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LEGGE 24 luglio 2008, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/7/2008)

Testo in vigore dal: 26-7-2008
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
 
Art. 1
 
1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 luglio 2008

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 692): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro dell'interno (Maroni) e dal Ministro della giustizia (Alfano) il 26 maggio 2008. Assegnato alle commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), riunite in sede referente, il 26 maggio 2008 con parere delle commissioni I, V, VIII XI e XII. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 27 maggio 2008.
Esaminato dalle commissioni riunite il 28 maggio, 3, 4, 5 e 6 giugno 2008. Esaminato in aula 4, 5, 11, 12, 17 e 18 giugno 2008 e approvato il 24 giugno 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1366): Assegnato alle commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), riunite in sede referente, il 24 giugno 2008 con parere delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 8ª, 9ª 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite il 30 giugno, 1°, 2, 3 e 7 luglio 2008. Esaminato in aula il 2, 11, 14 e 15 luglio 2008 ed approvato, con modificazioni, il 16 luglio 2008. Senato della Repubblica (atto n. 692-B): Assegnato alle commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), riunite in sede referente, il 16 luglio 2008 con parere della commissione V. Esaminato dalle commissioni riunite il 21 e 22 luglio 2008.
Esaminato in aula e approvato il 23 luglio 2008.
Avvertenza: Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 57

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».

(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25/7/2008)

 
 

Avvertenza:

    -  Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche'  dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono
fine   di   facilitare   la   lettura   sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
    Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.

                     Modifiche al codice penale

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  235  (Espulsione  od  allontanamento  dello  straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea )) sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
((  Ferme  restando  le  disposizioni  in materia di esecuzione delle
misure  di  sicurezza  personali, l'espulsione e l'allontanamento dal
territorio   dello  Stato  sono  eseguiti  dal  questore  secondo  le
modalita'  di  cui,  rispettivamente,  all'articolo 13,  comma 4, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
all'articolo 20,  comma 11,  del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30. ))
  Il   trasgressore   dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche   fuori   dei   casi  di  flagranza,  e  si  procede  con  rito
direttissimo»; ))
    b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  312  (Espulsione  od  allontanamento  dello  straniero dallo
Stato).  -  Il  giudice  ordina  l'espulsione  dello straniero ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente  ad  uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia
condannato  ad  una  pena  restrittiva  della  liberta' personale per
taluno  dei  delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le
disposizioni  in  materia  di  esecuzione  delle  misure di sicurezza
personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato
sono   eseguiti   dal   questore   secondo   le   modalita'  di  cui,
rispettivamente,  all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  all'articolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.». ))
  Il   trasgressore   dell'ordine  di  espulsione  od  allontanamento
pronunciato  dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche   fuori   dei   casi  di  flagranza,  e  si  procede  con  rito
direttissimo»;
    «b-bis)   all'articolo 416-bis,   sono   apportate   le  seguenti
modificazioni:
      1)  al  primo  comma,  le parole: «da cinque a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
      2)  al  secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
      3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle
seguenti:  «da  nove»  e  le parole: «da dieci» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici».
      4)  all'ottavo  comma,  dopo  le  parole:  «comunque localmente
denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
      5)  la  rubrica  e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di
tipo mafioso anche straniere».
    b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  495  (Falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un  pubblico
ufficiale  sulla  identita'  o  su  qualita'  personali  proprie o di
altri).   -  Chiunque  dichiara  o  attesta  falsamente  al  pubblico
ufficiale  l'identita',  lo  stato  o  altre qualita' della propria o
dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
  La reclusione non e' inferiore a due anni:
    1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
    2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato  o  sulle  proprie  qualita'  personali  e'  resa all'autorita'
giudiziaria  da  un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero  se,  per  effetto  della  falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;
    b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
    «Art.    495-ter    (Fraudolente    alterazioni    per   impedire
l'identificazione   o   l'accertamento   di  qualita'  personali).  -
Chiunque,  al  fine  di impedire la propria o altrui identificazione,
altera  parti  del  proprio  o dell'altrui corpo utili per consentire
l'accertamento  di identita' o di altre qualita' personali, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni.
  Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria»;
    b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  496  (False  dichiarazioni  sulla  identita'  o  su qualita'
personali  proprie  o  di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o
su  altre  qualita'  della  propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni  a  un  pubblico ufficiale o a persona incaricata di un
pubblico  servizio,  nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni».
    «b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente
numero:
  "5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un  ufficiale  o  agente  di  pubblica sicurezza, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio"». ))
    c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: (( «sette»; ))
      2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  «Si  applica  la  pena  della  reclusione da tre a dieci anni se il
fatto  e'  commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
      1)   soggetto   in   stato   di   ebbrezza  alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186,   comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
      2)   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.»;
      3)  al  terzo  comma,  le parole: «anni dodici» sono sostituite
dalle seguenti: «anni quindici»;
((      c-bis)   all'articolo 157,  sesto  comma,  le  parole:  «589,
secondo  e  terzo  comma»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «589,
secondo, terzo e quarto comma». ))
    d)  al  terzo  comma dell'articolo 590,  e'  aggiunto il seguente
periodo:
  «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il  fatto  e'  commesso  da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
soggetto  sotto  l'effetto  di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena  per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni
e  la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni»;
    e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
      «Art.  590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza  di  cui  all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui
all'articolo 590,  ((  terzo comma, ultimo periodo, )) le concorrenti
circostanze  attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e  114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a  queste  e  le  diminuzioni  si  operano  sulla  quantita'  di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
    f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' (( aggiunto
)) il seguente:
    «11-bis.  ((  l'avere  il  colpevole  commesso il fatto mentre si
trova )) illegalmente sul territorio nazionale.»:
    «f-bis»   ((  all'articolo 62-bis,  dopo  il  secondo  comma,  e'
aggiunto il seguente:
  «In  ogni  caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico  del  condannato  non  puo`  essere,  per  cio'  solo, posta a
fondamento  della  concessione  delle  circostanze  di  cui  al primo
comma.». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 61 e 62 codice
          penale come modificato dalla presente legge:
              «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni) - Aggravano il
          reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze
          aggravanti speciali le circostanze seguenti:
                1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
                2. l'aver   commesso   il   reato  per  eseguirne  od
          occultarne  un  altro, ovvero per conseguire o assicurare a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato;
                3. l'avere,  nei  delitti colposi agito nonostante la
          previsione dell'evento;
                4. l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito con
          crudelta' verso le persone;
                5. l'avere  profittato  di  circostanze  di tempo, di
          luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata
          difesa;
                6. l'avere  il colpevole commesso il reato durante il
          tempo,   in   cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla
          esecuzione  di  un  mandato  o di un ordine di arresto o di
          cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;
                7. l'avere,  nei  delitti  contro il patrimonio o che
          comunque   offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei  delitti
          determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona
          offesa   dal  reato  un  danno  patrimoniale  di  rilevante
          gravita';
                8. l'avere   aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso;
                9. l'avere  commesso il fatto con abuso dei poteri, o
          con  violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
          o  a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
          di un culto;
                10. l'avere  commesso  il  fatto  contro  un pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio,
          o  rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico
          o  di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
          diplomatico  o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
                11. l'avere  commesso il fatto con abuso di autorita'
          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio,  di  prestazione  d'opera,  di  coabitazione, o di
          ospitalita';
                11-bis.  l'aver il colpevole commesso il fatto mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale.».
              «Art.  62-bis. (Circostanze attenuanti generiche). - Il
          giudice,   indipendentemente   dalle  circostanze  previste
          nell'articolo 62,  puo'  prendere  in  considerazione altre
          circostanze   diverse,   qualora   le   ritenga   tali   da
          giustificare   una   diminuzione   della  pena.  Esse  sono
          considerate  in  ogni  caso,  ai  fini dell'applicazione di
          questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche
          concorrere  con  una  o piu' delle circostanze indicate nel
          predetto articolo 62.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
          conto  dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, numero
          3), e secondo comma, nei casi previsti dall'art. 99, quarto
          comma,  in  relazione  ai  delitti  previsti dall'art. 407,
          comma 2,  lettera a),  del  codice di procedura penale, nel
          caso  in  cui siano puniti con la pena della reclusione non
          inferiore nel minimo a cinque anni
              In  ogni  caso,  l'assenza  di  precedenti condanne per
          altri  reati  a  carico  del  condannato  non  puo' essere,
          percio'  solo,  posta  a fondamento della concessione delle
          circostanze di cui al comma 1.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  157  c.p.  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.    157    (Prescrizione.   Tempo   necessario   a
          prescrivere).  -  La prescrizione estingue il reato decorso
          il  tempo  corrispondente  al  massimo  della pena edittale
          stabilita  dalla  legge e comunque un tempo non inferiore a
          sei  anni  se  si  tratta di delitto e a quattro anni se si
          tratta  di  contravvenzione,  ancorche'  puniti con la sola
          pena pecuniaria.
              Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
          riguardo  alla  pena  stabilita  dalla  legge  per il reato
          consumato  o  tentato,  senza tener conto della diminuzione
          per   le  circostanze  attenuanti  e  dell'aumento  per  le
          circostanze  aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
          quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie diversa da
          quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
          caso  si  tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
          per l'aggravante.
              Non  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 69 e il
          tempo  necessario  a prescrivere e' determinato a norma del
          secondo comma.
              Quando  per il reato la legge stabilisce congiuntamente
          o  alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
          per  determinare  il  tempo  necessario a prescrivere si ha
          riguardo soltanto alla pena detentiva.
              Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
          quella  detentiva  e  da  quella  pecuniaria, si applica il
          termine di tre anni.
              I   termini   di   cui   ai  commi che  precedono  sono
          raddoppiati  per  i  reati  di cui agli articoli 449 e 589,
          secondo,  terzo  e quarto comma, nonche' per i reati di cui
          all'art.   51,   commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
          procedura penale.
              La  prescrizione  e'  sempre espressamente rinunciabile
          dall'imputato.
              La  prescrizione  non  estingue  i reati per i quali la
          legge  prevede  la  pena dell'ergastolo, anche come effetto
          dell'applicazione di circostanze aggravanti.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 416-bis codice penale
          come modificato dalla presente legge.
              «Art.  416-bis  (Associazione  di  tipo  mafioso  anche
          straniere).  - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da sette a dodici anni.
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da nove a quattordici anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione di consultazioni elettorali.
              Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
          reclusione  da  nove  a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei casi
          previsti dal secondo comma.
              L'associazione    si    considera   armata   quando   i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
              Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
              Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
              Le  disposizioni  del  presente  articolo si  applicano
          anche  alla  camorra,  alle  altre  associazioni,  comunque
          localmente denominate, anche straniere, che valendosi della
          forza  intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono
          scopi  corrispondenti  a  quelli delle associazioni di tipo
          mafioso.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 576 codice penale come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 576 (Circostanze aggravanti. Pena di morte). - Si
          applica   la   pena   di   morte   se  il  fatto  preveduto
          dall'articolo precedente e' commesso:
              1. col  concorso  di  taluna delle circostanze indicate
          nel n. 2 dell'art. 61;
              2. contro   l'ascendente   o   il  discendente,  quando
          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
          dell'art.  61  o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
              3. dal   latitante,  per  sottrarsi  all'arresto,  alla
          cattura  o  alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
          di sussistenza durante la latitanza;
              4. dall'associato   per   delinquere,   per   sottrarsi
          all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
              5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti
          dagli articoli 519, 520 e 521.
              5-bis)  contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un
          ufficiale   o   agente   di   P.S.,  nell'atto  o  a  causa
          dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
              E'  latitante,  agli effetti della legge penale, chi si
          trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 589 codice penale come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
          da sei mesi a cinque anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
          sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
          della reclusione da due a sette anni.
              Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni
          se  il  fatto  e' commesso con violazione delle norme sulla
          disciplina della circolazione stradale da:
                1)  soggetto  in  stato di ebbrezza alcolica ai sensi
          dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
                2)  soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
          o psicotrope.
              Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
          pena non puo' superare gli anni quindici.».
              - Si   riporta  il  sesto  comma dell'art.  157  codice
          penale, come modificato dalla presente legge:
              «I   termini   di   cui  ai  commi che  precedono  sono
          raddoppiati  per  i  reati  di cui agli articoli 449 e 589,
          secondo,  terzo  e quarto comma, nonche' per i reati di cui
          all'art.   51,   commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
          procedura penale.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 590 codice penale come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   590  (Lesioni  personali  colpose)  -  Chiunque
          cagiona  ad altri per colpa una lesione personale e' punito
          con  la  reclusione  fino  a tre mesi o con la multa fino a
          euro 309.
              Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno  a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619, se e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a Euro 1.239.
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno  a  tre  anni. Nei casi di violazione delle norme sulla
          circolazione  stradale, se il fatto e' commesso da soggetto
          in  stato  di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell'art. 186,
          comma 2,  lettera c),  del  decreto  legislativo  30 aprile
          1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
          soggetto   sotto   l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,   la   pena  per  le  lesioni  gravi  e'  della
          reclusione  da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni
          gravissime  e'  della  reclusione  da  un anno e sei mesi a
          quattro anni.
              Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale.».

        
      
                               Art. 2.

