di  risorse
strumentali e logistiche.
    4.  La  denominazione « (( Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  )) » sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque  presente,  le  denominazioni:  «Agenzia  per  la  protezione
dell'Ambiente  e  per  i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale
per  la  fauna  selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita'  istituzionali fino all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   nomina   un  commissario  e  due
subcommissari.
  6.  Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita'
dei  commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      ((  6-bis.  L'Avvocatura  dello  Stato  continua ad assumere la
rappresentanza  e  la  difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi
avanti   le   Autorita'   giudiziarie,   i   collegi   arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali )).
  7.  La  Commissione  istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti,
provenienti   dal   settore   pubblico   e   privato,   con   elevata
qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati    ordinari,    amministrativi    e    contabili,   oppure
tecnico-scientifica.
  8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
  9.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni ((
di  cui  al  comma  7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei
nuovi  esperti,  lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali (( e'
garantito  ))  dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  10.  La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla  programmazione  e  gestione  degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente
della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90, e' composta da ventitre
membri  di  cui  dieci  tecnici,  scelti  fra  ingegneri, architetti,
biologi,  chimici  e  geologi,  e  tredici  scelti  fra  giuristi  ed
economisti,  tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti
fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
  11.  I  componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90, entro quarantacinque giorni ((
dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge.
  12.  La  Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi,
sino  all'adozione  del  decreto  di nomina dei nuovi componenti, con
quelli  in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
)).
  13.  Dall'attuazione  ((  dei  commi  da  7  a  12  )) del presente
articolo,  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

       
     

        
      
                   
Capo VII
Semplificazioni
 
 
                              Art. 29.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali,  di  cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  « (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo   stato   di   salute   o  malattia  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori  anche  a  progetto,  senza  indicazione della relativa
diagnosi,  ovvero  dall'adesione  ad  organizzazioni  sindacali  o  a
carattere   sindacale,   la   tenuta   di   un  aggiornato  documento
programmatico   sulla   sicurezza   e'   sostituita  dall'obbligo  di
autocertificazione,  resa  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati  in  osservanza  delle  altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione   a   tali  trattamenti,  nonche'  a  trattamenti  comunque
effettuati  per  correnti  finalita'  amministrative  e contabili, in
particolare  presso  piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani,  il  Garante,  sentito  il Ministro per la semplificazione
normativa,   individua   con  proprio  provvedimento,  da  aggiornare
periodicamente,    modalita'   semplificate   di   applicazione   del
disciplinare  tecnico  di  cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1». ))
    ((  2.  In  sede  di  prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento   di  cui  al  comma  1  e'  adottato  entro  due  mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
))
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «  2.  La  notificazione  e'  validamente  effettuata  solo  se  e'
trasmessa  attraverso  il  sito  del  Garante, utilizzando l'apposito
modello,  che  contiene  la  richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
    a)  le  coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente,  del  suo  rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
    b) la o le finalita' del trattamento;
    c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
    d)  i  destinatari  o  le  categorie  di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
    f)  una  descrizione  generale  che  permetta  di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento.».
  5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto )) il Garante di cui all'articolo
153  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di  cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
    ((  5-bis.  All'articolo  44,  comma  1,  lettera  a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o  mediante  regole  di  condotta  esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti  a  un  medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i
propri  diritti  nel  territorio  dello  Stato,  in  base al presente
codice,  anche  in  ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo  36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  dopo  le  parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  il Ministro per la semplificazione
normativa )) ».
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 30

         

              Semplificazione dei controlli amministrativi
          a carico delle imprese soggette a certificazione

  1.  Per  le  imprese  soggette  a  certificazione  ambientale  o di
qualita'  rilasciata  da  un  soggetto  certificatore  accreditato in
conformita'  a  norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici  svolti  dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi  o  le ulteriori attivita' amministrative di verifica,
anche   ai   fini   dell'eventuale   rinnovo  o  aggiornamento  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  dell'attivita'.  Le  verifiche  dei
competenti  organi  amministrativi  hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. ((
Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria )).
  2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale   di   sussidiarieta'  orizzontale  ed  attiene  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo   117,   secondo  comma,  lettera  ((  m)  ))  ,  della
Costituzione.  Resta  ferma  la  potesta'  delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
  3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano )) , sono individuati le
tipologie  dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione   di   cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di  evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli, nonche' le modalita'
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
  4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 31

            

               Durata e rinnovo della carta d'identita'

  1.  ((  All'articolo  3  ))  , secondo comma, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite  dalle  seguenti: «dieci anni» (( ed e' aggiunto, in fine,
il  seguente periodo: «Le carte di identita' rilasciate a partire dal
1°  gennaio  2010  devono  essere  munite  della  fotografia  e delle
impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).».
    2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 3, secondo comma, del
citato  testo  unico  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come  modificato  dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
alle  carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore (( del presente decreto )).
    3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita'  della  data  di  scadenza  del  documento  stesso tra il
centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 32

                     

                        Strumenti di pagamento

  1.  All'articolo  49  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « (( 5.000 euro )) » sono
sostituite dalle seguenti: « (( 12.500 euro )) »;
    b) l'ultimo periodo del comma 10 e' (( soppresso )).
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 33



   Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori

  1.  Il  comma  1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1  a  6,  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore  gli  studi  di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre  del  periodo  d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per
l'anno  2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre».
  2.  Resta  ferma  la  disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della  legge  8  maggio  1998,  n.  146, concernente la emanazione di
regolamenti  governativi  nella  materia  ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque  essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a  quelle contenute (( nel presente decreto )) regolino la materia, a
meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
  3.  All'articolo  8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica  ((  22  luglio  1998, n. 322 )) , sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4-bis e' abrogato;
    b) (( al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse
e  le  parole  «degli  stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della
stessa )) ».
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 34

                         

                          (( (Soppresso) ))
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 35

       

        Semplificazione della disciplina per l'installazione
              degli impianti all'interno degli edifici

  1.  Entro  il  ((  31  dicembre  2008 )) il Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa,  emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
    a)  il  complesso  delle  disposizioni in materia di attivita' di
installazione  degli  impianti  all'interno  degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
    b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui  alla  lettera  a)  con  l'obiettivo  primario  di  tutelare  gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
    c)  la  revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  caso  di
violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai  provvedimenti previsti alle
lettere a) e b) .
    2.  L'articolo  13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del
Ministro  dello  sviluppo  economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' ((
abrogato )).
((   2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e
9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. ))
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 36

Class   action.  ((  Sottoscrizione  dell'atto  di  trasferimento  di
                    partecipazioni societarie ))

  1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela   risarcitoria   collettiva,  anche  in  forma  specifica  nei
confronti  delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447
((  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244 )) , le parole «decorsi
centottanta giorni» sono (( sostituite )) dalle seguenti: «decorso un
anno».
    ((  1-bis.  L'atto  di  trasferimento  di  cui  al  secondo comma
dell'articolo  2470  del  codice  civile puo' essere sottoscritto con
firma  digitale,  nel  rispetto  della  normativa anche regolamentare
concernente  la  sottoscrizione  dei  documenti  informatici,  ed  e'
depositato,  entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura
di  un  intermediario  abilitato  ai  sensi  dell'articolo  31, comma
2-quater,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340.  In tale caso,
l'iscrizione  del  trasferimento  nel  libro  dei  soci  ha luogo, su
richiesta  dell'alienante  e  dell'acquirente,  dietro esibizione del
titolo  da  cui  risultino  il  trasferimento  e l'avvenuto deposito,
rilasciato  dall'intermediario  che  vi  ha  provveduto  ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli
atti di cui al presente comma )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 37

            

                 Certificazioni e prestazioni sanitarie

  1.  Al  fine  di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali  e  non  necessari  alla  tutela  della  salute  a  carico di
cittadini  ed  imprese  e  consentire  la eliminazione di adempimenti
formali  connessi  a  pratiche  sanitarie  obsolete,  ferme  restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e (( delle politiche
sociali  ))  ,  di  concerto  con  il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, (( ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) , sono
individuate le disposizioni da abrogare.
  2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente  testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 38

                       

                        Impresa in un giorno

  1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di  cui  all'articolo  41  della  Costituzione,  l'avvio di attivita'
imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e'  tutelato  sin  dalla  presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  attengono ai livelli
essenziali  delle  prestazioni  per garantire uniformemente i diritti
civili  e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e   la   concorrenzialita'  delle  imprese  su  tutto  il  territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e
p) )) della Costituzione.
  3.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e del Ministro per la semplificazione normativa,
((  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) ,
si  procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello  unico per le attivita' produttive di cui (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
    a)  attuazione  del  principio secondo cui, salvo quanto previsto
per  i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e dall'articolo 9
del   decreto-legge   31   gennaio   2007   n.   7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello
unico  costituisce  l'unico  punto  di  accesso per il richiedente in
relazione  a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la sua
attivita'  produttiva  e  fornisce,  altresi',  una  risposta unica e
tempestiva  ((  in  luogo  ))  di  tutte le pubbliche amministrazioni
comunque  coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle di cui
all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
      ((  a-bis)  viene  assicurato, anche attraverso apposite misure
telematiche,   il   collegamento   tra  le  attivita'  relative  alla
costituzione   dell'impresa   di   cui   alla   comunicazione   unica
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita'  relative  alla attivita' produttiva di cui alla lettera a)
del presente comma; ))
    b)  le  disposizioni  si  applicano  sia per l'espletamento delle
procedure  e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva  (( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  dicembre  2006  ))  ,  sia  per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
    c)  l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la  cessazione  dell'esercizio  dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata  a  soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In  caso  di  istruttoria  con  esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano  una  dichiarazione  di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti   che   comportino   attivita'  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione,   i   soggetti   privati  accreditati  svolgono
unicamente   attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto  dello
sportello unico;
    (( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
il  cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera
a)  esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole
alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura le
quali  mettono  a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione  di  «impresainungiorno»,  prevedendo forme di gestione
congiunta con l'ANCI; ))
    e)  l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi  in  cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
    f)  lo  sportello  unico,  al  momento  della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione  dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
((   dichiarazione  di  inizio  attivita'  ))  ,  costituisce  titolo
autorizzatorio.  In  caso  di  diniego, il privato puo' richiedere il
ricorso  alla  conferenza  di  servizi  di  cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    g)   per   i   progetti   di  impianto  produttivo  eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di  osservazioni  ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il  termine  previsto  per  le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle  questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione procedente
conclude  in  ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in  tal  caso,  salvo  il  caso  di  omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile  del  procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli  eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
  4.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la semplificazione
normativa,  ((  e  previo  parere  della  Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni  ))  ,  sono  stabiliti  i  requisiti  e le
modalita'  di  accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3,
((  lettera  c)  )),  e  le  forme  di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente  anche  demandando  tali  funzioni al sistema camerale,
nonche'  le  modalita'  per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie   di   autorizzazione   per   le   quali   e'   sufficiente
l'attestazione  dei  soggetti  privati  accreditati,  secondo criteri
omogenei  sul  territorio  nazionale  e  tenendo  conto delle diverse
discipline regionali.
  5.  Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80  ))  ,  predispone  un piano di
formazione  dei  dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche  di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio  nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma  1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui al
presente articolo.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 39



 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro

  1.  Il  datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di  lavoro  domestico,  deve  istituire  e  tenere il libro unico del
lavoro  nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori   coordinati   e   continuativi   e  gli  associati  in
partecipazione  con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove
ricorrano,   la   qualifica  e  il  livello,  la  retribuzione  base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
  2.   Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata  ogni
annotazione  relativa  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite  dal  datore  di  lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di
rimborso  spese,  le  trattenute  a  qualsiasi  titolo effettuate, le
detrazioni  fiscali,  i  dati  relativi  agli  assegni  per il nucleo
familiare,  le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le  somme  erogate  a  titolo  di  premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico
del  lavoro  deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da
cui  risulti,  per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario,   delle   eventuali  assenze  dal  lavoro,  anche  non
retribuite,  delle  ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in cui al
lavoratore  venga  corrisposta  una  retribuzione  fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
  3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai  commi  1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
  4.  Il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' e tempi di
tenuta  e  conservazione  del  libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
  5.  Con  la  consegna  al  lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate  nel  libro  unico  del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
  6.  La  violazione  dell'obbligo  di istituzione e tenuta del libro
unico  del  lavoro  di  cui  al  comma  1  e'  punita con la sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli  organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici
giorni  alla  richiesta  degli  organi  di  vigilanza  di  esibire la
documentazione   in   loro  possesso  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  da  250  a  2000  euro.  In  caso  di  recidiva della
violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
  7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti  retributivi,  previdenziali  o  fiscali e' punita con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  150  a  1500  euro  e se la
violazione  si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500  a  3000  euro.  La  violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se  la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va  da  150  a  1500  euro.  La  mancata conservazione per il termine
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma provvedono gli
organi  di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e  previdenza.  Autorita'  competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
  8.  Il  primo periodo dell'articolo 23 del (( testo unico di cui al
)) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e'
sostituito  dal  seguente:  «Se  ai  lavori  sono  addette le persone
indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , numeri 6 e 7, il datore
di   lavoro,   anche   artigiano,   qualora   non  siano  oggetto  di
comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di lavoro di
cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica
o  a  mezzo  fax,  all'Istituto  assicuratore  nominativamente, prima
dell'inizio   dell'attivita'   lavorativa,   indicando   altresi'  il
trattamento retributivo ove previsto».
  9.  Alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche:   a)   nell'articolo   2,  e'  abrogato  il  comma  3;  b)
nell'articolo  3,  i  commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro  al  di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il  nominativo  ed  il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita'  produttiva,  nonche'  la  misura della retribuzione nel libro
unico  del  lavoro»;  c)  nell'articolo  10,  i  commi  da 2 a 4 sono
abrogati,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per ciascun
lavoratore  a  domicilio,  il  libro  unico del lavoro deve contenere
anche  le  date  e  le  ore  di  consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione  del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della  qualita'  di  esso»;  d)  nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati,  al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma  4  sono  abrogate  le  parole  «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
  10.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono ((
abrogati  )) , e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
    a)  l'articolo  134 del (( regolamento di cui al )) regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422;
     (( b)  )) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
    c)  gli  articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
    d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
    e)  gli  articoli 20, 21, 25 e 26 del (( testo unico di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
    h)  il  ((  regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n.
608;
      j) il  comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
     k)  il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, (( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 )) ;
    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
    m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    n)  i  commi  1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  11.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione  gli  articoli  14,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche
e integrazioni.
  12.  Alla  lettera  (( h) )) dell'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma
1, lettera (( u) )) » sono soppresse.
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 40

