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Testo in vigore dal:
3-8-2008
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1 . Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza
dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97.
3 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.Data a
Roma, addi' 2 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 735):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Tremoni), il 3 giugno 2008.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 4 giugno
2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5
giugno 2008.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 4, 11, 17, 18, 24
giugno 2008.
Esaminato in aula il 24, 25 giugno 2008; l'8, 9, 10 luglio 2008 ed
approvato il 15 luglio 2008. Camera dei deputati (atto n. 1496):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V
(Bilancio), in sede referente, il 17 luglio 2008, con pareri del
Comitato per la legislazione, delle commissioni II, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede referente, il 21, 22,
24 luglio 2008.
Esaminato in aula il 24 e 28 luglio 2008 ed approvato, con
modificazioni, il 29 luglio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 735-B):
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 30 luglio
2008, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 30 luglio 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 30 luglio 2008.
Avvertenza:
Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 32
Allegato
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Vedere da pag. 5 a pag. 16 <---- |
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Testo in vigore dal:
3-6-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80;
Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale
vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto
aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non
appartenenti all'Unione europea, nonche' nei collegamenti di adduzione
sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di
utenza regionali;
Considerato che nel luglio 2007 si e' conclusa senza esito positivo la
procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di
Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e
alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e
delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di
manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;
Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata
procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato
un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o
finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo
sviluppo della societa', anche attraverso l'acquisizione della quota di
controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che,
nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta
vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14
marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla societa'
nel gennaio del 2008;
Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee
aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e
segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008,
comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni al riguardo; Ritenuta, altresi', la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il
monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica ed in materia fiscale, nonche' per il differimento e la proroga
di termini di imminente scadenza, concernenti attivita' che richiedono
una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come
delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia
di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.
1. Al fine di salvaguardare interessi
pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il
Consiglio dei Ministri, con propria delibera, puo' individuare uno o
piu' soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee
aeree italiane s.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero
anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata
all'azionista o alla societa', finalizzata ad acquisire il controllo di
Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. entro il termine indicato nella
stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree
italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo
stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta,
previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati
e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la
presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attivita' comunque
finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad
obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo,
alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento
dell'operazione, alle eventuali indennita' e manleve da rilasciarsi o
impegni da assumersi in relazione alla situazione della societa',
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo
prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici
coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi
dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. 5. Al fine di assicurare la continuita' e l'economicita'
dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza gia' conferiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura
di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono
essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine
originariamente previsto.
Art. 2
Disposizioni per
garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la
certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche'
l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello
Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008,
di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per
l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di
euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742
milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno
2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
regolato come segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via
telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal
contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della
predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del
diritto alla fruizione del credito d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario
da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica
alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla
fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari
pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di
arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai
soggetti interessati: a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile
nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi
successivi; b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1,
lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del
formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei
successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti
interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta,
l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della
prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi
pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento
dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del
credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e'
consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il
sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del
provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario
Art. 3
Disposizioni in materia
fiscale
1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti
ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attivita' di
assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio
2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle
dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i
termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi
previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in
data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione
prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle
dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1°
maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella
unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al
29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica,
compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in
via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008,
entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
140 e' inserito il seguente: "140-bis. Al fine di consentire
l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi precedenti e di
accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su
proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse
finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e'
trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139; b) dei rimborsi per i
quali non e' maturato il termine di cui al comma 139."
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25
febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
Art. 4
Differimento e proroga
di termini
1. Al fine di consentire da parte
dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane
previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di
verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette
risorse in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni
di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste,
il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e'
prorogato al 31 ottobre 2008.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e
all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30
settembre 2008 per la Fondazione "Il Vittoriale degli italiani".
4. All'articolo 22 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2009".
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° gennaio 2009".
6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
mesi".
8. All'articolo 354, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, le parole: "e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre
dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355".
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14
gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico
2009-2010
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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