               Modifiche al codice di procedura penale

  1.  Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
((    «0a) all'articolo 51:
      1)  al  comma 3-ter,  dopo  le  parole:  «Nei casi previsti dal
comma 3-bis»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dai commi 3-quater e
3-quinquies»;
      2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;
    Ob) all'articolo 328:
      1)  al  comma 1-bis  le  parole:  «comma 3-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
      2) il comma 1-ter e' abrogato;
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51,  comma 3-quinquies,  le  funzioni di giudice per le
indagini   preliminari   e  le  funzioni  di  giudice  per  l'udienza
preliminare  sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge,
da  un  magistrato  del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente»;. »)
    a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis.   L'autorita'   giudiziaria  procede,  altresi',  anche  su
richiesta  dell'organo  accertatore,  alla distruzione delle merci di
cui   sono   comunque  vietati  la  fabbricazione,  il  possesso,  la
detenzione   o  la  commercializzazione  quando  le  stesse  sono  di
difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa  o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica
ovvero  quando,  anche  all'esito  di  accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360,   risulti  evidente  la  violazione  dei  predetti
divieti.  L'autorita'  giudiziaria  dispone il prelievo di uno o piu'
campioni  con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
  3-ter.  Nei  casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la  polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione  del  sequestro,  puo' procedere alla distruzione delle
merci  contraffatte  sequestrate,  previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria.  La  distruzione  puo'  avvenire  dopo  15  giorni dalla
comunicazione  salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E'
fatta  salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari.»;
((    «a-bis)   nella  rubrica  dell'articolo 260  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"». ))
    b)    al   comma 1   dell'articolo 371-bis,   dopo   le   parole:
«nell'articolo 51,  comma 3-bis»  sono  inserire  le  seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione (( antimafia»; ))
((    b-bis)  all'articolo 381,  comma 2,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
    "m-ter)   falsa   attestazione  o  dichiarazione  a  un  pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri,
prevista dall'articolo 495 del codice penale;
    m-quater)  fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione
o      l'accertamento     di     qualita'     personali,     previste
dall'articolo 495-ter del codice penale»; ))
    c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Il  pubblico  ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia'
stato  convalidato,  procede  al  giudizio  direttissimo  presentando
l'imputato   in   udienza  non  oltre  il  ((  trentesimo  ))  giorno
dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
    d)  al  comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito
dal  seguente:  «Il  pubblico  ministero  procede inoltre al giudizio
direttissimo,  salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti  della  persona  che  nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione.».  ((  Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo
periodo,  la  parola  «quindicesimo»  e'  sostituita  dalla seguente:
«trentesimo»; ))
    e)  al  comma 1  dell'articolo 450,  le  parole:  «Se  ritiene di
procedere  a  giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
    f)   al   comma 1  dell'articolo 453,  le  parole:  «il  pubblico
ministero puo' chiedere», sono sostituite (( dalle seguenti )) «salvo
che  cio'  pregiudichi  gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
    g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Il  pubblico  ministero  richiede il giudizio immediato,
anche  fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque
entro  centottanta  giorni dall'esecuzione della misura, per il reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato  di  custodia  cautelare,  salvo  che  la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
  1-ter.  La  richiesta  di  cui  al comma 1-bis e' formulata dopo la
definizione  del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il
decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
    h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e'  stata  revocata  o  annullata  per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.»;
    i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
    l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
    m)  all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive modificazioni,» sono
inserite  le seguenti: (( «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624,
quando   ricorrono   due  o  piu'  circostanze  tra  quelle  indicate
dall'articolo 625,  624-bis del codice penale, e per i delitti in cui
ricorre  l'aggravante  di  cui  all'articolo 61,  primo comma, numero
11-bis), del medesimo codice,. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del  codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  51  (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale). - 1. Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
                a) nelle  indagini  preliminari e nei procedimenti di
          primo  grado, dai magistrati della procura della Repubblica
          presso il tribunale [o presso la pretura];
                b) nei  giudizi  di impugnazione dai magistrati della
          procura  generale  presso  la  corte di appello o presso la
          corte di cassazione.
              2.  Nei  casi  di  avocazione, le funzioni previste dal
          comma 1  lettera a)  sono  esercitate  dai magistrati della
          procura generale presso la corte di appello.
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate   dai   magistrati   della  Direzione  nazionale
          antimafia.
              3.  Le  funzioni  previste  dal comma 1 sono attribuite
          all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
          competente a norma del capo II del titolo I.
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
          600,  601,  602,  416-bis  e  630  del codice penale, per i
          delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
          predetto   art.   416-bis   ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
          articolo,  nonche'  per i delitti previsti dall'art. 74 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel
          comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
          ministero  presso  il tribunale del capoluogo del distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.
              3-ter.   Nei   casi  previsti  dal  comma 3-bis  e  dai
          commi 3-quater   e  3-quinquies,  se  ne  fa  richiesta  il
          procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la
          corte  di  appello  puo', per giustificati motivi, disporre
          che  le  funzioni di pubblico ministero per il dibattimento
          siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore
          della Repubblica presso il giudice competente.
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti  consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente.
              3-quinquies.  Quando  si  tratta  di procedimenti per i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
          600-ter,  600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
          615-quater,  615-quinquies,  617-bis,  617-ter, 617-quater,
          617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,  635-ter, 635-quater,
          640-ter  e  640-quinquies  del  codice  penale, le funzioni
          indicate    nel    comma 1,    lettera a),   del   presente
          articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
          presso  il  tribunale  del  capoluogo del distretto nel cui
          ambito ha sede il giudice competente.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  328  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  328  (Giudice per le indagini preliminari). - 1.
          Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico
          ministero,  delle  parti private e della persona offesa dal
          reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
              1-bis.  Quando  si tratta di procedimenti per i delitti
          indicati  nell'art.  51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni
          di  giudice  per  le  indagini preliminari sono esercitate,
          salve  specifiche  disposizioni  di legge, da un magistrato
          del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
          sede il giudice competente.
              1-ter. (Abrogato).
              1-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti   indicati   nell'art.  51,  comma 3-quinquies,  le
          funzioni  di  giudice  per  le  indagini  preliminari  e le
          funzioni   di   giudice   per  l'udienza  preliminare  sono
          esercitate,  salve  specifiche disposizioni di legge, da un
          magistrato  del  tribunale  del capoluogo del distretto nel
          cui ambito ha sede il giudice competente.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  260  del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.   260   (Apposizione   dei   sigilli   alle  cose
          sequestrate.   Cose   deperibili.   Distruzione   di   cose
          sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il
          sigillo  dell'ufficio  giudiziario  e con le sottoscrizioni
          dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
          ovvero,  in  relazione  alla  natura  delle cose, con altro
          mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo
          a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
              2.   L'autorita'  giudiziaria  fa  estrarre  copia  dei
          documenti  e  fa  eseguire  fotografie o altre riproduzioni
          delle  cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
          difficile  custodia,  le unisce agli atti e fa custodire in
          cancelleria  o  segreteria  gli  originali  dei  documenti,
          disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'art. 259.
          Quando  si  tratta  di dati, di informazioni o di programmi
          informatici,  la  copia  deve essere realizzata su adeguati
          supporti,  mediante  procedura  che assicuri la conformita'
          della  copia  all'originale  e la sua immodificabilita'; in
          tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta
          anche   in   luoghi   diversi  dalla  cancelleria  o  dalla
          segreteria.
              3.   Se  si  tratta  di  cose  che  possono  alterarsi,
          l'autorita'   giudiziaria   ne   ordina,  secondo  i  casi,
          l'alienazione o la distruzione.
              3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche
          su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle
          merci  di  cui  sono  comunque vietati la fabbricazione, il
          possesso,  la detenzione o la commercializzazione quando le
          stesse   sono  di  difficile  custodia,  ovvero  quando  la
          custodia  risulta  particolarmente onerosa o pericolosa per
          la  sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando,
          anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'art.
          360,  risulti  evidente la violazione dei predetti divieti.
          L'autorita'  giudiziaria  dispone il prelievo di uno o piu'
          campioni  con l'osservanza delle formalita' di cui all'art.
          364 e ordina la distruzione della merce residua.
              3-ter.  Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico
          di  ignoti,  la  polizia giudiziaria, decorso il termine di
          tre  mesi  dalla  data di effettuazione del sequestro, puo'
          procedere   alla   distruzione   delle  merci  contraffatte
          sequestrate,     previa     comunicazione     all'autorita'
          giudiziaria.  La  distruzione  puo' avvenire dopo 15 giorni
          dalla  comunicazione salva diversa decisione dell'autorita'
          giudiziaria.  Efatta  salva la facolta' di conservazione di
          campioni da utilizzare a fini giudiziari.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 371-bis del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.   371-bis   (Attivita'   di   coordinamento   del
          procuratore  nazionale  antimafia).  -  1.  Il  procuratore
          nazionale  antimafia  esercita le sue funzioni in relazione
          ai  procedimenti  per  i  delitti  indicati  nell'art.  51,
          comma 3-bis  e in relazione ai procedimenti di prevenzione.
          A  tal fine dispone della direzione investigativa antimafia
          e  dei  servizi  centrali e interprovinciali delle forze di
          polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego
          a fini investigativi.
              2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni
          di  impulso  nei  confronti dei procuratori distrettuali al
          fine  di rendere effettivo il coordinamento delle attivita'
          di  indagine,  di  garantire  la funzionalita' dell'impiego
          della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e
          di   assicurare   la   completezza  e  tempestivita'  delle
          investigazioni.
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni attribuitegli
          dalla   legge,   il  procuratore  nazionale  antimafia,  in
          particolare:
                a) d'intesa    con    i    procuratori   distrettuali
          interessati,  assicura  il collegamento investigativo anche
          per   mezzo   dei   magistrati  della  Direzione  nazionale
          antimafia;
                b) cura,   mediante   applicazioni   temporanee   dei
          magistrati  della  Direzione  nazionale  e  delle direzioni
          distrettuali   antimafia,  la  necessaria  flessibilita'  e
          mobilita'  che soddisfino specifiche e contingenti esigenze
          investigative o processuali;
                c) ai  fini  del  coordinamento investigativo e della
          repressione   dei   reati   provvede   all'acquisizione   e
          all'elaborazione  di notizie, informazioni e dati attinenti
          alla criminalita' organizzata;
                d-e) (soppresse);
                f) impartisce  ai procuratori distrettuali specifiche
          direttive  alle  quali  attenersi per prevenire o risolvere
          contrasti   riguardanti   le  modalita'  secondo  le  quali
          realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
                g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al
          fine  di  risolvere  i contrasti che, malgrado le direttive
          specifiche  impartite,  sono  insorti  e  hanno impedito di
          promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
                h) dispone   con  decreto  motivato,  reclamabile  al
          procuratore   generale   presso  la  corte  di  cassazione,
          l'avocazione  delle  indagini preliminari relative a taluno
          dei  delitti  indicati  nell'art. 51 comma 3-bis quando non
          hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere
          o  rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato
          possibile a causa della:
                  1)   perdurante   e  ingiustificata  inerzia  nella
          attivita' di indagine;
                  2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri
          previsti  dall'art.  371  ai  fini  del coordinamento delle
          indagini;
                  3) (soppresso).
              4.  Il  procuratore  nazionale  antimafia provvede alla
          avocazione  dopo  aver  assunto  sul  luogo  le  necessarie
          informazioni  personalmente  o  tramite un magistrato della
          Direzione  nazionale  antimafia  all'uopo  designato. Salvi
          casi  particolari,  il procuratore nazionale antimafia o il
          magistrato  da  lui  designato  non  puo'  delegare  per il
          compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico
          ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  381  del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni  ovvero  di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
              2.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
                a) peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
                b) corruzione   per   un  atto  contrario  ai  doveri
          d'ufficio  prevista  dagli  articoli 319, comma 4 e 321 del
          codice penale;
                c) violenza   o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
                d) commercio  e somministrazione di medicinali guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale;
                e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
                f) lesione   personale  prevista  dall'art.  582  del
          codice penale;
                g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
                h) danneggiamento  aggravato  a  norma dell'art. 635,
          comma 2 del codice penale;
                i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
                l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
                l-bis)  offerta,  cessione  o detenzione di materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e  600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative al
          materiale  pornografico  di  cui  all'art. 600-quater.1 del
          medesimo codice;
                m) alterazione  di  armi e fabbricazione di esplosivi
          non  riconosciuti  previste  dagli articoli 3 e 24, comma 1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
                m-bis)  fabbricazione,  detenzione o uso di documento
          di  identificazione  falso  previsti  dall'art. 497-bis del
          codice penale.
                m-ter)   falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un
          pubblico  ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
          proprie  o  di  altri,  prevista  dall'art.  495 del codice
          penale;
                m-quater)   fraudolente   alterazioni   per  impedire
          l'identificazione  o  l'accertamento di qualita' personali,
          previste dall'art. 495-ter del codice penale;
              3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza puo' essere eseguito se la querela
          viene  proposta,  anche  con  dichiarazione  resa oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
              4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente articolo si
          procede  all'arresto  in flagranza soltanto se la misura e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto.
              4-bis.   Non  e'  consentito  l'arresto  della  persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  449  del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art. 449 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1.
          Quando  una  persona  e' stata arrestata in flagranza di un
          reato,   il   pubblico   ministero,  se  ritiene  di  dover
          procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato
          di  arresto  davanti  al  giudice  del dibattimento, per la
          convalida  e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
          dall'arresto.  Si  applicano  al  giudizio  di convalida le
          disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
              2.   Se   l'arresto  non  e'  convalidato,  il  giudice
          restituisce  gli  atti  al  pubblico  ministero. Il giudice
          procede  tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono.
              3.    Se   l'arresto   e'   convalidato,   si   procede
          immediatamente al giudizio.
              4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza
          e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
          presentando  l'imputato  in udienza non oltre il trentesimo
          giorno  dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente
          le indagini.
              5.  Il  pubblico  ministero procede inoltre al giudizio
          direttissimo,  salvo  che  cio'  pregiudichi  gravemente le
          indagini,   nei  confronti  della  persona  che  nel  corso
          dell'interrogatorio  ha reso confessione. L'imputato libero
          e'  citato  a  comparire  a  una  udienza non successiva al
          trentesimo  giorno  dalla  iscrizione  nel  registro  delle
          notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
          per  il  fatto per cui si procede e' presentato all'udienza
          entro il medesimo termine.
              6.  Quando  il  reato  per cui e' richiesto il giudizio
          direttissimo  risulta  connesso con altri reati per i quali
          mancano  le  condizioni  che giustificano la scelta di tale
          rito,  si  procede  separatamente per gli altri reati e nei
          confronti  degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi
          gravemente    le   indagini.   Se   la   riunione   risulta
          indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  450  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  450 (Instaurazione del giudizio direttissimo). -
          1.  Quando  procede  a  giudizio  direttissimo, il pubblico
          ministero  fa  condurre direttamente all'udienza l'imputato
          arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
              2.  Se  l'imputato e' libero, il pubblico ministero, lo
          cita  a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo.
          Il  termine  per  comparire non puo' essere inferiore a tre
          giorni.
              3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'art.
          429, comma 1, lettere a), b), c), f), con l'indicazione del
          giudice  competente  per  il  giudizio nonche' la data e la
          sottoscrizione.   Si   applica   inoltre   la  disposizione
          dell'art. 429, comma 2.
              4.   Il   decreto,  unitamente  al  fascicolo  previsto
          dall'art. 431, formato dal pubblico ministero, e' trasmesso
          alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
              5.  Al difensore e' notificato senza ritardo a cura del
          pubblico  ministero  l'avviso  della  data  fissata  per il
          giudizio.
              6.  Il  difensore  ha facolta' di prendere visione e di
          estrarre  copia,  nella  segreteria del pubblico ministero,
          della documentazione relativa alle indagini espletate.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  453  del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  453  (Casi  e  modi di giudizio immediato). - 1.
          Quando la prova appare evidente, salvo che cio' pregiudichi
          gravemente  le  indagini,  il  pubblico ministero chiede il
          giudizio  immediato  se la persona sottoposta alle indagini
          e'  stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza
          della  prova  ovvero,  a  seguito  di  invito a presentarsi
          emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375,
          comma 3,   secondo  periodo,  la  stessa  abbia  omesso  di
          comparire,  sempre  che non sia stato adottato un legittimo
          impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
              1-bis.  Il  pubblico  ministero  richiede  il  giudizio
          immediato,  anche  fuori  dai  termini di cui all'art. 454,
          comma 1,    e    comunque    entro    centottanta    giorni
          dall'esecuzione  della misura, per il reato in relazione al
          quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato
          di  custodia  cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
          gravemente le indagini.
              1-ter.  La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata
          dopo  la  definizione del procedimento di cui all'art. 309,
          ovvero  dopo  il  decorso  dei  termini per la proposizione
          della richiesta di riesame.
              2.  Quando  il  reato  per cui e' richiesto il giudizio
          immediato  risulta  connesso  con  altri  reati per i quali
          mancano  le  condizioni  che giustificano la scelta di tale
          rito,  si  procede  separatamente per gli altri reati e nei
          confronti  degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi
          gravemente    le   indagini.   Se   la   riunione   risulta
          indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
              3.  L'imputato  puo'  chiedere  il giudizio immediato a
          norma dell'art. 419, comma 5.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  455  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.   455  (Decisione  sulla  richiesta  di  giudizio
          immediato).  -  1.  Il giudice, entro cinque giorni, emette
          decreto  con  il quale dispone il giudizio immediato ovvero
          rigetta  la  richiesta ordinando la trasmissione degli atti
          al pubblico ministero.
              1-bis.  Nei  casi  di cui all'art. 453, comma 1-bis, il
          giudice  rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la
          custodia  cautelare  e'  stata  revocata  o  annullata  per
          sopravvenuta    insussistenza    dei    gravi   indizi   di
          colpevolezza).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  599  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  599  (Decisioni  in  camera  di consiglio). - 1.
          Quando  l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o
          la  misura della pena, anche con riferimento al giudizio di
          comparazione  fra  circostanze,  o  l'applicabilita'  delle
          circostanze  attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive,
          della  sospensione  condizionale  della  pena  o  della non
          menzione  della  condanna  nel  certificato  del casellario
          giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le
          forme previste dall'art. 127.
              2.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di
          comparire.
              3.    Nel    caso   di   rinnovazione   dell'istruzione
          dibattimentale,  il  giudice  assume  le prove in camera di
          consiglio,   a  norma  dell'art.  603,  con  la  necessaria
          partecipazione  del  pubblico ministero e dei difensori. Se
          questi   non   sono   presenti   quando   e'   disposta  la
          rinnovazione,  il giudice fissa una nuova udienza e dispone
          che  copia  del  provvedimento  sia  comunicata al pubblico
          ministero e notificata ai difensori.
              4. 5. (abrogati).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  602  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art. 602 (Dibattimento di appello). - 1. Nell'udienza,
          il  presidente  o  il  consigliere  da  lui  delegato fa la
          relazione della causa.
              2. (abrogato).
              3.  Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di
          ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro
          i  limiti  previsti  dagli articoli 511 e seguenti, di atti
          compiuti nelle fasi antecedenti.
              4.  Per  la  discussione  si  osservano le disposizioni
          dell'art. 523.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  656  del codice di
          procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata:
              «Art.  656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  - 1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,   il   pubblico   ministero   emette  ordine  di
          esecuzione  con il quale, se il condannato non e' detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato.
              2.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto, l'ordine di
          esecuzione  e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
          e notificato all'interessato.
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona   nei   cui   confronti   deve  essere  eseguito  e
          quant'altro   valga   a  identificarla,  l'imputazione,  il
          dispositivo  del provvedimento e le disposizioni necessarie
          all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al difensore del
          condannato.
              4.  L'ordine  che  dispone  la carcerazione e' eseguito
          secondo le modalita' previste dall'art. 277.
              5.  Se  la pena detentiva, anche se costituente residuo
          di  maggiore  pena,  non e' superiore a tre anni o sei anni
          nei  casi  di  cui  agli  articoli 90  e 94 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni, il
          pubblico  ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9,
          ne  sospende  l'esecuzione.  L'ordine  di  esecuzione  e il
          decreto  di  sospensione sono notificati al condannato e al
          difensore  nominato  per  la  fase  dell'esecuzione  o,  in
          difetto,  al  difensore  che lo ha assistito nella fase del
          giudizio,  con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere
          presentata  istanza,  corredata  dalle  indicazioni e dalla
          documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione
          di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
          articoli 47,  47-ter  e  50, comma 1, della legge 26 luglio
          1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art.
          94  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,  e successive
          modificazioni,  ovvero la sospensione dell'esecuzione della
          pena  di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso
          informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la
          stessa  sia  inammissibile  ai  sensi  degli  articoli 90 e
          seguenti  del  citato  testo unico, l'esecuzione della pena
          avra' corso immediato.
              6.  L'istanza  deve  essere presentata dal condannato o
          dal  difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
          dal  pubblico  ministero, il quale la trasmette, unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente  in  relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione    utile,    questa,   salvi   i   casi   di
          inammissibilita',  puo' essere depositata nella cancelleria
          del  tribunale  di  sorveglianza fino a cinque giorni prima
          dell'udienza  fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta
          salva,   in   ogni  caso,  la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti  o  di  informazioni, o all'assunzione di prove a
          norma  dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza
          decide   entro   quarantacinque   giorni   dal  ricevimento
          dell'istanza.
              7.   La   sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
          condanna  non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
          se  il  condannato  ripropone nuova istanza sia in ordine a
          diversa  misura  alternativa,  sia in ordine alla medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione  della  pena  di  cui all'art. 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
              8.  Salva  la  disposizione  del  comma 8-bis,  qualora
          l'istanza   non   sia   tempestivamente  presentata,  o  il
          tribunale  di  sorveglianza  la dichiari inammissibile o la
          respinga,  il  pubblico  ministero revoca immediatamente il
          decreto   di   sospensione   dell'esecuzione.  Il  pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e'  inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   9 ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni,  nonche',  nelle  more  della  decisione del
          tribunale  di sorveglianza, quando il programma di recupero
          di  cui  all'art.  94  del medesimo testo unico non risulta
          iniziato  entro  cinque  giorni dalla data di presentazione
          della  relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
          pubblico  ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
              8-bis.  Quando  e'  provato  o  appare probabile che il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di  cui  al  comma 5,  il pubblico ministero puo' assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito  delle  quali puo' disporre la rinnovazione della
          notifica.
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta:
                a) nei  confronti dei condannati per i delitti di cui
          all'art.  4-bis  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354, e
          successive    modificazioni,    nonche'    di    cui   agli
          articoli 423-bis,   624,   quando   ricorrono  due  o  piu'
          circostanze  tra  quelle indicate all'art. 625, 624-bis del
          codice  penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante
          di  cui  all'art.  61,  primo  comma,  numero  11-bis,  del
          medesimo  codice, fatta eccezione per coloro che si trovano
          agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   9 ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni;
                b) nei  confronti di coloro che, per il fatto oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva;
                c) nei  confronti  dei  condannati ai quali sia stata
          applicata  la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
          del codice penale».
              10.  Nella  situazione  considerata  dal comma 5, se il
          condannato  si  trova agli arresti domiciliari per il fatto
          oggetto  della  condanna da eseguire, il pubblico ministero
          sospende   l'esecuzione   dell'ordine   di  carcerazione  e
          trasmette   gli   atti   senza   ritardo  al  tribunale  di
          sorveglianza  perche'  provveda alla eventuale applicazione
          di  una  delle  misure  alternative di cui al comma 5. Fino
          alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
          permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti.  Agli  adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
          legge  26 luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni,
          provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

        
      
                           (( Art. 2-bis.

Modifiche  alle  norme  di attuazione, di coordinamento e transitorie
del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto legislativo
                       28 luglio 1989, n. 271.