   

      Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

  1.  L'articolo  5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito
dal  seguente:  « (( Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)
)).  -  1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei  consulenti  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  di cui
all'articolo  1,  comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di  questa  facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale  del  lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto  al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono  reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti   di   cui   all'articolo   1,  comma  1,  che,  senza
giustificato  motivo,  non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta
degli  organi  di  vigilanza  di  esibire  la  documentazione in loro
possesso,  sono  puniti  con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100  a  1000  euro.  In  caso  di  recidiva  della violazione e' data
informazione   tempestiva   al   Consiglio   provinciale  dell'Ordine
professionale   di   appartenenza   del  trasgressore  per  eventuali
provvedimenti disciplinari».
  2.  All'articolo  4-bis  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181,  come  inserito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
dicembre  2002,  n.  297,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di
lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di
instaurazione  del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma
2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
modificazioni,  ((  dalla  legge  ))  28  novembre  1996,  n.  608, e
successive   modificazioni,   adempiendo   in  tal  modo  anche  alla
comunicazione  di  cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo  si  intende  assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
La  presente  disposizione  non  si  applica  per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse
))  le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la
fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Gli  obblighi  di  registrazione  di  cui  al  comma  2 si assolvono
mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito  dal  seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti
nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da
incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  ((  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione  ))  e  previa  intesa  con  la Conferenza unificata. I
prospetti  sono  pubblici.  Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, dispongono la loro
consultazione  nelle  proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico».
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono  soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge».
  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a
comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,
l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al
personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui  all'articolo  115  del  Codice  della  Navigazione, al personale
marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto  il personale che a vario titolo presta servizio, come definito
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a) (( del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 41

    

       Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

  1.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  e)  ,  n.  2, del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  dopo le parole «e' considerato
lavoratore   notturno  qualsiasi  lavoratore  che  svolga»,  ((  sono
inserite le seguenti: )) «per almeno tre ore».
  2.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  ((  h)  ))  , del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci»,
(( sono inserite le seguenti: )) «sia per conto proprio che per conto
di terzi».
  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66   dopo   le   parole   «attivita'   operative  specificamente
istituzionali»,  ((  sono aggiunte le seguenti: )) «e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le  parole  «frazionati  durante  la  giornata»,  (( sono aggiunte le
seguenti: )) «o da regimi di reperibilita».
  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  dopo  le  parole  «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole  «Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a quattordici giorni».
  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8  aprile  2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di
lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
  7.  Il  comma  1  dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui
agli  articoli  7,  8,  12  e  13  possono  essere  derogate mediante
contratti   collettivi   stipulati   a   livello   nazionale  con  le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative. ((
Per  il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni )) nei
contratti  collettivi  nazionali  le deroghe possono essere stabilite
nei  contratti  collettivi  territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano nazionale».
  8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle  disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' ((
articolo  9,  comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».
  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: «4. La violazione delle
disposizioni  previste  dall'articolo  7,  comma  1, e' punita con la
sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
  10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
  11.  All'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile
2008,  n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero  e  settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,
considerando  le  specifiche  gravita'  di  esposizione al rischio di
infortunio,» (( sono soppresse )).
  12.  All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo
9  aprile  2008,  n.  81  le  parole:  «di reiterate violazioni della
disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero  e  settimanale,  di  cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o» (( sono soppresse )).
  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica
posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico
dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). La
contrattazione  collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai
dirigenti   condizioni   di  lavoro  che  consentano  una  protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli  4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 42

            

                   Accesso agli elenchi dei contribuenti

  1.  Nel  rispetto del (( codice di cui al )) decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza
nell'ambito  dei  rapporti  fiscali  in  coerenza  con  la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari:
    a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma  6  e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio
delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e'  ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi
e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dalla
relativa  normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni
di  legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis (( Fuori dei
casi  previsti dal comma 6 )) , la comunicazione o diffusione, totale
o  parziale,  con  qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali
ivi  contenuti,  ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
    b)   all'articolo   66-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e' sostituito dal
seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni
interessati.   Nel   predetto   periodo,  e'  ammessa  la  visione  e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione,
nonche'  da  specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle
seguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;
        4)  dopo  il quarto comma e' aggiunto il seguente: « (( Fuori
dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  ))  , la comunicazione o
diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di  dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino  al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.».
     ((   1-bis.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
relativamente  agli  elenchi,  anche  gia'  pubblicati, concernenti i
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e
comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
consultazione  degli  elenchi  previsti  dagli articoli 66-bis, commi
secondo  e  terzo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal
comma  1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante
l'utilizzo  delle  reti  di  comunicazione  elettronica come definite
dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  c)  del  codice  in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 43

         

              Semplificazione degli strumenti di attrazione
             degli investimenti e di sviluppo d'impresa

  1.  Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di  progetti  di  sviluppo  di impresa rilevanti per il rafforzamento
della  struttura  produttiva  del  Paese, con particolare riferimento
alle  aree  del  Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni   e  le  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni
finanziarie   a   sostegno   degli  investimenti  privati  e  per  la
realizzazione  di  interventi ad essi complementari e funzionali. Con
tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, (( con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola
e  della  pesca  e  acquacoltura  ))  ,  e  con  il  Ministro  per la
semplificazione  normativa,  sentita  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
    a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,  le categorie di
imprese,  il  valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione,   la   misura   e   la   natura  finanziaria  delle
agevolazioni   concedibili   nei   limiti  consentiti  dalla  vigente
normativa  comunitaria,  i  criteri  di  valutazione  dell'istanza di
ammissione all'agevolazione;
    b)  affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa  S.p.A.  le  funzioni  relative  alla  gestione
dell'intervento  di  cui  al  presente  articolo, ivi comprese quelle
relative  alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della
domanda  di  agevolazione,  alla  stipula  del  relativo contratto di
ammissione,   all'erogazione,   al   controllo   ed  al  monitoraggio
dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento  (( delle
eventuali   opere  ))  infrastrutturali  complementari  e  funzionali
all'investimento privato;
    c)  stabilire  le  modalita' di cooperazione con le regioni e gli
enti  locali  interessati,  ai fini della gestione dell'intervento di
cui   al   presente   articolo,   con  particolare  riferimento  alla
programmazione   e   realizzazione   ((   delle  eventuali  opere  ))
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
    d)   disciplinare   una   procedura  accelerata  che  preveda  la
possibilita'   per   l'Agenzia   nazionale   per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero
dello  sviluppo  economico  l'indizione  di  conferenze di servizi ai
sensi  dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla  conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione
dei  provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed
alla  programmazione  delle  opere  infrastrutturali  complementari e
funzionali  all'investimento  stesso,  la  predetta  Agenzia nonche',
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza,
e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3,
della  citata  legge  n.  241  del  1990, il Ministero dello sviluppo
economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della
conferenza  di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo  che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  salvo  che  la
normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato
necessario  all'avvio  dell'investimento  agevolato  e  di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
    e)  le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti  dei  massimali  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  con
benefici fiscali.
  2.  Il  Ministero  dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui  al  presente  articolo,  vigila  sull'esercizio  delle  funzioni
affidate  all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua   verifiche,   anche   a   campione,  sull'attuazione  degli
interventi  finanziati  e  sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
  3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e gli interventi complementari e
funzionali  di  cui  al  comma  1  possono  essere  finanziati con le
disponibilita'  assegnate  ad apposito Fondo istituito nello stato di
previsione  del  Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono
le   risorse   ordinarie  disponibili  a  legislazione  vigente  gia'
assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali  di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito
dei  programmi  previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed
in  coerenza  con  le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto
del  ((  Ministero  dello  sviluppo economico )) , di concerto con il
Ministero  dell'economia  e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni  dalla  data (( di entrata in vigore del presente decreto )) ,
viene  effettuata  una  ricognizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
  4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  (( comma 3 )) , il ((
Ministero   dello   sviluppo  economico  ))  si  avvale  dell'Agenzia
nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  ((  e  lo sviluppo
d'impresa S.p.A. ))
  5.  Dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non  possono  essere  piu'  presentate  domande  per  l'accesso  alle
agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in
materia  di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera  e)  ,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i
contratti  di  localizzazione,  di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002,  n.  130,  e  del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro  la  data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima (( della data di entrata in vigore del presente decreto
)) , fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la
domanda  sia  valutata  ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al
presente articolo.
  6.  Sono  abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216,
217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6,  commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80.
Dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato  l'articolo  1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del
2005.
  7.  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente articolo effettuati
direttamente  dall'Agenzia  ((  nazionale  ))  per l'attrazione degli
investimenti  ((  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  ))  ,  si  puo'
provvedere,  previa  definizione nella convenzione di cui al comma 1,
lettera  b)  , a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia  medesima,  ferme  restando  le  modalita' di utilizzo gia'
previste  dalla  normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui
conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
   (( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2009 )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 44

        

                 Semplificazione e riordino delle procedure
              di erogazione dei contributi all'editoria

  1.  Con  regolamento  di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito  anche  il  Ministro  per  la semplificazione normativa, sono
emanate,  ((  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza
pubblica )) e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel
bilancio  dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite  massimo  di spesa, misure di semplificazione e riordino della
disciplina  di  erogazione  dei  contributi  all'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge
7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  semplificazione  della documentazione necessaria per accedere
al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello stesso, assicurando
comunque  la  prova  dell'effettiva  distribuzione e messa in vendita
della  testata,  nonche'  l'adeguata  valorizzazione dell'occupazione
professionale;
    b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca,  anche  attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento;
       ((  b-bis)  mantenimento  del  diritto  all'intero  contributo
previsto  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto
1991,  n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri
aventi  diritto,  per  le  imprese  radiofoniche  private che abbiano
svolto  attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 250 )).
Capo VII
Semplificazioni
                                                           Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della
         (( Commissione tecnica per la finanza pubblica. ))

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso
e,  dalla  medesima  data,  le  relative  funzioni sono attribuite al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  ed  il  relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni  di  appartenenza  ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al  Dipartimento  delle
finanze di tale Ministero.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 1, sono o restano
abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare:
    a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
e successive modificazioni;
    b)   l'articolo  22  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
    c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d)
ed  e)  ,  limitatamente  al primo periodo, del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
    d)  gli  articoli  4,  comma 1, lettera c) , e 18 del regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43;
    e)  gli  articoli  da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso.  Conseguentemente, sono
abrogati  i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse ((
rivenienti  ))  dall'abrogazione del comma 477 sono (( iscritte )) in
un   apposito   fondo   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia
e   delle   finanze   sono   adottate  le  variazioni  degli  assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto
organismo  e si provvede anche con riferimento al relativo personale,
tenuto  conto  delle  attivita'  di  cui  al  comma  480 del medesimo
articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                                                           Art. 46

            

             Riduzione delle collaborazioni e consulenze
                   nella pubblica amministrazione

  1.  Il  comma  6  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  come  modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.
233, convertito, (( con modificazioni )) , dalla legge 4 agosto 2006,
n.  248,  e  da  ultimo  dall'articolo  3,  comma  76, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non
possono  far  fronte  con  personale  in servizio, le amministrazioni
pubbliche  possono  conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro  autonomo,  di natura occasionale o coordinata e continuativa,
ad   esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,  ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente   con  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione
conferente;
    b)   l'amministrazione   deve   avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  Si   prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti  d'opera per
attivita'  che  debbano  essere  svolte da professionisti iscritti in
ordini  o  albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo  o  dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'
di accertare la maturata esperienza nel settore.
  Il  ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per   lo   svolgimento   di   funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa  per  il  dirigente  che  ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso )).».
  2.  L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Gli  enti  locali possono stipulare contratti di
collaborazione   autonoma,   indipendentemente   dall'oggetto   della
prestazione,   solo  con  riferimento  alle  attivita'  istituzionali
stabilite   dalla  legge  o  previste  nel  programma  approvato  dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267».
  3.  L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Con  il  regolamento  di cui all'articolo 89 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  fissati,  in
conformita'  a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i   criteri   e  le  modalita'  per  l'affidamento  di  incarichi  di
collaborazione  autonoma,  che  si  applicano a tutte le tipologie di
prestazioni.   La   violazione   delle   disposizioni   regolamentari
richiamate    costituisce    illecito    disciplinare   e   determina
responsabilita'  erariale.  Il  limite  massimo della spesa annua per
incarichi  di  collaborazione  e'  fissato nel bilancio preventivo ((
degli enti territoriali )).».
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                                                       Art. 46-bis

((   Revisione  dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei  permessi
                            sindacali ))

    ((  1.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni  e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e
progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali.  Le  somme  rivenienti  dalle riduzioni di spesa di cui al
presente   comma,   sono  versate  annualmente  dagli  enti  e  dalle
amministrazioni  dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La disposizione di cui al
primo  ed  al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli  enti,  di  competenza  regionale  o  delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  del  Servizio  sanitario nazionale. Le somme
versate  ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito
fondo  di  parte  corrente.  Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  dell'economia  e delle finanze, le risorse del fondo
sono  destinate  al  finanziamento  della  contrattazione integrativa
delle  amministrazioni  indicate  nell'articolo  67,  comma 5, ovvero
delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67,
comma 2 )).
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                                                           Art. 47

   
    Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

  1.  Dopo  il  comma  16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo'
disporre    verifiche    del    rispetto   della   disciplina   delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1,
comma  56  e  seguenti,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite  dell'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica.  A tale scopo
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse  amministrazioni,  avvalendosi,  altresi',  della  Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al
fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                                                           Art. 48

                        Risparmio energetico

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali  di cui all'articolo 1,
comma  1, lettera (( z) )) , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e
dei  relativi  servizi  nonche'  di  energia  elettrica  mediante  le
convenzioni  Consip  o  comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli
praticati dalla Consip.
  2.   Le   altre   pubbliche   amministrazioni  adottano  misure  di
contenimento  delle  spese  di  cui  al  comma  1 in modo da ottenere
risparmi equivalenti.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                                                           Art. 49

       

            Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

  1.  L'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 36 (( (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) )). - 1. Per
le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato   seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35.
  2.   Per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili  di  assunzione  e  di  impiego del personale previste dal
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
nell'impresa,  nel  rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma  restando  la  competenza  delle amministrazioni in ordine alla
individuazione  delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei contratti di
lavoro  a  tempo  determinato,  dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  dall'articolo  16  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione  di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o   integrazione  della  relativa  disciplina  con  riferimento  alla
individuazione  dei  contingenti  di  personale  utilizzabile. Non e'
possibile  ricorrere  alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
  3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni,  nell'ambito  delle rispettive procedure, rispettano
principi  di  imparzialita'  e  trasparenza  e  non possono ricorrere
all'utilizzo  del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per  periodi  di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
  5.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione  sia  dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in   violazione   delle   disposizioni  del  presente  articolo  sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali  violazioni  si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del  dirigente  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».
Capo IX
Giustizia
                                                           Art. 50

                

                 Cancellazione della causa dal ruolo

  1.  Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  «Se  nessuna  delle  parti  compare  alla prima udienza, il giudice
fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova
udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.».
Capo IX
Giustizia
                                                           Art. 51

       

            Comunicazioni e notificazioni per via telematica

  1.  A  decorrere  dalla  data  fissata  con  uno o piu' decreti del
Ministro  della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo  comma  dell'articolo  170  del  codice di procedura civile, la
notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi  dell'articolo  7  del  (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto
della   normativa,   anche   regolamentare,   relativa   al  processo
telematico,  concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e la
ricezione dei documenti informatici.
  2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, il Consiglio Nazionale
Forense  e  i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica   della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti   informatici   degli  uffici  giudiziari,  individuando  i
circondari   di   tribunale   nei   quali   trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita  e  al  consulente  che  non  hanno comunicato l'indirizzo
elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la
cancelleria.
  4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
  5.  All'articolo  16  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun
professionista  dal  punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del ((
regolamento  di  cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123»;
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla
data  fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i  Consigli  dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della
giustizia  nelle  forme  previste  dalle regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Capo IX
Giustizia
                              Art. 52

    

     Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

    1.  ((  Alla  parte  VII,  titolo  II,  del testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: ))
                         « (( Capo VI-bis ))
                     Riscossione mediante ruolo
                          Art. 227-bis (L).
              (( Quantificazione dell'importo dovuto ))
  1.  Per  la quantificazione dell'importo si applica la disposizione
di cui all'art. 211.
                          Art. 227-ter (L).
                   (( Riscossione a mezzo ruolo ))
  1.  Entro  un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita'
del   provvedimento   da   cui  sorge  l'obbligo,  l'ufficio  procede
all'iscrizione a ruolo.
  2.   L'agente   della   riscossione   notifica   al   debitore  una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine
di   un   mese   e   contestuale  cartella  di  pagamento  contenente
l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine  di  giorni  venti
successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
  3.  Se  il  ruolo  e'  ripartito  in  piu'  rate,  l'intimazione ad
adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce effetti
relativamente a tutte le rate.».

       
     

        
      
                   
Capo IX
Giustizia
 
 
                              Art. 53.
              Razionalizzazione del processo del lavoro
  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  421 del Codice di procedura
civile  le  parole  «dell'articolo  precedente» sono sostituite dalle
parole «dell'articolo 420».
  2.  Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile
e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia
sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il
giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».
Capo IX
Giustizia
                                                           Art. 54

             

              Accelerazione del processo amministrativo

  1.  All'art.  9,  comma  2,  della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
  2.  La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'  proponibile se nel
giudizio  dinanzi  al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata  la  violazione  di  cui all'articolo 2, comma 1, (( della
legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai
sensi  del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642.».
  3.  Alla  legge  27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1, (( secondo comma )) , le parole: «: le prime
tre  con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali»
sono   sostituite   dalle   parole:   «con   funzioni   consultive  o
giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17,
comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    b)  all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio   di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza,
individua   le   sezioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali  e
consultive,  determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e la
composizione,  nonche'  la  composizione  della  Adunanza Plenaria ai
sensi dell'art. 5, primo comma.»;
    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino
alla   parola:  «giurisdizionali.»  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole:
  «dal  Presidente  del  Consiglio  di Stato, sentito il Consiglio di
Presidenza.»;
    d)   all'articolo  5,  comma  secondo,  le  parole  «in  modo  da
assicurare  in  ogni  caso  la  presenza  di  quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Capo IX
Giustizia
                                                           Art. 55

             

              Accelerazione del contenzioso tributario

  1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per i quali non e' stata ancora
fissata  l'udienza  di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  apposita  dichiarazione  di  persistenza del loro
interesse   alla   definizione  del  giudizio.  In  assenza  di  tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
    2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto   non  si  fa  luogo  alla  nomina  di  nuovi  giudici  della
Commissione  tributaria  centrale  e  le  sezioni  della  stessa, ove
occorrente,  sono  integrate  esclusivamente  con  i componenti delle
commissioni  tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.
Capo IX
Giustizia
                                                           Art. 56

                      Disposizioni transitorie

  1.  Gli  articoli  181  e  429 del codice di procedura civile, come
modificati  dal  presente  decreto-legge,  si  applicano  ai  giudizi
instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).
Capo X
Privatizzazioni
                                                           Art. 57

                  

                             Servizi di cabotaggio

  1.  Le  funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative  ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si  svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione
interessata.  Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni  e  dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La  gestione  dei  servizi  di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio  secondo  quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo  ((  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni
)) , in quanto applicabili al settore.
  2.  Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento  dei  contratti  di  servizio  pubblico  di  cabotaggio
marittimo  sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla  spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ((
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano )) , e' disposta, nei limiti
delle  risorse disponibili a legislazione vigente (( pro tempore )) ,
la  ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita'
e  l'efficienza  della  spesa  statale,  le  regioni, per accedere al
contributo,  stipulano  i  contratti  e determinano oneri di servizio
pubblico   e  dinamiche  tariffarie  sulla  base  di  criteri  comuni
stabiliti  dal  CIPE,  sentita  la  ((  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano )).
  3.  Su  richiesta  delle  regioni interessate, da effettuarsi entro
centoventi  giorni  ((  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto )) , l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia
di  Navigazione  S.p.A.  nelle  societa' Caremar - Campania Regionale
Marittima  S.p.A.,  Saremar  -  Sardegna  Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar  -  Toscana  Regionale  Marittima  S.p.A.,  Siremar - Sicilia
Regionale   Marittima   S.p.A.  e'  trasferita,  a  titolo  gratuito,
rispettivamente  alle  regioni  Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro  il  medesimo  termine,  la  regione  Puglia e la regione Lazio
possono  richiedere  il  trasferimento  gratuito,  a societa' da loro
interamente  partecipate,  del  complesso dei beni, delle attivita' e
delle  risorse  umane  utilizzate  rispettivamente  dalla Tirrenia di
Navigazione  S.p.A.  e  dalla  Caremar  S.p.A.  per  l'esercizio  dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
  4.  In  deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422  del  1997  e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del principio
della   continuita'  territoriale  e  la  domanda  di  mobilita'  dei
cittadini,  le  regioni  possono  affidare  l'esercizio di servizi di
cabotaggio  a  societa'  di  capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
  5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 58

            Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
         immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  regioni,  province,  comuni e altri enti
locali,  ciascun  ente con delibera dell'organo di Governo individua,
((  redigendo  apposito  elenco  ))  ,  sulla base e nei limiti della
documentazione  esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio  delle  proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( piano
delle   alienazioni  e  valorizzazioni  ))  immobiliari  allegato  al
bilancio di previsione.
  2.   L'inserimento   degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente  classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente  la  destinazione  urbanistica;  la  deliberazione  del
consiglio  comunale  di approvazione del (( piano delle alienazioni e
valorizzazioni  ))  costituisce  variante  allo strumento urbanistico
generale.  Tale  variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita   di  verifiche  di  conformita'  agli  eventuali  atti  di
pianificazione  sovraordinata  di  competenza  delle province e delle
regioni.  ((  La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve
essere  effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a
terreni   classificati  come  agricoli  dallo  strumento  urbanistico
generale   vigente,   ovvero   nei  casi  che  comportano  variazioni
volumetriche  superiori  al  10  per  cento  dei  volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente )).
  3.  (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare mediante le
forme  previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della  proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli  effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice  civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro l'iscrizione del bene (( negli elenchi di cui al comma 1
))  ,  e'  ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6.  La  procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre  2001  n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre  2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende  ai  beni immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1
)).  In  tal  caso, la procedura prevista al comma 2 (( dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica solo per
i  soggetti  diversi  dai  Comuni  e  l'iniziativa  rimessa  all'Ente
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 ((
dell'articolo  3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono
predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
  7.  I  soggetti  ((  di  cui  al  comma  1  )) possono in ogni caso
individuare  forme  di  valorizzazione  alternative, nel rispetto dei
principi   di   salvaguardia   dell'interesse   pubblico  e  mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti (( negli elenchi di
cui  al  comma  1  ))  possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali  a  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  ovvero
promuoverne  la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4
e  seguenti  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9.  Ai  conferimenti  di  cui  al  presente  articolo, nonche' alle
dismissioni degli immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1
))  ,  si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Capo X
Privatizzazioni
                                                           Art. 59

                      
                           Finmeccanica S.p.A.

  1.  In  caso  di  delibera  di  aumenti  di  capitale nel corso del
corrente  esercizio,  da  parte  della  societa' Finmeccanica S.p.A.,
finalizzati  ad  iniziative  strategiche  di  sviluppo,  il Ministero
dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni
di  nuova  emissione  della stessa societa' per un importo massimo di
250  milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti
di  opzione  spettanti  allo  Stato,  mediante utilizzo delle risorse
derivanti,  almeno  per  pari importo, dalla distribuzione di riserve
disponibili  da  parte  di  societa'  controllate  dallo  Stato e che
vengono  versate  su  apposita contabilita' speciale per le finalita'
del  presente  articolo.  ((  In  ogni caso, la quota percentuale del
capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al
30 per cento )).
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                                                           Art. 60

    

         Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

  1.   Per   il   triennio  2009-2011  le  dotazioni  finanziarie,  a
legislazione  vigente,  delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono  ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
  2.  Dalle  riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di
spesa  di  ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre  spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative  delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
regioni;  ai trasferimenti a favore degli enti territoriali (( aventi
natura obbligatoria )) ; del fondo ordinario delle universita'; delle
risorse   destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali.
    ((  3.  Fermo  quanto previsto in materia di flessibilita' con la
legge  annuale  di  bilancio,  in  via sperimentale, limitatamente al
prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto
dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  e
dell'obiettivo  di  pervenire ad un consolidamento per missioni e per
programmi  di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate
tra  i  programmi  le  dotazioni  finanziarie di ciascuna missione di
spesa,  fatta  eccezione  per le spese di natura obbligatoria, per le
spese  in  annualita'  e  a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese  di  funzionamento  e  spese per interventi sono consentite nel
limite  del  10  per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti di spesa in
conto  capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a
ciascuno   stato   di   previsione   della   spesa  sono  esposte  le
autorizzazioni  legislative  e  i  relativi importi da utilizzare per
ciascun programma )).
      ((   4.   Ciascun   Ministro   prospetta   le   ragioni   della
riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonche'   i   criteri   per  il  miglioramento  dell'economicita'  ed
efficienza  e  per  la  individuazione  di  indicatori  di  risultato
relativamente  alla  gestione di ciascun programma nelle relazioni al
Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007,  n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della
legge  n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre
2008. ))
    ((  5.  Le  rimodulazioni  di  spesa  tra  i programmi di ciascun
Ministero  di  cui  al comma 3 possono essere proposte nel disegno di
legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo
17  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In
tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di
legge,    le   rimodulazioni   possono   essere   comunque   attuate,
limitatamente  all'esercizio  finanziario 2009, in via provvisoria ed
in  misura  tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita'
definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al
10  per  cento  delle  risorse finanziarie complessivamente stanziate
dalla  medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  competente.  Gli schemi dei
decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione  del  parere delle Commissioni competenti per materia e
per  i  profili  di  carattere  finanziario.  I  pareri devono essere
espressi  entro  quindici  giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente  il  termine  senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto   corredati   dei   necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle commissioni competenti
per  i  profili  finanziari,  che  devono essere espressi entro dieci
giorni.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  2,  comma
4-quinquies,  della  citata  legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279,  e  successive
modificazioni,   nel   caso   si   tratti  di  dotazioni  finanziarie
direttamente  determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi
dalle  Commissioni  competenti per i profili di carattere finanziario
sono  vincolanti.  I  decreti  di  cui  al  secondo  periodo  perdono
efficacia  fin  dall'inizio  qualora  il  parlamento  non  approvi la
corrispondente  variazione  in  sede di esame del disegno di legge di
assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della
legge  n.  468  del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di
legge  di  assestamento  o  con gli altri provvedimenti adottabili ai
sensi  dell'articolo  17  della legge n. 468 del 1978 o con i decreti
ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso )).
   (( 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, e' abrogato. ))
    ((  7.  Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri
imposti  in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita,
nel  definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi,
qualora   siano  prevedibili  specifici  e  rilevanti  effetti  sugli
andamenti   tendenziali   del   fabbisogno  del  settore  pubblico  e
dell'indebitamento   netto  del  conto  consolidato  delle  pubbliche
amministrazioni,  il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce
i  relativi  elementi  di  valutazione nella relazione tecnica di cui
all'articolo  11-ter  della  legge  n.  468  del  1978, con specifico
riferimento  agli  effetti  che  le innovazioni hanno sugli andamenti
tendenziali,  o  con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il
31  gennaio  2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
al  Parlamento,  ai  fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte
delle  competenti  Commissioni parlamentari, una relazione contenente
informazioni  sulle  metodologie per la valutazione degli effetti sul
fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa )).
  8.  Il  fondo  di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio  2008,  n.  93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno
2009,  300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare  a  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.  ((  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4,
del   decreto-legge   27   maggio   2008,   n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata
ai  sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di
euro  per  l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10
milioni di euro per l'anno 2010 )).
    (( 8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito  un  fondo  con  una dotazione pari a 3 milioni di euro per
l'anno  2008,  da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie
del Ministero stesso )).
    ((  8-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8-bis si provvede
mediante  corrispondente  riduzione, per l'anno 2008, della dotazione
del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126 )).
    (( 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «  5-bis.  Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la
situazione  analitica  dei  crediti  e  dei  debiti  derivanti  dalle
operazioni  poste  in  essere  dai  Commissari  delegati, a qualsiasi
titolo,   anche  in  sostituzione  di  altri  soggetti,  deve  essere
rendicontata  annualmente,  nonche'  al  termine  della  gestione,  e
trasmessa  entro  il  31  gennaio di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione   degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica.  Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista  dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni )) ».
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Per  l'anno  2009  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e  la  quota  resa  indisponibile per detto anno, ai sensi del citato
comma  507,  e'  portata  in  riduzione  delle  relative dotazioni di
bilancio.
  11.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7  e  alla  legge  26  febbraio 1987, n. 49, (( relativa )) all'aiuto
pubblico  a  favore  dei  Paesi  in via di sviluppo e' ridotta di 170
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
  12.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 896,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di
euro per l'anno 2009.
  13.  All'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai singoli programmi».
  14.  Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa  pubblica,  la  mancata  segnalazione  da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di  non  garantire  il  rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce   evento   valutabile   ai   fini  della  responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario
responsabile  risponde  del  danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti  della  spesa  originariamente  previsti,  anche a causa della
mancata  tempestiva  adozione  dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente  tale  esito, nonche' (( delle misure )) occorrenti per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
  15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 61