  1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  132-bis  (Formazione  dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi).  -  1.  Nella  formazione  dei  ruoli  di  udienza e nella
trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
    a)  ai  processi  relativi  ai  delitti  di cui all'articolo 407,
comma 2,   lettera a),  del  codice  e  ai  delitti  di  criminalita'
organizzata, anche terroristica;
    b)  ai  processi relativi ai delitti commessi in violazione delle
norme  relative  alla  prevenzione  degli  infortuni e all'igiene sul
lavoro  e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti
di  cui  al  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti
con  la  pena  della  reclusione  non inferiore nel massimo a quattro
anni;
    c)  ai  processi  a  carico di imputati detenuti, anche per reato
diverso da quello per cui si procede;
    d)  ai  processi  nei  quali  l'imputato  e'  stato sottoposto ad
arresto  o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
    e)  ai  processi  nei  quali  e' contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
    f)  ai  processi  da  celebrare  con  giudizio direttissimo e con
giudizio immediato.
  2.  I  dirigenti  degli  uffici giudicanti adottano i provvedimenti
organizzativi  necessari  per  assicurare  la  rapida definizione dei
processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 407 del codice di procedura penale:
              «Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto  all'art. 393
          comma 4,  la  durata  delle  indagini  preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma 4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
                  2)   delitti   consumati  o  tentati  di  cui  agli
          articoli 575,  628,  terzo comma, 629, secondo comma, e 630
          dello stesso codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli 270,  terzo  comma e  306,
          secondo comma, del codice penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli articoli 600,
          600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
          ipotesi  aggravate  previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero;
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 99 del codice penale:
              «Art.   99   (Recidiva).   -  Chi,  dopo  essere  stato
          condannato  per  un  delitto  non  colposo,  ne commette un
          altro,  puo'  essere  sottoposto  ad un aumento di un terzo
          della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
              La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
                1)  se  il  nuovo delitto non colposo e' della stessa
          indole;
                2)  se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
          nei cinque anni dalla condanna precedente;
                3)  se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso
          durante  o  dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il
          tempo  in  cui  il  condannato  si  sottrae volontariamente
          all'esecuzione della pena.
              Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate
          al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
              Se  il  recidivo commette un altro delitto non colposo,
          l'aumento  della  pena,  nel caso di cui al primo comma, e'
          della  meta'  e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di
          due terzi.
              Se  si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407,
          comma 2,   lettera a),  del  codice  di  procedura  penale,
          l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei
          casi  indicati  al secondo comma, non puo' essere inferiore
          ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
              In  nessun  caso  l'aumento  di  pena per effetto della
          recidiva  puo'  superare  il  cumulo  delle pene risultante
          dalle   condanne  precedenti  alla  commissione  del  nuovo
          delitto non colposo.».

        
      
                           (( Art. 2-ter.

Misure  per  assicurare la rapida definizione dei processi relativi a
      reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  rapida  definizione  dei processi
pendenti  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  per  i  quali  e'  prevista  la  trattazione
prioritaria,   nei   provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma 2
dell'articolo 132-bis  delle  norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo    28 luglio    1989,    n.    271,    come    sostituito
dall'articolo 2-bis  del  presente  decreto, i dirigenti degli uffici
possono  individuare  i  criteri  e  le  modalita'  di  rinvio  della
trattazione  dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in
ordine   ai   quali   ricorrono   le  condizioni  per  l'applicazione
dell'indulto,  ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena
eventualmente  da  infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui
all'articolo 1,  comma 1,  della  predetta  legge  n.  241  del 2006.
Nell'individuazione  dei criteri di rinvio di cui al presente comma i
dirigenti  degli  uffici  tengono,  altresi',  conto della gravita' e
della  concreta  offensivita'  del  reato,  del  pregiudizio che puo'
derivare   dal   ritardo   per   la  formazione  della  prova  e  per
l'accertamento   dei  fatti,  nonche'  dell'interesse  della  persona
offesa.
  2.  Il  rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata
superiore  a  diciotto  mesi  e  il termine di prescrizione del reato
rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
  3.  Il  rinvio  non  puo'  essere  disposto se l'imputato si oppone
ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
  4.   I   provvedimenti  di  cui  al  comma 1  sono  tempestivamente
comunicati  al  Consiglio  superiore della magistratura. Il Consiglio
superiore  della  magistratura e il Ministro della giustizia valutano
gli  effetti  dei  provvedimenti  adottati dai dirigenti degli uffici
sull'organizzazione  e  sul  funzionamento  dei servizi relativi alla
giustizia,  nonche'  sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei
processi.   In   sede  di  comunicazioni  sull'amministrazione  della
giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di
cui   al   regio   decreto  30 gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro della giustizia riferisce alle Camere le
valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
  5.  La  parte  civile  costituita  puo' trasferire l'azione in sede
civile.   In   tal   caso,   i   termini   per   comparire,   di  cui
all'articolo 163-bis  del codice di procedura civile, sono abbreviati
fino  alla  meta'  e  il  giudice fissa l'ordine di trattazione delle
cause  dando  precedenza  al processo relativo all'azione trasferita.
Non  si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice
di procedura penale.
  6.  Nel  corso  dei  processi  di  primo grado relativi ai reati in
ordine  ai  quali,  in caso di condanna, deve trovare applicazione la
legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di
procura  speciale  e  il pubblico ministero, se ritengono che la pena
possa  essere  contenuta  nei  limiti di cui all'articolo 1, comma 1,
della  medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto  possono  formulare richiesta di applicazione della
pena  ai  sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale,    anche    se    risulti   decorso   il   termine   previsto
dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
  7.  La  richiesta  di  cui  al  comma 6 puo' essere formulata anche
quando  sia  gia'  stata  in precedenza presentata altra richiesta di
applicazione  della  pena,  ma  vi sia stato il dissenso da parte del
pubblico  ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice,
sempre  che  la  nuova  richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          31 luglio 2006, n. 241 (Concessione di indulto):
              «Art.  1.  -  1. E' concesso indulto, per tutti i reati
          commessi  fino  a  tutto il 2 maggio 2006, nella misura non
          superiore  a tre anni per le pene detentive e non superiore
          a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene
          detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo
          comma dell'art. 151 del codice penale.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 86 del Regio-decreto
          30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
              «Art.    86   (Relazioni   sull'amministrazione   della
          giustizia).  -  1.  Entro il ventesimo giorno dalla data di
          inizio  di  ciascun  anno  giudiziario,  il  Ministro della
          giustizia      rende      comunicazioni     alle     Camere
          sull'amministrazione  della  giustizia  nel precedente anno
          nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'art. 110
          della  Costituzione  e  sugli  orientamenti  e  i programmi
          legislativi  del Governo in materia di giustizia per l'anno
          in  corso.  Entro i successivi dieci giorni, sono convocate
          le  assemblee  generali  della  Corte di cassazione e delle
          corti  di  appello,  che si riuniscono, in forma pubblica e
          solenne,  con  la  partecipazione  del Procuratore generale
          presso  la  Corte  di  cassazione, dei procuratori generali
          presso   le   corti   di   appello   e  dei  rappresentanti
          dell'avvocatura,     per     ascoltare     la     relazione
          sull'amministrazione  della  giustizia  da  parte del primo
          Presidente  della  Corte  di cassazione e dei presidenti di
          corte  di  appello.  Possono  intervenire  i rappresentanti
          degli  organi  istituzionali,  il  Procuratore generale e i
          rappresentanti dell'avvocatura.».
            - Si  riporta  il  testo  dell'art. 163-bis del codice di
          procedura civile:
              «Art.  163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
          della  notificazione  della citazione e quello dell'udienza
          di  comparizione  debbono  intercorrere  termini liberi non
          minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si
          trova  in  Italia  e  di  centocinquanta giorni se si trova
          all'estero.
              Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il
          presidente  puo',  su  istanza  dell'attore  e  con decreto
          motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della
          citazione,  abbreviare  fino  alla meta' i termini indicati
          dal primo comma.
              Se  il  termine  assegnato dall'attore ecceda il minimo
          indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
          della   scadenza  del  termine  minimo,  puo'  chiedere  al
          presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
          quest'ultimo  termine,  l'udienza per la comparizione delle
          parti  sia  fissata con congruo anticipo su quella indicata
          dall'attore.  Il  presidente provvede con decreto, che deve
          essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
          giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  75  del  codice di
          procedura penale:
              «Art.  75 (Rapporti tra azione civile e azione penale).
          -  1.  L'azione  civile  proposta davanti al giudice civile
          puo' essere trasferita nel processo penale fino a quando in
          sede  civile  non  sia stata pronunciata sentenza di merito
          anche   non  passata  in  giudicato.  L'esercizio  di  tale
          facolta'  comporta  rinuncia  agli  atti  del  giudizio; il
          giudice  penale provvede anche sulle spese del procedimento
          civile.
              2.  L'azione  civile  prosegue in sede civile se non e'
          trasferita  nel  processo penale o e' stata iniziata quando
          non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.
              3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti
          dell'imputato  dopo  la  costituzione  di  parte civile nel
          processo  penale  o dopo la sentenza penale di primo grado,
          il  processo  civile  e'  sospeso fino alla pronuncia della
          sentenza  penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le
          eccezioni previste dalla legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  444  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino  a  un  terzo,  ovvero  di una
          penadetentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze
          e  diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  i  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli
          articoli 600-bis,  primo  e terzo comma, 600-quater, primo,
          secondo,  terzo  e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
          600-quater.1,  relativamente  alla condotta di produzione o
          commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
          609-bis,   609-ter,  609-quater  e  609-octies  del  codice
          penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  446  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  446  (Richiesta  di  applicazione  della  pena e
          consenso).  -  1. Le  parti  possono formulare la richiesta
          prevista  dall'art.  444,  comma 1, fino alla presentazione
          delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422,
          comma 3,   e   fino  alla  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento  di  primo grado nel giudizio direttissimo. Se
          e'  stato  notificato  il decreto di giudizio immediato, la
          richiesta  e'  formulata  entro  il  termine e con le forme
          stabilite dall'art. 458, comma 1.
              2.   La  richiesta  e  il  consenso  nell'udienza  sono
          formulati  oralmente;  negli  altri casi sono formulati con
          atto scritto.
              3.  La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
          o  a  mezzo  di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
          autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3.
              4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i
          termini  previsti  dal  comma 1, anche se in precedenza era
          stato negato.
              5.  Il  giudice,  se  ritiene  opportuno  verificare la
          volontarieta'  della  richiesta  o del consenso, dispone la
          comparizione dell'imputato.
              6.  Il  pubblico  ministero, in caso di dissenso, deve,
          enunciarne le ragioni.».

        
      
                               Art. 3.
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

  1.  All'articolo 4,  comma 1,  lettera a),  del decreto legislativo
28 agosto  2000,  n.  274,  dopo  le  parole: «derivi una malattia di
durata  superiore  a  venti  giorni»  sono  inserite  le seguenti: «,
nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie  di cui all'articolo 590,
terzo  comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope,».

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28 agosto  2000, n. 274, recante «Disposizioni
          sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a norma
          dell'art.  14  della  legge  24 novembre 1999, n. 468.» (in
          Gazzetta  Ufficiale 6 ottobre 2000, n. 234) come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  4  (Competenza  per materia). - 1. Il giudice di
          pace e' competente:
                a) per  i  delitti consumati o tentati previsti dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo   comma perseguibili   a  querela  di  parte,  590,
          limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato
          una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,
          derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,
          nonche'  ad  esclusione  delle  fattispecie di cui all'art.
          590,  terzo  comma,  quando  si tratta di fatto commesso da
          soggetto  in  stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.
          186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,   n.  285,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
          soggetto   sotto   l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope,  594,  595,  primo  e secondo comma, 612, primo
          comma,  626,  627,  631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
          all'art.  639-bis,  632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
          all'art.  639-bis,  633,  primo  comma,  salvo  che ricorra
          l'ipotesi  di  cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636,
          salvo  che  ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637,
          638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
                b) per     le    contravvenzioni    previste    dagli
          articoli 689,  690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice
          penale.
              2.  Il  giudice  di  pace  e' altresi' competente per i
          delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni:
                a) articoli 25  e  62, terzo comma, del regio decreto
          18 giugno  1931, n. 773, recante «testo unico in materia di
          sicurezza»;
                b) articoli 1095,  1096  e  1119  del  regio  decreto
          30 marzo  1942,  n.  327,  recante  «Approvazione del testo
          definitivo del codice della navigazione»;
                c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          4 agosto  1957,  n.  918,  recante  «Approvazione del testo
          organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
                d) articoli 102  e  106  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361, recante «testo
          unico   delle   leggi   per  l'elezione  della  Camera  dei
          deputati»;
                e) art.   92   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, recante «Testo unico
          delle  leggi per la composizione e la elezione degli organi
          delle amministrazioni comunali»;
                f) art.  15,  secondo  comma, della legge 28 novembre
          1965,  n.  1329,  recante  «Provvedimenti per l'acquisto di
          nuove macchine utensili»;
                g) art.  3  della  legge  8 novembre  1991,  n.  362,
          recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
                h) art.  51  della  legge  25 maggio  1970,  n.  352,
          recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
          sulla iniziativa legislativa del popolo»;
                i) articoli 3,  terzo  e  quarto  comma,  46,  quarto
          comma e  65,  terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in
          materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
                l) articoli 18  e  20  della  legge 2 agosto 1982, n.
          528,  recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per
          il personale del lotto»;
                m) art.  17,  comma 3,  della legge 4 maggio 1990, n.
          107,  recante  «Disciplina  per  le attivita' trasfusionali
          relative  al  sangue  umano  ed ai suoi componenti e per la
          produzione di plasmaderivati»;
                n) art.   15,   comma 3,   del   decreto  legislativo
          27 settembre   1991,  n.  311,  recante  «Attuazione  delle
          direttive  n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di
          recipienti  semplici  a pressione, a norma dell'articolo 56
          della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
                o) art.   11,   comma 1,   del   decreto  legislativo
          27 settembre   1991,  n.  313,  recante  «Attuazione  della
          direttiva  n.  88/378/CEE  relativa al ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri concernenti la sicurezza
          dei   giocattoli,  a  norma  dell'articolo 54  della  legge
          29 dicembre 1990, n. 428»;
                p) [abrogato];
                q) articoli 186,  commi 2  e 6, 187, commi 4 e 5, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
          codice della strada»;
                r) art.   10,   comma 1,   del   decreto  legislativo
          14 dicembre   1992,   n.  507,  recante  «Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi
          medici impiantabili attivi»;
                s) art.   23,   comma 2,   del   decreto  legislativo
          24 febbraio   1997,   n.   46,  recante  «Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
              3.  La  competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
          tuttavia   del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'  delle
          circostanze  previste  dagli  articoli 1  del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 febbraio  1980,  n. 15, 7 del decreto-legge
          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge
          26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
              4.  Rimane  ferma  la  competenza  del  tribunale per i
          minorenni».

        
      
                               Art. 4.

Modifiche  al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
                            modificazioni

((  01.   Alla  tabella  allegata  all'articolo 126-bis  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, al
capoverso  «art.  187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 8» ))
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
    b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono  sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: «Con la sentenza di
condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e'  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale e' stato
commesso  il  reato ai sensi dell'articolo 240, (( secondo comma, del
codice  penale,  ))  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea  al  reato.  Il  veicolo  sottoposto a sequestro puo' essere
affidato  in custodia al trasgressore, (( salvo che risulti che abbia
commesso  in  precedenza  altre  violazioni della disposizione di cui
alla  presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti
si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
    «b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le  pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo
I,  sezione  II,  del  titolo  VI,  salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; ))
    c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
  «2-quinquies.  Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra
persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
    d)  al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
  «Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di
rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
((    e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
condanna  per  il  reato  di  cui  al periodo che precede comporta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  per  un  periodo  da  sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo  con  le  stesse  modalita' e procedure previste dal comma 2,
lettera c),  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione»; ))
    f)  al  comma 7,  quinto  periodo,  le  parole: «Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni  nel  corso  di un biennio,», sono
sostituite  dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto  fino  a  tre  mesi»,  sono  sostituite dalle seguenti: «e'
punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
    b)  alla  fine  e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni  dell'articolo 186,  comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo,  nonche'  quelle  di  cui  al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
((  2-bis.  All'articolo 187,  comma 1-bis,  del  decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e'
disposto  il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle
seguenti:  «e  si  applicano  le disposizioni dell'ultimo periodo del
comma 1,». ))
  3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma 6,  le  parole:  «da  tre  mesi  a  tre  anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
    b)  al  comma 7,  le  parole:  «da  sei  mesi  a  tre  anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
  4.  All'articolo 222, comma 2, (( del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  )) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il
fatto  di  cui  al  terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di
ebbrezza  alcolica  ai  sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.».