        

               (( Ulteriori misure di riduzione della spesa
        ed abolizione della quota di partecipazione al costo
          per le prestazioni di assistenza specialistica ))

    ((  1.  A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta
dalle   amministrazioni   pubbliche   inserite  nel  conto  economico
consolidato   della   pubblica   amministrazione,   come  individuate
dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione
delle   Autorita'   indipendenti,   per  organi  collegiali  e  altri
organismi,  anche  monocratici,  comunque  denominati, operanti nelle
predette  amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella  sostenuta  nell'anno  2007.  A  tale  fine le amministrazioni
adottano  con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa )).
    ((  2.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni,   riducendo  ulteriormente  la  spesa  per  studi  e
consulenze,  all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n.
266,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: ))
    ((  a)  le  parole:  «al  40  per  cento»,  sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 per cento»;
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa
stabilito  ai  sensi  del primo periodo deve rientrare anche la spesa
annua  per  studi  ed  incarichi  di  consulenza conferiti a pubblici
dipendenti». ))
    ((  3.  Le  disposizioni  introdotte  dal  comma 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009 )).
    (( 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente   periodo:   «Entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  il
Dipartimento  della  funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti
l'elenco  delle  amministrazioni  che  hanno  omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza» )).
    ((  5.  A  decorrere  dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche
inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30  dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche,  convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un
ammontare  superiore  al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007  per  le  medesime finalita'. La disposizione del presente comma
non  si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita'
e dagli enti di ricerca )).
    ((  6.  A  decorrere  dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche
inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30   dicembre   2004,  n.  311,  non  possono  effettuare  spese  per
sponsorizzazioni  per  un  ammontare  superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita' )).
    ((  7.  Le  societa' non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero  comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni  di  cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di
riduzione  di  spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni,   mostre   e  pubblicita',  nonche'  per  sponsorizzazioni,
desumibile  dai  predetti  commi. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione  di  cui al primo periodo del presente comma. I soggetti
che  esercitano  i  poteri  dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione   del   bilancio,  sia  comunque  distribuito,  ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa
)).
    ((  8.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento
alle  finalita'  di  cui  alla  medesima disposizione e, nella misura
dell'1,5  per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato )).
    ((  9.  Il  50  per  cento  del  compenso spettante al dipendente
pubblico  per  l'attivita' di componente o di segretario del collegio
arbitrale  e'  versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio
dello   Stato;  il  predetto  importo  e'  riassegnato  al  fondo  di
amministrazione   per  il  finanziamento  del  trattamento  economico
accessorio  dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura
dello  Stato,  ove  esistenti; la medesima disposizione si applica al
compenso  spettante  al  dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione  a  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture. Le
disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
corrispettivi  non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali
ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
    ((  10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione
ed  i  gettoni  di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  30  per  cento  rispetto
all'ammontare  risultante  alla  data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati  nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno
rispettato  il  patto  di  stabilita'.  Sino  al  2011  e' sospesa la
possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ))
   (( 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno
a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di
un  importo  pari  a  200  milioni di euro annui per i comuni ed a 50
milioni di euro annui per le province. ))
   (( 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole:
«al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al
70 per cento» ed «al 60 per cento»;
    b)  nel  secondo  periodo,  le parole: «e in misura ragionevole e
proporzionata»  sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque
non  superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo
periodo»;
    c)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del  presente  comma si applicano anche alle societa' controllate, ai
sensi  dell'articolo  2359 del codice civile, dalle societa' indicate
nel primo periodo del presente comma» )).
   (( 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009 )).
    ((  14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli
incarichi  i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori
generali,  ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i
compensi  spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende
sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle  aziende
ospedaliero  universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere   scientifico   e   degli   istituti  zooprofilattici  sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  20  per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 )).
    (( 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui
ai  commi  1,  2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni,
alle  province  autonome,  agli  enti,  di rispettiva competenza, del
Servizio  sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali
privatizzati )).
    (( 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro  il  31  dicembre  2008,  adottano  disposizioni,  normative  o
amministrative,  finalizzate  ad  assicurare la riduzione degli oneri
degli   organismi  politici  e  degli  apparati  amministrativi,  con
particolare  riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi
e  delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del
numero  di  questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione   delle  societa'  partecipate,  al  ridimensionamento  delle
strutture  organizzative  ed all'adozione di misure analoghe a quelle
previste  nel  presente  articolo. La disposizione di cui al presente
comma  costituisce  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  ai  fini del rispetto dei parametri stabiliti dal
patto  di  stabilita'  e  crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa   derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  aggiuntivi
rispetto   a   quelli  previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,
concorrono  alla  copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19 )).
   (( 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
entrate  di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
ai  commi  14  e  16,  sono  versate  annualmente  dagli enti e dalle
amministrazioni  dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La disposizione di cui al
primo  periodo  non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza  regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano,  del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
del  primo  periodo  sono  riassegnate  ad un apposito fondo di parte
corrente.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo e' stabilita in 200
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009;  la predetta
dotazione  e'  incrementata  con  le  somme  riassegnate ai sensi del
periodo   precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze una
quota  del  fondo  di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del soccorso pubblico, inclusa
l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalla
legislazione  vigente  ai  sensi  e  nei  limiti  di cui al comma 22;
un'ulteriore  quota  puo'  essere  destinata  al  finanziamento della
contrattazione    integrativa    delle    amministrazioni    indicate
nell'articolo  67,  comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione  dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con  decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  tra  le  unita' previsionali di base interessate. La
quota  del  fondo  eccedente  la dotazione di 200 milioni di euro non
destinate  alle  predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio )).
    (( 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  un  apposito fondo, con una dotazione di 100
milioni  di  euro,  per  la  realizzazione,  sulla  base  di apposite
convenzioni  tra  il  Ministero dell'interno ed i comuni interessati,
delle  iniziative  urgenti  occorrenti  per  il  potenziamento  della
sicurezza  urbana  e  la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  adottate  le disposizioni per l'attuazione del
presente comma )).
    (( 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
per  gli  assistiti  non  esentati, di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera  p),  primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abolita.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  21 del presente
articolo )).
     ((   20.   Ai   fini   della  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 19:
    a)  il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
al  quale  concorre  ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79,
comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro
su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b) le regioni:
         1)   destinano,   ciascuna  al  proprio  servizio  sanitario
regionale,  le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi
14 e 16;
        2)  adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e
di  razionalizzazione  della  spesa,  dirette  a  realizzare la parte
residuale  della  copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19 )).
    ((  21.  Le  regioni,  comunque, in luogo della completa adozione
delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b)
((  del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o
ridotta,  la  quota  di partecipazione abolita ai sensi del comma 19,
ovvero  altre  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di  quanto  previsto  al  comma 20, lettera b) e al primo periodo del
presente  comma,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo
che   ciascuna  di  esse  deve  garantire  ai  fini  dell'equivalenza
finanziaria )).
    ((  22.  Per  l'anno  2009,  per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine  pubblico,  alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli obblighi
fiscali  ed  alla  tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato,  Corpo  dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo
della  guardia  di  finanza,  il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in  deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100
milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a
40  milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  a  100 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto
a  60  milioni  di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui
all'articolo    60,    comma   8.   Tali   risorse   sono   destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate.  Alla  ripartizione  delle  predette  risorse si provvede con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare entro il 30
aprile  2009,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 39, comma
3-ter,   della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni )).
    (( 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti
penali  o  per  l'applicazione  di  misure di prevenzione di cui alla
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive modificazioni, o di
irrogazione  di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui al decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n. 231, affluiscono ad un unico fondo.
Allo  stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni
confiscati  nell'ambito  di procedimenti penali, amministrativi o per
l'applicazione  di  misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  nonche' alla legge 27
dicembre  1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di  sanzioni  amministrative,  anche  di cui al decreto legislativo 8
giugno  2001,  n.  231,  e  successive modificazioni. Per la gestione
delle  predette  risorse  puo'  essere  utilizzata la societa' di cui
all'articolo  1,  comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia  e  con il Ministro dell'interno, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma )).
    ((  24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente
a   determinare   con  decreto  i  risparmi  conseguiti  per  effetto
dell'applicazione  delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti
insieme  ai  proventi  di cui al secondo periodo del citato comma 23,
previa  verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle
relative  utilizzazioni,  per quota parte alla tutela della sicurezza
pubblica  e  del  soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento
dei  servizi  istituzionali  del  Ministero della giustizia, e per la
restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato )).
    (( 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
    ((  26.  All'articolo  301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:
«beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli» )).
    ((  27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' inserito il seguente:
  «345-bis.  Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di
beni  e  servizi  a  favore  dei  cittadini  residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico.». ))
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                                                           Art. 62

     

        Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e ))
        dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

    ((  01.  Le  norme  del  presente articolo costituiscono principi
fondamentali  per  il  coordinamento  della finanza pubblica ai sensi
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della
Costituzione )).
  1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  rispetto  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica
previsti  agli  articoli  119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e agli enti locali e'
fatto  divieto  di  stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al  comma 2, (( e comunque per il periodo di un
anno  decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto
))  ,  contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo  1,  comma  3,  (( del testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo   24   febbraio   1998,   n.  58,  nonche'  di  ricorrere
all'indebitamento  attraverso  con-tratti che non prevedano modalita'
di  rimborso  mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi.  La  durata  dei  piani  di  ammortamento  non puo' essere
superiore   a   trent'anni,  ivi  comprese  eventuali  operazioni  di
rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. (( Per gli enti
di  cui  al  presente  comma,  e' esclusa la possibilita' di emettere
titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in
unica soluzione alla scadenza )).
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentite la Banca
d'Italia  e la (( Commissione nazionale per le societa' e la borsa ))
,  con  regolamento  da  emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, individua la tipologia (( dei
contratti  relativi a strumenti finanziari )) derivati che i soggetti
di  cui  al  comma  1  possono  stipulare e stabilisce i criteri e le
condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
  3.  Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle  regioni,  delle  province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti  locali  che  non  siano  in  contrasto  con le disposizioni del
presente articolo.
    ((  3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole:
«cessioni  di  crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono  aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti
in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle  Comunita' europee
(EUROSTAT),    l'eventuale    premio   incassato   al   momento   del
perfezionamento delle operazioni derivate» )).
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                                                           Art. 63

                       

                        Esigenze prioritarie

  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1240,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni  per  l'anno  2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
integrato  l'apposito  fondo  nell'ambito  dello  stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La  disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) ,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
  3.   In   relazione   alle   necessita'   connesse  alle  spese  di
funzionamento   delle   istituzioni  scolastiche  il  «Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,
comma  601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
  4.  Per  far  fronte  alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a.  e'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per l'anno
2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
  5.   Per   far   fronte  alle  obbligazioni  gia'  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  previsti  nel  contratto  di programma
2003-2005  e  in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni  2002  e  precedenti,  la Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare,  in  via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul
conto  di  tesoreria  n.  20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre   2008,   previa   presentazione  di  apposita  ricognizione
riguardante  il  fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
  6.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19  luglio  1993,  n.  236,  relativa  al  Fondo  per
l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche  sociali,  come  determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
  8.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' costituito un apposito fondo, con
una  dotazione  finanziaria  di  (( 900 milioni )) di euro per l'anno
2009  e  ((  500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2010  )) , per il
finanziamento,  con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
  9.  All'articolo  1,  comma  282,  secondo  periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  le  parole  «quadriennio  2005-2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
    ((  9-bis  Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui
all'articolo  1,  comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato  di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010 )).
  10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del  bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti  retributivi  del personale delle amministrazioni statali
nonche'  per  l'attuazione  delle  misure  di cui all'articolo 78, il
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e'  integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, ((
di  2.340  milioni  )) di euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il predetto Fondo e'
altresi'  incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla   quota   delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle  modifiche
normative  previste  dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti  importi:  0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni
di  euro  per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica   economica,   di   cui   all'articolo   10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente
incrementata  di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 )).
  11. (Soppresso).
  12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, il Fondo per la
promozione  e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto pubblico
locale,  con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2010  e  2011.  Per  gli  anni  successivi, al
finanziamento  del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera (( f) )) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come  modificato  dal  comma  306  ((  dell'articolo 1 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244  ))  ,  e  di  cui all'art. 9 della legge 26
febbraio  1992,  n.  211, con le procedure e le modalita' previste da
tali  disposizioni.  Gli  interventi  finanziati,  ai  sensi e con le
modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al  presente  comma,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al completamento
delle  opere  in corso di realizzazione in misura non superiore al 20
per  cento.  Il  finanziamento  di  nuovi  interventi  e' subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
  13.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma 12 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  (( dei )) trasporti, d'intesa con la (( Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni  )).  In  fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in
pari  misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la
ripartizione  delle  risorse  tra  le finalita' di cui al comma 13 e'
effettuata  con  il  medesimo  decreto,  tenendo conto di principi di
premialita'  che  incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita'
nell'erogazione  dei  servizi,  la  mobilita'  pubblica  e  la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e' abrogata.
   (( 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati
al  sostegno  di  produzioni  e  allevamenti  di  particolare rilievo
ambientale,  economico,  sociale  ed  occupazionale e' autorizzata la
spesa  di  2  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con
proprio  decreto  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari e
forestali )).
    ((  13-ter.  All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008,  n.  126,  la  lettera  a)  e'  abrogata.  Alle  minori entrate
derivanti  dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000
euro  per  l'anno  2008  e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni
2009   e   2010,   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 5, comma 4, del
citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di
cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto )).
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                                                       Art. 63-bis