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  la  tabella  allegata  all'art.  126-bis
          (Patente  a  punti) del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n.  285,  recante  «Nuovo codice della strada» (in Gazzetta
          Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114) come modificata dalla
          presente legge:

                     ---->   Vedere legge a pag. 68  <----

              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
          raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
          primi tre anni dal rilascio.
              -  Si  riportano  gli  articoli 186, 187, 189 e 222 del
          decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
          codice della strada» come modificati dalla presente legge:
              «Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E'
          vietato   guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza
          dell'uso di bevande alcoliche.
              2.  Chiunque  guida in stato di ebbrezza e' punito, ove
          il fatto non costituisca piu' grave reato:
                a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia
          stato  accertato  un  valore  corrispondente  ad  un  tasso
          alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
          litro   (g/l).   All'accertamento  del  reato  consegue  la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente di guida da tre a sei mesi;
                b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto
          fino  a  sei  mesi,  qualora  sia stato accertato un valore
          corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da sei
          mesi ad un anno;
                c) con   l'ammenda   da  euro  1.500  a  euro  6.000,
          l'arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno,  qualora  sia stato
          accertato  un  valore corrispondente ad un tasso alcolemico
          superiore  a  1,5  grammi per litro (g/l). All'accertamento
          del  reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  due  anni.  La  patente  di guida e' sempre revocata, ai
          sensi  del  capo  I,  sezione  II, del titolo VI, quando il
          reato  e'  commesso  dal  conducente  di un autobus o di un
          veicolo  di  massa  complessiva  a pieno carico superiore a
          3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva
          nel  biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
          le  disposizioni dell'art. 223. Con la sentenza di condanna
          ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
          anche  se  e'  stata  applicata la sospensione condizionale
          della  pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con
          il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240,
          secondo  comma,  del  codice  penale,  salvo che il veicolo
          stesso  appartenga  a persona estranea al reato. Il veicolo
          sottoposto  a sequestro puo' essere affidato in custodia al
          trasgressore,  salvo  che  risulti  che  abbia  commesso in
          precedenza  altre violazioni della disposizione di cui alla
          presente  lettera.  La  procedura  di  cui  ai  due periodi
          precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
              2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
          incidente   stradale,  le  pene  di  cui  al  comma 2  sono
          raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
          del  medesimo  comma 2, e' disposto il fermo amministrativo
          del  veicolo  per  novanta  giorni ai sensi del Capo primo,
          sezione  II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga
          a  persona  estranea  al reato. E' fatta salva in ogni caso
          l'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  previste dagli
          articoli 222 e 223.
              2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente   articolo e'   il   tribunale   in   composizione
          monocratica.
              2-quater.   Le   disposizioni  relative  alle  sanzioni
          accessorie  di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
              2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai
          sensi  del  comma 2,  il  veicolo, qualora non possa essere
          guidato   da   altra  persona  idonea,  puo'  essere  fatto
          trasportare  fino al luogo indicato dall'interessato o fino
          alla  piu'  vicina  autorimessa  e  lasciato in consegna al
          proprietario  o  al gestore di essa con le normali garanzie
          per  la  custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto
          sono interamente a carico del trasgressore.
              3.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi l  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              4.  Quando  gli  accertamenti  qualitativi  di  cui  al
          comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
          ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
          conducente  del  veicolo  si  trovi in stato di alterazione
          psico-fisica   derivante  dall'influenza  dell'alcool,  gli
          organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
          anche  accompagnandolo  presso  il  piu'  vicino  ufficio o
          comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
          strumenti e procedure determinati dal regolamento.
              5.  Per  i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
          sottoposti  alle  cure  mediche,  l'accertamento  del tasso
          alcoolemico  viene effettuato, su richiesta degli organi di
          Polizia  stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte
          delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate. Le strutture sanitarie
          rilasciano  agli  organi  di  Polizia  stradale la relativa
          certificazione,   estesa   alla   prognosi   delle  lesioni
          accertate,  assicurando  il rispetto della riservatezza dei
          dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
          necessari  per  l'espletamento degli accertamenti di cui al
          presente   comma sono   reperiti   nell'ambito   dei  fondi
          destinati  al  Piano  nazionale della sicurezza stradale di
          cui  all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si
          applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
              6.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 o 5
          risulti  un  valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico
          superiore  a  0,5  grammi per litro (g/l), l'interessato e'
          considerato  in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
          delle sanzioni di cui al comma 2.
              7.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in
          caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5,
          il  conducente  e'  punito  con  le pene di cui al comma 2,
          lettera c).  La condanna per il reato di cui al periodo che
          precede  comporta  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della  sospensione della patente di guida per un periodo da
          sei  mesi  a  due  anni e della confisca del veicolo con le
          stesse   modalita'   e   procedure  previste  dal  comma 2,
          lettera c),  salvo  che  il  veicolo  appartenga  a persona
          estranea  alla  violazione. Con l'ordinanza con la quale e'
          disposta  la  sospensione della patente, il prefetto ordina
          che  il conducente si sottoponga a visita medica secondo le
          disposizioni  del  comma 8.  Se  il  fatto  e'  commesso da
          soggetto  gia'  condannato  nei  due anni precedenti per il
          medesimo    reato,   e'   sempre   disposta   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca  della patente di
          guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
              8.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  viene disposta la
          sospensione  della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il
          prefetto  ordina  che  il conducente si sottoponga a visita
          medica  ai  sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire
          nel  termine  di sessanta giorni. Qualora il conducente non
          vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo'
          disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
          guida fino all'esito della visita medica.
              9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5
          risulti  un  valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico
          superiore   a   1,5   grammi   per  litro,  ferma  restando
          l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il
          prefetto,  in  via  cautelare, dispone la sospensione della
          patente  fino  all'esito  della  visita  medica  di  cui al
          comma 8.».
              «Art.187  (Guida  in  stato di alterazione psico-fisica
          per  uso  di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque guida in
          stato   di   alterazione  psico-fisica  dopo  aver  assunto
          sostanze  stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda
          da  euro  1.500  a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
          anno.  All'accertamento  del reato consegue in ogni caso la
          sanzione  amministrativa accessoria della sospensione della
          patente  di  guida  da  sei  mesi ad un anno. La patente di
          guida  e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
          del  titolo  VI, quando il reato e' commesso dal conducente
          di  un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
          carico  superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero
          in  caso  di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
          patente  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 223. Si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   186,   comma 2,
          lettera c),  quinto  e sesto periodo, nonche' quelle di cui
          al comma 2-quinquies del medesimo art. 186.
              1-bis.   Se  il  conducente  in  stato  di  alterazione
          psico-fisica  dopo  aver  assunto  sostanze  stupefacenti o
          psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al
          comma 1  sono  raddoppiate  e  si applicano le disposizioni
          dell'ultimo  periodo  del  comma 1,  salvo  che  il veicolo
          appartenga  a  persona estranea al reato. E' fatta salva in
          ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste
          dagli articoli 222 e 223.
              1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di cui al
          presente  art. e' il tribunale in composizione monocratica.
          Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.
              2.  Al  fine  di  acquisire elementi utili per motivare
          l'obbligo  di  sottoposizione  agli  accertamenti di cui al
          comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12,
          commi 1  e  2,  secondo  le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  nel  rispetto della riservatezza personale e
          senza   pregiudizio   per   l'integrita'   fisica,  possono
          sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti qualitativi non
          invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
              3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono
          esito  positivo  ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
          motivo  di  ritenere che il conducente del veicolo si trovi
          sotto    l'effetto    conseguente   all'uso   di   sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope, gli agenti di Polizia stradale
          di  cui all'art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
          obblighi  previsti  dalla legge, accompagnano il conducente
          presso  strutture  sanitarie  fisse  o  mobili afferenti ai
          suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le
          strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
          comunque  a  tali  fini  equiparate,  per  il  prelievo  di
          campioni  di  liquidi  biologici ai fini dell'effettuazione
          degli  esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
          stupefacenti  o psicotrope e per la relativa visita medica.
          Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
          compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
              4.  Le  strutture  sanitarie  di  cui  al  comma 3,  su
          richiesta  degli organi di Polizia stradale di cui all'art.
          12,  commi 1  e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui
          conducenti  coinvolti  in  incidenti  stradali e sottoposti
          alle  cure  mediche,  ai  fini  indicati  dal comma 3; essi
          possono   contestualmente   riguardare   anche   il   tasso
          alcoolemico previsto nell'art. 186.
              5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano agli organi di
          Polizia  stradale  la  relativa certificazione, estesa alla
          prognosi  delle  lesioni accertate, assicurando il rispetto
          della   riservatezza   dei   dati   in  base  alle  vigenti
          disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento
          degli  accertamenti  conseguenti ad incidenti stradali sono
          reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale
          della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge
          17 maggio   1999,  n.  144.  Copia  del  referto  sanitario
          positivo  deve  essere  tempestivamente  trasmessa,  a cura
          dell'organo  di Polizia che ha proceduto agli accertamenti,
          al  prefetto  del  luogo  della commessa violazione per gli
          eventuali provvedimenti di competenza.
              5-bis.  Qualora  l'esito  degli  accertamenti di cui ai
          commi 3,  4  e  5  non sia immediatamente disponibile e gli
          accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo,
          se  ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
          si   trovi   in  stato  di  alterazione  psico-fisica  dopo
          l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, gli
          organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
          patente  di  guida  fino  all'esito  degli  accertamenti e,
          comunque,  per  un periodo non superiore a dieci giorni. Si
          applicano   le   disposizioni   dell'art.   216  in  quanto
          compatibili.  La  patente  ritirata  e'  depositata  presso
          l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
              6.   Il   prefetto,  sulla  base  della  certificazione
          rilasciata  dai  centri  di  cui  al comma 3, ordina che il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119  e  dispone  la  sospensione,  in  via cautelare, della
          patente  fino  all'esito  dell'esame  di revisione che deve
          avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita'  indicate dal
          regolamento.
              7. [abrogato].
              8.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di
          rifiuto  dell'accertamento  di  cui  ai  commi 2, 3 o 4, il
          conducente  e'  soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186,
          comma 7.  Con  l'ordinanza  con  la  quale  e'  disposta la
          sospensione  della  patente,  il  prefetto  ordina  che  il
          conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
          119.».
              «Art.  189  (Comportamento  in caso di incidente). - 1.
          L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
          ricollegabile   al   suo  comportamento,  ha  l'obbligo  di
          fermarsi  e  di  prestare  l'assistenza occorrente a coloro
          che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
              2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
          atto  ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
          circolazione   e,   compatibilmente   con   tale  esigenza,
          adoperarsi  affinche'  non  venga  modificato  lo stato dei
          luoghi  e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
          responsabilita'.
              3.  Ove  dall'incidente  siano derivati danni alle sole
          cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada
          coinvolto  devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
          alla  circolazione,  secondo le disposizioni dell'art. 161.
          Gli  agenti  in servizio di polizia stradale, in tali casi,
          dispongono  l'immediata  rimozione  di  ogni intralcio alla
          circolazione,  salva  soltanto  l'esecuzione,  con assoluta
          urgenza,  degli eventuali rilievi necessari per appurare le
          modalita' dell'incidente.
              4.  In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire
          le  proprie  generalita',  nonche'  le  altre  informazioni
          utili,  anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
          o,  se  queste  non sono presenti, comunicare loro nei modi
          possibili gli elementi sopraindicati.
              5.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non
          ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
          danno   alle   sole   cose,   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 259 a
          euro  1.036.  In  tale  caso,  se dal fatto deriva un grave
          danno    ai   veicoli   coinvolti   tale   da   determinare
          l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7,
          si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria della
          sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
          mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
              6.  Chiunque,  nelle condizioni di cui comma 1, in caso
          di   incidente   con  danno  alle  persone,  non  ottempera
          all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei
          mesi  a  tre  anni.  Si  applica la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida da uno
          a  tre  anni,  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.  Nei  casi di cui al presente comma sono applicabili le
          misure  previste  dagli  articoli 281,  282,  283 e 284 del
          codice  di  procedura  penale, anche al di fuori dei limiti
          previsti dall'art. 280 del medesimo codice, ed e' possibile
          procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di
          procedura  penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi
          previsti.
              7.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non
          ottempera  all'obbligo  di prestare l'assistenza occorrente
          alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
          a   tre   anni.   Si  applica  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente di guida per un
          periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
          a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.
              8.  Il  conducente  che  si fermi e, occorrendo, presti
          assistenza  a  coloro  che hanno subito danni alla persona,
          mettendosi  immediatamente  a  disposizione degli organi di
          polizia   giudiziaria,   quando  dall'incidente  derivi  il
          delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
          non  e'  soggetto  all'arresto  stabilito  per  il  caso di
          flagranza di reato.
              8-bis.  Nei  confronti  del  conducente  che,  entro le
          ventiquattro  ore successive al fatto di cui al comma 6, si
          mette  a  disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
          non  si  applicano  le disposizioni di cui al terzo periodo
          del comma 6.
              9.  Chiunque  non ottempera alle disposizioni di cui ai
          commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.».
              «Art.     222 (Sanzioni    amministrative    accessorie
          all'accertamento  di reati). - 1. Qualora da una violazione
          delle  norme  di cui al presente codice derivino danni alle
          persone,  il giudice applica con la sentenza di condanna le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste,  nonche' le
          sanzioni  amministrative  accessorie  della  sospensione  o
          della revoca della patente.
              2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
          colposa  la sospensione della patente e' da quindici giorni
          a  tre  mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
          colposa  grave o gravissima la sospensione della patente e'
          fino   a   due  anni.  Nel  caso  di  omicidio  colposo  la
          sospensione  e'  fino a quattro anni. Se il fatto di cui al
          terzo  periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
          alcolica  ai  sensi  dell'art.  186,  comma 2,  lettera c),
          ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
          o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa
          accessoria della revoca della patente.
              2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della patente fino a quattro anni e' diminuita
          fino  a  un  terzo  nel  caso di applicazione della pena ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale.
              3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
          accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
          recidiva  reiterata specifica verificatasi entro il periodo
          di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della condanna
          definitiva per la prima violazione».

        
      
                               Art. 5.

Modifiche  ((  al  testo  unico  di  cui  al  ))  decreto legislativo
                       25 luglio 1998, n. 286

((  01.  All'articolo 12,  comma 5 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e'
commesso  in  concorso  da  due  o  piu'  persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'". ))
  1.  All'articolo 12  del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
((  «5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
a  titolo  oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio
ad  uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui
abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione,
e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a tre anni. )) La condanna
con provvedimento irrevocabile (( ovvero l'applicazione della pena su
richiesta  delle  parti  a  norma  dell'articolo 444  del  codice  di
procedura   penale,   anche  se  e'  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della pena, )) comporta la confisca dell'immobile, salvo
che  appartenga  a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita,   ove  disposta,  dei  beni  confiscati  sono  destinate  al
potenziamento  delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina.».
((  1-bis)  all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico
di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».
  1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre
mesi  ad  un  anno  e  con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato»  sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei
mesi  a  tre  anni  e  con  la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si riportano gli articoli 12, 13 e 22 del testo unico
          di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286
          recante  «testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero»  (in  Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191)
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.   12   (Disposizioni   contro   le   immigrazioni
          clandestine).  (Legge  6 marzo  1998, n. 40, art. 10). - 1.
          Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
          in  violazione  delle disposizioni del presente testo unico
          compie  atti  diretti a procurare l'ingresso nel territorio
          dello   Stato  di  uno  straniero  ovvero  atti  diretti  a
          procurare  l'ingresso  illegale in altro Stato del quale la
          persona  non  e'  cittadina  o  non  ha titolo di residenza
          permanente,  e'  punito  con  la reclusione da uno a cinque
          anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 54 del
          codice  penale,  non  costituiscono  reato  le attivita' di
          soccorso  e  assistenza  umanitaria  prestate in Italia nei
          confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
          presenti nel territorio dello Stato.
              3.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  profitto  anche indiretto,
          compie  atti  diretti  a procurare l'ingresso di taluno nel
          territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
          presente   testo   unico,  ovvero  a  procurare  l'ingresso
          illegale  in  altro  Stato  del  quale  la  persona  non e'
          cittadina  o  non  ha  titolo  di  residenza permanente, e'
          punito  con  la reclusione da quattro a quindici anni e con
          la multa di 15.000 euro per ogni persona.
              3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
                a) il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la  permanenza
          illegale  nel  territorio  dello  Stato  di  cinque  o piu'
          persone;
                b) per  procurare l'ingresso o la permanenza illegale
          la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la
          sua incolumita';
                c) per  procurare l'ingresso o la permanenza illegale
          la  persona  e'  stata  sottoposta  a trattamento inumano o
          degradante;
              c-bis)  il  fatto  e' commesso da tre o piu' persone in
          concorso  tra  loro o utilizzando servizi internazionali di
          trasporto   ovvero  documenti  contraffatti  o  alterati  o
          comunque illegalmente ottenuti.
              3-ter.  Se  i  fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
          fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
          comunque   allo  sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano
          l'ingresso  di minori da impiegare in attivita' illecite al
          fine  di  favorirne  lo  sfruttamento, la pena detentiva e'
          aumentata  da  un terzo alla meta' e si applica la multa di
          25.000 euro per ogni persona.
              3-quater.  Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
          previste   dagli  articoli 98  e  114  del  codice  penale,
          concorrenti  con  le  aggravanti  di  cui  ai commi 3-bis e
          3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
          rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
          quantita'  di pena risultante dall'aumento conseguente alle
          predette aggravanti.
              3-quinquies.     Per    i    delitti    previsti    dai
          commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
          confronti  dell'imputato  che  si  adopera  per evitare che
          l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
          aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
          giudiziaria  nella  raccolta  di elementi di prova decisivi
          per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
          cattura  di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
          di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
              3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
          legge  26 luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni,
          dopo   le  parole:  «609-octies  del  codice  penale»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis
          e  3-ter,  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286».
              3-septies. [abrogato].
              4.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
          l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
          di  trasporto  utilizzato  per  i medesimi reati, anche nel
          caso  di  applicazione della pena su richiesta delle parti.
          Nei   medesimi   casi  si  procede  comunque  con  giudizio
          direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
              5.  Fuori  dei  casi  previsti  dai commi precedenti, e
          salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  un ingiusto profitto dalla
          condizione  di  illegalita'  dello  straniero o nell'ambito
          delle  attivita'  punite  a  norma  del  presente articolo,
          favorisce  la  permanenza  di  questi  nel territorio dello
          Stato  in  violazione delle norme del presente testo unico,
          e'  punito  con  la reclusione fino a quattro anni e con la
          multa  fino  a  lire  trenta  milioni.  Quando  il fatto e'
          commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
          la  permanenza  di  cinque  o  piu'  persone,  la  pena  e'
          aumentata  da  un  terzo  alla  meta'.  Quando  il fatto e'
          commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda
          la  permanenza  di  cinque  o  piu'  persone,  la  pena  e'
          aumentata da un terzo alla meta».
              5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          chiunque  a  titolo  oneroso,  al  fine  di trarre ingiusto
          profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di
          soggiorno  in  un  immobile  di  cui  abbia disponibilita',
          ovvero  lo  cede allo stesso, anche in locazione, e' punito
          con  la  reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
          provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena
          su  richiesta  delle parti a norma dell'art. 444 del codice
          di   procedura  penale,  anche  se  e'  stata  concessa  la
          sospensione  condizionale  della pena, comporta la confisca
          dell'immobile,  salvo  che appartenga a persona estranea al
          reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  gestione  e destinazione dei beni
          confiscati.  Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
          disposta,   dei   beni   confiscati   sono   destinate   al
          potenziamento  delle attivita' di prevenzione e repressione
          dei reati in tema di immigrazione clandestina.
              6.  Il  vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
          ad  accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
          dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
          Stato,   nonche'   a  riferire  all'organo  di  polizia  di
          frontiera  dell'eventuale  presenza  a bordo dei rispettivi
          mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
          caso  di  inosservanza  anche di uno solo degli obblighi di
          cui   al   presente   comma,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 3.500 a
          euro  5.500  per  ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
          casi  piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
          mesi,  ovvero  la  revoca  della  licenza, autorizzazione o
          concessione    rilasciata   dall'autorita'   amministrativa
          italiana  inerenti  all'attivita' professionale svolta e al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
              7.  Nel  corso  di operazioni di polizia finalizzate al
          contrasto    delle   immigrazioni   clandestine,   disposte
          nell'ambito  delle  direttive  di cui all'art. 11, comma 3,
          gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
          province  di  confine  e  nelle  acque territoriali possono
          procedere  al  controllo  e  alle  ispezioni  dei  mezzi di
          trasporto  e  delle  cose trasportate, ancorche' soggetti a
          speciale  regime  doganale,  quando,  anche  in relazione a
          specifiche  circostanze  di  luogo  e  di tempo, sussistono
          fondati  motivi  che  possano essere utilizzati per uno dei
          reati   previsti  dal  presente  articolo.  Dell'esito  dei
          controlli  e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
          appositi  moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
          procuratore  della  Repubblica  il quale, se ne ricorrono i
          presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
          Nelle   medesime   circostanze  gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
          l'osservanza   delle  disposizioni  di  cui  all'art.  352,
          commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
              8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni di
          polizia  finalizzate  alla  prevenzione  e  repressione dei
          reati   previsti   dal  presente  articolo,  sono  affidati
          dall'autorita'    giudiziaria    procedente   in   custodia
          giudiziale,  salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
          organi  di  polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
          in  attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
          o  ad  altri  enti  pubblici per finalita' di giustizia, di
          protezione  civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di
          trasporto  non  possono  essere  in alcun caso alienati. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309.
              8-bis.  Nel caso che non siano state presentate istanze
          di  affidamento  per  mezzi  di  trasporto  sequestrati, si
          applicano  le  disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
              8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
          da    lui   delegata,   previo   nullaosta   dell'autorita'
          giudiziaria procedente.
              8-quater.   Con   il   provvedimento   che  dispone  la
          distruzione  ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
          le modalita' di esecuzione.
              8-quinquies.  I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
          provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta,
          assegnati  all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
          abbiano  avuto  l'uso  ai  sensi  del  comma 8  ovvero sono
          alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
          trasferiti  per  le  finalita'  di  cui  al  comma 8,  sono
          comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
          disposizioni  vigenti in materia di gestione e destinazione
          dei   beni   confiscati.   Ai   fini  della  determinazione
          dell'eventuale  indennita', si applica il comma 5 dell'art.
          301-bis  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, e
          successive modificazioni.
              9.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
          per  uno  dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
          le  somme  di  denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
          dei  beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
          attivita'  di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
          anche   a   livello   internazionale   mediante  interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnico-operativa   con  le  forze  di  polizia  dei  Paesi
          interessati.  A  tal fine, le somme affluiscono ad apposito
          capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          assegnate,   sulla   base   di   specifiche  richieste,  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
              9-bis.  La  nave  italiana  in servizio di polizia, che
          incontri  nel  mare territoriale o nella zona contigua, una
          nave,  di  cui  si  ha  fondato  motivo di ritenere che sia
          adibita  o  coinvolta  nel  trasporto illecito di migranti,
          puo'  fermarla,  sottoporla  ad  ispezione  e,  se  vengono
          rinvenuti  elementi  che confermino il coinvolgimento della
          nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
          stessa in un porto dello Stato.
              9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
          competenze  istituzionali  in  materia di difesa nazionale,
          possono  essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
          cui al comma 9-bis.
              9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
          esercitati  al di fuori delle acque territoriali, oltre che
          da  parte  delle navi della Marina militare, anche da parte
          delle  navi  in  servizio di polizia, nei limiti consentiti
          dalla  legge,  dal  diritto  internazionale  o  da  accordi
          bilaterali  o  multilaterali,  se la nave batte la bandiera
          nazionale  o  anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
          di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
              9-quinquies.  Le  modalita'  di  intervento  delle navi
          della  Marina  militare  nonche'  quelle di raccordo con le
          attivita'  svolte  dalle altre unita' navali in servizio di
          polizia  sono  definite  con  decreto interministeriale dei
          Ministri  dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
              9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9-bis e
          9-quater  si  applicano, in quanto compatibili, anche per i
          controlli concernenti il traffico aereo.».
              «Art.  13  (Espulsione  amministrativa)  (Legge 6 marzo
          1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
          di  sicurezza  dello  Stato,  il Ministro dell'interno puo'
          disporre  l'espulsione  dello straniero anche non residente
          nel  territorio  dello Stato, dandone preventiva notizia al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
          affari esteri.
              2.  L'espulsione  e'  disposta  dal  prefetto quando lo
          straniero:
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai  controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
          dell'art. 10;
                b) si  e'  trattenuto  nel  territorio dello Stato in
          assenza   della   comunicazione   di   cui   all'art.   27,
          comma 1-bis,   o   senza  aver  richiesto  il  permesso  di
          soggiorno  nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
          dipeso  da  forza  maggiore,  ovvero  quando il permesso di
          soggiorno  e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto
          da  piu'  di  sessanta  giorni  e  non  e' stato chiesto il
          rinnovo;
                c) appartiene   a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'art.  1  della  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
          nell'art.  1  della  legge  31 maggio  1965,  n.  575, come
          sostituito  dall'art.  13 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
              2-bis.  Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
          sensi  del  comma 2,  lettere a)  e b), nei confronti dello
          straniero  che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
          familiare   ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai  sensi
          dell'art.  29,  si  tiene  anche conto della natura e della
          effettivita'  dei vincoli familiari dell'interessato, della
          durata  del  suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine.
              3.  L'espulsione  e'  disposta in ogni caso con decreto
          motivato  immediatamente  esecutivo,  anche se sottoposto a
          gravame  o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
          straniero  e'  sottoposto  a  procedimento  penale e non si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta  all'autorita'  giudiziaria,  che puo' negarlo solo in
          presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali  concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
          per  reati  connessi, e all'interesse della persona offesa.
          In  tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
          a  quando  l'autorita'  giudiziaria  comunica la cessazione
          delle  esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
          osta,  provvede  all'espulsione  con le modalita' di cui al
          comma 4.   Il   nulla  osta  si  intende  concesso  qualora
          l'autorita'  giudiziaria  non  provveda  entro sette giorni
          dalla  data di ricevimento della richiesta. In attesa della
          decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore puo'
          adottare  la  misura  del trattenimento presso un centro di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14
              3-bis.  Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
          giudice  rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida,
          salvo  che  applichi  la misura della custodia cautelare in
          carcere  ai  sensi  dell'art.  391,  comma 5, del codice di
          procedura  penale,  o  che ricorra una delle ragioni per le
          quali  il  nulla  osta  puo'  essere  negato  ai  sensi del
          comma 3.
              3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che  sia  stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
          ragione  la  misura  della  custodia  cautelare  in carcere
          applicata  nei  suoi  confronti.  Il giudice, con lo stesso
          provvedimento  con  il quale revoca o dichiara l'estinzione
          della   misura,   decide   sul   rilascio  del  nulla  osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore.
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non  e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
          giudizio,  pronuncia  sentenza di non luogo a procedere. E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'art.  240  del  codice  penale.  Si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
              3-quinquies.    Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente  nel  territorio dello Stato prima del termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del  termine  di  prescrizione  del reato piu' grave per il
          quale  si  era  proceduto  nei  suoi  confronti, si applica
          l'art.  345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
          era  stato  scarcerato per decorrenza dei termini di durata
          massima   della   custodia   cautelare,   quest'ultima   e'
          ripristinata  a norma dell'art. 307 del codice di procedura
          penale.
              3-sexies. [abrogato].
              4.  L'espulsione  e'  sempre  eseguita dal questore con
          accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
          ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
              5.  Nei  confronti dello straniero che si e' trattenuto
          nel  territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
          e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
          e'   stato   chiesto   il  rinnovo,  l'espulsione  contiene
          l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
          termine   di   quindici   giorni.   Il   questore   dispone
          l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
          qualora   il  prefetto  rilevi  il  concreto  pericolo  che
          quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
              5-bis.  Nei  casi  previsti  ai commi 4 e 5 il questore
          comunica  immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
          dalla  sua  adozione,  al  giudice di pace territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento    alla   frontiera.   L'esecuzione   del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale  e'  sospesa fino alla decisione sulla convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con   la   partecipazione   necessaria   di   un  difensore
          tempestivamente   avvertito.   L'interessato  e'  anch'esso
          tempestivamente  informato  e  condotto nel luogo in cui il
          giudice  tiene  l'udienza.  Si applicano le disposizioni di
          cui  al  sesto  e al settimo periodo del comma 8, in quanto
          compatibili.   Il  giudice  provvede  alla  convalida,  con
          decreto  motivato,  entro  le  quarantotto  ore successive,
          verificata  l'osservanza  dei  termini,  la sussistenza dei
          requisiti    previsti   dal   presente   art.   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento   di   convalida,   lo  straniero  espulso  e'
          trattenuto   in   uno  dei  centri  di  identificazione  ed
          espulsione,  di  cui all'art. 14, salvo che il procedimento
          possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
          provvedimento    di    allontanamento   anche   prima   del
          trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili. Quando la
          convalida  e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
          alla  frontiera  diventa  esecutivo. Se la convalida non e'
          concessa   ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per  la
          decisione,   il   provvedimento  del  questore  perde  ogni
          effetto.  Avverso  il  decreto  di convalida e' proponibile
          ricorso  per  cassazione.  Il relativo ricorso non sospende
          l'esecuzione  dell'allontanamento dal territorio nazionale.
          Il  termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
          pace  deve  provvedere  alla  convalida decorre dal momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita' del
          procedimento  di  convalida  dei  provvedimenti  di  cui ai
          commi 4   e   5,  ed  all'art.  14,  comma 1,  le  questure
          forniscono  al  giudice  di  pace, nei limiti delle risorse
          disponibili,  il supporto occorrente e la disponibilita' di
          un locale idoneo.
              6. [abrogato].
              7.  Il  decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al   comma 1   dell'art.   14,   nonche'  ogni  altro  atto
          concernente  l'ingresso,  il soggiorno e l'espulsione, sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola.
              8.   Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato  unicamente il ricorso al al giudice di pace del
          luogo   in   cui   ha  sede  l'autorita'  che  ha  disposto
          l'espulsione.  Il  termine e' di sessanta giorni dalla data
          del   provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di  pace
          accoglie   o   rigetta  il  ricorso,  decidendo  con  unico
          provvedimento  adottato,  in  ogni caso, entro venti giorni
          dalla  data  di  deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
          presente     comma puo'     essere    sottoscritto    anche
          personalmente,  ed e' presentato anche per il tramite della
          rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana nel Paese
          di  destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte
          della  persona  interessata,  e' autenticata dai funzionari
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono   a  certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano
          l'inoltro   all'autorita'   giudiziaria.  Lo  straniero  e'
          ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
          legale  di  fiducia  munito  di procura speciale rilasciata
          avanti  all'autorita'  consolare.  Lo straniero e' altresi'
          ammesso  al  gratuito  patrocinio  a  spese dello Stato, e,
          qualora  sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
          difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei soggetti
          iscritti  nella  tabella  di cui all'art. 29 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28 luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
              9. [abrogato].
              10. [abrogato].
              11.  Contro  il  decreto di espulsione emanato ai sensi
          del  comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
          regionale del Lazio, sede di Roma.
              12.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  lo
          straniero  espulso  e' rinviato allo Stato di appartenenza,
          ovvero,  quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato di
          provenienza.
              13.   Lo  straniero  espulso  non  puo'  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  senza una speciale autorizzazione
          del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di trasgressione lo
          straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
          ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
          frontiera.  La  disposizione  di  cui  al primo periodo del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia'  espulso  ai  sensi  dell'art. 13, comma 2, lettere a)
          e b),    per    il    quale   e'   stato   autorizzato   il
          ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore  del  divieto  di  reingresso e' punito con la
          reclusione  da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
          denunciato  per  il  reato  di  cui al comma 13 ed espulso,
          abbia  fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni.
              13-ter.  Per  i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto anche fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
              14.  Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
          cui  al  comma 13  opera  per un periodo di dieci anni. Nel
          decreto  di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
          breve,  in  ogni  caso  non inferiore a cinque anni, tenuto
          conto  della  complessiva  condotta tenuta dall'interessato
          nel periodo di permanenza in Italia.
              15.  Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
          allo   straniero   che  dimostri  sulla  base  di  elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della  data  di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
          n.  40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
          cui all'art. 14, comma 1.
              16.   L'onere   derivante  dal  comma 10  del  presente
          articolo e'  valutato  in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»
              «Art.  22.  - Lavoro  subordinato a tempo determinato e
          indeterminato.
            (Legge  6 marzo  1998,  n. 40, art. 20; legge 30 dicembre
          1986,  n.  943, articoli 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n.
          335, art. 3, comma 13).
              1.   In   ogni   provincia   e'   istituito  presso  la
          prefettura-ufficio  territoriale  del Governo uno sportello
          unico    per   l'immigrazione,   responsabile   dell'intero
          procedimento    relativo   all'assunzione   di   lavoratori
          subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
              2.   Il   datore   di   lavoro   italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante in Italia che intende instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato  o  indeterminato  con  uno straniero residente
          all'estero   deve   presentare  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella  in  cui  ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
                b) idonea  documentazione  relativa alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
                c) la   proposta   di   contratto  di  soggiorno  con
          specificazione   delle   relative  condizioni,  comprensiva
          dell'impegno  al  pagamento da parte dello stesso datore di
          lavoro  delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
          provenienza;
                d) dichiarazione   di   impegno   a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro.
              3.  Nei  casi  in  cui non abbia una conoscenza diretta
          dello  straniero,  il datore di lavoro italiano o straniero
          regolarmente   soggiornante   in  Italia  puo'  richiedere,
          presentando  la  documentazione di cui alle lettere b) e c)
          del  comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
          iscritte   nelle   liste   di  cui  all'art.  21,  comma 5,
          selezionate  secondo  criteri  definiti  nel regolamento di
          attuazione.
              4.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione comunica le
          richieste  di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
          cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  competente  in relazione alla provincia di residenza,
          domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
          diffondere  le offerte per via telematica agli altri centri
          ed a renderle disponibili su sito internet o con ogni altro
          mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
          dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
          Decorsi  venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
          domanda  da  parte  di  lavoratore nazionale o comunitario,
          anche   per   via  telematica,  il  centro  trasmette  allo
          sportello  unico  richiedente  una certificazione negativa,
          ovvero  le  domande  acquisite  comunicandole  altresi'  al
          datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
          centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
          unico procede ai sensi del comma 5.
              5.   Lo   sportello   unico   per  l'immigrazione,  nel
          complessivo   termine  massimo  di  quaranta  giorni  dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate   le   prescrizioni  di  cui  al  comma 2  e  le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore,  il  nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma 4,  e  dell'art.  21,  e,  a  richiesta del datore di
          lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.   Il   nulla  osta  al  lavoro  subordinato  ha
          validita'  per  un  periodo  non superiore a sei mesi dalla
          data del rilascio.
              6.  Gli  uffici  consolari  del Paese di residenza o di
          origine  dello  straniero provvedono, dopo gli accertamenti
          di  rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
          del  codice  fiscale,  comunicato dallo sportello unico per
          l'immigrazione.   Entro   otto   giorni  dall'ingresso,  lo
          straniero   si   reca   presso   lo   sportello  unico  per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del  contratto  di  soggiorno che resta ivi conservato e, a
          cura  di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
              7.  Il  datore  di lavoro che omette di comunicare allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto  di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da 500 a 2.500 euro. Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto.
              8.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario  deve  essere  munito del visto rilasciato
          dal  consolato  italiano  presso  lo  Stato di origine o di
          stabile residenza del lavoratore.
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti   telematici,   le   informazioni  anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il  permesso  di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
          idoneo  per  l'accesso  al lavoro, e comunicano altresi' il
          rilascio  dei  permessi  concernenti  i  familiari ai sensi
          delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
          delle   informazioni  ricevute,  costituisce  un  «Archivio
          anagrafico  dei lavoratori extracomunitari», da condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni   avviene   in   base  a  convenzione  tra  le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.
              10.  Lo  sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
              11.  La  perdita  del  posto  di lavoro non costituisce
          motivo  di  revoca  del permesso di soggiorno al lavoratore
          extracomunitario    ed   ai   suoi   familiari   legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato che perde il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle  liste  di  collocamento  per  il  periodo di residua
          validita'  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
          si  tratti  di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
          per  un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
          attuazione  stabilisce  le  modalita'  di  comunicazione ai
          centri  per  l'impiego,  anche  ai fini dell'iscrizione del
          lavoratore   straniero  nelle  liste  di  collocamento  con
          priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno  previsto  dal  presente  articolo, ovvero il cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato o annullato, e'
          punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
          multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.
              13.  Salvo  quanto previsto per i lavoratori stagionali
          dall'art.  25,  comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
          extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di
          sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
          dalla  vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
          della  maturazione  dei  requisiti previsti dalla normativa
          vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
          anche  in  deroga al requisito contributivo minimo previsto
          dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
              14.  Le  attribuzioni  degli istituti di patronato e di
          assistenza  sociale,  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia.
              15.  I  lavoratori  italiani ed extracomunitari possono
          chiedere   il   riconoscimento   di  titoli  di  formazione
          professionale  acquisiti  all'estero; in assenza di accordi
          specifici,   il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  sentita  la  commissione  centrale per l'impiego,
          dispone  condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica.
              16.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli statuti e
          delle relative norme di attuazione.».

        
      
                               Art. 6.

Modifica  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
                        di competenza statale

  1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
    a)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
    b)  allo  svolgimento  delle  funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
    c)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone (( preventivamente )) il prefetto.
  2.  Il  sindaco,  nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le   Forze   di  polizia  statali,  nell'ambito  delle  direttive  di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza.
  3.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',
alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di popolazione e agli
adempimenti  demandatigli  dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
  4.  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del Governo, (( adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  ))  al  fine di prevenire e di
eliminare  gravi  pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza  urbana.  I  provvedimenti di cui al presente comma sono ((
preventivamente  ))  comunicati  al  prefetto  anche  ai  fini  della
predisposizione   degli   strumenti   ritenuti  necessari  alla  loro
attuazione.
((  4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno e' disciplinato
l'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche  con  riferimento  alle  definizioni  relative alla incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana. ))
  5.  Qualora  i  provvedimenti  (( adottati dai sindaci ai sensi dei
commi 1  e 4 comportino )) conseguenze sull'ordinata convivenza delle
popolazioni  dei  comuni  contigui  o  limitrofi,  il prefetto indice
un'apposita   conferenza   alla   quale   prendono  parte  i  sindaci
interessati,  il  presidente  della  provincia  e,  qualora  ritenuto
opportuno,  soggetti  pubblici  e  privati  dell'ambito  territoriale
interessato dall'intervento.
((  5-bis.  Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria
o  di  pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del  cittadino  appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
per  la  eventuale  adozione  di  provvedimenti  di  espulsione  o di
allontanamento dal territorio dello Stato. ))
  6.   In   casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico  o  con
l'inquinamento  atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a causa di
circostanze   straordinarie  si  verifichino  particolari  necessita'
dell'utenza  o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco puo'
modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente  competenti  delle  amministrazioni interessate, gli
orari  di  apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
  7.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma 4 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco  puo'  provvedere  d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
  8.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
  9.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo, il
prefetto   puo'   disporre   ispezioni   per  accertare  il  regolare
svolgimento  dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
  10.  Nelle  materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo
14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto, puo' delegare
l'esercizio  delle  funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale;   ove   non   siano   costituiti   gli   organi  di
decentramento  comunale,  il  sindaco  puo'  conferire la delega a un
consigliere  comunale  per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
  12.  Il  Ministro  dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per
l'esercizio  delle  funzioni  previste dal presente articolo da parte
del sindaco.
                           (( Art. 6-bis.