                         
                          Cinque per mille

  1.  Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni
dei  redditi  relative  al  periodo  d'imposta  2008,  sulla base dei
criteri  e  delle  modalita'  di  cui  al  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  20  gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  22  del  27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una  quota  pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
    a)  sostegno  del  volontariato  e delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo 10 del decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, e successive modificazioni,
nonche'   delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi  1,  2,  3  e  4,  della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997;
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
    c) finanziamento della ricerca sanitaria;
    d)   sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune  di
residenza del contribuente;
    e)   sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
  2.  Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
  3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere,
entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme ad essi destinate, un
apposito  e  separato  rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una   relazione   illustrativa,  in  modo  chiaro  e  trasparente  la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
  4.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
richiesta,  le  liste  dei soggetti ammessi al riparto e le modalita'
del  riparto  delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del
recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
  5.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge  24  dicembre  2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro
per l'anno 2010.
  6.   Le   disposizioni  che  riconoscono  contributi  a  favore  di
associazioni   sportive   dilettantistiche  a  valere  sulle  risorse
derivanti  dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
hanno   effetto   previa   adozione   di   un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di
attuazione,   prevedendo   particolari   modalita'   di   accesso  al
contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione
dell'incentivo  nei  confronti  delle  sole associazioni sportive che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 64

     

          Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

  1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di  una  piena  valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure  volti  ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente,   da  realizzare  comunque  entro  l'anno  scolastico
2011/2012,  per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei  (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni
diversamente abili )).
  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti  per  la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel  triennio  2009-2011  una  riduzione complessiva del 17 per cento
della  consistenza  numerica della dotazione organica determinata per
l'anno  scolastico  2007/2008.  Per  ciascuno degli anni considerati,
detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della
riduzione  complessiva  da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo  2,  commi  411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  previste dal presente
articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  Unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  predispone,  entro  quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano programmatico di
interventi  volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo
delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
    4.  Per  l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  ed  in modo da assicurare comunque la
puntuale  attuazione  del  piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi  annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  al  citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si
provvede   ad   una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
    a)  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
    b)  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi ordini di
scuola  anche  attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e
dei  relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
    c)  revisione  dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
    d)  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della
scuola  primaria  ((  ivi compresa la formazione professionale per il
personale    docente   interessato   ai   processi   di   innovazione
ordinamentale  senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
)) ;
    e)   revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per  la
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale  docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
    f)  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa;
      ((  f-bis)  definizione  di  criteri,  tempi e modalita' per la
determinazione  e  l'articolazione  dell'azione  di ridimensionamento
della   rete   scolastica   prevedendo,   nell'ambito  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente,  l'attivazione  di  servizi
qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
    f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli  istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti  locali  possono  prevedere  specifiche  misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti.
  4-bis)  Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione  dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma
4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di
ottimizzare  le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli
obiettivi  di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'obbligo  di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17  ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi  sperimentali  di
istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al  comma  624 del
presente articolo».
  4-ter)  Le  procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione
per  l'insegnamento  secondario  attivate  presso le universita' sono
sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 )).
  5.  I  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti  nel
processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne
assicurano   la   compiuta   e  puntuale  realizzazione.  Il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e valutato
sulla  base  delle  vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione    delle    misure   connesse   alla   responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
    6.  Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi
1,  2,  3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello  Stato  economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
  7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo e
verifica  in  capo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' costituito,
contestualmente  all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti   del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo  delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare  la  compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti,  segnalando  eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  8.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui  al  comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo  1,  comma  621,  lettera  b) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata,  nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali  stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed  allo  sviluppo  professionale  della carriera del personale della
Scuola  a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai risparmi
conseguiti  per  ciascun  anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle  indicate  economie  di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione   dell'universita'   e  della  ricerca,  a  decorrere
dall'anno    successivo   a   quello   dell'effettiva   realizzazione
dell'economia  di  spesa,  e saranno resi disponibili in gestione con
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
subordinatamente    alla   verifica   dell'effettivo   ed   integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 65

                         

                              Forze armate

  1. (( In coerenza con il )) processo di revisione organizzativa del
Ministero   della   difesa   e  della  politica  di  riallocazione  e
ottimizzazione  delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego
in  mansioni  tipicamente  operative  del  personale  utilizzato  per
compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla
legge  23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo
1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,
comma  71,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7
per  cento  per  l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno
2010.
  2.  A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa  anche  parziale  alle  modalita'  ivi previste, mediante
specifici  piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
  3.  Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per  un  importo  non  inferiore  a  304  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi  di  risparmio  di  cui  al  presente  comma,  in  caso  di
accertamento  di  minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della   difesa  ad  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 66

                            

                               Turn over

  1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il  31  dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno    di    personale    in    relazione   alle   misure   di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
  2.  All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole  «per  gli  anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per  l'anno  2008»  e  le  parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
  3.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento   di   quella   relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno
precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle unita' di personale da
assumere  non  puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
  4.  All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2008».
  5.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
526,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel   limite   di   un   contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle  unita'  di  personale  da  stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna  amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita' cessate
nell'anno precedente.
  6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito  dal  seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo  indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita',  nel  limite  di  un  contingente complessivo di personale
corrispondente  ad  una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime.  A  tal  fine  e'  istituito un apposito fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze pari a 25
milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009.  Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le  modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma 3-ter della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
  7.  Il  comma  102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  gli  anni 2010 e 2011, le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  523 della legge 27
dicembre  2006,  n.  296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere,  per  ciascun  anno,  il  20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
  8.  Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
  9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
  10.  Le  assunzioni  di  cui  ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
richiesta  delle  amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione  delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei  correlati  oneri,  ((  asseverate  ))  dai  relativi  organi  di
controllo.
  11.  I  limiti  di  cui  ai  commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni   del   personale   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con  la  professionalizzazione  delle  forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
  12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244  le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
  13.  Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio  2009-2011  fermi  restando  i limiti di cui all'articolo 1,
comma  105  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del
personale  delle  universita'. Nei limiti previsti dal presente comma
e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure
di  stabilizzazione  in  possesso  degli specifici requisiti previsti
dalla  normativa  vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno
2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente   comma  non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale
appartenente  alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal  presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo
5,  comma  1,  lettera a) (( della legge 24 dicembre 1993, n. 537 )),
concernente   il   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
universita',  e'  ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di
190  milioni  di  euro  per  l'anno  2010, di 316 milioni di euro per
l'anno  2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013.
  14.   Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti  di  ricerca  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad  assunzioni  di  personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo  1,  comma  643,  (( della )) legge 27 dicembre 2006, n.
296.  In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in
ciascuno  dei  predetti  anni  non  puo'  eccedere  le unita' cessate
nell'anno precedente.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 67

    

                 Norme in materia di contrattazione integrativa
        e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

  1.  Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  (( convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, )) e successive
modificazioni,  sono  ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di  euro  e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
  2.  Per  l'anno  2009,  nelle  more  di  un generale riordino della
materia   concernente   la   disciplina   del  trattamento  economico
accessorio,  ai  sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo (( 30
marzo   2001,  n.  165,  ))  rivolta  a  definire  una  piu'  stretta
correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative
e  allo  svolgimento  di  attivita'  di  rilevanza  istituzionale che
richiedono   particolare   impegno   e   responsabilita',   tutte  le
disposizioni  speciali,  di cui all'allegato B, che prevedono risorse
aggiuntive   a   favore   dei   fondi   per  il  finanziamento  della
contrattazione   integrativa   delle  Amministrazioni  statali,  sono
disapplicate.
  3.   A   decorrere   dall'anno   2010  le  risorse  previste  dalle
disposizioni  ((  di cui all'allegato B, )) che vanno a confluire nei
fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto  individuale  degli uffici e dell'effettiva applicazione
ai  processi  di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette (( disposizioni )).
  4.  I  commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni  speciali  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 189, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
  5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, va ridotta la
consistenza  dei  Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo  1 (( della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) e' cosi'
sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo  70,  comma  4,  ((  del decreto legislativo )) 30 marzo
2001,  n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi delle
rispettive  normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per  l'anno  2004  come  certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo  48,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e,  ove  previsto,  all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per
cento.».
  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo  sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati  di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
  7.  All'articolo  47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
non  possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo.  Il  Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed
il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle  trattative  ed  alla  sottoscrizione  di  una nuova ipotesi di
accordo  adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In  seguito  alla  sottoscrizione  della  nuova  ipotesi si riapre la
procedura  di  certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma
restando  l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
    b)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente: «7. L'ipotesi di
accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione
tecnica,  al  comitato  di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri  entro  sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del  Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente  trascorsi  quindici giorni dalla data di trasmissione
della   relazione   tecnica  da  parte  dell'ARAN.  La  procedura  di
certificazione   dei  contratti  collettivi  deve  concludersi  entro
quaranta  giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi
i  quali  i  contratti  sono  efficaci,  fermo  restando che, ai fini
dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  predetto  termine puo' essere sospeso una sola volta e
per  non  piu'  di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei  comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ARAN  provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni  dalla  ricezione dei
chiarimenti   richiesti,  o  dalla  scadenza  del  termine  assegnato
all'ARAN,  fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale  modifica  delle  clausole  contrattuali. In ogni caso i
contratti   per   i  quali  non  si  sia  conclusa  la  procedura  di
certificazione  divengono  efficaci  trascorso il cinquantacinquesimo
giorno  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque   dall'applicazione   del   presente   articolo  ogni  onere
aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui  i  comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo;
    c)  dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis Tutti i
termini  indicati  dal  presente  articolo  si  intendono  riferiti a
giornate lavorative».
  8.   In  attuazione  dei  principi  di  responsabilizzazione  e  di
efficienza  della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte   dei   Conti,  tramite  il  Ministero  economia  e  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro il 31
maggio  di  ogni  anno,  specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
  9.  A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato  integra  le  informazioni  annualmente richieste con il
modello  di  cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  predisponendo  un'apposita  scheda con le
ulteriori  informazioni  di interesse della Corte dei conti volte tra
l'altro  ad  accertare,  oltre  il  rispetto  dei  vincoli finanziari
previsti  dalla  vigente  normativa  in ordine alla consistenza delle
risorse  assegnate  ai  fondi  per  la  contrattazione integrativa ed
all'evoluzione  della  consistenza  dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione    di    criteri   improntati   alla   premialita',   al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualita'  della  prestazione  individuale,  con  riguardo  ai diversi
istituti  finanziati  dalla  contrattazione  integrativa,  nonche'  a
parametri   di   selettivita',   con   particolare  riferimento  alle
progressioni economiche.
  10.  La  Corte  dei  conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle  trasmesse  ai  sensi  del titolo V del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  del  referto sul costo del lavoro e
propone,  in  caso  di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli  di  finanza  pubblica  e dagli indirizzi generali assunti in
materia  in  sede  di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi  a  livello  di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi  di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso
di  accertato  superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali  sono  immediatamente  sospese  ed  e'  fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
  11.  Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  pubblicare  in modo
permanente  sul  proprio  sito web, con modalita' che garantiscano la
piena  visibilita'  e accessibilita' delle informazioni ai cittadini,
la  documentazione  trasmessa  annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
  12.  In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e' fatto divieto alle
amministrazioni  di  procedere  a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate  alla  contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di  ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno   equivalente   vigila   sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 68

                Riduzione degli organismi collegiali
                   e di duplicazioni di strutture

  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione,   per  la  valutazione  della  perdurante  utilita'  degli
organismi  collegiali  operanti  presso la Pubblica amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali  organismi  fino  al definitivo trasferimento delle attivita' ad
essi    demandati   nell'ambito   di   quelle   istituzionali   delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del  citato  ((  articolo 29 del )) decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
    istituiti  in  data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata
al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  o  alla  definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita';
    istituiti  successivamente  alla  data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    svolgenti  funzioni  riconducibili  alle  competenze previste dai
regolamenti   di   organizzazione   per   gli   uffici  di  struttura
dirigenziale  di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli  stessi  operano  ricorrendo,  ove  vi  siano  competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
  2.  Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29
del   citato   decreto-legge  n.  223  del  2006  venga  riconosciuta
l'utilita'  degli  organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
e'  concessa  per  un  periodo  non  superiore a due anni. In sede di
concessione  della  proroga  prevista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre   prevedersi   ulteriori   obiettivi   di   contenimento  dei
trattamenti  economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi  collegati  alla  presenza (( rispetto a quelli forfetari od
onnicomprensivi  e )) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti,
di  nominare  componenti  la  cui  sede  di  servizio coincida con la
localita' sede dell'organismo.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente,  sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti  utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo  tale  da  assicurare  un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore  a  quello  conseguito in attuazione del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006.
  4.  La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita  all'anno 2006 si
applica  agli  organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la
data di entrata in vigore )) del citato decreto-legge.
  5.  Al  fine  di  eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche'  di  favorire  una  maggiore  efficienza  dei  servizi  e  la
razionalizzazione  delle  procedure,  le strutture amministrative che
svolgono  prevalentemente  attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni  dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
  6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
    a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e successive modificazioni;
    b)  Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione di cui
all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all'articolo   4-bis   del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito  ((  , con modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n.
81;
    c)  Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della  Comunita'  Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9
marzo 1971, n. 98.
((    6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a)
e  b)  sono  trasferite  al  Ministro competente che puo' delegare un
sottosegretario di Stato. ))
  7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione   Pubblica   ed   al   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  i
provvedimenti di attuazione del presente articolo.
  8.  Gli  organi  delle  strutture  soppresse  ai sensi del presente
articolo  rimangono  in carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   al  fine  di  gestire  l'ordinato
trasferimento  delle  funzioni.  I  risparmi  derivanti  dal presente
articolo  sono  destinati  al  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 69

 

    (( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali ))