Modifiche  all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
                                 689

  1.  Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' sostituito dal seguente:
  «Per  le  violazioni  ai  regolamenti  ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale  minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un
diverso  importo  del  pagamento  in  misura  ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma». ))
        
                    Riferimenti normativi:

              - Si riporta l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689,  recante  «Modifiche  al  codice  penale» (in Gazzetta
          Ufficiale  30 novembre  1981, n. 329) come modificato dalla
          presente legge:
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Per  le  violazioni  ai  regolamenti  ed alle ordinanze
          comunali  e  provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
          all'interno  del  limite  edittale  minimo  e massimo della
          sanzione  prevista,  puo'  stabilire un diverso importo del
          pagamento  in  misura  ridotta, in deroga alle disposizioni
          del primo comma.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».
                               Art. 7.

((  Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito
         dei piani coordinati di controllo del territorio ))

((  1.  I  piani  coordinati  di  controllo  del territorio di cui al
comma 1  dell'articolo  17  della  legge  26 marzo  2001, n. 128, che
possono  realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi
da  quelli  dei  maggiori  centri  urbani,  determinano i rapporti di
reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia
municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
  2.  Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro della giustizia, con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro della
difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso
dello   svolgimento   di  tali  piani  coordinati  di  controllo  del
territorio,  le  modalita'  di  raccordo  operativo  tra  la  polizia
municipale,  la  polizia  provinciale  e  gli organi di Polizia dello
Stato». ))
                    Riferimenti normativi:

              - L'art.  17  della legge 26 marzo recante: «Interventi
          legislativi  in  materia  di  tutela  della  sicurezza  dei
          cittadini».(in G. U. 19 aprile 2001, n. 91) reca:
              «Art.  17.  -  1. Il Ministro dell'interno impartisce e
          aggiorna  annualmente  le direttive per la realizzazione, a
          livello  provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani
          coordinati  di  controllo  del territorio da attuare a cura
          dei  competenti  uffici  della  Polizia  di Stato e comandi
          dell'Arma  dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle
          attivita'  d'istituto,  del Corpo della Guardia di finanza,
          con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di
          polizia   municipale,   previa   richiesta  al  sindaco,  o
          nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorita',
          prevedendo   anche   l'istituzione  di  presidi  mobili  di
          quartiere   nei   maggiori   centri   urbani,   nonche'  il
          potenziamento  e  il  coordinamento,  anche mediante idonee
          tecnologie,  dei  servizi  di  soccorso  pubblico  e pronto
          intervento per la sicurezza dei cittadini .
              2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di
          handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito
          alle   richieste  di  intervento  da  questi  inoltrate  un
          appartenente  alle  forze  dell'ordine si reca al domicilio
          della  vittima  stessa anche al fine di stendere e ricevere
          la  relativa  denuncia.  Le  modalita'  di  attuazione  del
          servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni
          e prefetture.
              3.   Ai   fini   della   prevenzione   dei  delitti  di
          ricettazione,   riciclaggio   o   reimpiego   dei  beni  di
          provenienza   illecita  o  di  quelli  concernenti  armi  o
          esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
          esercitano  i  controlli di cui all'art. 16 del testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio
          decreto   18 giugno   1931,   n.  773,  relativamente  alle
          attivita'  soggette  ad  autorizzazione  disciplinata dallo
          stesso  testo  unico  o  da  altre disposizioni di legge ed
          individuate  dal  Ministro  dell'interno con regolamento da
          adottare  di  concerto con il Ministro della giustizia, con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  con  il  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione  e con il Ministro per gli affari regionali, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              4. Relativamente alle attivita' sottoposte ai controlli
          di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate
          esigenze  di  ordine  e sicurezza pubblica, puo' richiedere
          all'organo  competente  per  il  rilascio del provvedimento
          autorizzatorio,  che  provvede in base alle disposizioni di
          legge  o  di  regolamento  in  vigore,  la sospensione o la
          revoca  del  provvedimento  stesso,  ovvero  la  cessazione
          dell'attivita' esercitata in assenza di questo. Resta fermo
          quanto  previsto dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n.
          287.
              5.  La  relazione  di  cui  all'art.  113  della  legge
          1° aprile  1981,  n.  121,  comprende  anche  tutti  i dati
          relativi  alle  iniziative  di  cui  al  presente articolo,
          suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e
          la Camera dei deputati definiscono modalita' per l'esame di
          tale relazione.».                           
(( Art. 7-bis.

      Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

  1.  Per  specifiche  ed  eccezionali  esigenze di prevenzione della
criminalita',  ove  risulti  opportuno  un  accresciuto controllo del
territorio,  puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego  di un
contingente  di  personale  militare  appartenente alle Forze armate,
preferibilmente  carabinieri impiegati in compiti militari o comunque
volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i
compiti  da  svolgere.  Detto  personale  e' posto a disposizione dei
prefetti  delle  province  comprendenti aree metropolitane e comunque
aree  densamente  popolate,  ai  sensi  dell'articolo  13 della legge
1° aprile  1981,  n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili,  nonche'  di  perlustrazione  e  pattuglia  in  concorso e
congiuntamente   alle   Forze   di  polizia.  Il  piano  puo'  essere
autorizzato  per  un  periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta,
per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
  2.  Il  piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al
comma 1  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore  della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri.  Il  Ministro  dell'interno  riferisce  in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
  3.  Nell'esecuzione  dei  servizi  di  cui al comma l, il personale
delle  Forze  armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e
mezzi  di  trasporto  a  norma  dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che
possono  mettere  in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza
dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria.   Ai   fini   di  identificazione,  per  completare  gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,
il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso
i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  decreto di cui al
comma 2,  stabiliti  entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2008 e 2009, comprendenti le spese per il
trasferimento   e   l'impiego   del   personale  e  dei  mezzi  e  la
corresponsione   dei   compensi   per   lavoro   straordinario  e  di
un'indennita'  onnicomprensiva  determinata ai sensi dell'articolo 20
della  legge  26 marzo  2001,  n.  128,  e  comunque non superiore al
trattamento  economico  accessorio  previsto per le Forze di polizia,
individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede
mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  programma  «Fondi  di riserva speciali»
della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente  utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008
e  a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al
Ministero  dell'economia  e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro
per   l'anno   2008   e   a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni  di  euro  per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
))
        
                    Riferimenti normativi:

              - L'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante
          «Nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza»  (in  Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100)
          reca:
                «Art 13. Prefetto.
              Il   prefetto  e'  autorita'  provinciale  di  pubblica
          sicurezza.
              Il  prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
          e  della  sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia.
              Assicura   unita'  di  indirizzo  e  coordinamento  dei
          compiti  e  delle  attivita'  degli  ufficiali ed agenti di
          pubblica  sicurezza  nella provincia, promuovendo le misure
          occorrenti.
              A  tali  fini  il  prefetto deve essere tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
              Il  prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
          forze  eventualmente  poste a sua disposizione in base alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
              Il   prefetto   trasmette   al   Ministro  dell'interno
          relazioni   sull'attivita'   delle   forze  di  polizia  in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
              Il  prefetto tiene informato il commissario del Governo
          nella  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
              -  L'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante
          «Disposizioni  a  tutela dell'ordine pubblico» (in Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136) dispone:
              «Art.   4. In  casi  eccezionali  di  necessita'  e  di
          urgenza,  che  non  consentono  un tempestivo provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria,  gli ufficiali ed agenti della
          polizia  giudiziaria  e  della  forza pubblica nel corso di
          operazioni   di   polizia   possono  procedere,  oltre  che
          all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
          al  solo  fine  di  accertare l'eventuale possesso di armi,
          esplosivi  e  strumenti  di  effrazione,  di persone il cui
          atteggiamento  o la cui presenza, in relazione a specifiche
          e  concrete  circostanze  di  luogo e di tempo non appaiono
          giustificabili.
              Nell'ipotesi    di    cui    al   comma precedente   la
          perquisizione  puo' estendersi per le medesime finalita' al
          mezzo  di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
          giungere sul posto.
              Delle  perquisizioni previste nei commi precedenti deve
          essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso
          entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel
          caso     previsto     dal     primo    comma,    consegnato
          all'interessato.».
              - L'art. 349 del codice di procedura penale dispone:
                «Art.  349.  Identificazione  della  persona  nei cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
              1.  La polizia giudiziaria procede alla identificazione
          della  persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
              2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
          vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
          ove   occorra,   rilievi   dattiloscopici,   fotografici  e
          antropometrici nonche' altri accertamenti.
              2-bis.   Se   gli  accertamenti  indicati  dal  comma 2
          comportano  il  prelievo  di  capelli  o  saliva e manca il
          consenso  dell'interessato,  la polizia giudiziaria procede
          al  prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
          del  soggetto,  previa  autorizzazione scritta, oppure resa
          oralmente   e   confermata   per   iscritto,  del  pubblico
          ministero.
              3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la polizia
          giudiziaria  invita  la  persona  nei cui confronti vengono
          svolte  le  indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
          per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
          le disposizioni dell'art. 66.
              4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
          di   farsi   identificare  ovvero  fornisce  generalita'  o
          documenti   di   identificazione   in  relazione  ai  quali
          sussistono  sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
          la  polizia  giudiziaria  la accompagna nei propri uffici e
          ivi  la  trattiene per il tempo strettamente necessario per
          la  identificazione  e  comunque  non  oltre  le dodici ore
          ovvero,  previo  avviso  anche orale al pubblico ministero,
          non    oltre    le   ventiquattro   ore,   nel   caso   che
          l'identificazione  risulti particolarmente complessa oppure
          occorra  l'assistenza  dell'autorita'  consolare  o  di  un
          interprete,  ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
          chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
              5.  Dell'accompagnamento  e  dell'ora  in cui questo e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni  previste  dal comma 4, ordina il rilascio della
          persona accompagnata.
              6.  Al  pubblico ministero e' data altresi' notizia del
          rilascio  della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
          e' avvenuto.».
              -   L'art.   20  della  legge  26 marzo  2001  recante:
          «Interventi   legislativi   in   materia  di  tutela  della
          sicurezza  dei  cittadini»  (in Gazzetta Ufficiale 26 marzo
          2001, n. 128) dispone:
              «Art.   20.    1.   Al   personale  militare  impiegato
          nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'art.  18,  e  con
          riferimento  al periodo di effettivo impiego nell'ambito di
          tali    programmi,    e'    attribuita    una    indennita'
          onnicomprensiva  determinata  con  decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  i  Ministri dell'interno e della difesa. Per
          tale  personale militare la predetta indennita', aggiuntiva
          al  trattamento  stipendiale  o  alla paga giornaliera, non
          puo'  superare il trattamento economico accessorio previsto
          per il personale delle Forze di polizia:».
                               Art. 8.

Accesso  della  polizia  municipale  al  Centro elaborazione dati del
                       Ministero dell'interno

  1.  All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
((    a)  al  comma 1,  le  parole:  «schedario  dei  veicoli  rubati
operante»  fino  alla  fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«schedario   dei  veicoli  rubati  e  allo  schedario  dei  documenti
d'identita'  rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione
dati  di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale
della  polizia  municipale  in  possesso della qualifica di agente di
pubblica   sicurezza   puo'   altresi'   accedere  alle  informazioni
concernenti  i  permessi  di  soggiorno  rilasciati  e  rinnovati, in
relazione  a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, e
successive modificazioni»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  addetto ai servizi di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il
Centro  elaborazione  dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli
rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente.».
  1-bis.  I  collegamenti,  anche  a  mezzo  della  rete  informativa
telematica  dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI),
per  l'accesso  allo  schedario  dei  documenti  d'identita' rubati o
smarriti,   nonche'  alle  informazioni  concernenti  i  permessi  di
soggiorno  di  cui  al  comma 1,  sono  effettuati  con  le modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI. ))
                    Riferimenti normativi:

              -   Si   riporta  l'art.  16-quater  del  decreto-legge
          18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  19 marzo  1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti
          in  materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica»
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  16-quater. Disposizioni  relative  ai servizi di
          polizia stradale della polizia municipale.
            1.  Il  personale  della  polizia  municipale  addetto ai
          servizi  di  polizia stradale accede ai sistemi informativi
          automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
          direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e  puo'
          accedere,  in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981,
          n.  121,  e  successive  modificazioni, qualora in possesso
          della  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza, allo
          schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
          d'identita'  rubati  o  smarriti  operanti presso il Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
          121.  Il  personale  della  polizia  municipale in possesso
          della  qualifica  di  agente  di'  pubblica  sicurezza puo'
          altresi'  accedere alle informazioni concernenti i permessi
          di  soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto
          previsto dall'art. 54, comma 5-bis, del decreto legislativo
          18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni.
              1-bis.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  addetto ai
          servizi  di polizia stradale ed in possesso della qualifica
          di  agente  di  pubblica  sicurezza  puo' essere, altresi',
          abilitato  all'inserimento,  presso  il Centro elaborazione
          dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai
          documenti  rubati  o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
          autonomamente.
              2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
          telematica  dell'ANCI,  sono  effettuati  con  le modalita'
          stabilite   con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti e delle finanze,
          sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI) .
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto sono apportate le
          occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
          11,  primo  comma,  della  legge  1° aprile  1981,  n. 121,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          3 maggio 1982, n. 378.».
              -  Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della
          legge  1° aprile  1981,  n. 121 recante: «Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza.»   (in
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100):
              «Art.  8  (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E'  istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito
          dell'ufficio    di    cui   alla   lettera c)   del   primo
          comma dell'art.  5,  il  Centro  elaborazione  dati, per la
          raccolta  delle  informazioni e dei dati di cui all'art. 6,
          lettera a), e all'art. 7.
              Il   Centro   provvede   alla  raccolta,  elaborazione,
          classificazione  e  conservazione  negli  archivi magnetici
          delle   informazioni   e   dei   dati   nonche'  alla  loro
          comunicazione  ai  soggetti autorizzati, indicati nell'art.
          9,  secondo  i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi
          del comma seguente.
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione  tecnica,  presieduta  dal funzionario preposto
          all'ufficio    di    cui    alla   lettera c)   del   primo
          comma dell'art.  5,  per  la fissazione dei criteri e delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni  di  cui  al comma precedente e per il controllo
          tecnico  sull'osservanza  di  tali criteri e norme da parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le   norme   tecniche   predetti  divengono  esecutivi  con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.».
              Per   l'art.   54   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo  18 agosto 2000, n. 267 si vedano i riferimenti
          normativi all'art. 6.      
                           (( Art. 8-bis.

Accesso  degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al  Corpo  delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del
                       Ministero dell'interno

  1.  Gli  ufficiali  e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale
e   dei   trasporti  marittimi,  possono  accedere  ai  dati  e  alle
informazioni   del   Centro   elaborazione   dati  di  cui  al  primo
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a
quanto   previsto  dallo  stesso  articolo,  limitatamente  a  quelli
correlati  alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato
all'inserimento  presso  il  medesimo  Centro dei corrispondenti dati
autonomamente acquisiti.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sono individuati i
dati  e  le  informazioni  di  cui  al  comma 1  e  sono stabilite le
modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
  3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del  presente  decreto  sono  apportate  le  occorrenti
modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma,
della  legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. ))
        
                    Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 della legge
          1° aprile   1981,   n.   121  recante:  «Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza.»   (in
          Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100):
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni conservati negli
          archivi   automatizzati  del  Centro  di  cui  all'articolo
          precedente  e  la  loro  utilizzazione sono consentiti agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,   agli   ufficiali  di  pubblica  sicurezza  e  ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia  giudiziaria  delle  forze  di  polizia debitamente
          autorizzati  ai sensi del secondo comma del successivo art.
          11.
              L'accesso  ai  dati  e  alle  informazioni  di  cui  al
          comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai
          fini  degli  accertamenti  necessari  per i procedimenti in
          corso  e  nei  limiti  stabiliti  dal  codice  di procedura
          penale.
              E'    comunque   vietata   ogni   utilizzazione   delle
          informazioni  e  dei dati predetti per finalita' diverse da
          quelle   previste  dall'art.  6,  lettera a).  E'  altresi'
          vietata  ogni  circolazione  delle informazioni all'interno
          della  pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel
          primo comma del presente articolo.»
              «Art.   11  (Procedure).  -  Mediante  regolamento,  da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sono
          stabilite  le  procedure  per  la raccolta dei dati e delle
          informazioni  di  cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
          per  l'accesso  e  la  comunicazione  dei  dati  stessi  ai
          soggetti  previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
          cancellazione  dei dati erronei e la integrazione di quelli
          incompleti.
              Un  particolare  regime  di autorizzazioni da parte dei
          capi  dei  rispettivi  uffici  e  servizi, quando non siano
          questi   a   fare   diretta  richiesta  dei  dati  e  delle
          informazioni,  deve  essere  previsto dal regolamento per i
          soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».
                               Art. 9.

               Centri di identificazione ed espulsione

  1.  Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di
permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in
tutte  le  disposizioni  di  legge  o di regolamento, dalle seguenti:
«centro  di  identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione
delle medesime strutture.      
                              Art. 10.

           (( Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

  1.  Alla  legge  31 maggio  1965, n. 575 sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche'   ai   soggetti   indiziati   di   uno  dei  reati  previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2.  - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono  essere  proposte  dal  procuratore  nazionale antimafia, dal
procuratore  della  Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo di
distretto  ove  dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione  investigativa  antimafia,  anche  se  non  vi  e' stato il
preventivo  avviso,  le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di  residenza  o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma
dell'articolo  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni.
  2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente  condannata  per  un  delitto  non  colposo,  con  la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto  alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'articolo  4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Si  applicano  le  disposizioni  dei  commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.
  3.  Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure  di  prevenzione  richieste  ai sensi della presente legge, le
funzioni  di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della
Repubblica di cui al comma 1»;
    c) all'articolo 2-bis:
      1)   al   comma 1,   dopo  le  parole:  «Il  procuratore  della
Repubblica»   sono  inserite  le  seguenti:  «,  il  direttore  della
Direzione investigativa antimafia»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis.  Le  misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere  richieste  e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali
possono  essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto
per  la  loro  applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso
del  procedimento  esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque
degli aventi causa»;
    d) all'articolo 2-ter:
      «1)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "A  richiesta  del
procuratore  della  Repubblica,"  sono  inserite  le  seguenti:  "del
direttore della Direzione investigativa antimafia,";
      2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Con  l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone
la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti
e'  instaurato  il  procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza   e  di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o
giuridica,  risulti  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita' a
qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita'  economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";
      3)   al  sesto  e  al  settimo  comma,  dopo  le  parole:  "del
procuratore  della  Repubblica,"  sono  inserite  le  seguenti:  "del
direttore della Direzione investigativa antimafia,";
      4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  "Se  la  persona  nei  cui  confronti  e'  proposta  la  misura  di
prevenzione  disperde,  distrae,  occulta o svaluta i beni al fine di
eludere  l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su
di  essi,  il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri
beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non
possano  essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima
dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
  La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei
confronti  del  quale  potrebbe  essere  disposta,  nei  riguardi dei
successori  a  titolo  universale  o particolare, entro il termine di
cinque anni dal decesso.
  Quando  risulti  che  beni  confiscati con provvedimento definitivo
dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione  siano rientrati, anche per
interposta  persona,  nella  disponibilita'  o sotto il controllo del
soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la
revoca  dell'assegnazione  o della destinazione da parte dello stesso
organo che ha disposto il relativo provvedimento.
  Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o
trasferiti  a  terzi,  con  la  sentenza  che  dispone la confisca il
giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
  Ai  fini  di  cui  al  comma precedente,  fino a prova contraria si
presumono fittizi:
    a)  i  trasferimenti  e  le intestazioni, anche a titolo oneroso,
effettuati  nei  due  anni  antecedenti  la  proposta della misura di
prevenzione  nei  confronti  dell'ascendente,  del  discendente,  del
coniuge  o  della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
    b)  i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo  gratuito o
fiduciario,  effettuati  nei  due  anni antecedenti la proposta della
misura di prevenzione";
    e)  all'articolo  3-bis,  settimo  comma,  dopo  le  parole:  "su
richiesta   del   procuratore  della  Repubblica"  sono  inserite  le
seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
    f)  all'articolo  3-quater,  ai  commi 1 e 5, dopo le parole: "il
procuratore  della  Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il
tribunale  del  capoluogo del distretto, il direttore della Direzione
investigativa antimafia";
    g)  all'articolo  10-quater,  secondo  comma, dopo le parole: "su
richiesta   del   procuratore  della  Repubblica"  sono  inserite  le
seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».
))
        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riportano  gli  articoli 1,  2-bis, 2-ter, 3-bis,
          3-quater  e  10-quater  della  legge 31 maggio 1975, n. 575
          recante   «Disposizioni   contro  la  mafia»  (in  Gazzetta
          Ufficiale  5 giugno  1965,  n.  138)  come modificati dalla
          presente legge:
              «Art.  1. - La presente legge si applica agli indiziati
          di  appartenere  ad  associazioni  di  tipo  mafioso,  alla
          camorra   o  ad  altre  associazioni,  comunque  localmente
          denominate,  che perseguono finalita' o agiscono con metodi
          corrispondenti  a quelli delle associazioni di tipo mafioso
          nonche'  ai  soggetti  indiziati  di uno dei reati previsti
          dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».
              «Art.  2-bis  -  1. Il procuratore della Repubblica, il
          direttore  della  Direzione  investigativa  antimafia, o il
          questore    territorialmente    competente   a   richiedere
          l'applicazione  di  una  misura  di  prevenzione procedono,
          anche  a  mezzo  della  guardia  di finanza o della polizia
          giudiziaria,   ad   indagini  sul  tenore  di  vita,  sulle
          disponibilita'  finanziarie  e  sul patrimonio dei soggetti
          indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta
          la  misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
          pubblica  sicurezza  con  o  senza  divieto  od  obbligo di
          soggiorno,  nonche', avvalendosi della guardia di finanza o
          della   polizia  giudiziaria,  ad  indagini  sull'attivita'
          economica  facente  capo  agli  stessi  soggetti allo scopo
          anche di individuare le fonti di reddito.
              2.  Accertano,  in  particolare, se dette persone siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni  all'esercizio  di attivita' imprenditoriali e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici    registri,   se   beneficiano   di   contributi,
          finanziamenti  o  mutui agevolati ed altre erogazioni dello
          stesso  tipo,  comunque  denominate,  concesse o erogate da
          parte  dello  Stato,  degli enti pubblici o delle Comunita'
          europee.
              3.  Le indagini sono effettuate anche nei confronti del
          coniuge,  dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi  od  associazioni,  del  cui patrimonio i soggetti
          medesimi  risultano  poter  disporre  in  tutto o in parte,
          direttamente o indirettamente.
              4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
          prevede   debba   essere  disposta  la  confisca  ai  sensi
          dell'art. 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il
          procuratore   della   Repubblica  o  il  questore,  con  la
          proposta,  possono  richiedere  al presidente del tribunale
          competente  per  l'applicazione della misura di prevenzione
          di  disporre  anticipatamente  il  sequestro dei beni prima
          della fissazione dell'udienza.
              5.  Il  presidente  del  tribunale provvede con decreto
          motivato  entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
          eventualmente  disposto  perde efficacia se non convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano  le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
          2-ter;  se  i  beni  sequestrati  sono intestati a terzi si
          applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso
          art. 2-ter.
              6.  Il  procuratore  della  Repubblica  e  il  questore
          possono  richiedere,  direttamente o a mezzo di ufficiali o
          agenti  di  polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio  della
          pubblica  amministrazione,  ad ogni ente creditizio nonche'
          alle  imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e
          copia  della  documentazione  ritenuta  utile ai fini delle
          indagini   nei   confronti   dei   soggetti   di   cui   ai
          commi precedenti.  Previa  autorizzazione  del  procuratore
          della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di
          polizia  giudiziaria  possono  procedere al sequestro della
          documentazione  con  le modalita' di cui agli articoli 253,
          254, e 255 del codice di procedura penale.
              6-bis.   Le   misure   di   prevenzione   personali   e
          patrimoniali   possono   essere   richieste   e   applicate
          disgiuntamente.   Le  misure  patrimoniali  possono  essere
          disposte  anche  in caso di morte del soggetto proposto per
          la  loro  applicazione.  Nel caso la morte sopraggiunga nel
          corso  del  procedimento  esso prosegue nei confronti degli
          eredi o comunque degli aventi causa.».
              «Art.   2-ter.   -   Nel  corso  del  procedimento  per
          l'applicazione  di una delle misure di prevenzione previste
          dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato
          nei  confronti  delle  persone  indicate  nell'art.  1,  il
          tribunale,  ove  necessario,  puo'  procedere  ad ulteriori
          indagini    oltre    quelle    gia'    compiute   a   norma
          dell'articolo precedente.
              Salvo  quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della
          legge   22 maggio   1975,   n.  152,  il  tribunale,  anche
          d'ufficio,  ordina  con  decreto  motivato il sequestro dei
          beni  dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il
          procedimento   risulta   poter   disporre,  direttamente  o
          indirettamente,    quando    il    loro    valore   risulta
          sproporzionato   al   reddito  dichiarato  o  all'attivita'
          economica  svolta  ovvero quando, sulla base di sufficienti
          indizi,  si  ha  motivo di ritenere che gli stessi siano il
          frutto   di   attivita'  illecite  o  ne  costituiscano  il
          reimpiego.  A  richiesta  del procuratore della Repubblica,
          del  direttore della Direzione investigativa antimafia, del
          questore  o  degli  organi incaricati di svolgere ulteriori
          indagini  a  norma del primo comma, nei casi di particolare
          urgenza   il  sequestro  e'  disposto  dal  Presidente  del
          tribunale  con decreto motivato e perde efficacia se non e'
          convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.
               Con  l'applicazione  della  misura  di  prevenzione il
          tribunale  dispone  la confisca dei beni sequestrati di cui
          la   persona,   nei   cui   confronti   e'   instaurato  il
          procedimento,   non   possa   giustificare   la   legittima
          provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
          giuridica,    risulti    essere   titolare   o   avere   la
          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul
          reddito,  o  alla  propria attivita' economica, nonche' dei
          beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne
          costituiscano il reimpiego. Ai fini del computo dei termini
          suddetti  e  di quello previsto dal comma 5 dell'art. 2-bis
          si  tiene  conto  delle cause di sospensione dei termini di
          durata  della  custodia  cautelare,  previste dal codice di
          procedura penale, in quanto compatibili.
              Il  sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando  e'
          respinta  la  proposta  di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione  o  quando risulta che esso ha per oggetto beni
          di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva
          disporre direttamente o indirettamente.
              Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi,
          questi  sono  chiamati dal tribunale, con decreto motivato,
          ad  intervenire  nel  procedimento  e  possono,  anche  con
          l'assistenza  di  un  difensore,  nel termine stabilito dal
          tribunale,   svolgere   in  camera  di  consiglio  le  loro
          deduzioni  e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile
          ai fini della decisione sulla confisca.
              I  provvedimenti previsti dal presente articolo possono
          essere   adottati,   su  richiesta  del  procuratore  della
          Repubblica,  del  direttore  della  Direzione investigativa
          antimafia,   o   del   questore,  quando  ne  ricorrano  le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta
          provvede  lo  stesso tribunale che ha disposto la misura di
          prevenzione,   con   le  forme  previste  per  il  relativo
          procedimento  e  rispettando  le  disposizioni  di  cui  al
          precedente comma.
              Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
          della  persona  alla quale potrebbe applicarsi la misura di
          prevenzione,  il  procedimento  di  prevenzione puo' essere
          proseguito  ovvero  iniziato,  su  proposta del procuratore
          della    Repubblica    del    direttore   della   Direzione
          investigativa  antimafia,  o del questore competente per il
          luogo  di  ultima  dimora  dell'interessato,  ai  soli fini
          dell'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui  al presente
          articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
          che   siano   il   frutto   di   attivita'  illecite  o  ne
          costituiscano il reimpiego.
              Agli stessi fini il procedimento puo' essere iniziato o
          proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura
          di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
              In  ogni caso il sequestro e la confisca possono essere
          disposti  anche  in relazione a beni sottoposti a sequestro
          in  un  procedimento  penale,  ma  i  relativi effetti sono
          sospesi  per  tutta la durata dello stesso, e si estinguono
          ove  venga  disposta  la confisca degli stessi beni in sede
          penale.
              Se  la  persona nei cui confronti e' proposta la misura
          di  prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
          al  fine  di  eludere  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
          sequestro  o  di  confisca  su  di  essi, il sequestro e la
          confisca  hanno  ad  oggetto  denaro o altri beni di valore
          equivalente.  Analogamente  si  procede  quando  i beni non
          possano    essere    confiscati    in   quanto   trasferiti
          legittimamente,  prima  dell'esecuzione  del  sequestro,  a
          terzi in buona fede.
              La  confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
          soggetto  nei confronti del quale potrebbe essere disposta,
          nei   riguardi   dei   successori  a  titolo  universale  o
          particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
              Quando  risulti  che  beni confiscati con provvedimento
          definitivo  dopo  l'assegnazione  o  la  destinazione siano
          rientrati,    anche    per    interposta   persona,   nella
          disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto
          al  provvedimento  di  confisca, si puo' disporre la revoca
          dell'assegnazione  o  della  destinazione  da  parte  dello
          stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
              Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
          intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone
          la  confisca  il  giudice dichiara la nullita' dei relativi
          atti di disposizione.
              Ai  fini  di  cui  al  comma precedente,  fino  a prova
          contraria si presumono fittizi:
                a)  i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo
          oneroso,  effettuati  nei  due anni antecedenti la proposta
          della  misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente,
          del  discendente,  del  coniuge o della persona stabilmente
          convivente,  nonche'  dei  parenti  entro  il sesto grado e
          degli affini entro il quarto grado;
                b)  i  trasferimenti  e  le  intestazioni,  a  titolo
          gratuito  o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti
          la proposta della misura di prevenzione.».
              «Art.  3-bis.  - Il tribunale, con l'applicazione della
          misura  di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a
          tale  misura versi presso la cassa delle ammende una somma,
          a  titolo  di  cauzione, di entita' che, tenuto conto anche
          delle   sue  condizioni  economiche,  e  dei  provvedimenti
          adottati  a  norma  del  precedente art. 2-ter, costituisca
          un'efficace   remora  alla  violazione  delle  prescrizioni
          imposte.
              Fuori   dei  casi  previsti  dall'art.  6  della  legge
          27 dicembre  1956,  n. 1423, il tribunale puo' imporre alla
          persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi
          l'opportunita',  le prescrizioni previste dal secondo e dal
          terzo  comma dell'art.  5  della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423.  Con  il  provvedimento, il tribunale puo' imporre la
          cauzione di cui al comma precedente.
              Il   deposito   puo'   essere  sostituito,  su  istanza
          dell'interessato,  dalla  presentazione  di idonee garanzie
          reali.  Il  tribunale provvede circa i modi di custodia dei
          beni  dati  in  pegno e dispone, riguardo ai beni immobili,
          che   il   decreto   con  il  quale  accogliendo  l'istanza
          dell'interessato   e'   disposta   l'ipoteca   legale   sia
          trascritto   presso   l'ufficio   delle  conservatorie  dei
          registri  immobiliari  del  luogo in cui i beni medesimi si
          trovano.
              Qualora   l'interessato   non  ottemperi,  nel  termine
          fissato  dal  tribunale, all'ordine di deposito o non offra
          garanzie  sostitutive e' punito con la pena dell'arresto da
          sei mesi a due anni.
              Quando   sia   cessata  l'esecuzione  della  misura  di
          prevenzione  o  sia  rigettata  la  proposta,  il tribunale
          dispone  con  decreto  la  restituzione  del  deposito o la
          liberazione della garanzia.
              In  caso  di  violazione  degli  obblighi o dei divieti
          derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il
          tribunale  dispone la confisca della cauzione oppure che si
          proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino
          a    concorrenza   dell'ammontare   della   cauzione.   Per
          l'esecuzione,  a  cura  del  cancelliere,  si  osservano le
          disposizioni  dei  primi  due  titoli  del  libro terzo del
          codice  di  procedura  civile  in  quanto  applicabili,  ed
          escluse,  riguardo  ai  beni  costituiti  in  garanzia,  le
          formalita' del pignoramento.
              Qualora,    emesso   il   provvedimento   di   cui   al
          comma precedente,     permangano    le    condizioni    che
          giustificarono  la cauzione, il tribunale, su richiesta del
          procuratore della Repubblica, del direttore della Direzione
          investigativa  antimafia  o  del  questore  e  con le forme
          previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la
          cauzione  sia rinnovata, anche per somma superiore a quella
          originaria.
              Le  misure patrimoniali cautelari previste dal presente
          articolo  mantengono  la loro efficacia per tutta la durata
          della  misura di prevenzione e non possono essere revocate,
          neppure  in  parte,  se non per comprovate gravi necessita'
          personali o familiari.
              «Art.   3-quater.   -   1.   Quando,  a  seguito  degli
          accertamenti di cui all'art. 2-bis o di quelli compiuti per
          verificare  i  pericoli  di  infiltrazione  da  parte della
          delinquenza  di  tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi
          per  ritenere  che  l'esercizio  di  determinate  attivita'
          economiche,    comprese    quelle    imprenditoriali,   sia
          direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di
          intimidazione   o  di  assoggettamento  previste  dall'art.
          416-bis  del codice penale o che possa, comunque, agevolare
          l'attivita'  delle  persone  nei  confronti  delle quali e'
          stata  proposta o applicata una delle misure di prevenzione
          di   cui   all'art.  2,  ovvero  di  persone  sottoposte  a
          procedimento  penale  per  taluno  dei delitti indicati nel
          comma 2,  e  non ricorrono i presupposti per l'applicazione
          delle   misure   di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  il
          procuratore   della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
          capoluogo  del  distretto,  il  direttore  della  Direzione
          investigativa antimafia o il questore possono richiedere al
          tribunale  competente  per  l'applicazione  delle misure di
          prevenzione  nei  confronti delle persone sopraindicate, di
          disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche
          a   mezzo   della   Guardia  di  finanza  o  della  polizia
          giudiziaria,  sulle  predette attivita', nonche' l'obbligo,
          nei  confronti di chi ha la proprieta' o la disponibilita',
          a  qualsiasi titolo, di beni o altre utilita' di valore non
          proporzionato  al  proprio reddito o alla propria capacita'
          economica, di giustificarne la legittima provenienza.
              2.  Quando  ricorrono sufficienti elementi per ritenere
          che  il  libero esercizio delle attivita' economiche di cui
          al  comma 1 agevoli l'attivita' delle persone nei confronti
          delle  quali e' stata proposta o applicata una delle misure
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  2,  ovvero  di  persone
          sottoposte  a  procedimento  penale  per taluno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e
          648-ter   del   codice  penale,  il  tribunale  dispone  la
          sospensione   temporanea   dall'amministrazione   dei  beni
          utilizzabili,   direttamente   o   indirettamente,  per  lo
          svolgimento delle predette attivita'.
              3.  La  sospensione temporanea dall'amministrazione dei
          beni  e' adottata per un periodo non superiore a sei mesi e
          puo'   essere  rinnovata,  per  un  periodo  non  superiore
          complessivamente  a dodici mesi, a richiesta dell'autorita'
          proponente,  del  pubblico ministero o del giudice delegato
          di  cui  all'art.  2-sexies, se permangono le condizioni in
          base alle quali e' stata applicata.
              4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale
          nomina  l'amministratore ed il giudice delegato, osservate,
          in    quanto    applicabili,    le    disposizioni    degli
          articoli 2-ter,  quinto,  settimo e ottavo comma, 2-quater,
          2-quinquies,  2-sexies, 2-septies e 2-octies. Qualora tra i
          beni  siano  compresi beni immobili o altri beni soggetti a
          pubblica  registrazione, il provvedimento di cui al comma 2
          deve  essere  trascritto  presso i pubblici registri a cura
          dell'amministratore  nominato  entro  il  termine di trenta
          giorni dall'adozione del provvedimento.
              5.   Quando   vi  sia  concreto  pericolo  che  i  beni
          sottoposti  al  provvedimento  di  cui  al  comma 2 vengano
          dispersi,   sottratti  o  alienati,  il  procuratore  della
          Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto,
          il  direttore  della Direzione investigativa antimafia o il
          questore  possono  richiedere  al  tribunale di disporne il
          sequestro,    osservate,    in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni degli articoli 2-ter, quinto, settimo e ottavo
          comma,   2-quater,   2-quinquies,   2-sexies,  2-septies  e
          2-octies.  Il  sequestro e' disposto sino alla scadenza del
          termine stabilito a norma del comma 3.».
                           (( Art. 10-bis.