    ((  1.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2009, per le categorie di
personale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio,  nei  limiti  del  2,5  per cento, previsti dai rispettivi
ordinamenti  e' differita, )) una tantum, (( per un periodo di dodici
mesi,  alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore
economico  maturato.  Il  periodo  di  dodici mesi di differimento e'
utile  anche  ai  fini  della  maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali )).
    (( 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma  1,  effettua  passaggi  di qualifica comportanti
valutazione  economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale
periodo  e  con  la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento  economico spettante nella nuova qualifica considerando a
tal  fine  anche  il  valore  economico  della  classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato.
    3.  Per  il  personale  che nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla
scadenza  di  tale  periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare  il  trattamento  di  pensione, considerando a tal fine
anche  il  valore  economico della classe di stipendio o dell'aumento
biennale   maturato.   Il  corrispondente  valore  forma  oggetto  di
contribuzione per i mesi di differimento.
    4.  Resta  ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12,  del  decreto  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 )).
    ((  5.  In  relazione  ai  risparmi  lordi  relativi  al  sistema
universitario,  valutati  in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in
27  milioni  di  euro  per  l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per
l'anno  2011,  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della  distribuzione  del  personale interessato, definisce, d'intesa
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, le modalita' di
versamento,  da  parte  delle  singole  universita',  delle  relative
risorse  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 2368, dello stato di
previsione  delle  entrate  del  Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita' di monitoraggio.
    6.  Ai  maggiori  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede,  quanto  a  11  milioni  di  euro  per l'anno 2009 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  5,  comma  4  del  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e,
quanto  a  120  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione  lineare  dello  0,83 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 )).
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 70

         
            Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
           per infermita' dipendente da causa di servizio

  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche  ai  quali  sia  stata riconosciuta
un'infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio ed ascritta ad una
delle  categorie  della tabella A annessa al (( testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive  modificazioni  ))  ,  fermo  restando il diritto all'equo
indennizzo   e'   esclusa  l'attribuzione  di  qualsiasi  trattamento
economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
    ((  1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al comparto sicurezza e difesa )).
  2.  Con  la  decorrenza  di  cui  al  comma 1 sono conseguentemente
abrogati  gli  articoli 43 e 44 (( del testo unico di cui al )) regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio
decreto  31  dicembre  1928,  n.  3458  e successive modificazioni ed
integrazioni.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 71

        

             Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
    ((  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
applicano  al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti
a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative )).
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, ((
sono  ))  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  e  per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33, (( comma 6 )) , della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 72

        

                 Personale dipendente prossimo al compimento
           dei limiti di eta' per il collocamento a riposo

  1.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie  fiscali,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
  2.  E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie
esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al
personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di
organico.
  3.  Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale
periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  da  emanarsi  entro  novanta  giorni (( dalla data di
entrata  in  vigore  ))  del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta
per  cento.  Fino al collocamento a riposo del personale in posizione
di  esonero  gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi  unici  di  amministrazione  non  possono essere utilizzati per
nuove finalita'.
  4.  All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di
prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
  6.  Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono
procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via
anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
  7.  All'articolo  16  comma  1  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.».
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di  entrata  in  vigore (( del presente decreto e quelli disposti con
riferimento  alle  domande  di  trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto )).
  9.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  riconsiderano,  con
provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i
provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
  10.  I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
  11.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina
vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.  ))  Le  disposizioni  di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 73

                           

                                Part time

  1.  All'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo  le parole: «avviene automaticamente» sono
sostituite      dalle     seguenti:     «puo'     essere     concessa
dall'amministrazione»;
    b)   al  secondo  periodo  le  parole  «grave  pregiudizio»  sono
sostituite (( dalla seguente: )) «pregiudizio»;
    c)  al  secondo  periodo  le  parole  da: «puo' con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
    ((  d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» )).
  2.  All'articolo  1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
    b)  le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45
a  55»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e' destinata, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad
incentivare   la   mobilita'  del  personale  esclusivamente  per  le
amministrazioni  che  dimostrino di aver provveduto ad attivare piani
di  mobilita'  e di riallocazione mediante trasferimento di personale
da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;
    c)  le  parole  da  «L'ulteriore  quota»  fino  a  «produttivita'
individuale e collettiva» sono soppresse.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 74

            

                   Riduzione degli assetti organizzativi

  1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi  inclusa  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui  agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche'  gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedono entro il (( 30 novembre 2008 )) , secondo
i rispettivi ordinamenti:
    a)  a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi  di  efficienza,  razionalita'  ed economicita', operando la
riduzione  degli  uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20   e   al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
amministrazioni adottano misure volte:
      alla     concentrazione     dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
      all'unificazione   delle   strutture   che   svolgono  funzioni
logistiche  e  strumentali,  salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti  anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e  di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
  Le  dotazioni  organiche  del  personale con qualifica dirigenziale
sono  corrispondentemente  ridotte,  ferma  restando  la possibilita'
dell'immissione    di   nuovi   dirigenti,   nei   termini   previsti
dall'articolo  1,  comma  404,  lettera  a) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di   compiti  logistico-strumentali  e  di  supporto  in  misura  non
inferiore  al  dieci  per  cento  con contestuale riallocazione delle
risorse  umane  eccedenti  tale  limite  negli  uffici  che  svolgono
funzioni istituzionali;
    c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti di
organico di tale personale.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di cui al comma 1, le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme  di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa  la  gestione  del  personale,  nonche' l'utilizzo congiunto
delle  risorse  umane  in  servizio  presso  le  strutture centrali e
periferiche.
  3.   Con   i   medesimi   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale  o  interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito ((
delle  prefetture  -  uffici territoriali del Governo )) nel rispetto
delle  procedure  previste  dall'articolo  1, comma 404, lettera c) ,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.  ((  Ai  fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera  a)  da parte dei Ministeri possono essere computate altresi'
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al
comma  1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio  2008,  n.  85,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2008,  n.  121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno
gia'  adottato  i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti  in  attuazione  delle  relative disposizioni, nonche' nelle
disposizioni  di  rango  primario  successive alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 296 del 2006 )). In considerazione delle
esigenze   di   compatibilita'   generali   nonche'   degli   assetti
istituzionali,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento   delle   corrispondenti  economie  con  l'adozione  di
provvedimenti  specifici  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
adottati  ai  sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive  integrazioni  e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
  5.  Sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 1 le
dotazioni  organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai  posti  coperti  alla data del (( 30 settembre 2008 )). Sono fatte
salve  le  procedure  concorsuali e di mobilita' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
    ((  5-bis.  Al  fine  di  assicurare il rispetto della disciplina
vigente  sul  bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale di posti nel
pubblico  impiego,  gli uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato,  inclusi  gli  enti previdenziali situati sul territorio della
provincia  autonoma  di  Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere   personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di
procedure  concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni
di  euro  a  valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
legge 24 dicembre 2006, n. 296 )).
  6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
    (( 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo
le  strutture  del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati
ai  sensi  del  presente  articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione )).
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 75

                     
                        Autorita' indipendenti

     (( Soppresso )).
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                                                           Art. 76

             
                Spese di personale per gli enti locali
                     e delle camere di commercio

  1.  All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai  fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese
di  personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata  e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale  di  cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza  estinzione  del  rapporto  di pubblico impiego, in strutture e
organismi  variamente  denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente».
    ((  2.  In  attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  6,  le deroghe previste
dall'articolo  3,  comma  121,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono  sospese,  ad  eccezione  dei  comuni  con  un numero massimo di
dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci )).
  3.   L'articolo   82,   comma  11,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:  «La  corresponsione  dei  gettoni  di presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
  4.  In  caso  di  mancato  rispetto del patto di stabilita' interno
nell'esercizio  precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni   di   personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i rapporti di collaborazione
continuata   e   continuativa   e   di  somministrazione,  anche  con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto  agli  enti  di  stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  5.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto  di  stabilita'  interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto al complesso delle
spese   correnti,  con  particolare  riferimento  alle  dinamiche  di
crescita  della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche
conto    delle    corrispondenti    disposizioni   dettate   per   le
amministrazioni statali.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi  entro  novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore ))
del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali  da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti
parametri   e   criteri   di  virtuosita',  con  correlati  obiettivi
differenziati   di   risparmio,   tenuto   conto   delle   dimensioni
demografiche  degli  enti, delle percentuali di incidenza delle spese
di  personale  attualmente  esistenti  rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
In tale sede sono altresi' definiti:
    a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno;
    b)  criteri  e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
((  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  ))  ,  e  considerando  in  via  prioritaria  il rapporto tra la
popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti
alla  riduzione  dell'affidamento  di  incarichi  a  soggetti esterni
all'ente,  con  particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla  fissazione  di tetti retributivi non superabili in relazione ai
singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
    c)  criteri  e parametri - considerando quale base di riferimento
il  rapporto  tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti   -   volti  alla  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle
posizioni dirigenziali in organico.
    ((  6-bis.  Sono  ridotti  dell'importo di 30 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e 2011 i trasferimenti erariali a
favore   delle   comunita'   montane.   Alla   riduzione  si  procede
intervenendo  prioritariamente  sulle comunita' che si trovano ad una
altitudine  media  inferiore  a  settecentocinquanta  metri  sopra il
livello  del  mare. All'attuazione del presente comma si provvede con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze )).
  7. Fino all'emanazione del decreto di cui al (( comma 6 )) e' fatto
divieto  agli  enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari  o  superiore  al  50%  delle  spese  correnti  di  procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale.
  8.  Il  personale  delle  aziende  speciali  create dalle camere di
commercio,  ((  industria,  artigianato  e  agricoltura  ))  non puo'
transitare,  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  delle  aziende
medesime,  alle  camere  di  commercio,  ((  industria, artigianato e
agricoltura  ))  di riferimento, se non previa procedura selettiva di
natura  concorsuale  e,  in  ogni  caso,  a valere sui contingenti di
assunzioni   effettuabili   in  base  alla  vigente  normativa.  Sono
disapplicate  le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di stabilita' interno
                              Art. 77

                   
                      Patto di stabilita' interno

  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009/2011   nelle   misure   seguenti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto:
    a)  il  settore  regionale  per  1.500,  2.300  e  4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b)   il   settore  locale  per  1.650,  2.900  e  5.140  milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
  2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni  legislative  per  la  disciplina  del  nuovo  patto  di
stabilita'  interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui
al  comma  1,  gli  stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco  2  annesso  (( al presente decreto )) sono accantonati e
possono  essere  utilizzati  solo  dopo l'approvazione delle predette
disposizioni legislative.
    ((  2-bis.  Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei
trasferimenti  statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma,
della  Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle   finanze   un  fondo  unico  in  cui  far  confluire  tutti  i
trasferimenti   erariali   attribuiti  alle  regioni  per  finanziare
funzioni di competenza regionale.
    2-ter.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro per i rapporti
con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di
cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri
di  ripartizione  sono  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le  regioni,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni.  Lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione  del  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
    2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio )).
Capo III
Patto di stabilita' interno
                            Art. 77-bis

  
             (( Patto di stabilita' interno per gli enti locali ))

   (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2009-2011  con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi   da  2  a  31,  che  costituiscono  principi  fondamentali  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
    ((  2.  La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione
del  saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 )).
    ((  3.  Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di
saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  applicano  al  saldo  dell'anno  2007,  calcolato in
termini  di  competenza  mista  ai  sensi  del  comma  5, le seguenti
percentuali:
    a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, negativo, le percentuali sono:
       1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento
per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
        2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento
per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
    b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, positivo, le percentuali sono:
       1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
        2)  per  i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
    c)  se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno
2007  e  presenta  un  saldo  per  lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
        1)  per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
        2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
    d)  se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno
2007  e  presenta  un  saldo  per  lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, negativo, le percentuali sono:
       1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento
per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
        2)  per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento
per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. ))
    ((  4.  Per  gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per
frazione  di  anno,  l'organo  consiliare  era stato commissariato ai
sensi  dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  e  successive  modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita'  interno  le  stesse  regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b) del presente articolo )).
    ((  5.  Il  saldo  finanziario calcolato in termini di competenza
mista  e'  costituito  dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla  differenza  tra  incassi  e  pagamenti,  per la parte in conto
capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti  dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
    6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire,
per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini  di  competenza  mista  almeno  pari  al corrispondente saldo
finanziario  dell'anno  2007,  quale  risulta  dai  conti consuntivi,
migliorato    dell'importo    risultante    dall'applicazione   delle
percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
    7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire,
per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini  di  competenza  mista  almeno  pari  al corrispondente saldo
finanziario  dell'anno  2007,  quale  risulta  dai  conti consuntivi,
peggiorato    dell'importo    risultante    dall'applicazione   delle
percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
    8.  Le  risorse  derivanti  dalla  cessione  di azioni o quote di
societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici  locali e le
risorse  derivanti  dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono
conteggiate  ai  fini  dei  saldi  utili per il rispetto del patto di
stabilita'  interno  se  destinate alla realizzazione di investimenti
infrastrutturali o alla riduzione del debito.
    9.  Per  l'anno  2009,  nel  caso  in cui l'incidenza percentuale
dell'importo  di  cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle
spese  finali  dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti,
risulti  per  i  comuni  superiore  al  20  per cento, il comune deve
considerare  come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale )).
   (( 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica, le province e i
comuni  soggetti  al patto di stabilita' interno possono aumentare, a
decorrere  dall'anno  2010,  la  consistenza del proprio debito al 31
dicembre   dell'anno   precedente   in   misura  non  superiore  alla
percentuale  annualmente  determinata,  con  proiezione  triennale  e
separatamente  tra  i  comuni e le province, con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   sulla   base   degli  obiettivi
programmatici    indicati    nei    Documenti    di    programmazione
economico-finanziaria.   Resta   fermo  il  limite  di  indebitamento
stabilito  dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni )).
    (( 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto
di  stabilita'  interno  registri  per  l'anno precedente un rapporto
percentuale  tra  la  consistenza complessiva del proprio debito e il
totale  delle  entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e
regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un
punto.  Il  rapporto  percentuale e' aggiornato con cadenza triennale
)).
    ((  12.  Il  bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato  iscrivendo  le  previsioni  di  entrata  e  spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa   di  entrata  e  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali  sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto  contenente  le  previsioni  di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )).
   (( 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
patto  di  stabilita'  interno,  il  rimborso  per  le  trasferte dei
consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un
quinto del costo di un litro di benzina )).
    (( 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza  pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, entro trenta
giorni  dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web  appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel
sito    web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,   le   informazioni
riguardanti  le risultanze in termini di competenza mista, attraverso
un  prospetto  e  con  le modalita' definiti con decreto del predetto
Ministero,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con   lo   stesso  decreto  e'  definito  il  prospetto  dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.
La  mancata  trasmissione  del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici   costituisce  inadempimento  al  patto  di  stabilita'
interno.  La mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui
al  decreto  previsto dal primo periodo del presente comma, determina
per  l'ente  inadempiente  l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno )).
    ((  15.  Ai  fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e'
tenuto  a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione  del  saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile
del  servizio  finanziario,  secondo  un prospetto e con le modalita'
definiti  dal  decreto  di  cui  al comma 14. La mancata trasmissione
della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo, attesti il
rispetto  del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma
20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 )).
   (( 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali
si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie   locali,   adotta  adeguate  misure  di  contenimento  dei
prelevamenti )).
    ((  17.  Gli  enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti
alle  regole  del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli
anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole,  le  risultanze,  rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009
)).
    ((  18.  Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del  patto  di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali. ))
    ((  19.  Le  informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a
disposizione    dell'Unione   delle   province   d'Italia   (UPI)   e
dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI) da parte del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  secondo  modalita'  e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni )).
   (( 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2008-2011, alla provincia o comune inadempiente
sono  ridotti  del  5  per  cento  i  contributi  ordinari dovuti dal
Ministero   dell'interno   per  l'anno  successivo.  Inoltre,  l'ente
inadempiente    non    puo',    nell'anno    successivo    a   quello
dell'inadempienza:
    a)  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore all'importo
annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni  effettuati nell'ultimo
triennio;
    b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti  obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie  per  il  finanziamento  degli investimenti devono essere
corredati  da  apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento
degli   obiettivi   del   patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo'  procedere  al  finanziamento  o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione. ))
    (( 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto
di  stabilita'  interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art.
76. ))
    ((  22.  Le  misure  di  cui  ai  commi  20,  lettera a) e 21 non
concorrono  al  perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in
cui le misure vengono attuate. ))
     ((   23.  Qualora  venga  conseguito  l'obiettivo  programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono,
nell'anno  successivo  a quello di riferimento, escludere dal computo
del  saldo  di  cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della
differenza,   registrata  nell'anno  di  riferimento,  tra  il  saldo
conseguito  dagli  enti inadempienti al patto di stabilita' interno e
l'obiettivo  programmatico  assegnato.  La  virtuosita' degli enti e'
determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente
rispetto  ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione   a   ciascun   ente   dell'importo  da  escludere  e'
determinata  mediante  una funzione lineare della distanza di ciascun
ente  virtuoso  dal  valore  medio  degli  indicatori individuato per
classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
    a) per le province:
       1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
       2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
    b) per i comuni:
        1)  comuni  con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000
abitanti;
        2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000
abitanti;
       3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. ))
    ((  24.  Gli  indicatori  di  cui  al comma 23 sono finalizzati a
misurare  il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di
autonomia finanziaria degli enti )).
    ((  25.  Per  le  province  l'indicatore per misurare il grado di
autonomia   finanziaria   non  si  applica  sino  all'attuazione  del
federalismo fiscale )).
    (( 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti i due indicatori
economico-strutturali  di  cui  al comma 24 e i valori medi per fasce
demografiche  sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la
certificazione  relativa  alla  verifica  del  rispetto  del patto di
stabilita'  interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di  riparto  in  base  agli  indicatori. Gli importi da escludere dal
patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere
dall'anno  2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e
24  dovra'  tenere  conto,  oltre che delle fasce demografiche, anche
delle  aree  geografiche  da  individuare  con  il  decreto di cui al
presente comma )).
   (( 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1,
comma  685-bis,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, introdotto
dall'art.  1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione
dei dati di competenza finanziaria )).
     ((  28.  Le  disposizioni  recate  dal  presente  articolo  sono
aggiornate  anche  sulla  base  dei  nuovi  criteri  adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita )).
    (( 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti )).
    ((  30.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione  del  federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,
la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di  aliquote  di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
fatta  eccezione  per  gli  aumenti  relativi  alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU). ))
    (( 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti
del  nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati
)).
    ((  32.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo 1, comma 4, del
citato  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009,
i  comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del
mancato  gettito  accertato,  secondo modalita' stabilite con decreto
del medesimo Ministero )).
Capo III
Patto di stabilita' interno
                                                       Art. 77-ter