Modifiche  al  decreto-legge  8 giugno  1992, n. 306, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

  1.  All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1992, n. 356,
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
  «2-ter.  Nel  caso  previsto  dal  comma 2, quando non e' possibile
procedere  alla  confisca  in  applicazione  dellle  disposizioni ivi
richiamate,  il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni  e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',
anche  per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
  2-quater.  Le  disposizioni  del comma 2-bis si applicano anche nel
caso  di  condanna  e di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale per taluno dei
delitti   previsti   dagli   articoli 629,  630  e  648,  esclusa  la
fattispecie  di  cui  al  secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice
penale,  nonche'  dall'articolo  12-quinquies  del presente decreto e
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». ))
                    Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  12-sexies  del
          decreto-legge  8 giugno  1992, n. 306, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  1992,  n. 356,
          recante:  «Modifiche  urgenti  al nuovo codice di procedura
          penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
          mafiosa.», come modificato dalla presente legge:
              «Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316,  316-bis,  316-ter,  317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
          322-bis,  325,  416,  sesto  comma, 416-bis, 600, 601, 602,
          629,  630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
          al  secondo  comma,  648-bis,  648-ter  del  codice penale,
          nonche'  dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
          al  comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
          la  confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
          cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
          cui,  anche  per  interposta  persona  fisica  o giuridica,
          risulta   essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
          qualsiasi   titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio
          reddito,  dichiarato  ai  fini delle imposte sul reddito, o
          alla  propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
          nel  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso di
          condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
          dell'art.  444  del  codice di procedura penale, per taluno
          dei  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo o di
          eversione dell'ordine costituzionale.
              2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta
          a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art.  295, secondo comma, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.
              2-bis.  In caso di confisca di beni per uno dei delitti
          previsti  dagli  articoli 314,  316, 316-bis, 316-ter, 317,
          318,  319,  319-ter,  320,  322,  322-bis  e 325 del codice
          penale,     si     applicano    le    disposizioni    degli
          articoli 2-novies,   2-decies   e  2-undecies  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
              2-ter.  Nel  caso  previsto  dal comma 2, quando non e'
          possibile  procedere  alla  confisca  in applicazione delle
          disposizioni  ivi richiamate, il giudice ordina la confisca
          in  applicazione  delle  disposizioni ivi richiamate, delle
          somme  di  denaro,  dei  beni  e delle altre utilita' delle
          quali  il  reo  ha  la disponibilita', anche per interposta
          persona,  per un valore equivalente al prodotto, profitto o
          prezzo del reato.
              2-quater.  Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
          anche  nel caso di condanna e di applicazione della pena su
          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura
          penale  per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
          630  e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
          648-bis  e  648-ter  del  codice  penale, nonche' dall'art.
          12-quinquies  del  presente  decreto  e  dagli articoli 73,
          esclusa  la  fattispecie  di cui al comma 5, e 74 del testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309.
              3.  Fermo  quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n. 309, per la gestione e la destinazione
          dei  beni  confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
          in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
          decreto-legge  14 giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1989,  n.  282.  Il
          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista
          dall'art.  444,  comma 2,  del  codice di procedura penale,
          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla
          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
          confiscati.
              Non  possono  essere nominate amministratori le persone
          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il
          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi
          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici  o  coloro  cui  sia  stata  irrogata  una misura di
          prevenzione.
              4.   Se,   nel   corso  del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle  cose  di  cui  e'  prevista  la confisca a norma dei
          commi 1   e   2,  le  disposizioni  in  materia  di  nomina
          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3
          si applicano anche al custode delle cose predette.
              4-bis.  Si applicano anche ai casi di confisca previsti
          dai  commi da  1  a  4 del presente art. le disposizioni in
          materia  di  gestione e destinazione dei beni sequestrati o
          confiscati  previste  dalla  legge 31 marzo 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni; restano comunque salvi i diritti
          della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
          risarcimento del danno.
              4-ter.  Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentiti gli
          altri  Ministri  interessati, stabilisce anche la quota dei
          beni  sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
          da  destinarsi  per  l'attuazione  delle speciali misure di
          protezione  previste  dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,   n.   82,  e  successive  modificazioni,  e  per  le
          elargizioni  previste  dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce  anche che, a favore delle vittime, possa essere
          costituito  un  Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
          la  persona  offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
          parte   le   restituzioni   o  il  risarcimento  dei  danni
          conseguenti al reato.
              4-quater.  Il  Consiglio  di  Stato  esprime il proprio
          parere  sugli  schemi  di regolamento di cui al comma 4-ter
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta, decorsi i quali il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».
                              Art. 11.

           (( Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

  1.  Alla  legge  22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
     a)  all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;
     b)  all'articolo 19,  primo  comma,  sono  aggiunti,  in fine, i
seguenti  periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni
e  le  competenze  spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,   al  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  del
capoluogo   del   distretto  sono  attribuite  al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.
Nelle  udienze  relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione delle
misure  di  prevenzione  di  cui  al  presente  comma, le funzioni di
pubblico  ministero  possono  essere esercitate anche dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente». ))
        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 18 e 19 della
          legge  22 maggio  1975,  n.  152,  recante  «Disposizioni a
          tutela   dell'ordine   pubblico»   (in  Gazzetta  Ufficiale
          24 maggio  1975,  n.  136),  come modificati dalla presente
          legge:
              «Art. 18. - Le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, si applicano anche a coloro che:
                1)  operanti  in  gruppi  o  isolatamente, pongano in
          essere  atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
          a  sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione
          di  uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro
          II  del  codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306,
          438,  439,  605  e  630  dello  stesso  codice nonche' alla
          commissione  dei  reati  con  finalita' di terrorismo anche
          internazionale;
                2)  abbiano  fatto  parte  di  associazioni politiche
          disciolte  ai  sensi  della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
          nei   confronti   dei   quali   debba   ritenersi,  per  il
          comportamento  successivo,  che  continuino  a svolgere una
          attivita' analoga a quella precedente;
                3)    compiano   atti   preparatori,   obiettivamente
          rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista
          ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in
          particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
                4)  fuori  dei  casi  indicati nei numeri precedenti,
          siano  stati  condannati per uno dei delitti previsti nella
          legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
          della   legge   14 ottobre   1974,  n.  497,  e  successive
          modificazioni,   quando   debba   ritenersi,  per  il  loro
          comportamento  successivo,  che siano proclivi a commettere
          un   reato  della  stessa  specie  col  fine  indicato  nel
          precedente n. 1).
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          altresi' agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
              E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro
          o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
              Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma,  e  quelle
          dell'art.  22  della presente legge possono essere altresi'
          applicate  alle  persone  fisiche e giuridiche segnalate al
          Comitato  per  le  sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro
          organismo   internazionale   competente   per  disporre  il
          congelamento  di  fondi  o di risorse economiche, quando vi
          sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse
          possano  essere  dispersi,  occultati  o  utilizzati per il
          finanziamento  di organizzazioni o attivita' terroristiche,
          anche internazionali.».
              «Art. 19. - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio
          1965,  n.  575,  si  applicano  anche alle persone indicate
          nell'art.  1,  numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 2 della
          legge  31 maggio  1965,  n.  575,  nei  casi  previsti  dal
          presente   comma competente   a  richiedere  le  misure  di
          prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso
          il  tribunale  nel  cui  circondario dimora la persona. Nei
          casi   previsti  dal  presente  comma,  le  funzioni  e  le
          competenze  spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
          del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore
          della  Repubblica  presso  il tribunale nel cui circondario
          dimora  la  persona. Nelle udienze relative ai procedimenti
          per  l'applicazione  delle  misure di prevenzione di cui al
          presente  comma,  le funzioni di pubblico ministero possono
          essere  esercitate  anche  dal procuratore della Repubblica
          presso il tribunale competente.
              Gli  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono
          comunicare   al   questore   le   segnalazioni  rivolte  al
          procuratore della Repubblica.».
              -  La legge 31 maggio 1975, n. 575, reca: «Disposizioni
          contro  la  mafia» (in Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n.
          138).
                           (( Art. 11-bis.

             Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327

  1.  All'articolo 15  della  legge  3 agosto  1988,  n. 327, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis   Quando  e'  stata  applicata  una  misura  di  prevenzione
personale  nei  confronti  dei  soggetti  di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta
dopo  cinque  anni  dalla  cessazione  della  misura  di  prevenzione
personale.  La  riabilitazione  comporta, altresi', la cessazione dei
divieti  previsti  dall'articolo 10  della  legge  31 maggio 1965, n.
575». ))        
                    Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 3 agosto
          1988,  n.  327,  recante:  «Norme  in  materia di misure di
          prevenzione  personali.»  (in  Gazzetta  Ufficiale 9 agosto
          1988, n. 186) come modificato dalla presente legge:
              «Art.  15.  -  1.  Dopo tre anni dalla cessazione della
          misura  di  prevenzione,  l'interessato  puo'  chiedere  la
          riabilitazione.   La  riabilitazione  e'  concessa,  se  il
          soggetto  ha  dato  prova  costante  ed  effettiva di buona
          condotta,  dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede
          l'autorita'  giudiziaria  che  dispone l'applicazione della
          misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
              2.  La  riabilitazione  comporta la cessazione di tutti
          gli   effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo  stato  di
          persona sottoposta a misure di prevenzione.
              3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del    codice    di   procedura   penale   riguardanti   la
          riabilitazione
              3-bis.   Quando   e'  stata  applicata  una  misura  di
          prevenzione  personale  nei  confronti  dei soggetti di cui
          all'art.   1   della  legge  31 maggio  1965,  n.  575,  la
          riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla
          cessazione   della  misura  di  prevenzione  personale.  La
          riabilitazione   comporta,   altresi',  la  cessazione  dei
          divieti  previsti  dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575».      
                           (( Art. 11-ter.

                             Abrogazione

  1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato. ))
        
                    Riferimenti normativi:

              -  La  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  recante  «Nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 1990, n. 69.
                              Art. 12.

          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

  1.  Dopo  l'articolo 110-bis  del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e' inserito il seguente:
((  «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione).  - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre,
nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice
di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale,
l'applicazione  temporanea  di  magistrati  della Direzione nazionale
antimafia  alle  procure  distrettuali  per la trattazione di singoli
procedimenti  di  prevenzione  patrimoniale. )) Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 110-bis.
  2.  Se  ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale  presso  la  corte  d'appello puo', per giustificati motivi,
disporre  che  le  funzioni  di pubblico ministero per la trattazione
delle  misure  di  prevenzione  siano  esercitate  da  un  magistrato
designato   dal   Procuratore  della  Repubblica  presso  il  giudice
competente.».
        
                    Riferimenti normativi:

              - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          recante: «Ordinamento giudiziario» :
              «Art.  110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico
          ministero in casi particolari). - 1. Per la trattazione dei
          procedimenti  relativi  ai  delitti  indicati nell'art. 51,
          comma 3-bis  del codice di procedura penale, il procuratore
          nazionale  antimafia puo', quando si tratta di procedimenti
          di  particolare  complessita'  o  che richiedono specifiche
          esperienze    e    competenze    professionali,   applicare
          temporaneamente  alle  procure  distrettuali  i  magistrati
          appartenenti  alla  Direzione  nazionale antimafia e quelli
          appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche',
          con  il  loro  consenso,  magistrati di altre procure della
          Repubblica  presso  i tribunali. L'applicazione e' disposta
          anche  quando  sussistono  protratte  vacanze  di organico,
          inerzia  nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche
          e   contingenti   esigenze   investigative  o  processuali.
          L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto
          e'  emesso  sentiti  i procuratori generali e i procuratori
          della   Repubblica   interessati.   Quando   si  tratta  di
          applicazioni  alla  procura  distrettuale  avente  sede nel
          capoluogo  del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal
          procuratore  generale  presso  la  corte di appello. In tal
          caso   il   provvedimento   e'  comunicato  al  procuratore
          nazionale antimafia.
              2.  L'applicazione  non  puo'  superare la durata di un
          anno.  Nei  casi  di  necessita'  dell'ufficio  al quale il
          magistrato  e'  applicato,  puo'  essere  rinnovata  per un
          periodo non superiore a un anno.
              3.   Il   decreto  di  applicazione  e'  immediatamente
          esecutivo  ed  e'  trasmesso  senza  ritardo  al  Consiglio
          superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al
          Ministro di grazia e giustizia.
              4.  Il  capo  dell'ufficio  al  quale  il magistrato e'
          applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione
          di  affari  diversi  da  quelli  indicati  nel  decreto  di
          applicazione».
                           (( Art. 12-bis.

              Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48

  1.  All'articolo 11  della  legge  18 marzo  2008,  n.  48, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo
51  del  codice  di  procedura  penale,  introdotto  dal  comma 1 del
presente  articolo,  si  applicano  solo ai procedimenti iscritti nel
registro  di  cui  all'articolo  335  del  codice di procedura penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
))
                    Riferimenti normativi:

              - Si riporta l'art. 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48
          recante  «Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  del
          Consiglio  d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a
          Budapest  il  23 novembre  2001,  e  norme  di  adeguamento
          dell'ordinamento  interno»  (in Gazzetta Ufficiale 4 aprile
          2008, n. 80) come modificato dalla presente legge:
              «Art.  11 (Competenza).  - 1. All'art. 51 del codice di
          procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
              "3-quinquies.  Quando  si  tratta di procedimenti per i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis,
          600-ter,  600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
          615-quater,  615-quinquies,  617-bis,  617-ter, 617-quater,
          617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,  635-ter, 635-quater,
          640-ter  e  640-quinquies  del  codice  penale, le funzioni
          indicate  nel  comma 1,  lettera a),  del presente articolo
          sono  attribuite  all'ufficio del pubblico ministero presso
          il  tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
          sede il giudice competente.".
              1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 3-quinquies
          dell'art. 51 del codice di procedura penale, introdotto dal
          comma 1   del  presente  articolo,  si  applicano  solo  ai
          procedimenti  iscritti nel registro di cui all'art. 335 del
          codice  di  procedura  penale  successivamente alla data di
          entrata in vigore della presente legge».  
                           (( Art. 12-ter.

Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30 maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Per  i  soggetti gia' condannati con sentenza definitiva
per   i  reati  di  cui  agli  articoli 416-bis  del  codice  penale,
291-quater  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate  ai  sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  nonche'  per  i  reati  commessi  avvalendosi  delle condizioni
previste  dal  predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo stesso articolo, ai
soli  fini  del  presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai
limiti previsti»;
    b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
    c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente,
se  la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai
sensi  dell'articolo  179,  comma 2, del codice di procedura penale,»
sono soppresse;
    d)  all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono
inserite  le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
))
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riportano  gli articoli 76, 93 e 1996 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  2002, n. 115
          recante»  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di spese di giustizia. (Testo A)»
          (in  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno  2002,  n.  139),  come
          modificati dalla presente legge:
              «Art.  76 (L)  (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
          essere  ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
          imponibile  ai  fini  dell'imposta  personale  sul reddito,
          risultante  dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
          9.723,84 .
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito  dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
          periodo   da   ogni  componente  della  famiglia,  compreso
          l'istante.
              3.  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
          si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
          dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF) o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva.
              4.  Si  tiene  conto  del solo reddito personale quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei  processi  in cui gli interessi del richiedente sono in
          conflitto  con  quelli  degli  altri  componenti  il nucleo
          familiare con lui conviventi.
              4-bis.  Per  i  soggetti  gia'  condannati con sentenza
          definitiva  per  i  reati  di cui agli articoli 416-bis del
          codice  penale, 291-quater del decreto del Presidente della
          Repubblica  23 gennaio  1973, n. 43, 73, limitatamente alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,   nonche'  per  i  reati  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo, ai soli fini del presente decreto,
          il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.».
              «Art. 93. (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato
          competente). -  1.  L'istanza  e' presentata esclusivamente
          dall'interessato  o  dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
          raccomandata,  all'ufficio  del magistrato innanzi al quale
          pende  il  processo.  Se  procede  la  Corte di cassazione,
          l'istanza  e'  presentata all'ufficio del magistrato che ha
          emesso il provvedimento impugnato.
              2. (Abrogato).
              3.   Per  il  richiedente  detenuto,  internato  in  un
          istituto,  in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
          ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'art. 123
          del  codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale
          di  polizia  giudiziaria  che  hanno ricevuto l'istanza, ai
          sensi  dell'art.  123  del  codice  di procedura penale, la
          presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
          magistrato davanti al quale pende il processo.».
              «Art.  96. (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al
          patrocinio). - 1.  Nei  dieci giorni successivi a quello in
          cui  e'  stata  presentata  o  e'  pervenuta  l'istanza  di
          ammissione,   il  magistrato  davanti  al  quale  pende  il
          processo  o  il  magistrato  che ha emesso il provvedimento
          impugnato,  se  procede  la Corte di cassazione, verificata
          l'ammissibilita'  dell'istanza,  ammette  l'interessato  al
          patrocinio  a  spese  dello  Stato  se,  alla stregua della
          dichiarazione  sostitutiva  prevista dall'art. 79, comma 1,
          lettera c),   ricorrono   le   condizioni  di  reddito  cui
          l'ammissione al beneficio e' subordinata .
              2.  Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati
          motivi  per  ritenere  che  l'interessato  non  versa nelle
          condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle
          risultanze  del  casellario giudiziale, del tenore di vita,
          delle  condizioni  personali e familiari, e delle attivita'
          economiche  eventualmente  svolte.  A  tale  fine, prima di
          provvedere,   il  magistrato  puo'  trasmettere  l'istanza,
          unitamente  alla  relativa  dichiarazione sostitutiva, alla
          Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
              3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti
          previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale,   ovvero   nei  confronti  di  persona  proposta  o
          sottoposta   a   misura   di   prevenzione,  deve  chiedere
          preventivamente  al  questore, alla Direzione investigativa
          antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA)
          le  informazioni  necessarie  e utili relative al tenore di
          vita,   alle   condizioni  personali  e  familiari  e  alle
          attivita'  economiche  eventualmente  svolte  dai  soggetti
          richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
          accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
              4.  Il  magistrato  decide  sull'istanza  negli  stessi
          termini  previsti  dal comma 1 anche quando ha richiesto le
          informazioni di cui ai commi 2 e 3.».
                         (( Art. 12-quater.

Modifiche  all'articolo 25  delle  disposizioni di cui al decreto del
       Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

  1.  All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico
di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto
il seguente:
  «2-ter.  Il  pubblico  ministero  non  puo'  procedere  al giudizio
direttissimo  o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio'
pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.». ))
                              Art. 13.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/2008)

Testo in vigore dal: 30-6-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonche' di assicurare la funzionalita' del sistema di istruzione universitario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

( ... omissis ... )

Art. 6

Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»; b) il comma 2-bis e' abrogato

Art. 7

Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

Art. 8

Arbitrati

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista

Art. 9

Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Art. 10

Riordino dei consorzi di bonifica

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Art. 11

Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

Art. 12

Reclutamento dei docenti universitari

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

( ... omissis ... )

             

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