((  Patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome
                                 ))

   (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da  2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione )).
    ((  2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui
all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  3.  In  attesa  dei risultati della sperimentazione di cui al
comma  2,  per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di
ciascuna  regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
4,  non  puo'  essere  superiore,  per l'anno 2009, al corrispondente
complesso  di  spese  finali  determinate  sulla  base dell'obiettivo
programmatico  per  l'anno  2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per
gli  anni  2010  e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al
complesso  delle  corrispondenti  spese  finali dell'anno precedente,
calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno,  aumentato  dell'1,0  per  cento per l'anno 2010 e diminuito
dello  0,9  per  cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno  2008  e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1,
comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
      a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina
di settore;
     b) spese per la concessione di crediti.
    5.  Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
    6.  Per  gli  esercizi  2009,  2010  e 2011, le regioni a statuto
speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro  il  31  dicembre  di  ciascun anno precedente, con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  il  livello complessivo delle spese
correnti  e  in  conto  capitale,  nonche' dei relativi pagamenti, in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il periodo
2009-2011;  a  tale  fine,  entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno
precedente,  il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo
al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo
si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le regioni a statuto
ordinario.  Per  gli  enti locali dei rispettivi territori provvedono
alle  finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
esercitando  le  competenze  alle  stesse  attribuite  dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno  precedente,  si  applicano, per gli enti
locali  dei  rispettivi  territori,  le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che  nei  modi  stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a
produrre   un   risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  mediante
l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,   attraverso
l'emanazione,  con  le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche  norme  di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato  da  ottenere  in  modo  permanente  o  comunque per annualita'
definite.
   8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2,
le  norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per
assicurare  in  via  permanente  il  coordinamento  tra  le misure di
finanza   pubblica   previste  dalle  leggi  costituenti  la  manovra
finanziaria  dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza regionale
previsto  da  ciascuno  statuto  speciale  e  dalle relative norme di
attuazione.
    9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2
si  procede,  anche  nei  confronti  di  una  sola  o piu' regioni, a
ridefinire  con  legge  le  regole  del patto di stabilita' interno e
l'anno  di  prima  applicazione  delle regole. Le nuove regole devono
comunque  tenere  conto  del  saldo  in  termini  di competenza mista
calcolato  quale  somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza  tra  incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le province autonome di
Trento  e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo
di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione
del   procedimento   e   dell'approvazione   del   decreto   previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione
che  la  sperimentazione  effettuata  secondo le regole stabilite dal
presente  comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
    10.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilita'   interno   nei  confronti  dei  loro  enti  ed  organismi
strumentali,   nonche'   degli   enti   ad  ordinamento  regionale  o
provinciale.
    11.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi
riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica, la regione, sulla base di
criteri  stabiliti  in sede di consiglio delle autonomie locali, puo'
adattare  per  gli  enti  locali del proprio territorio le regole e i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita'
delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle regioni stesse, fermo
restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato  in applicazione
dell'articolo  77-bis  per  gli enti della regione e risultante dalla
comunicazione  effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato alla regione
interessata.
    12.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza   pubblica   anche   relativamente  alla  propria  situazione
debitoria,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta  giorni  dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel    sito    «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»   le   informazioni
riguardanti  sia  la  gestione  di  competenza  sia  quella di cassa,
attraverso  un  prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto  Ministero,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
    13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e  provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato,
una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e  dal  responsabile  del servizio finanziario secondo un prospetto e
con  le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata
trasmissione  della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo  costituisce  inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso  in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il  rispetto  del  patto,  non si applicano le disposizioni di cui al
comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al
comma 4 dell'articolo 76.
    14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di   stabilita'  interno,  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di  attuazione  statutaria  emanate  ai  sensi del comma 8. Fino alla
emanazione  delle predette norme di attuazione statutaria si provvede
secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
    15.  In  caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2008-2011  la  regione  o la provincia autonoma
inadempiente    non    puo'    nell'anno    successivo    a    quello
dell'inadempienza:
    a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita',
in  misura  superiore  all'importo  annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
    b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti  obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie  per  il  finanziamento  degli investimenti devono essere
corredati  da  apposita  attestazione da cui risulti il conseguimento
degli   obiettivi   del   patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo'  procedere  al  finanziamento  o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.
    16.  Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di
stabilita'  interno  le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo
76.
    17.  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6,
comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 56,
introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.
    18.  Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate
anche  sulla  base  dei  nuovi  criteri  che vengono adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita.
    19.  Resta  confermata  per  il  triennio  2009-2011, ovvero sino
all'attuazione  del  federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,
la  sospensione  del  potere  delle regioni di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di  aliquote  di  tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
    20.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
il   periodo  rispettivamente  previsto  fino  alla  definizione  dei
contenuti  del  nuovo  patto  di  stabilita' interno nel rispetto dei
saldi fissati )).
Capo III
Patto di stabilita' interno
                                                     Art. 77-quater

       

          (( Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
        della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa ))

    ((  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009 l'applicazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e'
estesa:
    a)  alle  regioni  a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e
con quelle di cui all'articolo 77-ter;
    b)  a  tutti  gli  enti  locali di cui al testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
    c)  alle  Aziende  sanitarie  locali,  alle  Aziende ospedaliere,
compresi  le  aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2
del  decreto  legislativo  21  dicembre 1999, n. 517, e i policlinici
universitari  a  gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a
carattere    scientifico   di   diritto   pubblico,   agli   Istituti
zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
    2.  Le  somme  che  affluiscono  mensilmente  a titolo di imposta
regionale  sulle  attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  ai conti
correnti  di  tesoreria  di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto
legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il
quinto  giorno  lavorativo  del  mese successivo, presso il tesoriere
regionale  o  provinciale.  Resta  ferma  per  le  regioni  a statuto
ordinario,   fino  alla  determinazione  definitiva  della  quota  di
compartecipazione    all'imposta    sul    valore   aggiunto   (IVA),
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma  321,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, e successive
modificazioni.  Conseguentemente  le  eventuali  eccedenze di gettito
IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti
derivanti  dalle  manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  -
rispetto  alle  previsioni  delle imposte medesime effettuate ai fini
del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di
conguaglio.   Resta   altresi'   ferma,  per  la  Regione  siciliana,
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 )).
    ((  3.  L'anticipazione  mensile per il finanziamento della spesa
sanitaria,  di  cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge
27  dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario
e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali
infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite
ai  sensi  del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto
ordinario  e  del  comma  5  per  la  Regione  siciliana.  In caso di
necessita'  i  recuperi  delle  anticipazioni sono effettuati anche a
valere  sulle  somme  affluite  nell'esercizio  successivo  sui conti
correnti  di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  ovvero  sulle somme da erogare a qualsiasi
titolo a carico del bilancio statale )).
    ((  4.  Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di
cui  all'articolo  2,  comma  4,  del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a
statuto   ordinario   nella  misura  risultante  dall'ultimo  riparto
effettuato,  previo  accantonamento di un importo corrispondente alla
quota   del   finanziamento   indistinto   del  fabbisogno  sanitario
condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, ai sensi
della legislazione vigente.
   5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo
di  Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive   destinate   al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale,  previo  accantonamento  di un importo corrispondente alla
quota   del   finanziamento   indistinto   del  fabbisogno  sanitario
condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, ai sensi
delle legislazione vigente )).
    ((  6.  Al  fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in  funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e
successive  modificazioni,  all'articolo 1, comma 321, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  e  all'articolo  39,  comma 1, del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare
le  somme  relative  all'IRAP  e  all'addizionale regionale all'IRPEF
accertate  in  eccesso  rispetto  agli importi delle medesime imposte
spettanti   a   titolo  di  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi
delle  norme  vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla   ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie  complessive
destinate  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  e
rispetto    agli    importi    delle   medesime   imposte   derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A
tal  fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e
sull'addizionale  regionale  all'IRPEF,  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i
gettiti    relativi    all'ultimo   anno   consuntivabile   indicando
contestualmente  una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni
compresi  nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne
da' comunicazione alle regioni )).
    (( 7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Le  entrate  costituite da assegnazioni, contributi e quanto
altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate  per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono  comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di indebitamento
assistite,  in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla  devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano )).».
    ((  8.  Le  risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al
comma  1,  lettera  c)  a  carico  diretto  del bilancio statale sono
accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire
presso  la  sezione  di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla
data  del  31  dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali
per  spese  correnti  e  per  spese in conto capitale, intestate alle
stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali
costanti  del venti per cento. Su richiesta della Regione competente,
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe  al  limite  del  prelievo  annuale  del  20  per  cento,  da
riassorbire negli esercizi successivi )).
    ((  9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia
le  disposizioni  relative  alle  sperimentazioni  per il superamento
della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  n.  31855  del  4
settembre  1998  e  n.  152772  del 3 giugno 1999 e con i decreti del
Ministro  dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e
n.  83361  dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 18 luglio 2005 )).
    ((  10.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
per  il  periodo  rispettivamente  previsto fino alla definizione dei
contenuti  del  nuovo  patto  di  stabilita' interno nel rispetto dei
saldi fissati )).
    ((  11.  Gli  enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle
operazioni   degli   Enti   pubblici   (SIOPE),  istituito  ai  sensi
dell'articolo  28,  commi  3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri
non  sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni.  I prospetti dei dati SIOPE e
delle  disponibilita'  liquide costituiscono un allegato obbligatorio
del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato,  sono  stabilite,  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli
30  e  32  della  legge  n.  468  del  1978  per il mancato invio dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE )).
Capo III
Patto di stabilita' interno
                                                           Art. 78

               Disposizioni urgenti per Roma capitale

  1.   Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strutturali  di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi  indicati  dall'articolo  119 della Costituzione, nelle more
dell'approvazione  della  legge di disciplina dell'ordinamento, anche
contabile,  di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della  Costituzione,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  il  Sindaco  del comune di Roma, (( senza nuovi o maggiori
oneri  a carico del bilancio dello Stato )) , e' nominato Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricognizione  della  situazione
economico-finanziaria   del   comune   e   delle   societa'  da  esso
partecipate,   con   esclusione   di   quelle   quotate  nei  mercati
regolamentati,  e per la predisposizione ed attuazione di un piano di
rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo  VIII  del  (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18
agosto   2000,   n.   267,  di  cui  puo'  avvalersi  il  Commissario
straordinario,  parificato  a  tal  fine  all'organo straordinario di
liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
    b)  su  proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari,  ai  quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal  Commissario,  uno  dei  quali  scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  uno  tra  i dirigenti della Ragioneria
generale  dello  Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla carriera
prefettizia  o  dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione   di   fuori   ruolo  o  di  comando  per  l'intera  durata
dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli  anzidetti  incarichi  gli
organi   commissariali   non   hanno  diritto  ad  alcun  compenso  o
indennita',  oltre  alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto  della  nomina,  e  si avvalgono delle strutture comunali. I
relativi   posti   di  organico  sono  indisponibili  per  la  durata
dell'incarico.
  3.  La  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
competenze   ordinarie   degli  organi  comunali  relativamente  alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate  di cui al comma 1,
gestito  con  separato  bilancio,  entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario
straordinario  al  Governo,  che  l'approva entro i successivi trenta
giorni,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
individuando  le  coperture  finanziarie  necessarie  per la relativa
attuazione   nei   limiti   delle  risorse  allo  scopo  destinate  a
legislazione  vigente.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una apposita
contabilita'  speciale.  Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita'  indicate  al  comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni  di  legge,  tutte  le  somme  derivanti da obbligazioni
contratte,  a  qualsiasi  titolo,  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
garantire  il  sollecito  rientro  dall'indebitamento  pregresso.  Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione  del  piano,  dalle  obbligazioni  contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo  non  puo'  procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  6.  I  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi  1  e  2  prevedono  in  ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni  contratte  anteriormente  alla  data  di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi
2,  3  e  4  dell'articolo  248  e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267. Tutte le entrate del
comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei  successivi anni sono
attribuite   alla  gestione  corrente,  di  competenza  degli  organi
istituzionali dell'Ente.
  7.  Ai  fini  dei  commi  precedenti,  per  il  comune di Roma sono
prorogati  di  sei  mesi  i  termini  previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera
di  cui  all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
  8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di rientro di cui al
presente  articolo,  la  Cassa  Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune  di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui
primi   futuri   trasferimenti   statali   ad  esclusione  di  quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
                                                           Art. 79

        

         Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

   (( 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale cui
concorre  ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
1,  comma  796,  lettera  a)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro
per  l'anno  2010  e  in  106.265  milioni  di  euro per l'anno 2011,
comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni  indicati,  a  titolo  di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato   per  l'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu',  preventivamente
accantonati  ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le
modalita'  di  cui  alla  legge  18  maggio 1995, n. 187, che ha reso
esecutivo  l'accordo  tra  il Governo italiano e la Santa Sede, fatto
nella  Citta'  del  Vaticano  il  15 febbraio 1995. Restano fermi gli
adempimenti  regionali  previsti  dalla legislazione vigente, nonche'
quelli  derivanti  dagli  accordi  e  dalle intese intervenute fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )).
    ((  1-bis.  Per  gli  anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento
integrativo  a  carico  dello  Stato derivante da quanto disposto dal
comma  1,  rispetto  al  livello di finanziamento previsto per l'anno
2009,  e'  subordinato  alla  stipula  di una specifica intesa fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscrivere  entro  il  31  ottobre  2008,  che,  ad integrazione e
modifica  dell'accordo  Stato-regioni  dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001, dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7  maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni  relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di
cui  al  provvedimento  5  ottobre  2006,  n.  2648,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2006,  contempli  ai  fini  dell'efficentamento  del  sistema  e  del
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover  ricorrere  necessariamente  all'attivazione della leva fiscale
regionale:
    a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto, diretto a
promuovere   il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario  al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale;
    b)  l'impegno  delle  regioni,  anche  con  riferimento  a quanto
previsto  dall'articolo  1,  comma  565,  lettera  c)  della legge 27
dicembre   2006,   n.   296,   in   connessione  con  i  processi  di
riorganizzazione,  ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  e di
efficentamento  della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di
personale   degli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale  anche
attraverso:
        1)  la  definizione  di  misure  di  riduzione  stabile della
consistenza  organica  del  personale  in  servizio  e di conseguente
ridimensionamento  dei  fondi della contrattazione integrativa di cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
        2)  la  fissazione di parametri standard per l'individuazione
delle   strutture  semplici  e  complesse,  nonche'  delle  posizioni
organizzative  e  di  coordinamento  rispettivamente delle aree della
dirigenza  e  del  personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione  integrativa,  cosi'  come  rideterminati  ai sensi di
quanto previsto dal numero 1);
    c)  l'impegno  delle  regioni,  nel  caso  in  cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini,  ivi  compresi  i  cittadini  a qualsiasi titolo esenti ai
sensi   della   vigente   normativa,  prevedendo  altresi'  forme  di
attivazione  automatica  in  corso  d'anno  in caso di superamento di
soglie  predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della
spesa.
    1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis
entro  il  31  ottobre  2008, con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di
dotazione  dei  posti  letto nonche' gli ulteriori standard necessari
per  promuovere  il  passaggio  dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera
b) del presente articolo.
    1-quater.  All'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  al  primo  periodo le parole: «di criteri e parametri fissati
dal  Piano  stesso»  sono  sostituite dalle seguenti: «di linee guida
proposte  dal  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano»;
    b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: «La predetta
modalita'  di  ammissione  al  finanziamento  e'  valida per le linee
progettuali  attuative  del  Piano  sanitario nazionale fino all'anno
2008.  A  decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE),  su  proposta del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni  le  medesime  quote  vincolate  all'atto dell'adozione della
propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo  di  finanziamento  della  quota indistinta di Fondo sanitario
nazionale  di  parte  corrente.  Al  fine  di  agevolare  le  regioni
nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  erogare,  a titolo di
acconto,  il  70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a
ciascuna  regione,  mentre  l'erogazione del restante 30 per cento e'
subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  su  proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  dei  progetti  presentati  dalle regioni,
comprensivi  di  una  relazione  illustrativa dei risultati raggiunti
nell'anno  precedente.  Le  mancate presentazione ed approvazione dei
progetti  comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della  quota  residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico
delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  nell'anno  successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata».
    1-quinquies.  Al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
       1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard»
fino  alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto
conto,  nel  rispetto  dei  principi  di efficienza e di economicita'
nell'uso  delle  risorse,  anche  in  via  alternativa,  di: a) costi
standard  delle  prestazioni  calcolati  in  riferimento  a strutture
preventivamente    selezionate   secondo   criteri   di   efficienza,
appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso  del  Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle
prestazioni   gia'  disponibili  presso  le  regioni  e  le  province
autonome;   c)   tariffari   regionali   e  differenti  modalita'  di
remunerazione  delle  funzioni  assistenziali attuate nelle regioni e
nelle province autonome»;
        2)  il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo stesso
decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del
perseguimento  dell'efficienza  e  dei  vincoli di bilancio derivanti
dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai
quali  le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali  tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative  e  di  attivita', verificate in sede di accreditamento
delle  strutture  stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma
sono  assunte  come  riferimento  per la valutazione della congruita'
delle  risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi
tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,  superiori alle tariffe
massime  restano  a  carico  dei bilanci regionali. A decorrere dalla
data  di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il
decreto   del   Ministro   della  sanita'  15  aprile  1994,  recante
«Determinazione  dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed
ospedaliera»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10
maggio 1994»;
    b)  all'articolo  1,  comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Le  attivita'  e le funzioni assistenziali delle strutture
equiparate  di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del  Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei
limiti   di   quanto   stabilito   negli  specifici  accordi  di  cui
all'articolo 8-quinquies»;
    c)  all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:
«delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo
conto  anche  del  criterio  della  soglia  minima di efficienza che,
compatibilmente  con  le  risorse  regionali  disponibili, deve esser
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
    d) all'articolo 8-quinquies:
        1)  al  comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con
le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie,»;
        2)  al  comma  2,  lettera  b)  dopo le parole: «distinto per
tipologia  e  per  modalita'  di  assistenza» e' aggiunto il seguente
periodo:  «Le  regioni  possono  individuare  prestazioni o gruppi di
prestazioni  per  i  quali stabilire la preventiva autorizzazione, da
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso
le strutture o i professionisti accreditati.»;
       3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
   «2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti  con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo  16  ottobre  2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi'
accordi  con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni,  che  prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a  prestazione  in  base  ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita'
predeterminati   annualmente   dalla   programmazione  regionale  nel
rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,  nonche' sulla base di funzioni
riconosciute  dalle  regioni,  tenendo  conto  nella remunerazione di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Ai predetti accordi e ai
predetti  contratti  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis.
    2-quinquies.  In  caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater  delle  strutture  e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso».
    1-sexies.  Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari programmatici di cui al comma 1:
    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base  al  reddito,  dalla  partecipazione  del  cittadino  alla spesa
sanitaria  per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico
del  Servizio  sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
il  30  settembre  2008,  sono  individuate le modalita' con le quali
l'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione del SSN, tramite il
sistema  della  tessera  sanitaria,  attuativo  dell'articolo  50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni,  le  informazioni utili a consentire la verifica della
sussistenza  del  diritto  all'esenzione per reddito del cittadino in
base  ai  livelli  di  reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  individuando  l'ultimo  reddito complessivo del nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria.   Per   nucleo   familiare  si  intende  quello  previsto
dall'articolo  1  del decreto del Ministro della sanita', di concerto
con  il  Ministro  delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  21  del  27  gennaio  1993,  e  successive
modificazioni;
    b)  con  il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite
le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso
l'azienda  sanitaria  locale di competenza la sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo  verifiche  obbligatorie  da parte delle aziende sanitarie
locali  delle  informazioni  rese dagli assistiti in contrasto con le
informazioni  rese  disponibili  al  SSN  e,  in  caso  di  accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito,
pena  l'esclusione  dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di
ulteriori  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale a carico del
SSN;
    c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
nel  settore  sanitario,  una quota delle risorse di cui all'articolo
20,  comma  1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e successive
modificazioni,  come  da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma
3,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma
796,  lettera  n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi
diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi  delle  strutture sanitarie operanti a livello locale, per
consentirne  la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale
continuativa,   ai   fini   dello   svolgimento  delle  attivita'  di
programmazione  e  di controllo regionale ed aziendale, in attuazione
dei  piani  di  rientro.  I  predetti  interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del
Sistema  nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria
(SiVeAS),  di  cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e successive modificazioni, e con i modelli dei dati
del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
    1-septies.  All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     «2.   Al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  di  economicita'
nell'utilizzazione   delle  risorse  e  di  verifica  della  qualita'
dell'assistenza   erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,  le
regioni  assicurano,  per  ciascun  soggetto  erogatore, un controllo
analitico  annuo  di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici
protocolli  di  valutazione.  L'individuazione delle cartelle e delle
schede  deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento
rigorosamente  casuali.  Tali  controlli  sono  estesi alla totalita'
delle  cartelle  cliniche  per  le  prestazioni  ad  alto  rischio di
inappropriatezza  individuate delle regioni tenuto conto di parametri
definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  d'intesa  con il Ministero dell'economia e delle
finanze )).».
  2.  Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  degli  accordi collettivi
nazionali  con  il  personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale   per  il  biennio  economico  2006-2007,  il  livello  del
finanziamento  cui  concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma
1,  e'  incrementato  di  184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione
del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento
telematico  in  rete  dei  medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma  5-bis (( dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269,  convertito,  con  modificazioni, dalla )) legge 24 novembre
2003, n. 326.
  3.  All'articolo  4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e' soppresso.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
                                                           Art. 80

   

        Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili

  1.  L'Istituto  nazionale  ((  della  previdenza  )) sociale (INPS)
attua,   dal   1°   gennaio  2009  al  31  dicembre  2009,  un  piano
straordinario  di  200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidita' civile.
  2.  Nel  caso  di  accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del (( regolamento di cui
al  ))  decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698.
  3.   Nei  procedimenti  di  verifica,  compresi  quelli  in  corso,
finalizzati  ad  accertare,  nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari  per  continuare  a  fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone  la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a  cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla  data  di  notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione  nel  caso  in  cui  tale  sospensione sia stata gia'
disposta,   non   fornisce   idonee   motivazioni  circa  la  mancata
presentazione   a  visita,  l'I.N.P.S.  provvede  alla  revoca  della
provvidenza  a  decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece,  siano  ritenute  valide  le  giustificazioni addotte, verra'
comunicata  la  nuova  data di visita medica alla quale l'interessato
non  potra'  sottrarsi,  pena la revoca del beneficio economico dalla
data  di  sospensione,  salvo  i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni  di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per
i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed
i  soggetti  affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo
della    automatica    sospensione    dei   pagamenti,   si   procede
obbligatoriamente  alla  visita  domiciliare  volta  ad  accertare la
persistenza  dei  requisiti di invalidita' necessari per il godimento
dei benefici economici.
  4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici,  eventualmente  richiesti nel corso della procedura di
verifica,  la  sospensione  dei  pagamenti  e la revoca del beneficio
economico  verranno  disposte  con le medesime modalita' di cui al ((
comma 3 )).
  5.  Ai  titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli uffici della motorizzazione
civile   sono   autorizzati   a   rilasciare  un  permesso  di  guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
  6.  Nei  procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi   dalle   commissioni   mediche   di   verifica,   finalizzati
all'accertamento  degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella  materia  di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  (( previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano )) , da emanarsi entro trenta giorni (( dalla data di entrata
)) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di  attuazione  del  piano straordinario di cui al presente articolo,
avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi
in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni
rispetto  alla  popolazione  residente  nonche'  alle sinergie con le
diverse  banche dati presenti nell'ambito (( delle amministrazioni ))
pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la
motorizzazione civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
                                                           Art. 81

                   

                    Settori petrolifero e del gas

((   1.-15. (Soppressi).
    16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia e dell'impatto
sociale   dell'aumento   dei  prezzi  e  delle  tariffe  del  settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo  75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5
punti  percentuali  per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo
di  imposta  precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro e che operano nei settori di seguito indicati:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
     c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
    Nel  caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica  qualora  i  ricavi  relativi  ad  attivita' riconducibili ai
predetti  settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo
dei  ricavi  conseguiti.  La  medesima disposizione non si applica ai
soggetti   che   producono   energia   elettrica  mediante  l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
    16-bis.  I  soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato
l'opzione  per  la  tassazione  di gruppo di cui all'articolo 117 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   assoggettano   autonomamente   il   proprio  reddito
imponibile   all'addizionale   prevista   dal  medesimo  comma  16  e
provvedono al relativo versamento )).
     ((  16-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma  16  che  abbiano
esercitato,  in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza
fiscale  di  cui  all'articolo  115 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, assoggettano
autonomamente  il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati  nel  comma  16  che  abbiano  esercitato,  in  qualita'  di
partecipanti,  l'opzione  per la trasparenza f